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Petrolchimico di Porto
Marghera: la sentenza del 15.12.2004 della corte d’appello di Venezia oggetto: centinaia di operai ammalati e
uccisi dal cvm/pvc presso il petrolchimico e la montefibre di porto marghera
COSE CONTRO CUI
LA CLASSE OPERAIA LOTTAVA SIN DAGLI ANNI ’60-INIZIO ’70 E CHE L’ESPERIENZA DELL’ASSEMBLEA
AUTONOMA DEL PETROLCHIMICO, DI LAVOROZERO, CONTROLAVORO, AUTONOMIA, E COMITATO
OPERAIO DEL PETROLCHIMICO, RIPRODUSSERO NELLA COSCIENZA E NELLE LOTTE PER LA
MANUTENZIONE E LA QUINTA SQUADRA E CONTRO IL COLLABORAZIONISMO SINDACALE DELLA
TRIPLICE DI ALLORA
Questa sentenza pronunciata il 15
dicembre 2004 riforma parzialmente quella nefasta di primo grado che aveva
mandati assolti tutti gli imputati. Essa arriva ad oltre 10 anni
dall’esposto-denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Venezia da
Medicina Democratica, tramite il caro compagno Gabriele Bortolozzo,
responsabile della Sezione Veneziana dell’Associazione e operaio del
Petrolchimico di Porto Marghera, deceduto nel 1995, mentre fermo ad un
semaforo, veniva travolto da un autotreno.
La Confederazione Unitaria di Base
(C.U.B.) e il Sindacato Chimici A.LL.C.A.-C.U.B., in questi dieci anni, si sono
concretamente impegnati assieme a Medicina Democratica, all’interno ed
all’esterno delle aule giudiziarie, per affermare verità e giustizia,
contribuendo così a ridare dignità e visibilità alle vittime, gli operai (e
loro famigliari) del Petrolchimico e della Montefibre di Porto Marghera.
Una sentenza che porta un barlume
di giustizia.
Le vittime, ovvero le parti civili
costituite, per affermare i propri diritti dovranno intentare cause civili in
relazione ai reati prescritti e non prescritti.
Circa le inaccettabili condizioni
di lavoro (letteralmente mortali!) esistenti nel Polo chimico di Porto Marghera
(Petrolchimico e Montefibre), al di là degli evidenti limiti insiti nella
sentenza per le numerose prescrizioni dei reati e per le attenuanti generiche
concesse, va sottolineato che essa fa emergere una significativa verità.
Infatti, nonostante l'intervenuta
prescrizione, viene sancita – anche a livello giudiziario - l'esistenza
del nesso di causalità fra l'esposizione lavorativa alle sostanze tossiche
e cancerogene, in primis CVM/PVC, e l'insorgenza nei lavoratori della malattia
di Raynaud, delle epatopatie, degli angiosarcomi del fegato, di altre neoplasie
e di infortuni/malattie professionali; inoltre, la stessa
sentenza evidenzia l'omessa collocazione degli impianti di
aspirazione nonchè l'avvenuto inquinamento delle acque della Laguna di Venezia
per lo sversamento nella stessa degli scarichi idrici inquinati derivanti dagli
impianti/processi del Petrolchimico, il tutto in violazione del DPR
962/1973 (Legge speciale per Venezia).
Concesse le attenuanti generiche,
gli imputati Bartalini, Calvi, Grandi, Gatti, D'Arminio Monforte, sono stati
condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, nonchè
al pagamento in solido delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Scorrendo, uno per uno, i
nomi delle centinaia di operai, uomini in carne ed ossa, uccisi dal CVM al
Petrolchimico ed alla Montefibre di Porto Marghera, non si può certo dire che
sia stata fatta giustizia.
Non va comunque taciuto che questa
sentenza cancella l'ignominia della sentenza di primo grado che aveva mandati
assolti tutti gli imputati – i boiardi della chimica italiana – con l'aberrante
affermazione: "il fatto non sussiste".
Non va neppure taciuto che quanto
si è riusciti a far emergere in tema di nesso di causalità fra esposizioni
lavorative negli impianti della filiera produttiva del Cloro/1,2 - DCE/CVM/PVC
del Polo chimico di Porto Marghera e le patologie neoplastiche e non
neoplastiche causate ai lavoratori addetti (ferme le peculiarità delle diverse
realtà produttive), potrebbe avere riflessi positivi nei processi penali
aperti relativi alle malattie e morti operaie nonchè all'inquinamento
ambientale, causati da altri impianti Petrolchimici come, per esempio, quelli
di Brindisi, Manfredonia, Ravenna, Ferrara, Mantova, Priolo, Porto Torres
ed altri.
Al di là dei suoi limiti, questa
sentenza d’appello riveste una notevole importanza sotto il triplice profilo
socio-culturale, politico-sindacale e giuridico. Essa costituisce per le
lavoratrici e i lavoratori (e non solo per essi!) un contributo tangibile per
il rilancio della mobilitazione e della lotta per l’abolizione delle produzioni
di morte (nel nostro caso il CVM/PVC e più in generale le sostanze cancerogene)
e per affermare i diritti inalienabili alla salute, alla sicurezza,
all’ambiente salubre, nonché per il rigoroso rispetto dei diritti umani, in una
parola per affermare la democrazia nella sua più estesa accezione.
La Confederazione Unitaria di Base
– C.U.B. e il Sindacato chimici A.LL.C.A. – C.U.B. attraverso la partecipazione
a questa storica esperienza hanno maturato e accumulato un notevole patrimonio
di conoscenze che verrà messo a frutto nelle future iniziative sindacali per la
tutela e la promozione della salute e dell’ambiente salubre nei luoghi di
lavoro e in ogni dove della società.
Da ultimo, ma non per
importanza, ringraziamo pubblicamente il Pubblico Ministero, Dr. Felice
Casson, per l'impegno civile profuso e per l'invalutabile lavoro giudiziario
condotto ininterrottamente per oltre dieci anni.
Analogo ringraziamento va all'Avv.
Luigi Scatturin – (e agli altri nostri Difensori e Consulenti Tecnici) – che in
modo disinteressato ha coordinato il Collegio di Difesa di Medicina
Democratica, dei Sindacati A.L.L.C.A. e C.U.B. e delle altre Parti Civili
associate, partecipando fattivamente a tutte le udienze del processo di primo e
secondo grado con qualificati contributi professionali.
Alla pubblicazione delle
motivazioni della sentenza, la C.U.B. e l’A.LL.C.A.– C.U.B. si impegnano a
promuovere un convegno a Milano per fare il consuntivo di questa storica
esperienza umana, civile, culturale e giuridica, e per trarre dalla stessa
utili indicazioni per le future lotte sindacali.
Milano, 20 Dicembre 2004
La sentenza del 15.12.2004 della
corte d’appello di Venezia
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 2/11/2001 del Tribunale di Venezia, gli
imputati venivano assolti, nei termini in epigrafe riportati, in ordine ai
reati ascritti in rubrica.
Circa il primo capo d’imputazione, ricordava il predetto
giudice in premessa della sentenza che, così come già esposto dal P.M. nella sua
esposizione introduttiva illustrata all'udienza del 29 maggio 1998, le indagini
avevano preso avvio a seguito di un esposto presentato da Gabriele Bortolozzo
componente del comitato di redazione della rivista Medicina Democratica, che
segnalava la produzione presso il petrolchimico di Porto Marghera di una
sostanza chimica denominata CVM riconosciuta cancerogena dalla organizzazione
mondiale della sanità (OMS) e dalla Comunità Economica Europea che aveva
provocato la morte per tumore di 120 lavoratori, addetti alla lavorazione nella
filiera del cloro, che indicava nominativamente. Un altro esposto era stato
trasmesso all'autorità giudiziaria dallo stesso Bortolozzo in data 6/5/1985 in cui già allora
denunciava il pericolo derivante dalla
esposizione al cloruro di polivinile,
ma che non aveva dato seguito a nessuna indagine e di cui era stata disposta la
archiviazione.
Dai primi elementi raccolti e da una consulenza orientativa
affidata al professor Carnevale risultava che
37 dei 120 lavoratori segnalati
dal Bortolozzo erano affetti da patologie correlate alla esposizione al
CVM-PVC. Si sviluppava allora un’ampia attività di indagine con acquisizione
della documentazione scientifica in materia ed espletamento di specifici
accertamenti, pervenendo il P.M. alla conclusione che sulla base degli
esaminati studi sperimentali ed accertamenti medici effettuati nelle industrie di lavorazione di tali sostanze, sarebbe risultato che i
primi sospetti di tossicità risalivano agli anni '40 e '50 e che la cancerogenità era stata segnalata per la prima volta dal dottore Gian Luigi
Viola, medico di fabbrica della industria Solvay di Rosignano, nel 1969.e
confermata dagli studi sperimentali che
la Montedison affidò al professor
Cesare Maltoni, noto oncologo, i cui primi
risultati furono comunicati ai committenti nel 1972 e alla comunità scientifica
nel l974, quando oramai era stata data notizia della morte di lavoratori
addetti alla produzione di CVM
dipendenti della società statunitense Goodrich per angiosarcoma epatico,
identico tumore individuato dal professor Maltoni nei suoi esperimenti sui ratti. Sia in America che in Italia si
rivalutarono alloro le patologie tumorali di taluni lavoratori nel frattempo
deceduti che vennero riclassificati come angiosarcomi epatici, rara forma
tumorale che venne associata alla esposizione al c v m.
Tale esposizione venne altresì correlata dalla agenzia per
il cancro (IARC) nelle monografie pubblicate nel 1974, 1979, 1987, ai tumori al
fegato, ai polmoni, all'encefalo, e al sistema emolinfopoietico, individuando
evidenze anche per i tumori della
laringe in particolare per i lavoratori addetti all'insacco del PVC che erano,
insieme agli autoclavisti, i più esposti al cvm. Pur a fronte di tali evidenze,
secondo il P.M., e nonostante le pressioni sindacali, protrattesi fino al 1977, che ebbero come risultato
l'indagine dell‘Istituto di Medicina del Lavoro di Padova e che invocavano una
drastica riduzione della concentrazione del c v m negli ambienti di lavoro, la
Montedison non operò quegli interventi sugli impianti necessari a raggiungere
tale obiettivo, anche approfittando della crisi economica che indusse il
sindacato alla moderazione sui temi della nocività e della salute a fronte del ricatto occupazionale .
Né le successive
vicende societarie, che porteranno nel 1987 Enichem a subentrare a Montedison
nella gestione degli impianti di produzione del c v m, determinarono
sostanziali mutamenti . Si sosteneva in particolare che i risultati degli
accertamenti disposti sui sistemi di controllo per monitorare l'ambiente di
lavoro, attuati dall’azienda mediante la installazione dei gascromatografi
monoterminali, avevano evidenziato la loro inadeguatezza e inaffidabilità,
poiché era risultato possibile alterare i dati con assoluta facilità, sicché
l'abbattimento dei valori di concentrazione che appariva dai tabulati di tali
apparecchiature era da considerarsi fittizio, non essendo neppure giustificato
dagli interventi effettuati sugli impianti ritenuti del tutto insufficienti e
inadeguati.
E così, nel primo capo di imputazione vengono
contestati i reati di lesioni e di omicidio colposo plurimi anche come
conseguenza della omissione dolosa di cautele e di dispositivi diretti a
prevenire il verificarsi di eventi
lesivi o di danno dei singoli lavoratori
esposti alla produzione del CVM - PVC (art. 437 co2 c p) nonché il reato
di disastro innominato (art. 434 co2 e 449 c p) per la gravità, l'estensione e
la diffusività del pericolo per la pubblica incolumità e, in particolare, per
la vita e l'integrità fisica della collettività operaia del petrolchimico.
Veniva altresì contestato il delitto di strage colposa che secondo l’accusa
doveva ritenersi punito dall'articolo 449 in riferimento all'articolo 422
codice penale. Si attribuiva in particolare rilevanza unitaria a condotte
protrattesi per circa trent'anni (dal 1969 al 2000), mediante la contestazione
della cooperazione colposa tra gli imputati che avevano ricoperto posizioni di
garanzia e altresì mediante la contestazione della continuazione.
L’ ipotesi accusatoria sceglieva quindi un modello
unitario di qualificazione della fattispecie concorsuale nella forma colposa ex
art.113 cp, ponendosi quindi l’obbiettivo di dimostrare non solo che tra gli
imputati vi era piena e reciproca consapevolezza di condotte inosservanti i
precetti volti a prevenire gli eventi tipici, ma altresì che gli effetti
penalmente rilevanti delle proprie condotte si ricollegavano a quelli causati
dalle condotte di chi precedentemente aveva rivestito un ruolo di garanzia, nel
comune perseguimento di un medesimo disegno criminoso che portava alla con
contestazione della continuazione (interna ed esterna) tra tutti i reati,
assumendosi che “il disastro è unico e riguarda sia il primo che il secondo
capo di accusa in quanto l’attività di industria ha esplicato i suoi effetti
dannosi sia all’interno che all’esterno della fabbrica”, e con addebito agli
imputati della previsione dell’evento ex art. 61 n°3 cp.
A fronte di tale generale quadro di accusa, le difese
degli imputati, sempre come ricordato dal Tribunale, ponevano in rilievo che
successivamente alla pubblicazione delle monografie di IARC del 1978 e del 1987
era stata pubblicata nel 1991 da Simonato e altri , sempre nell’ambito di detta
Agenzia, uno studio multicentrico europeo i cui risultati epidemiologici
differivano dalle precedenti indicazioni cui aveva fatto riferimento il PM e
concludevano affermando che l'ipotesi relativa agli effetti cancerogeni sul
polmone, sul cervello e sul sistema emolinfopoietico non risultava confermata.
Precisavano ulteriormente le difese che sia l'organizzazione mondiale della
sanità che la commissione europea avevano concluso che l'unico organo bersaglio
del c v m è il fegato e l'unico tumore associabile all'esposizione a tale
sostanza è l' angiosarcoma epatico.
Anche per i tumori al polmone associati ad
esposizione al PVC, cui in particolare erano interessati gli insaccatori, i
risultati degli studi e cui si era riferito il pubblico ministero non sarebbero
stati confermati da studi successivi. Si contestava comunque che gli studi
epidemiologici cui aveva fatto riferimento prevalentemente il pubblico
ministero fossero sufficienti all'accertamento del nesso di causalità che
necessitava di una legge di copertura scientifica universale o di elevata
significatività statistica.
Si sosteneva infine che, allorquando ebbe a
manifestarsi la cancerogenità e tossicità del CVM, tra la fine del 1973 e gli inizi del 1974, gli impianti ebbero a
subire urgenti e rilevanti modifiche.
Si concludeva affermando che proprio i risultati di tali interventi
determinarono sin dal 1974 una drastica riduzione delle concentrazioni: dai 500
ppm degli anni 50- 60 sino raggiungere nel 1975 concentrazioni al di sotto del
valore soglia : dapprima fissato in 50 ppm e successivamente stabilito in 3
ppm con DPR n° 962 del 1982 .
Concentrazioni che risultavano documentate dai
bollettini di analisi e dai tabulati dei gascromatografi installati in
quell'anno (1975) la cui affidabilità era confermata anche dai dati rilevati nei mesi precedenti mediante i
misuratori personali che indicavano un trend in progressiva diminuzione. La
configurazione della imputazione ha poi indotto le difese a individuarne le
caratteristiche in una sorta di “massificazione delle condotte”, espresse in
termini impersonali e cronologicamente indifferenziati, che “si compattano
attraverso meccanismi di accumulo, concentrazione e sovrapposizione in guisa
tale da far emergere non singoli, specifici comportamenti ascrivibili a questo
o a quel soggetto, ma a una sorta di politica di impresa riferibile all’ente
societario in quanto tale”.
Questi, puntualizzava il Tribunale, i temi dibattuti
nel corso della lunga istruttoria dibattimentale, durante la quale,
relativamente al 1° capo di imputazione, sono stati sentiti numerosi consulenti
introdotti dalle parti processuali, esperti non solo in epidemiologia e in
medicina legale, ma altresì in biologia, in genetica molecolare, in
tossicologia, in chimica industriale, in ingegneria impiantistica; inoltre sono
stati escussi numerosi testi in particolare sulle condizioni ambientali dei
luoghi di lavoro, sulle modificazioni
impiantistiche intervenute e sui
risultati ottenuti.
Il Tribunale, nell’affrontare le problematiche poste
dal primo capo di imputazione, ha ritenuto di trattare separatamente, pur a
fronte di condotte casualmente orientate, il problema del nesso di
condizionamento tra le condotte e gli eventi contestati e gli addebiti di colpa
rimproverati, occupandosi preliminarmente dell'accertamento del nesso causale
tra esposizione a CVM-PVC e l'insorgenza delle malattie e dei tumori agli
organi o apparati che sono stati individuati come " il bersaglio " di tali sostanze.
Si è soffermato quindi sulle caratteristiche chimiche
e tossiche e cancerogene del CVM-PVC, ritenendo che, sulla scorta dell’evidenza
probatoria e valutati gli studi e conoscenze scientifiche che negli anni si
erano sviluppate, all'inizio della produzione industriale del PVC,
mediante la polimerizzazione del
monomero, la principale preoccupazione
che si nutriva era legata alla idoneità della sostanza gassosa di
causare miscele esplosive con l'aria a concentrazioni di circa 30.000 ppm; per
contro era considerato scarsamente
tossico tanto che fu impiegato come gas
anestetico ed utilizzato come propellente per spray fino ai primi anni '70, e
che in tale contesto di conoscenze furono condotti i primi studi sulla
tossicità del cvm che ebbero attenzione agli effetti conseguenti ad esposizioni
a dosi molto elevate. Analiticamente quindi si soffermava su quelle che erano
le conoscenze scientifiche degli anni ‘60 – ’70, richiamando già i primi studi
negli anni ’30 negli Stati Uniti e poi gli studi in Europa -Mastromatteo e altri 1960, Torkelson 1961,
Popow 1965, Suciu e altri 1967 - e soffermandosi sugli gli studi di VIOLA e
MALTONI.
Pier Luigi Viola era un medico di fabbrica della
Solvay di Rosignano, che presentò nel 1969 a Tokyo, nell'ambito di un congresso
di medici del lavoro, i dati relativi ad una sperimentazione sugli animali in
cui aveva individuato lesioni polmonari, emorragia addominale, lesioni al
cervello, fegato ingrossato, lesioni osteolitiche e alterazioni degenerative
del tessuto connettivo; lesioni di uguale
genere vennero osservate in ratti esposti a 30.000 ppm per 12 mesi in un
successivo studio realizzato con il prof. Caputo dell'Istituto Regina Elena di
Roma. Tali studi di Viola sugli animali erano stati provocati dalla
osservazione sui lavoratori addetti alla pulizia delle autoclavi di casi di
osteolisi e di alterazioni vascolari alle estremità, tipiche del fenomeno di
Raynaud, dato emergente dal rapporto
Suciu e altri pubblicato nel 1967 dopo che già a metà degli anni
sessanta erano state accertate e pubblicizzate insorgenze nelle fabbriche
americane di Sindromi di Raynaud e acrosteolisi causate dal contatto con la
sostanza.
A parte tali patologie, riteneva però il Trtibunale
che detti studi ancora non acclarassero scientificamente la cancerogenità per
l’uomo del cvm-PVC, cui si pervenne solo a seguito degli studi del prof.
Maltoni incaricato proprio da Montedison dopo l’allarme lanciato da Viola, ed a
seguito dell’accertamento, nel gennaio 1974, presso la Goodrich Company di tre
casi di angiosarcomi in operai addetti alla produzione del cvm, e, nei mesi
successivi, di altri casi presso altre industrie americane.
La valutazione degli studi e diffusione delle
conoscenze scientifiche in quegli anni (1970-1974), e delle testimonianze sul
punto, porta il Tribunale a ritenere:
1) che determinanti per la conoscenza della cancerogenità
furono i risultati sperimentali di Maltoni (e non quelli di Viola reputati
inadeguati sia per il numero ridotto degli animali sia per le elevate
esposizioni sia per i risultati che avevano individuato i tumori nella pelle e
nei polmoni e non già angiosarcomi);
2) che le alte esposizioni degli anni '50 - '60
avevano provocato, oltreché effetti tossici ( svenimenti e nausee) anche casi
di acrosteolisi tra gli addetti alla pulizia delle autoclavi e il dottor Viola
era stato incaricato di approfondire sperimentalmente le cause di tale malattia
senza mai essere ostacolato in queste ricerche neppure quando pervenne alla
scoperta delle lesioni tumorali che, anzi, furono il dato preoccupante che
sollecitò l'approfondimento affidato a Maltoni;
3) che i dati degli esperimenti di Maltoni
circolarono tra il gruppo europeo e il gruppo americano che fu altresì autorizzato a visitare il
laboratorio di Maltoni e a controllare i protocolli sperimentali;
4) che i risultati, ancorché parziali, furono
comunicati all'esterno da Maltoni non solo alla comunità scientifica al
convegno di Bologna dell' aprile del 1973, ma altresì a tutte le istituzioni
pubbliche, e che le clausole di riservatezza, poste per finalità di controllo
tra il gruppo europeo e il gruppo americano, non resistettero all'evidenza e si ridussero alla fine in una moratoria di
15 giorni richiesta dagli europei per una contemporanea comunicazione dei
risultati alle istituzioni governative e ciò ancora prima che la Goodrich
evidenziasse i primi casi di angiosarcoma accertati su propri dipendenti
deceduti;
5) che già si poneva al centro dell'attenzione la
individuazione di soglie di non effetto per l'uomo cui le imprese dovevano
adeguarsi (Maltoni in udienza ha precisato questo aspetto, affermando che in un
processo stocastico quale è la cancerogenesi teoricamente una soglia
biologicamente accettabile non esiste anche se può essere ricercata una soglia
socialmente accettabile).
Tali elementi, secondo il Tribunale, smentivano
altresì la tesi del P.M. del patto di segretezza tra le industrie del settore
in ordine alla diffusione della notizia della cancerogenità del cvm, patto che
non avrebbe in realtà avuto la finalità di occultare i dati della ricerca, ma
era piuttosto finalizzato ad un reciproco controllo tra le imprese interessate
in ordine alla pubblicizzazione dei dati per evitare il rischio di essere posti
fuori mercato o comunque di ritrovarsi in gravi difficoltà operative a seguito
di iniziative unilaterali e non concordate.
E comunque la clausola di riservatezza sarebbe rimasta di fatto inosservata come
risulterebbe inequivocabilmente dagli avvenimenti, oltre che dalle documentate
e riscontrate dichiarazioni di Maltoni, posto che lo stesso diffuse
pubblicamente i risultati delle sue ricerche nel convegno di Bologna tenutosi
nell'aprile del 1973 di cui furono partecipi la comunità scientifica e le
pubbliche istituzioni.
Osserva dunque il Tribunale come dal 1974 ha inizio
un’ampia revisione delle diagnosi per
decessi di lavoratori dell’industria di polimerizzazione con tumore al fegato e
vengono accertati casi di angiosarcoma che per la sua rarità era anche di
difficile identificazione. A tal punto resterebbe acclarato che: il cvm è
oncogeno per l’uomo, onde gli interventi delle Agenzie (EPA, WHO, ACGH, IARC
che classificano appunto il CVM come sostanza cancerogena per l'uomo e la
inseriscono in categoria 1) e la fissazione di limiti di esposizione lavorativa
richiamati in sentenza.
In particolare, ricorda il Tribunale come in Italia,
dove i contratti collettivi di lavoro erano soliti recepire i valori indicati
dalla A.C.G.I.H. (America Conference Governemental Industrial Hygienists) - che
sino a tutto il 1974 mantiene un valore di 200 ppm come media giornaliera - nel
contratto collettivo di data 12/12/1969 si raccomanda un MAC di 500 ppm e in
quello successivo del 31 ottobre 1972 viene indicato come proposta da adottarsi
il valore di 200 ppm come valore limite di soglia riferito alla media delle
concentrazioni per una giornata lavorativa di 7 o 8 ore per una settimana di 40
ore e tale valore viene adottato anche nel contratto collettivo di data 17
aprile 1976 anche se la definizione di un valore adeguato alla accertata
cancerogenità per l'uomo è in corso di individuazione .
Solo con il contratto collettivo del 23 luglio
1979 il limite di soglia TLV-TWA viene
fissato in 5 ppm . Tale valore è definito come la “concentrazione media
ponderale in una normale giornata lavorativa di 8 ore o in una settimana di 40
ore, a cui praticamente tutti i lavoratori possono essere ripetutamente
esposti, giorno dopo giorno, senza effetti”. Si precisa inoltre che il Ministro
del Lavoro nell'aprile del 1974- su proposta e sollecitazione del prof Maltoni-
aveva emanato una raccomandazione di non superamento del valore di 50 ppm TVL
come valore di riferimento tendenziale. E solo con la direttiva CEE n°
610/78 recepita con DPR n°962/82 i
valori vengono ridotti a 3 ppm peraltro come media annuale.
Passa quindi in rassegna il Tribunale gli studi
epidemiologici e sperimentali in materia e la loro valutazione scientifica in
primo della IARC cui hanno fatto principalmente riferimento i consulenti del
P.M., ma poi attestandosi sui successivi studi epidemiologici che mettevano in
discussione le comclusioni di IARC 1987.Si ricorda come IARC avesse effettuato
tre diverse valutazioni della cancerogenità del CVM , nel 1974, nel 1979 e nel
1987 e tale sostanza è stata oggetto anche di rapporti interni nel 1975 e nel 1989 e le conclusioni di
ques’ultimo anticipano i risultati dello studio epidemiologico multicentrico
europeo del 1991 coordinato dal dott. Simionato al quale, nel corso
dell'istruttoria dibattimentale, è sopravvenuto l'aggiornamento curato da Ward
nel 2000 e di cui ha riferito in aula il dott . Boffetta che ne è coautore.
La monografia del 1974 prende in esame, ai fini della
valutazione del rischio cancerogeno
nell'uomo, i risultati delle sperimentazioni di Maltoni e di Viola cui si è già fatto riferimento.
Riferisce che la prima associazione tra esposizione al c v m e lo sviluppo del cancro è stata avanzata da Creech e Jonnshon nel
1974 che avevano osservato tre casi di angiosarcoma del fegato in operai che
lavoravano a contatto con questa sostanza (si tratta dei lavoratori dellaGoodrich).
Riferisce inoltre che
dall'esame dei registri medici e da una analisi del materiale patologico erano
stati scoperti altri dieci angiosarcomi
in lavoratori addetti alla lavorazione del c v m e il tempo intercorso tra la
prima esposizione e la diagnosi del tumore andava dai 12 ai 29 anni e la durata
complessiva dell'attività aveva comportato una esposizione di 18 anni (Heath e
altri 1974). Precisa inoltre che nello stesso stabilimento erano stati
accertati 48 casi di malattie del fegato non maligni in esposti mediamente da oltre vent'anni e che dalla biopsia era
stata riscontrata una fibrosi portale e noduli della fibrosi subcapsulare.
Altri studi
avevano accertato, tra la metà e la fine degli anni ‘60 l'insorgere
di acrosteolisi generalmente
localizzata nelle falangi distali delle mani negli addetti alla pulizia delle
autoclavi. Nei lavoratori addetti a tali mansioni, i più esposti alle alte
concentrazioni, in uno stabilimento per la produzione di PVC in Germania,
sottoposti a test di funzionalità epatica e a esame istologico dei frammenti di
biopsia epatica, è stata rilevata splenomegalia , epatomegalia e fibrosi portale ovvero fibrosi della
capsula del fegato . Sulla base di tali dati - che erano quelli conosciuti alla
data del 26 giugno1974 - la valutazione dell'agenzia era la seguente:
“considerata l'estrema rarità dell’angiosarcoma del fegato nella popolazione
comune, il riscontro di 16 casi in lavoratori esposti al c v m prova che c'è
una relazione causale".
In conclusione la prima valutazione sulla base dei
pochi dati sperimentali e della scarsa casistica di osservazione sull'uomo
indicava una relazione causale tra l'esposizione al c v m e l’angiosarcoma
epatico e la presenza di fibrosi
portale e subcapsulare ; infine individuava
l‘insorgere di acrosteolisi nei lavoratori addetti alla pulizia delle
autoclavi.
La successiva monografia pubblicata nel febbraio del
1979, sulla base di ulteriori ricerche sperimentali e, in particolare, di studi
epidemiologici, così concludeva per quanto riguarda i risultati sperimentali in
topi, ratti e criceti: " il cloruro di vinile si rivelava cancerogeno in
tutte e tre le specie e produceva tumori in vari siti compreso l’angiosarcoma
del fegato...... È stata dimostrata la relazione dose –risposta”. Per quanto
concerne l'uomo si affermava che " i vari studi tra loro indipendenti, ma
i cui risultati si confermavano a vicenda, hanno dimostrato
che l'esposizione al cloruro di vinile comporta un aumento del rischio cancerogeno
negli umani riguardante il fegato, il cervello, i polmoni e il sistema emolinfopoietico".
Si concludeva pertanto per la cancerogenità del c v m
per l'uomo indicando quali organi preferiti il fegato, il cervello, i polmoni e
il sistema emolinfopoietico. Per quanto riguarda l'effetto dose-risposta si
affermava che "nonostante dai
gruppi di lavoratori esposti ad alte dosi di c v m si sia avuta la prova della
cancerogenità del c v m per l'uomo, tuttavia non si ha la prova del fatto che
esiste un livello di esposizione al di sotto del quale non si verifichi un
incremento del rischio di cancro nell'uomo". Si affermava infine che gli
studi esistenti sul p v c non erano sufficienti a stabilire la cancerogenità di
tale composto.
Con la valutazione del 1987 si afferma che in un gran
numero di studi gli epidemiologici hanno comprovato il rapporto causale
esistente tra il cloruro di vinile e l'angiosarcoma del fegato . Numerosi studi
inoltre confermano che l'esposizione al cloruro di vinile causa altre forme di
cancro e cioè il carcinoma epatocellulare, tumori al cervello, tumori al polmone
e tumori del sistema linfatico- ematopoietico. Si afferma inoltre che in uno
studio (Waxvejler) l'esposizione alla polvere di PVC è stata associata all'aumento della incidenza del tumore al
polmone e gli autori hanno pensato che
il responsabile fosse il c v m intrappolato.
Peraltro l'agenzia continua a classificare il PVC nel
gruppo 3 per la inadeguata evidenza di cancerogenità sia per l'uomo che per gli
animali da esperimento.
Osserva peraltro il Tribunale come tali conclusioni
di IARC 1987, alle quali i consulenti medico-legali della accusa si sarebbero
principalmente riferiti ai fini di ritenere le patologie discusse correlabili o
meno con l'esposizione a c v m o PVC,
siano state poste in discussione dagli
studi epidemiologici successivi. In particolare dallo studio multicentrico
europeo coordinato da IARC e condotto da Simonato e altri (1991) e dallo studio
sulle coorti americane condotto da Wong (1991) i quali saranno successivamente
aggiornati rispettivamente da Ward (2000) e da Mundt (1999).
Nell’analizzare tali studi il tribunale ricorda come
nel primo si fosse concluso che non sussiste alcuna associazione tra
esposizione a cvm e i tre organi bersaglio diversi dal fegato (polmone,
cervello, sistema linfatico), mentre per il cancro del fegato l’analisi basata
sulle variabili temporali ha rivelato eccessi statisticamente rilevanti nel
periodo di assunzione 1945 - 1954 e 1955- 1964 mentre è stata osservata una
diminuzione del rischio per quelli assunti negli ultimi anni ‘60 e nei primi
anni '70 anche se viene precisato che il tempo di osservazione è troppo corto
per poter valutare il rischio per i lavoratori assunti recentemente.
La mortalità da cancro del fegato, secondo il tipo di
lavoro, distingue i lavoratori addetti all'autoclave fra i " sempre "
e gli " altri " e dimostra che l'aumento del rischio è concentrato
fra coloro che hanno lavorato all'autoclave in ogni momento (" sempre"). Ma si evidenziava
altresì che per i lavoratori con 15 o più anni dalla prima esposizione (15 anni
di latenza) un aumento del rischio statisticamente significativo compare anche
per quelli classificati come " altri ". Onde l’'analisi dei decessi
da cancro del fegato basata sulla esposizione cumulativa rivela un rischio
crescente con l'aumento dell'esposizione e con una consistente relazione
esposizione – risposta, e per tutti i decessi da cancro al fegato la latenza
varia da 16 a 33 anni con una media di 24 anni mentre la durata media
dell'esposizione è di 18 anni (da 16 a 33 anni).
In proposito riteneva il Tribunale importante
rilevare che l'anno di assunzione e' soprattutto ricompreso nell'ambito degli
anni anni 50 (solo 6 negli anni 60 e 2 negli anni 40); e che veniva rilevata
una tendenza verso una diminuzione del rischio per quelli assunti negli ultimi
anni ’60 e nei primi anni ’70, sebbene si precisi che il tempo di assunzione
era ancora troppo corto per poter valutare il rischio per i lavoratori assunti
recentemente. Inoltre sono molto chiare le relazioni esposizione - risposta fra
l'esposizione cumulativa al c v m e rischio di cancro del fegato e angiosarcomi. Distinguendo, invece, l'
angiosarcoma dalle altre neoplasie del fegato il rapporto di queste ultime era
pressoché sovrapponibile all'atteso.
Questa osservazione assume, secondo il Tribunale,
particolare rilievo nella controversa discussione in ordine alla associazione
cvm-epatocarcinoma, e si ricorda che nelle considerazioni conclusive si afferma
che i risultati dello studio confermano l'associazione fra cancro del fegato e
l'esposizione al c v m: l'eccesso di mortalità-quasi il triplo con 24 osservati
e 8.4 attesi (RSM 2,86)- è associato con la durata dell'impiego e con il
livello delle esposizioni e i risultati sono rafforzati dalle analisi di
regressione che indicano che il rischio di cancro del fegato dipende
significativamente dall'esposizione cumulativa e dagli anni trascorsi dalla
prima esposizione.
Si osserva poi come l'aggiornamento dello studio
multicentrico europeo (di Ward - Boffetta e altri 2000).ha esteso per gli anni
90 l'accertamento dello stato in vita dei lavoratori di 17 delle 19 aziende
incluse nello studio: l'aggiornamento della mortalità e dell'incidenza varia
dall'anno 1993 all'anno 1997. ed è stata pressochè identica a quella attesa
(RSM 0,99), leggermente inferiore a quella dello studio precedente. Nessun angiosarcoma si è verificato tra gli
operai assunti dopo il 1973 e non si era verificato alcun decesso per cancro
del fegato prima che fossero trascorsi 15 anni dalla prima esposizione.
Inoltre, neppure nel predetto aggiornamento della corte
europea si è rilevata alcuna
associazione tra esposizione al c v m e mortalità per cancro del polmone,
sottolineandosi tuttavia che quando le analisi vengono ristrette a quei
soggetti che avevano soltanto ricoperto mansioni relative all'insacco si
nota un trend significativo per il cancro del polmone con l 'aumentare
dell'esposizione cumulativa al cvm. Si aggiunge che lo studio non ha rilevato
prove di un aumento di mortalità dovuta a tutte le malattie del sistema
respiratorio (pneumoconiosi, bronchite, enfisema, asma) e neppure alcuna indicazione di un aumento di
mortalità per malattie respiratorie più specificamente tra i lavoratori addetti
all' insacco o al miscelamento ancorché si precisi che tali risultati non
contraddicono studi incrociati (Mastrangelo e altri) poiché è possibile che gli
effetti respiratori dell'esposizione e al c v m o alla polvere di PVC non
conducano alla morte.
Così, ancora nell’aggiornamento Ward, neppure si
presenta un eccesso statisticamente significativo di cancro al cervello, ed
altrettanto si conclude per i tumori del sistema emolinfopoietico.
Si analizzano poi gli studi della coorte USA, in
particolare Wong -1991; Mundt -2000). L'aggiornamento di Mundt, più
informativo, individua l'esistenza di una associazione tra esposizione a cvm e
aumentata insorgenza di tumori del fegato; indica la insussistenza di una
associazione tra esposizione a c v m e insorgenza di tumori del polmone.
Nel commentare i risultati dello studio, gli autori
affermano che le cause di morte per tumore già segnalate non sono risultate in
eccesso e tra di esse il tumore del polmone e i tumori emolinfopoietici e
altresì le malattie respiratorie quale enfisema e pneumoconiosi. Viene inoltre
precisato che l'associazione tra esposizione a cloruro di vinile e tumore del
polmone non ha trovato alcuna evidenza
e pertanto non è suggerito neppure un piccolo rischio. Per il tumore al
cervello si afferma che la associazione è incerta perché le elevate età al
primo impiego nell'industria del c v m suggeriscono che i lavoratori potrebbero
avere avuto rilevanti esposizioni ad altri cancerogeni prima dell'esposizione
al cvm.
Si afferma in conclusione che lo studio ha confermato
una forte associazione tra durata dell'esposizione lavorativa prima del 1974 e
tumori del fegato per la gran parte dovuta
ad un grande eccesso di angiosarcomi.
Richiama poi il Tribunale gli studi epidemiologici e
sperimentali che hanno affrontato il problema della eventuale associazione tra
esposizione a PVC e insorgenza di tumori, in particolare all'apparato
respiratorio e al polmone, nei lavoratori che abbiano svolto sempre o
prevalentemente la mansione di insaccattori, studi che in conclusione ritiene
indichino che il p v c ha una scarsa o
assente attività biologica e la sua presenza fisica nei polmoni produce
pneumoconiosi benigne.
Partendo dall'ipotesi che l'esposizione a polvere di
PVC possa dar luogo a una aumentata insorgenza di tumori del polmone, avanzata
da Waxweiler (1981) che suggeriva l'idea che l'eccesso osservato fosse da
attribuire non tanto alla polvere di PVC bensì al c v m intrappolato nella
polvere, il tribunale richiama i successivi non confermativi studi di
Storevedt-Heldaas che riscontra un eccesso solo apparente, di Jones ( 1987) che
indica un chiaro difetto per la mansione di insaccattore, di Wu (1989), che
esamina la stessa corte di Waxweiler (quattro impianti di polimerizzazione in
attività da almeno 15 anni in uno stabilimento di sintesi di sostanze chimiche
con un totale di 3635 rispetto ai 1294 lavoratori precedentemente considerati
con almeno cinque anni di esposizione e dieci anni di latenza in aree e
mansioni con esposizione a c v m nel periodo 1942-1973, e che non accerta
nessun eccesso escludendo ogni relazione tra esposizione a polveri di PVC e
tumore del polmone; di Comba- Pirastu e Chellini in cui viene invece
evidenziato un eccesso per la mansione di insaccattori, peraltro con un
andamento per latenza decrescente contrario, secondo il Tribunale, ad una
spiegazione di natura eziologica d’altra parte non avvalorata neppure dalle
sperimentazioni.
Si ricorda poi che in particolare
sugli insaccattori di Porto Marghera sono stati condotti tre studi: una analisi di mortalità degli
insaccattori dipendenti di Montedison Enichem, una analisi di mortalità degli
insaccattori appartenenti a cooperative esterne che hanno lavorato in appalto e
infine su questi lavoratori è stato condotto uno studio di prevalenza sulla
morbilità (Chellini), peraltro subito
ponendosi in rilievo alcuni aspetti che hanno incontrato le maggiori critiche:
da un lato la scarsa informatività di detti studi per la esiguità delle
sottocoorti (208 insaccattori dipendenti e 272 appartenenti alle cooperative) e
dall'altro l'inaccettabilità di una analisi congiunta delle due categorie di
insaccattori stante l'assenza di omogeneità dei selezionati e per di più l'età
media elevata di ingresso al lavoro degli appartenenti alle cooperative e lo
svolgimento di attività plurime con possibili differenti esposizioni.
E comunque i rapporti di mortalità,
presenterebbero un andamento di relazione inversa tra la durata della latenza e
l'insorgenza del tumore che, come detto nei precedenti studi già commentati,
depone per l'insussistenza di una associazione. Lo studio di prevalenza della
dottoressa Chellini ha incontrato critiche ancor più radicali inquantoche' non
era stata effettuata alcuna validazione sulla qualità dei dati anamnestici raccolti, posto che le patologie riportate nelle schede fanno
riferimento a malattie diagnosticate nell'arco della vita, e pertanto non sono
correlate alla attività svolta in qualità di insaccatori, venendo così a
mancare la garanzia dell'antecedenza tra esposizione e malattia.
In questi
studi comunque, si afferma che: per quanto riguarda il tumore epatico (sia esso
angiosarcoma o epatcarcinoma) la mortalità ha superato significativamente
quella attesa particolarmente fra gli addetti alle autoclavi e da questa
osservazione si trae la conseguenza che sia di natura causale anche la
relazione fra esposizione a cvm e epatocarcinoma: tale relazione sarebbe anche
plausibile sul piano biologico e sostenuta da una considerazione di tipo
analogico inquantoche' i due altri agenti conosciuti che inducono angiosarcomi epatici (arsenico e thorotrast)
causano anche essi carcinomi epatici (Popper 1978 ).
Per quanto riguarda la mortalità
per tumore polmonare si è osservato un incremento significativo fra gli
insaccattori in considerazione dell'intensità dell'esposizione a c v m , in
particolare fra il 1950 e il 1970 (non
meno di 50 ppm) e tenuto conto che nell'attività dell'insacco del PVC si era in
presenza di elevati livelli di polverosità (in proposito si citano gli autori
di studi che hanno descritto casi di pneumoconiosi insorti in soggetti esposti
a polveri di PVC e tra questi lo studio di Mastrangelo).
Per quanto riguarda gli altri
tumori che secondo IARC 1987 sarebbero
ricollegabili all'esposizione a c v m si osserva che nella corte Montedison
Enichem di Porto Marghera sono stati individuati due casi di tumore dell'encefalo
(SMR 77) e 9 tumori del sistema emolinfopoietico (SMR 134): si riconosce
peraltro la ignota eziologia dei tumori cerebrali che anche gli studi
epidemiologici più ampi non sono stati in grado di ricollegare a specifiche
esposizioni; si riconosce altresì che la categoria dei tumori del sistema
emolinfopoietico comprende entità che hanno caratteristiche nosologiche assai
diverse per le quali sono diversi anche i fattori di rischio ipotizzati.
Si afferma conclusivamente che i risultati relativi a questi due tipi di
tumore devono essere considerati tenendo conto dell'esiguità numerica delle
osservazioni e delle conoscenze disponibili sulla eziologia.
I suddetti dati sarebbero poi
sostanzialmente confermati dalla memoria depositata dai consulenti epidemiologici
del pubblico ministero contenente un aggiornamento della mortalità al 31 luglio
1999, peraltro non sottoposto al contraddittorio dibattimentale e comunque
esaminata e utilizzata dal Tribunale come un approfondimento, proveniente dalla
pubblica accusa, degli studi precedenti. In particolare, sulla base dell'
incremento nel numero di decessi per tumore epatico primitivo accertato nella
coorte di Porto Marghera alla data del luglio 1999 si ribadisce con questo
ulteriore elemento la sussistenza di un eccesso di tumori epatici diversi dall'
angiosarcoma, sia con riguardo ai lavoratori della coorte nel suo complesso che
in maniera ancora più evidente tra coloro che hanno svolto la mansione di
autoclavisti che notoriamente sono stati esposti alle concentrazioni più
elevate. E così sarebbe stato rilevato un eccesso di tumori polmonari
nell'ambito della coorte, con specifico riferimento alla mansione di
insaccattore esposto alle polveri di PVC.
Circa i fattori di confondimento, sia rispetto ai
tumori epatici che a quelli polmonari, i consulenti del pubblico ministero,
facendo ricorso ad un raffronto tra i lavoratori della coorte e i lavoratori di
altri settori (municipalizzata di igiene urbana e amministrazione provinciale
di Venezia) per quanto riguarda la propensione a bere alcolici e individuando
nei primi stime più basse dei consumi alcolici, affermano che l'assunzione di alcol non poteva spiegare
l'incremento di mortalità rilevato per tumori epatici diversi dall’angiosarcoma
sia nella coorte complessiva e sia, a maggior ragione, nella categoria degli
autoclavisti.
Per quanto riguarda il fumo si è fatto invece
riferimento alla percentuale di fumatori nella popolazione italiana (tra il 53
e 75%) che si stimava mediamente uguale
a quella presente tra gli insaccattori e si concludeva che gli incrementi di
mortalità in tali categorie per tumore del polmone non era spiegabile con
l'abitudine al fumo.
Sempre con specifico riferimento ai lavoratori della
corte di Porto Marghera, il professor Diego Martines, consulente del pubblico
ministero, ha presentato uno studio caso- controllo sui lavoratori affetti da
angiosarcoma epatico, epatocarcinoma, cirrosi epatica, e epatopatia cronica.
Sulla scorta dei dati rilevati e riportati in tabella
si evidenzia che per tutte le malattie considerate il rischio non cresce
gradualmente dalla esposizione minore a quella maggiore, bensì si innalza
bruscamente solo nella categoria con esposizione alta. Inoltre il consulente
sottolinea che tutti i casi di angiosarcoma si sono manifestati in quei
lavoratori che subirono la prima esposizione in un arco di tempo molto
ristretto compreso fra il 1955 e il 1967 e ha altresì evidenziato che i tempi
di latenza media sono di 29 anni e il tempo di esposizione media dei lavoratori
che sono stati affetti da angiosarcoma era di 18 anni.
Per quanto riguarda gli epatocarcinomi nella tabella
numero 4 il consulente rileva 13 casi nella categoria ad alta esposizione 1
caso nella categoria a media esposizione e 2 per casi nella categoria a bassa
esposizione. Peraltro per tutti i 3 casi delle categorie bassa e media
esposizione la riferibilità all'esposizione professionale dell'epatocarcinoma
e' messa in dubbio dallo stesso consulente. I 13 casi di epatocarcinomi ad alta
esposizione presentano un tempo di latenza medio dalla prima esposizione pari a
31 anni (range 22 - 42) e la prima esposizione in tutti questi pazienti si è
verificata in un arco ristretto di tempo compreso tra i 1952 e il 1961.
Due
pertanto le conclusioni da trarre: tutti i casi di angiosarcoma e di epatocarcinoma della coorte di Porto
Marghera riguardano soggetti esposti ad alte esposizioni e il tempo di
calendario è tra gli anni '50 e '60.
Nelle
successive precisazioni a seguito dell’osservazione dei consulenti della difesa secondo i quali dalle stesse suddette
conclusioni emergeva la presenza di una soglia di fatto del rischio, sosteneva
il consulente che l'insorgenza di angiosarcoma
anche dopo esposizioni limitate a c v m veniva ad escludere in linea
generale la presenza di una soglia nell'azione del cloruro di vinile sia per la
diversa suscettibilità individuale (genetico e biochimica) al c v m sia per
l'azione tossica sinergica dell'alcol e del cloruro di vinile, in quanto la
responsabilità del consumo di alcol e dei virus B e C nel determinare la cirrosi epatica e
l’epatocarcinoma andava valutata in uno con l’eventuale effetto aggiuntivo o
primario dell'esposizione al c v m.
Si
insisteva dunque nell’affermare che l'esposizione al c v m è in grado di
stimolare la fibrogenesi conseguente al danno epatocellulare provocato dai
fattori eziologici extralavorativi, quali alcool o i virus B e C , e di
innescare e accelerare tutti quegli eventi che portano alla cirrosi, agendo in
tal caso come fattore concausale.
Ricorda poi il Tribunale gli studi caso-controllo dei
consulenti dell’accusa privata, professor Gennaro e professor Mastrangelo,
volti all’approfondimento della relazione tra mortalità per tumore polmonare ed
esposizione alle polveri di PVC.
In particolare Mastrangelo, sulla scorta dei dati
analizzati e delle valutazioni peraltro analiticamente criticate dai consulenti
della difesa, afferma che il fumo non rappresenta un fattore di confondimento
nella associazione tra esposizioni a polveri di PVC e rischio di cancro
polmonare inquantoché, pur essendo il fumo di tabacco una causa di cancro
polmonare, esso non è risultato correlato con le esposizioni a polveri di PVC
nella popolazione in studio, e si ribadisce il concetto della concausalità
sostenendosi che, anche se tutti i casi
esaminati (eccetto uno) erano fumatori e anche se qualcuno di loro era stato
esposto ad altri cancerogeni polmonari prima di lavorare come insaccatore di
PVC a Porto Marghera, la responsabilità della esposizione a polvere di PVC
rimane comunque per il fatto che la sostanza attiva il penultimo stadio della
cancerogenesi, sicché sarebbe pur sempre un agente concausale.
Ricorda al riguardo il Tribunale come il professor
Mastrangelo, nelle precisazioni che ha ritenuto di fare per iscritto rispetto
alle contestazioni cui è stato sottoposto in sede di controesame dai difensori
degli imputati, evidenzia il suo assunto nel modo seguente: entrambe le
sostanze (c v m ePVC) sono cancerogene e la seconda può veicolare la prima;
entrambe provocano la fibrosi polmonare che può indurre a un eccesso di cancro
polmonare.
Si ricordano altresì le obiezioni dei consulenti
della difesa: non solo il prof. Mastrangelo ha proposto proprie ipotesi non
convalidate scientificamente e ha mosso critiche infondate agli studi
epidemiologici che non evidenziano eccessi significativi di tumore polmonare
associato a cvm/PVC, ma la sua ipotesi principale si basa su premesse
destituite di ogni fondamento, in quanto si osserva che il PVC non è di per sé
considerato una sostanza cancerogena , posto che lo IARC lo classifica nel
gruppo 3 proprio per la inadeguata evidenza di cancerogenità per l'uomo e per
l'animale da esperimento, e ancora meno è dimostrato che esso possa indurre
fibrosi polmonare, sicché non può condividersi che la causa di eccessi di
tumore al polmone possa essere il PVC.
Passando alla problematica del rischio da
esposizione, il Tribunale ha ricordato come accusa pubblica e privata hanno
sottoposto all’attenzione del collegio valutazioni di rischio sulla base di
modelli matematici. Al riguardo si evidenzia che: l' E P A ha divulgato due
diverse stime di rischio per l'esposizione a c v m: la prima nel 1994 e la
seconda nel 2000 in cui il rischio è stato stimato di dieci volte più basso
rispetto alla stima precedente.
Si osserva però che le valutazioni dell‘EPA non
intendono stabilire il rischio effettivo o le conseguenze sulla salute per le
persone, ma piuttosto sui rischi potenziali utilizzando i dati sperimentali
sugli animali, ma anche opzioni di default mediante metodologie matematiche di
estrapolazione lineare alle basse dosi per i cancerogeni oppure estrapolazioni
non lineari (e cioè modelli matematici che ammettono una soglia) per le
sostanze non genotossiche, per cui, essendo il cvm considerato genotossico la risposta e il rischio sono nulli solo per
una dose nulla; egualmente l’Unione Europea e l’Organizzazione mondiale della
sanità assumono esplicitamente il principio di assenza di soglie per i
cancerogeni e in Italia la Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale ha assunto identica posizione.
La ragione fondamentale della assenza di soglia per i
cancerogeni genotossici deriva dall'osservazione che la relazione tra
formazioni di addotti e dose di regola
è lineare con la dose e la probabilità che una molecola attiva incontri il
punto critico del DNA è proporzionale al numero di molecole presenti. Un
ulteriore argomento, basato su semplici criteri matematici, è quello che in
presenza di un'esposizione di fondo a cancerogeni, una ulteriore piccola esposizione si andrà a collocare nel tratto
lineare della relazione dose- risposta.
Ma l’OMS stima il rischio cancerogeno anche sulla
base di dati epidemiologici e a tal
fine utilizza il parametro della rischio relativo (RR) definito come il
rapporto tra il numero di casi osservato e atteso nella popolazione esposta;
diversamente il centro tossicologico e ecotossilogico europeo dell'industria
chimica (ECETOC 1998), nel rapporto dedicato al cloruro di vinile, nelle sue
conclusioni, specifica che "sebbene non sia possibile stabilire
definitivamente livelli sicuri di esposizione per i cancerogeni genotossici,
l'evidenza presentata in questo rapporto non suggerisce che l'esposizione
lavorativa ai livelli correnti nel rispetto del limite di 3 ppm comporti rischi significativi per la salute
"; il professor Zapponi, consulente tecnico dell'accusa privata Presidenza
del Consiglio e Ministero dell'Ambiente, partendo dalla premessa che non può
essere identificata una soglia per i cancerogeni genotossici non essendo
possibile definire un livello senza effetto,
passa in rassegna le principali stime,
su dati epidemiologici e su dati sperimentali, di rischio cancerogeno
per il c v m, e nelle considerazioni conclusive trae una prima considerazione:
che queste valutazioni di rischio, pur operate da autori diversi e pur
considerando che le diverse stime si basano su diverse categorie di dati
(epidemiologici e sperimentali), pur tuttavia pervengono a risultati molto
simili.
L'indicazione che se ne trae è che una
esposizione lavorativa presumibilmente
priva di un rischio significativo dovrebbe andarsi a collocare a livelli di
frazione relativamente piccole di 1 ppm e l'uso del modello a soglia, pur in
presenza di un cancerogeno genotossico, ha portato a stime di livelli di
esposizione sicura tra 0.1 a e 0.6 ppm che sono valori di un ordine di
grandezza superiori a quelli stimabili con valutazioni di rischio che assumono
l'assenza di soglia;il consiglio nazionale delle ricerche degli Stati Uniti
(NCR), cui è stato chiesto dal congresso americano di valutare l'operato dell'
EPA per quanto attiene la valutazione del rischio, ne ha innanzitutto
individuato l'ambito di applicazione, assumendo che "le stime del rischio
ottenute non sono stime scientifiche del vero rischio di tumore ma sono utili
ai regolatori per stabilire delle priorità di intervento": si tratta cioè
di stime estremamente conservative che ricomprendono opzioni inevitabilmente
politiche di protezione della salute pubblica.
Si evidenzia conseguentemente che le scelte politiche
portano a opzione di default utilizzate ai fini di aggirare il problema
dell'incertezza sui seguenti problemi maggiormente rilevanti:1) mancanza di
dati scientifici che correlino in maniera quantitativa l'esposizione a sostanze
chimiche con i rischi per la salute; 2) divergenze di opinioni all'interno
della comunità scientifica sul livello dell'evidenza scientifica; 3) mancanza
di una conformità nel riportare i risultati delle ricerche; 4) incertezza dei
risultati prodotti dai modelli teorici.
E così, ogni qualvolta il procedimento di valutazione del
rischio si scontra con elementi in cui
il livello di conoscenza scientifica può risultare incompleto, problematico,
discordante, non convincente, è necessario far ricorso a congetture e
semplificazioni, assumendo per l'appunto opzioni di default di cui le più
importanti sono:
1) gli animali da laboratorio sono un surrogato per
gli esseri umani nella valutazione del rischio dei tumori e i risultati
positivi negli esperimenti sono presi come evidenza della capacità di una
sostanza chimica di causare il tumore negli uomini;
2) gli esseri
umani sono sensibili come le più sensibili specie animali;
3) gli agenti che risultano positivi negli
esperimenti a lungo termine sugli animali e che mostrano anche evidenza di
attività promovente devono essere considerati cancerogeni completi;
4) anche una sola molecola della sostanza chimica ha
associata una probabilità di indurre tumori che può essere calcolata mediante
il modello linearizzato multistadio.
Osserva dunque il Tribunale che in realtà nella
comunità scientifica e' messo in discussione soprattutto l'assioma della
equivalenza alte-basse dosi; ed in proposito si ricorda l’affermazione di un
ricercatore di biologia molecolare (Ames) secondo la quale "vi sono sempre
più prove che la scissione cellulare causata dall'alto dosaggio, piuttosto che
dalla sostanza chimica in se', aumenti il tasso di positività poiché ogni volta
che una cellula si divide aumenta la probabilità che si verifichi una mutazione
e così aumentando in tal modo il rischio di tumori”, e si ricordano altresì gli
studi di Swemberg secondo cui a seguito delle sperimentazioni a basse dosi
effettuate "esiste la prova che bassi livelli di esposizione non sono
cancerogeni né per gli uomini né per i roditori".
Onde nella comunità scientifica si propone una
valutazione realistica del rischio che superi il postulato ritenuto estremo e
irrazionale che "nessuna dose è sicura" proprio alla luce dei
risultati sperimentali negativi alle basse dosi e altresì della osservazione
epidemiologica sulla base degli aggiornamenti delle coorti americane ed europee
da cui risulta che nessun lavoratore esposto per la prima volta c v m
rispettivamente dopo 1968 e dopo il 1972 risulta essere affetto da
angiosarcoma, così da far ritenere che
le esposizioni normativamente imposte e osservate sono sufficientemente
protettive ( Storm-1997).
In
conclusione secondo il Tribunale si può affermare che i criteri valutativi che
stanno alla base della valutazione del rischio, che ricorrono spesso a opzioni
di default, che non solo sono indimostrate, ma falsificate anche dai risultati
cui è pervenuta la comunità scientifica, possono tutt’al più essere utilizzati
a fini precauzionali ma non possono essere richiamati a fini conoscitivi in
particolare per accertare quale sia la dose idonea a produrre effetti oncogeni
sull’uomo.
Ad
analoghe conclusioni di incertezza a livello scientifico ai fini di utilizzo
nell’accertamento probatorio del nesso causale, perviene il Tribunale, dopo
avere analiticamente esaminato le posizioni dei consulenti dell’accusa e della
difesa e gli specifici studi della comunità scientifica internazionale, in
ordine al tema dei meccanismi molecolari e della carcinogenesi, sia
relativamente alla problematica della soglia che alla problematica degli organi
bersaglio.
Quanto
alla soglia, rimarca inoltre il Tribunale i risultati dello studio di Storm e
Rozman ( 1997) che ha esaminato 80 mila lavoratori esposti ai bassi livelli
dopo il 1968 negli Stati Uniti e dopo il 1972 in Europa e non ha osservato
alcun angiosarcoma, e che conclude ammettendo l'esistenza di una soglia che
resta avvalorata dalla considerazione delle informazioni derivanti dagli studi
epidemiologici e dagli stessi registri internazionali dei casi di tumore da cui
risulta per l'appunto che negli Stati Uniti non era stato accertato alcun
angiosarcoma nei lavoratori esposti per la prima volta al c v m a partire dal
1968, pervenendo gli autori alla conclusione che la riduzione delle esposizioni
entro il range e 0. 5 - 5 ppm possa ritenersi adeguatamente protettiva.
Gli
autori mettono anche in discussione l'ipotesi di default che l'uomo abbia una
suscettibilità alla angiosarcoma indotto da c v m pari a quella dei ratti
esposti: infatti non solo l'uomo sarebbe meno sensibile dei ratti ai
cancerogeni genetici in generale a causa della durata di vita più lunga, della
minore velocità del suo metabolismo basale e delle maggiori capacità di
riparazione del DNA, ma anche perché dai risultati sperimentali è stata
osservata un'incidenza di angiosarcomi tra i ratti almeno 100 volte superiore
rispetto all'uomo esposto al c v m e nell'ambiente di lavoro.
Da
parte del Tribunale si constata che tali ipotesi hanno il pregio di essere
compatibili con i dati epidemiologici disponibili, mentre le ipotesi
dell'assenza di soglia e della suscettibilità dell'uomo uguale o minore a
quella degli animali non hanno tale supporto e, anzi, si basano su postulati
che possono avere validità in un ambito prettamente precauzionale, ma sono
smentiti dall’osservazione scientifica, potendosi concludere pertanto che i
risultati delle osservazioni epidemiologiche e dei dati sperimentali proprio
perché convergenti hanno una loro
rilevanza sotto il profilo probatorio della presenza di una soglia di non
effetto del cvm o di una sua idoneità lesiva solo a concentrazioni di una qual
certa entità e che vengono individuati in 10 ppm (Swemberg), atteso che
peraltro dagli studi analizzati non emerge alcun dato dal quale ricavare che le
basse dosi vigenti successivamente alla oncogenità del c v m abbiano avuto un
qualsiasi effetto su incidenza, latenza o progressione dell’ angiosarcoma.
Comunque, sulla base delle opinioni espresse dai consulenti delle parti e dell'ampia
letteratura cui hanno fatto riferimento, il tribunale rileva come gli approdi
scientifici siano ancora parziali e non sempre coerenti con le ipotesi assunte,
sicchè appare difficile poter affermare che si siano raggiunti risultati di
conoscenza in base ai quali poter affermare che sussiste un meccanismo
specifico di azione del cvm nella causazione dei tumori.
Si evidenzia al riguardo che l' oncogenesi è una
scienza in rapida evoluzione, come e' messo in rilievo dai risultati degli
studi sperimentali o osservazionali
sopra riferiti, e non sempre i protocolli sperimentali sono basati su modelli
comuni. E' ancora in discussione il modello di cancerogenesi, e cioè se si
tratta di un processo multistadio in cui un numero pur limitato di alterazioni
genetiche sia alla base dell'insorgenza del tumore ovvero una più ampia
instabilità genetica che determinerebbe la mutazione di una gran parte dei geni
a seguito di un difetto dei sistemi di riparazione del DNA che favoriscono
l'instabilità del genoma: già queste due contrapposte o divergenti teorie
rendono problematico stabilire la rilevanza, pur osservata, di mutazioni ai
geni p53 e k-ras ai fini della causazione del tumore, affermandosi da questa
ultima teoria che la loro mutazione non sarebbe che la conseguenza delle
alterazioni della struttura del DNA causate dalla instabilità genetica.
Per quel che riguarda il cloruro di vinile la stessa
esistenza di un meccanismo d'azione specifico di tale sostanza è affermato dai
consulenti dell'accusa ma al tempo stesso dagli stessi viene ammesso che "i
dati non sono ancora sufficienti per suggerire che esista una modalità
specifica che permetterebbe di identificare l'azione del cloruro di vinile".
E d’altra parte la stessa relazione EPA (2000) manifesta (pag 52 e seguenti)
problematicità al riguardo, circostanza che non può non lasciare intendere
quale sia lo stato delle conoscenze ancora incerte e passibili di
falsificazioni nel loro progredire.
Peraltro ritiene il Tribunale non si possa negare il
dato di fatto che il cvm è cancerogeno, anche se non si conoscono i particolari
del suo percorso genotossico di cui emergono sperimentalmente in via ipotetica
alcuni tratti pur significativi: il cvm si metabolizza nel metabolita reattivo
"presumibilmente il CEO" che "diversi indizi indicano come
genotossico in quanto interagisce direttamente con il DNA" (in tal senso
il citato rapporto EPA a pagg.48-59).
E, quanto agli organi bersaglio, se ne rileva, sulla
scorta degli studi esaminati che lo hanno evidenziato, maggior incidenza e
specificità negli angiosarcomi di animali inalati e di lavoratori esposti a
cvm. Tale maggior incidenza non è stata invece individuata in altri organi
(polmone e cervello) attraverso studi metodologicamente corretti, condivisi e
reiterati. Si ricorda al riguardo che le mutazioni a p53 sono state osservate sia
in lavoratori esposti che non esposti pressochè in pari percentuale affetti da
epatocarcinoma e comunque tali mutazioni non solo non sono specifiche ma
"possono riflettere meccanismi endogeni piuttosto che essere indotte da
cancerogeni esogeni"(Weihrauch).
Osserva poi il Tribunale come la tesi accusatoria si sviluppi ulteriormente
deducendo l’ipotesi della concausalità, a tal fine sostenendo la potenzialità
dell'alcol di interagire con il cvm. Sulla scorta delle critiche dei consulenti
della difesa, metodologiche e basate su studi tossicologici e sulle complesse
dinamiche del processo metabolico del cvm e dell'alcol si ritiene però che non
sussistano dati scientifici su cui solidamente basare l'esistenza della
asserita interazione tra etanolo e cvm e, anzi, l'analisi delle reazioni
metaboliche ipotizzabili conduce a ritenere improbabile l'interazione suggerita
dai consulenti del pubblico ministero che non hanno dimostrato come verrebbero
a determinarsi gli effetti sinergici tra le due sostanze.
Sulla scorta dei dati e studi di cui sopra, il
Tribunale procedeva dunque alla valutazione dei fatti di cui in imputazione,
premettendo brevi cenni sulle note teorie della causalità, che riteneva
necessari perché nel processo che ci occupa vi sarebbe stata la insistita
tendenza a sostituire il modello classico di causalità con la causalità
generale, intesa come idoneità della sostanza chimica a produrre certi tipi di
evento, oltretutto senza preoccuparsi di verificare tutti gli apporti
scientifici e forzando i passaggi con ipotesi di default o presunzioni o
assimilazioni e, soprattutto, trascurando di verificare la effettiva incidenza
della sostanza sul singolo caso. Impostazione che, secondo il Tribunale, non
può trovare consenso posto che, in via di principio, la causalità generale non
può essere ritenuta di per sé sufficiente a spiegare il nesso causale tra la
malattia che ha colpito il singolo soggetto e l'idoneità della sostanza a
causarla.
Si afferma infatti che tra gli stessi epidemiologi vi
è largo consenso nel ritenere che i loro studi, che riguardano popolazioni
generali e si propongono scopi preventivi di tutela della salute pubblica, non
sono in grado di spiegare la causalità specifica e cioè di attribuire i singoli
eventi lesivi a singoli comportamenti.
Anche perché gli studi epidemiologici non si basano
su un censimento di casi provatamente causati dall'esposizione a sostanze
tossiche (soprattutto quando la pluralità dei casi dipende da una pluralità di
fattori eziologici), ma solo di differenze tra i casi osservati e i casi
attesi: in tale ambito la causalità generale ha un significato ancor più
circoscritto nei confini di tale scienza e indica più propriamente un eccesso
di rischio senza costituire in sé una prova della idoneità della sostanza a
provocare la malattia.
E' per questa ragione che non c'è alcuna possibilità
di distinguere tra i casi esposti chi non si sarebbe ammalato in assenza di
esposizione e chi invece si sarebbe ammalato egualmente. Infatti, salvo rari
casi (tra cui rientra oltre che il mesotelioma da asbesto, l'angiosarcoma per esposizione a c v m) le
neoplasie professionali non hanno carattere di specificità e non sono
distinguibili neppure istologicamente
sotto il profilo morfologico da quelle
extra professionali.
Si ritiene dunque che l'incertezza domina sul caso
singolo proprio perché la quasi generalità dei tumori ha cause in elevatissima
percentuale extraprofessionali ignote e gli scienziati non hanno ancora
compreso appieno il modello molecolare nella carcinogenesi e formulano pertanto
ipotesi per cui qualsiasi dichiarazione riguardo al ruolo di qualsivoglia
agente in quanto cancerogeno trova un limite nella sua ipoteticità. E si
richiamano concetti espressi da epidemiologici e dalla stessa EPA nonché studi
soprattutto negli USA che hanno messo in rilievo che solo una piccolissima
parte dei tumori è in realtà ricollegabile all'attività industriale (dall'1 al
3% secondo l'agenzia) mentre la percentuale residua è dovuta a cause diverse,
cioè all'esposizione a inquinanti diffusi nell'ambiente o all'ingestione di
inquinanti che passano nella catena alimentare il cui uso è normalmente
consentito. Ricordandosi altresì che
gli stessi consulenti della accusa pubblica e privata hanno concordemente
affermato che lo studio epidemiologico non può bastare perché suggerisce
inferenze eziologiche senza però
poterle dimostrare in rapporto ai singoli individui.
Se
dunque la causalità in epidemiologia, anche quando affermata dalle agenzie, non
solo riguarda sempre e solo il livello di popolazione e non del singolo, ma può
essere soddisfatta da evidenze scientifiche ancora deboli e incerte dovendo
assolvere a finalità precauzionali, sarebbe errato affidarsi, ai fini di
ritenere assolto ogni compito accertativo della causalità generale, alle valutazioni
e alle enunciazioni delle stesse: eppure i consulenti medico legali dell'accusa
pubblica e privata hanno assunto come dato indiscusso proprio le indicazioni di
IARC 1987, senza neppure tenere conto degli studi successivi e in particolare
degli aggiornamenti del 1991 e del 2000 illustrati in aula dai loro coautori
dott.Simonato e dott.Boffetta.
Diverso invece l’approccio, in quanto, una volta
chiarito il contributo che l'epidemiologia, attraverso il calcolo del rischio
attribuibile, può dare alla soluzione del problema, la sussistenza del nesso
causale per l’attribuzione del fatto contestato va argomentata giuridicamente
considerando tutte le implicazioni e considerazioni che vanno ben oltre quelle epidemiologiche, e decisa dal giudice
sulla scorta dei principi di diritto ai quali il Tribunale si ispira
enucleandoli dopo excursus anche relativo alla giurisprudenza e dottrina
americana che ben metterebbero in rilievo, pur nell'ambito del processo civile,
le spinte che tendono a superare il modello meccanicistico di causalità evocate
dallo stesso P.M.: l'esigenza di una tutela delle vittime, dei beni della
salute e della vita umana.
Osserva il Tribunale che seppur detti beni devono
essere tenuti senz'altro in alta considerazione, e seppur queste sono le motivazioni
più o meno esplicite che spingono a orientamenti che introducono nel processo
ricostruttivo del nesso causale istanze di prevenzione generale (e si cita S.C
12/7/91 -sez 4° cui si rifà il P.M.), neppure bisogna trascurare che
nell'ambito del processo penale vi sono altri beni da tutelare che sono quelli
della responsabilità personale e della libertà. Ritiene dunque il Tribunale di
uniformarsi ai più recenti e più rigorosi orientamenti della giurisprudenza
della S.C. così potendosi enucleare i principi in diritto applicati: le
esigenze di certezza e garanzia, il rispetto dei principi di legalità e
personalità della responsabilità penale, di rango costituzionale, devono essere
soddisfatti mediante il mantenimento di un rigoroso modello causale ove il
rapporto di condizionamento sia spiegato o daleggi universali, secondo il
modello nomologico-deduttivo, o da legi di copertura scientifico-statistiche,
secondo il modello statistico-induttivo.
Anche le leggi statistiche possono essere utilizzate
nella spiegazione dell’evento purché il coefficiente percentualistico consenta
di inferire l’explanandum con quasi certezza sulla base di un arelazione
logico-probabilistica, e, al tempo stesso, si possa razionalmente escludere che
l’evento si sia verificato nel caso concreto per cause esclusive diverse dalla
condotta dell’agente;la mancanza di certezze scientifiche o comunque di
consenso generalizzato nella comunità scientifica non legittima il ricorso a
criteri meramente probabilistici di grado difficilmente determinabile, ancorché
qualificato “alto” o “elevato”. Il ricorso a tali criteri rischia infatti di
introdurre nell’accertamento del nesso causale un libero convincimento del
giudice, sia pure nobilitato dallo scopo di soddisfare esigenze ed attese di giustizia;dalle scienze e dai limiti di
conoscenza che esse pongono non si può prescindere; si può solo pretendere
l’adozione dei seguenti rigorosi criteri:
1) le inferenze causali devono essere tratte dalle
scienze che attraverso un rigoroso e corretto metodo scientifico apportino una
effettiva e affidabile conoscenza scientifica;
2) l'affidabilità delle conoscenze, sia pure suscettibili in
futuro di ulteriori apporti che possono modificarle o addirittura falsificarle,
è determinato dalla validazione che riceve e dalla accettazione generale o
preponderante nella comunità scientifica nonchè dalla verifica empirica delle
sue spiegazioni mediante il controllo dell'ipotesi attraverso la confutazione
così da raggiungere una "corroborazione provvisoria ";
3) le conclusioni debbono essere comunque verificate
nel loro progressivo evolversi e sempre confrontate con quelle di altre
discipline per accertare la coerenza complessiva del risultato raggiunto;
4) l’incertezza scientifica che dovesse, comunque, residuare
va risolta sia nell'ambito del rapporto causale sia nell'ambito della
imputabilità soggettiva secondo la regola di giudizio che la responsabilità
deve essere provata " oltre il ragionevole dubbio ", regola di
giudizio che oramai fa parte del nostro ordinamento;
5) la causalità generale, intesa come idoneità della
sostanza chimica a produrre certi tipi di evento, non può essere ritenuta di
per sé sufficiente a spiegare il nesso causale tra la malattia che ha colpito
il singolo soggetto e l’idoneità della sostanza a causarla. L’accertamento
della causalità non può essere ricavato dal solo fatto che la condotta abbia
aumentato il rischio del verificarsi dell’evento. Ciò implicherebbe una
illegittima confusione tra il piano soggettivo e quello soggettivo, facendo dedurre
l’attribuibilità dell’evento lesivo dall’inosservanza di norme cautelari;
6) gli studi epidemiologici, avendo ad oggetto popolazioni
generali e proponendosi scopi preventivi di tutela della salute pubblica, non
sono assolutamente in grado di spiegare la causalità individuale e cioè di
attribuire i singoli eventi lesivi a singoli comportamenti.
Osserva peraltro il Tribunale come nella specie
proprio la causalità generale da esposizione a clorulo di vinile è stata
utilizzata dall’accusa ai fini di mostrare non solo la idoneità lesiva della
sostanza, ma altresì per indicare gli indici di rischio relativo per
ciascuna neoplasia che si è ritenuta in
qualche misura, forte o debole , associata all'esposizione. E però, ritiene il
Tribunale, dagli stessi studi epidemiologici, tossicologici e sperimentali
risulta una causalità generale debole, per lo più al di sotto non tanto del
raddoppio del rischio, come almeno pretende la giurisprudenza civilistica
americana del più probabile che no, ma addirittura della significatività
statistica, ma ciò nonostante sempre e
comunque assunta come ineludibile
presupposto della causalità individuale
anche di fronte a fattori di rischio alternativi di alta potenza
esplicativa che sono stati valutati
come concausa della malattia e mai come fattori causali di per sè sufficienti e
necessari.
Si osserva al proposito che le conclusioni di IARC
1987, punto di partenza per le imputazioni e di approdo per le conclusioni del
PM, salvo alcuni aggiustamenti quantitativi dell'ultimo momento, che indicavano
una associazione tra esposizione a CVM e tumori al fegato (angiosaromi e
carcinomi epatocellulari), tumori polmonari, tumori cerebrali, tumori del
sistema emolinfopoietico, melanomi, hanno subito rivisitazioni critiche e ampi
aggiornamenti per la maggior parte incorporati nei due studi multicentrici
americano ed europeo ( Wong 1991; Simonato 1991), ulteriormente aggiornati di
recente (Ward 2000 e Mundt 2000 ) e ampiamente discussi in sede dibattimentale.
Sulla base di tali studi, considerando anche i risultati dello specifico studio
sulla coorte di Porto Marghera, che hanno evidenziato assenza di eccesso o non
significatività dell’eccesso per i tumori al cervello, del sistema
emolinfopoietico, del fegato diversi dall’angiosarcoma, del polmone, nonché per
la cirrosi epatica e per le malattie dell’apparato respiratorio, si osserva che
gli stessi consulenti epidemiologici
dell’accusa(si cita l’ultima relazione presentata dai consulenti Comba- Pirastu) avevano escluso o comunque
espresso dubbi e perplessità in ordine alla correlabilita' con le sostanze in
considerazione quantomeno dei tumori del cervello, del sistema
emolinfopoietico, dei melanomi, ma si potrebbe aggiungere anche del tumore
della laringe .
Ritiene invero il Tribunale che rispetto a queste
patologie, sulla base degli studi epidemiologici complessivi e più aggiornati e
delle più perentorie conclusioni cui
erano pervenuti gli stessi Simonato e Boffetta, autori dello studio multicentrico
europeo e del successivo aggiornamento, esaminati nel corso del dibattimento,
può affermarsi che non sussiste la prova di una causalità generale e cioè a
dire della idoneità del c v m e del PVC a provocare tali tumori. Si ritiene
infatti, che l'evidenza globale degli studi epidemiologici più recenti e più
significativi (e, come dichiarato da Simonato su espressa domanda, bisognava
”non considerare l'evidenza di Porto Marghera diversa dal resto dell'evidenza”)
individua una associazione forte tra esposizione a c v m e angiosarcoma epatico e eccessi di rischio
nello svolgimento di talune mansioni (autoclavisti e insaccatori) esposte ad
elevate concentrazioni per l’epatocarcinoma e per il tumore polmonare mentre le
altre associazioni, pure ipotizzate negli studi passati cui aveva fatto
riferimento IARC, non sono state confermate.
Ma il PM non ne avrebbe tratto le logiche e conseguenti conclusioni, in quanto, pur
avendo al termine della requisitoria presentato le schede riferite a 263 parti
offese relative a 311 patologie rispetto alle 721 patologie riferite a 542
parti offese introdotte con il decreto di rinvio a giudizio e con le successive
contestazioni supplettive nel corso del dibattimento, tuttavia, non ha ritenuto
di fornire una spiegazione di questa modificazione della contestazione originaria,
limitandosi ad affermare che i casi non ripresentati avrebbero avuto comunque
un loro rilievo nell'ambito dei reati di strage e di disastro contestati.
Sono stati eliminati tutti i tumori gastrici e del
pancreas che erano stati associati alla esposizione a dicloroetano, ed altresì
le broncopatie e le broncopneumopatie
(87), nonchè le pneumoconiosi collegate all'esposizione a PVC e, soprattutto,
quest'ultime indicate come predittive del tumore polmonare di cui dagli studi
epidemiologici è stato rilevato un eccesso nella mansione di insaccatore che
supporterebbe l’associazione, prendendo atto il PM che anche IARC 1999
concludeva per "inadeguata evidenza di cancerogenicità nell'uomo". Le
altre patologie (neoplastiche e non ) siano state ritenute o
non sussistenti a seguito della esame della documentazione medica e
dell'anamnesi generale e lavorativa ovvero non correlate all'esposizione.
Ma, secondo il Tribunale la logica conseguenza
sarebbe che essendo insussistenti o comunque non causalmente riconducibili esse
non possono avere rilievo neppure nelle fattispecie più ampie di pericolo per
la pubblica incolumità cui il pubblico ministero ha fatto riferimento.
Si osserva che alla debolezza delle evidenze epidemiologiche
il PM ha cercato di supplire facendo ricorso alla biologia molecolare e ai
risultati ancora incerti, contraddittori e lacunosi che allo stato è in grado
di offrire, in particolare sostenendo la tesi dell’azione sinergica tra i
fattori di rischio noti ( alcool, epatiti , fumo ) e le sostanze in discussione
che in tal modo assumerebbero il ruolo di concause potenzianti gli effetti
lesivi: non considerando che nel nostro ordinamento la concausa ha lo stesso
statuto epistemologico della causa con la conseguenza che se non è dimostrato
che un fattore è causa di un evento neppure può assumere la veste di concausa
Il PM nessun rilievo ha invece dato all'evidenza epidemiologica e
sperimentale che indiscutibilmente individua negli effetti del cvm un rapporto
dose–risposta la cui considerazione, da un lato, avrebbe ricollegato gli eventi
alle esposizioni di un lontano passato e, dall’altro, lo avrebbe indotto ad
escludere la rilevanza causale delle esposizioni successive al 1974.
Infatti in tutte le coorti, anche in quella in considerazione in questo processo,
i tumori rilevati e in particolare l'angiosarcoma, ma anche l'epatocarcinoma in
coloro che hanno svolto la mansione di autoclavisti e il tumore al polmone in
coloro che hanno svolto solo la mansione di insaccattori, sono tutti
riconducibili ad elevate o elevatissime esposizioni che erano quelle proprie
degli anni '50 '60 e primi anni '70 sino alla scoperta della cancerogenità
della sostanza. E si citano al riguardo i già ricordati studi epidemiologici
Simonato, Ward, Mundt, ma anche Martines e Mastrangelo dai quali si può
individuare un accordo uniforme e assoluto tra tutti i consulenti che hanno
partecipato al presente processo, in ordine a tale conclusione. Pacifico,
infatti, che nessun angiosarcoma del fegato (che è il tumore tipico da esposizione
a c v m) si è manifestato in lavoratori assunti successivamente al 1973 nella
corte europea e successivamente al 1967 nella corte statunitense e in quella di
Porto Marghera.
Si osserva poi che se si considera che la dose cumulativa
più bassa a cui è stato individuato un angiosarcoma (oltretutto di tipologia
non certa ) è quella di 288 ppm pari a circa 28 ppm circa di esposizione
giornaliera, si può affermare che alle esposizioni già presenti nella coorte di
Porto Marghera nel 1974, e ancora più alle esposizioni degli anni successivi,
pacificamente rientranti nei limiti dapprima adottati e in seguito imposti di 3
ppm giornalieri (e anche ampiamente al di sotto degli stessi come documentato
dalle rilevazioni dei gascromatografi) non risulta esservi prova di una
efficienza lesiva del cvm. In tal senso sarebbero convergenti anche gli studi
tossicologici e di oncogenesi che pure individuano un rapporto dose-risposta
per il cvm (si ricordano gli esperimenti di Maltoni e gli studi di Weinrauch e
di Swemberg secondo cui al di sotto di dosi cumulative di 10 ppm non è stata
accertata una idoneità lesiva del c v
m.
I consulenti del pubblico
ministero relativamente al problema della idoneità lesiva del cvm alle bassi
dosi non hanno potuto smentire né i risultati epidemiologici né quelli
sperimentali. Si sono limitati ad affermare "che non si può
escludere", "che la soglia al di sotto della quale non si sono
osservati tumori non è una soglia
effettiva ma una soglia apparente... perché non si possono fare degli studi che
dimostrino l'inesistenza di una soglia perché bisogna andare nell'infinitamente
piccolo".. (Berrino); “attualmente
una relazione tra esposizione e cancerogenità delle sostanze genotossiche è troppo confusa per offrire
linee guida sulla soglia.... e perciò non vi è possibilità di uscire
dall'atteggiamento di essere molto conservativi e sull'esposizione e sul
rischio e quindi accettare che non vi è
una dose sicura" ( Terracini); "con questo tipo di modello non riesco
a vedere l'effetto alle basse dosi e quindi sulle basse dosi non posso dire
assolutamente nulla " (Martines).
Resta il
fatto, e questo rileva nel processo penale, dell’assenza di sicura prova. Si
osserva infatti che, per quanto concerne gli angiosarcomi e gli epatocarcinomi
riscontrati negli autoclavisti nonché i tumori del polmone negli insaccattori e
nei solo insaccattori, ammesso che questi ultimi tipi di tumore, a differenza
del primo, abbiano significatività statistica oltre che plausibilità biologica,
si sono verificati tutti a seguito delle alte esposizioni risalenti agli anni
50 e 60 e prima parte degli anni '70 e cioè a quelle esposizioni elevate
antecedenti alla conoscenza della cancerogenità del cvm.
Nessun tumore del fegato e del polmone ha interessato
lavoratori della corte di Porto Marghera assunti dopo il 1967 e da tale data
oramai è trascorso interamente il periodo di latenza non solo medio ma
approssimantesi anche alle punte medio-alte rilevate.
Conseguentemente
si può trarre una prima incontestabile conclusione: alla stregua delle analisi epidemiologiche aggiornate l'idoneità
lesiva del c v m si è rivelata ad alte o elevatissime dosi mentre non sussiste la prova di una efficienza lesiva anche a basse dosi e in particolare
a quelle esistenti dal 1974 in poi.
Le
incertezze della scienza in proposito o le mere ipotesi o i postulati fondati
su preoccupazioni cautelative, seppure possano costituire dei punti di partenza
per ulteriori approfondimenti, non apportano nessun dato di conoscenza
utilizzabile in ambito processuale dove
ci si deve attenere ai fatti accertati e provati. Da tenere in considerazione
dunque le sole esposizioni eziologicamente rilevanti dal punto di vista
temporale, traendone tutte le conseguenze sia sotto il profilo della
riferibilità delle imputazioni agli imputati tutti tratti in giudizio, sia sotto il profilo della
addebitabilità per colpa degli eventi.
Infatti le condotte cui riferire causalmente gli
eventi sono antecedenti al 1974 e, quindi, a epoca precedente alla conoscenza
della canceroginità del cvm. Mentre per il periodo successivo, non sussistendo
la prova di una idoneità lesiva di tale sostanza alle basse dosi successive,
immediatamente contenute nei limiti imposti dalle norme cautelari e poco dopo
ridotte anche al di sotto degli stessi (e quindi nell'ambito di un rischio
consentito nell'attività di impresa), non si ravvisano neppure condotte cui causalmente riferire e colpevolmente
addebitare tali eventi.
Invece, si osserva, il PM compie una vera e propria
traslazione dei piani temporali perché rappresenta nella imputazione “un quadro
del passato” che ci riporta a condizioni lavorative (e a conseguenti addebiti
di colpa) che sono quelle proprie degli anni ’50-’60, e propone all’esame
dibattimentale tali situazioni come verificatesi nel successivo ampio arco temporale
che va dal 1970 al 2000. In tal modo, oltrechè non selezionare, alla stregua
delle risultanze epidemiologiche, le patologie correlabili, neppure il PM
ha adottato un criterio selettivo per
individuare i soggetti cui fondatamente addebitare gli eventi lesivi : si è
scelta invece - come è stato reiteratamente affermato dalle difese - la
strategia “della massificazione degli eventi e delle condotte“: indubbiamente
“fatto“ di maggior evidenza e impatto verso l’esterno , ma di nessun fondamento
in “diritto”. Ma l'accusa ha obbiettato, in diritto, che all'epoca erano
vigenti nel nostro ordinamento i DPR n° 547/1955 e n°303/1956- di cui si
parlerà più diffusamente nella parte concernente la colpa- che ricomprendevano
norme che dovevano considerarsi cautelative rispetto ai rischi che hanno
determinato gli eventi.
Ma il Tribunale già osserva che allora si ignorava la
pericolosità e la canceroginità sia del gas (cvm) sia delle polveri (pvc) che
si diffondevano nell'ambiente di lavoro,
e quindi la rappresentazione e la prevedibità degli eventi poi
verificatisi, essendo il solo rischio noto alla metà degli anni 60 la sindrome
di Raynaud, evento di tipo tutt’affatto diverso, patologia che determinava
disfunzioni alla circolazione delle mani e che
veniva a colpire i lavoratori che per le loro mansioni venivano a
diretto contatto con la sostanza nella pulizia delle autoclavi o dei filtri o
nell’insacco.
Dunque non appare condividibile l'assunto accusatorio
secondo cui quelle norme richiederebbero al datore di lavoro, qualunque sia la
nocività, prossima o remota del fattore
inquinante, di mettere in atto ogni strategia possibile per eliminarlo o neutralizzarlo, assumendosi
diversamente la responsabilità di tutte
le conseguenze potenziali derivanti da quella violazione ancorché in quel
momento impreviste o imprevedibili.
Questa tesi dilata sino alla imputabilità oggettiva il
concetto di responsabilità colposa poiché non si fa carico neppure di assumere
come elemento essenziale non tanto la prevedibilità dell'evento tipico, ma
neppure la rappresentazione dell'evento generico di un grave danno alla vita o
alla salute: non si può eludere il problema della conoscenza o conoscibilità
della nocività, e ancor più della cancerogenicità della sostanza (e nel caso
particolare del cvm) in un determinato momento storico sia in ambito
scientifico che in quello industriale secondo il modello del c.d. agente
modello.
Ma soprattutto, osserva il Tribunale, ancor meno è legittimo
confondere il piano soggettivo con quello oggettivo deducendo dalla
inosservanza di quelle norme di cautela generica la attribuibilità dell'evento
lesivo "con alta probabilità riconducibile proprio all'inalazione delle
polveri o del gas", così ritenendo decisivo per l'accertamento della
causalità il solo fatto che la condotta omissiva abbia astrattamente aumentato
il rischio del verificarsi dell'evento.
La dottrina e la
giurisprudenza prevalenti escludono che nell'ambito dell'accertamento del nesso
causale possa farsi ricorso alla teoria dell'aumento del rischio, "non
essendo possibili ibride commistioni di elementi di carattere soggettivo"
poichè dalla problematica oggettiva del nesso di causalità devono rimanere
escluse tutte le questioni afferenti la prevedibilità che attengono
propriamente all'elemento psicologico"( Cass 17/12/93-Ianieri-).
Ma pur seguendo il P.M. su tale piano ci si dovrebbe
interrogare, secondo il Tribunale, su quale sia stata nel 1974 la condotta
antidoverosa e quale avrebbe dovuto essere per contro la condotta corretta che, se posta in essere, avrebbe
impedito il verificarsi dell'evento. Secondo l'ipotesi d'accusa i comportamenti
antidoverosi sarebbero stati principalmente sia l'omessa fermata degli impianti
- o comunque un adeguato e tempestivo intervento sugli stessi per ridurre l'esposizione
nociva e cancerogena - sia l'omesso allontanamento dai reparti o dalle
lavorazioni a rischio dei lavoratori maggiormente esposti ( in particolare
autoclavisti e insaccatori).
Ammesso per pura ipotesi che tali condotte omissive si siano
verificate pur in presenza della conoscenza del rischio tossico e oncogeno , si
tratta di verificare se avrebbe potuto
il comportamento alternativo che si esige evitare il verificarsi dei tumori
epatici e polmonari in quei lavoratori che erano stati esposti, come risulta
dalle consulenze epidemiologiche e dalle schede personali prodotte nel corso
degli esami medico-legali, alle elevate concentrazioni degli anni 50 e 60 . I
dati di conoscenza scientifica ci dicono: a) che il cvm è una sostanza che
agisce secondo un rapporto dose risposta e che le esposizioni cumulative più
elevate sia per quantità sia per durata sono quelle maggiormente responsabili
degli effetti oncogeni; b) che secondo il modello carcinogenetico multistadio
il cvm sarebbe un cancerogeno iniziante e cioè inducente una mutazione
tendenzialmente irreversibile nei primi stadi del processo tumorale ; c ) che
il periodo di esposizione lavorativa e di latenza, anche sottratto il periodo
di "lag"( che è il periodo intercorrente tra la presumibile epoca
della induzione a seguito di esposizione alla sostanza cancerogena e la
manifestazione del tumore calcolato in circa 15 anni sulla base della
letteratura esistente), sarebbe rispettato per tutti i lavoratori che hanno contratto i tumori così da poter ragionevolmente
ritenere che le esposizioni rilevanti a determinare i tumori siano quelle degli
anni 50-60. Ne consegue che all'epoca
in cui i comportamenti doverosi erano concretamente esigibili essi non
avrebbero potuto evitare gli eventi verificatisi o, se si vuole, non sussiste
una prova dimostrativa avente elevata
probabilità che il comportamento alternativo avrebbe impedito o ritardato il
verificarsi dei tumori.
Ma il Tribunale, ha intrapreso una diversa soluzione
della problematica attinente la causalità: tutti i dati di conoscenza
introdotti nel presente processo, molteplici e aggiornati, valutati
complessivamente, non consentono di ritenere sussistente una associazione
causale tra cvm-pvc e tumori diversi dall'angiosarcoma e patologie che non
siano la sindrome di Raynaud e l'acrosteolisi nonchè tipiche epatopatie
interessanti l'endotelio.
A tali fini il Tribunale ritiene di effettuare, con
specifico riferimento alla coorte di Porto Marghera, un esame più dettagliato e
una valutazione critica dei dati epidemiologici e delle risultanze sperimentali
anche di biologia molecolare nonché di approfondire le caratteristiche
nosologiche e morfologiche delle neoplasie alla luce dei contributi dei consulenti medico-legali e anatomo
patologi. E conclude ritenendo non individuati fattori di rischio
professionale, né ipotizzabile un ruolo concausale dell’esposizione lavorativa
proprio perché non provata la causalità del fattore professionale, per i tumori
del laringe, del sistema linfatico e omopoietico, del cervello, per i melanomi,
ma anche per i tumori del polmone, e, quanto al fegato, per l’epatocarcinoma.
Circa il tumore al polmone il tribunale ha ritenuto
non sussistere l'evidenza epidemiologica e neppure la plausibilità biologica e
ha accertato perdipiù la presenza in 11 dei 12 casi di un rilevante fattore di
rischio extraprofessionale per elevato tabagismo.
Con riferimento all’epatocarcinoma, il Tribunale, pur
prendendo atto dei risultati degli studi epidemiologici che individuano eccessi
statisticamente significativi esclusivamente nei lavoratori alto esposti che
hanno svolto mansioni di autoclavisti, e pur prendendo atto anche dei risultati
degli studi sperimentali citati e altresì delle osservazioni cliniche e
istologiche sui casi in letteratura dibattuti che individuirebbero carcinomi
epatocellulari in esposti a c v m, ritiene che non possa dirsi raggiunta la
prova dell'attribuzione causale di tale tumore all'esposizione al c v m.
E ciò, non solo perché gli studi epidemiologici riguardano
ancora un piccolo numero di persone sia nella corte europea (10 soggetti ) sia
in quella di Porto Marghera (4 autoclavisti) con problematiche ancora aperte
sulla precisione della stima e con andamenti di rischio non particolarmente
elevati se si tiene conto della eziologia variegata e dell’alta incidenza dei
plurimi fattori di rischio, ma soprattutto perché in tutti i casi esaminati
mediante indagine autoptica e discussi in dibattimento non sono state
evidenziate le tipiche lesioni indotte dal c v m, e per contro sono state invece
individuate le lesioni riferibili ad accertati fattori noti di induzione di
tale tumore presenti in tutti i casi di Porto Marghera (epatiti virali b e c,
elevato consumo di alcol, cirrosi) che proponevano giustificate soluzioni
alternative.
Alla logica della falsificazione si sono richiamati gli
stessi consulenti dell’accusa, allorquando hanno affrontato il problema se sia
possibile pervenire dal dato epidemiologico a livello di popolazione a quello
individuale, e la risposta è stata cautamente affermativa, ma ristretta
sostanzialmente ai casi in cui non si è
in grado di fornire una spiegazione alternativa, cioè solo se si è in grado di
affermare che il singolo soggetto esposto a cvm non era esposto ad altro fattore
eziologico che giustifichi la insorgenza della patologia indipendentemente dal
cvm.
Analogamente si ritiene non provato il nesso causale per la
cirrosi, osservandosi che tutti i casi di cirrosi osservati nella casistica di
Porto Marghera per i quali era disponibile l'istologia hanno mostrato evidenza
di processi necroinfiammatori e in tutti i casi l'esame istologico ha
consentito anche di identificare l'agente eziologico coincidente con uno dei
noti fattori di rischio (infezione virale b o c, consumo di alcool).
Proprio la presenza di tali fattori di rischio ha indotto i
consulenti del pubblico ministero a
ipotizzare comunque solo un ruolo concausale del c v m. Ma, osserva il
Tribunale, l'esame istologico non ha evidenziato in nessun caso di cirrosi
lesioni tipiche dell'esposizione a c v
m: in particolare nei casi riguardanti i lavoratori Zecchinato e Simonetto che,
secondo i consulenti del PM, avrebbero sviluppato in sequenza prima cirrosi e
successivamente angiosarcoma epatico, così da avvalorare la associazione tra
tale malattia epatica e esposizione a c v m , tale processo patologico non ha
trovato conferma. Infatti, l' esame istologico di Zecchinato dimostra fibrosi
epatica congenita e angiosarcoma ma non evidenza di cirrosi e quello di
Simonetto dimostra epatocarcinoma in cirrosi con emocromatosi e non
angiosarcoma: nel primo caso la cirrosi è esclusa, nel secondo caso la cirrosi
ha origine in una malattia metabolica congenita e evolve in epatocarcinoma.
Analoghe, ancora, le conclusioni per le epatopatie
non caratterizzate da tipiche lesioni da cvm, relativamente alle quali la
letteratura esaminata evidenzia associazione non già all’esposizione a cvm,
bensì a consumo alcoloico o a epatiti virali.
In conclusione, osserva il Tribunale che
all’osservazione epidemiologica gli eccessi significativi che hanno evidenziato
un associazione forte riguardano i tumori epatici, angiosarcoma e
epatocarcinoma, e quindi il fegato appare come l’unico organo bersaglio del
cvm. Entrambe tali neoplasie hanno interessato lavoratori esposti ad elevate
concentrazioni di cvm, risalenti tutte agli anni ’50-’60, perlopiù svolgenti le
mansioni di addetti alle autoclavi. Precisa tuttavia che le evidenze
epidemiologiche presentano differenze di rilievo per la diversa incidenza dei
due tumori e per la presenza di una variegata molteplicità di fattori
confondenti che legittimano spiegazioni alternative per l’ epatocarcinoma,
rispetto a cui le analisi stratificate che mettono in rilievo una relazione
dose risposta sono ancora non persuasive e abbisognano di conferme per soddisfare
il criterio di riproducibilità del dato.
Altresì per quest’ultimo si pone un problema di
plausibilità biologica inquantochè non è noto neppure a grandi linee il
meccanismo di induzione di tale tumore, che interessa le cellule epiteliali, da
parte del cvm che, invece, tipicamente viene a colpire le cellule endoteliali :
si dovrebbe dare una spiegazione plausibile della circostanza che una medesima
sostanza produce neoplasie nettamente diverse sul piano morfologico ancorché
interessanti lo stesso organo. Spiegazione scientifica che non è stata offerta
neppure a livello sperimentale.
Eguali considerazioni merita l’ipotesi del cvm come
fattore concausale che interverrebbe cioè a interagire con i noti fattori di
rischio (alcool, epatite b e c, cirrosi): lo stato delle conoscenze non consente di pervenire a nessuna
conclusione in ordine alla sussistenza di tali meccanismi sinergici.
Il ricorso alla concausalità non può essere neppure
un espediente per sfuggire alla prova della efficienza causale esclusiva del fattore professionale posto che il
nostro ordinamento (art 41 c p) non autorizza l’assunzione di un “modello
debole “di causalità e lo statuto epistemologico della concausa impone che
anch’essa trovi adeguata spiegazione in leggi di copertura.
Pertanto trovano spiegazione
causale con riferimento alle elevate esposizioni a cvm solo gli angiosarcomi (otto) e, tra le patologie non neoplastiche,
le epatopatie caratterizzate dalle tipiche lesioni da cvm (cinque) e, infine,
le sindromi di Raynaud e/o acrosteolisi (dieci).
Tanto
ritenuto in ordine alla problematica del rapporto eziologico tra esposizione a
cvm e a polveri di PVC ed eventi contestati, si addentra poi il Tribunale nella
disamina degli impianti e sistemi di lavorazione del cvm, PVC e DCE in Porto
Marghera ponendoli in relazione alle conoscenze sulla tossicità e canceroginità
di dette tali sostanze, procedendo quindi alla valutazione delle condotte
contestate, per verificarne la sussistenza in relazione altresì agli specifici
addebiti contravvenzionali, e per desumerne o meno la configurabilità della
colpa nell’analisi altresì delle singole e specifiche posizioni degli imputati.
In diritto, peraltro, previamente
esclude la configurabilità nel nostro ordinamento del contestato delitto di strage
colposa secondo l’accusa da ritenersi punita "dall'articolo 449 in
riferimento all' articolo 422 c p". Ricordato che appunto secondo
l’accusa, sulla scia di parte della dottrina, l’accento andrebbe posto
sull’articolo 449 cp che consentirebbe di ricostruire un autonoma fattispecie
aperta di disastro innominato che si riempie via via di contenuto attraverso il
rinvio che tale norma fa ai disastri nominati di cui al capo primo e alle altre
figure di disastro indicate nel capoverso dell'articolo 449 cp, ritiene invece
il Tribunale di seguire il diverso orientamento che esclude la sussistenza
della strage colposa. Si osserva infatti, richiamandosi al riguardo le ritenute
fondate critiche della difesa, che il dato testuale dell'articolo 449 c p,
nell'incriminare la causazione colposa di un incendio (articolo 423 c p) o di
altro disastro preveduto dal capo primo del titolo sesto, ha operato un
richiamo selettivo ad alcune, e non a tutte le figure di cui al capo primo,
individuandone una specificamente (l'incendio) e le altre con la denominazione
di genere " disastro". Ha individuato nominativamente l'incendio
perché la norma regolatrice di tale fattispecie è la prima nella successione
delle norme relative ai "disastri" e costituisce anche il limite
iniziale della serie delle disposizioni richiamate.
Ritiene
invece il Tribunale corretta la prospettata configurabilità del delitto di
disastro innominato colposo, disattendendo, quanto a tale reato, le critiche
della difesa. Premesso che in punto di fatto il pubblico ministero, come ha
chiarito anche nel corso della sua requisitoria, è ricorso a tale fattispecie
per utilizzarla come "trait d'union" tra i due capi di imputazione e,
anzi, per configurare un unico disastro in quanto " l'attività di industria
e di impresa ha esplicato i suoi negativi influssi ed effetti sia all'interno
che all'esterno della fabbrica " e cioè provocando lesioni personali e
morte ai lavoratori esposti alla sostanza oncogena e altresì determinando un
grave inquinamento dei sedimenti e delle acque nei canali industriali e nelle
acque di falda sottostanti le discariche con tutte le conseguenze che ne sono
derivate anche alla ittiofauna, si è infatti rilevato dalla difesa che,
riferendo il disastro anche ad eventi interni allo stabilimento, riuscirebbe
difficile tracciare il limite rispetto al disastro correlato all'articolo 437
comma secondo c p e che, inoltre, richiamando l'inquinamento delle falde e
dell'ittiofauna vi sarebbe una sovrapposizione rispetto ai contestati reati di avvelenamento e di
adulterazione colposa di acque e di sostanze alimentari, e si è sostenuto che
ad integrare la fattispecie non è sufficiente un qualsiasi pericolo, ma
esclusivamente un pericolo che deriva da una atto diretto a cagionare un
disastro (comma primo) o integrato dalla verificazione dell'evento disastroso
(comma secondo).
Ma ritiene
il Tribunale che una siffatta ricostruzione della fattispecie non sia
condividibile laddove nel reato di disastro innominato si ritengano, quali
elementi necessari alla sua definizione, una sia pure relativa contestualità
degli eventi e la loro determinazione da causa violenta. Elementi, questi,
specificativi e non costitutivi, tali essendo invece la gravità e la
diffusività degli eventi nell'ambito di una comunità estesa, così da essere
idonei a concretamente porre in pericolo la pubblica incolumità, eventi
determinati da condotte anche protratte nel tempo che hanno, ciascuna con
efficienza causale, realizzato con attività predisponente o aggravante la
situazione di rischio. L’evento può verificarsi solo quando si siano
determinate un complesso di condizioni: in tal caso è irrilevante verificare se
i fattori causali di quel complesso di apporti sia prossimo, remoto o
concomitante rispetto alla verificazione dell'evento poiché anche in tal caso
ricorre il principio di equivalenza delle cause diacronicamente succedutesi (
art.41cp).
E nel caso
che ci occupa il rischio costituito dall'esposizione a cvm ha causato gli otto
angiosarcomi contestati , le cinque epatopatie ad essa correlabili, le dieci
sindromi di Raynaud/acrosteolisi, in tal modo dimostrando di avere idoneità
lesiva dell'integrità fisica e di avere efficienza diffusiva nell'ambito della
comunità dei lavoratori esposti alle alte dosi di tale sostanza e addetti alle
mansioni più a rischio. Idoneità lesiva venuta meno con la drastica riduzione
delle esposizioni sin dal 1974.
Il
Tribunale esclude infatti completamente la configurabilità dei delitti
contestati in relazione alle condotte successive al 1973, osservandosi che, per
come emerso dall’istruttoria dibattimentale, l’accertata drastica riduzione
delle esposizioni a partire appunto dal 1974, avrebbe fatto venir meno
l’idoneità lesiva della sostanza ed ogni situazione di rischio per l’incolumità
pubblica. A sostegno di tale conclusione il Tribunale si dilunga nell’analisi
delle risultanze processuali in relazione alle conoscenze sulla tossicità e
canceroginità del cvm, ai processi produttivi nei singoli reparti, agli
interventi di manutenzione e di modifica degli impianti, volti a limitare le
esposizioni dei lavoratori, alle misure di prevenzione personale predisposte,
in particolare per la tutela degli insaccatori ed autoclavisti.
Ne
consegue che il predetto reato si ritiene causalmente riferibile a quegli
imputati che ricoprivano nell'epoca in considerazione (1969-1973) posizioni di
garanzia e, in tale ambito temporale rimane circoscritto, perché per il periodo
successivo viene meno anche l'efficienza causale della sostanza e, quindi, la
situazione di rischio.
Peraltro
la riferibilità causale di tale reato, così come dei reati di omicidio e di
lesioni colpose per gli angiosarcomi e per le epatopatie correlate, agli
imputati che nell'epoca considerata, ricoprendo posizioni di garanzia, avevano
la gestione del rischio relativo all'esposizione alla sostanza tossica e
oncogena, non è accompagnata anche dalla imputabilità degli eventi a titolo di
colpa (tranne che per i reati di lesioni colpose per i casi di Raynaud in
ordine ai quali il proscioglimento degli imputati specificamente interessati in
relazione al predetto periodo di causazione, consegue alla prescrizione).
Il
principio ispiratore, quanto appunto alla componente psicologica del reato, è
che nei delitti colposi, la prevedibilità dell’evento deve essere riconosciuta,
in particolare per quanto riguarda l’esercizio di attività pericolose, sulla
base del criterio della migliore scienza ed esperienza presenti in un
determinato settore ed in un preciso momento storico, costituito dall’epoca in
cui viene iniziata la condotta. La prevedibilità dell’evento può essere
affermata solo quando sussistano leggi scientifiche di copertura, le quali
permettano di stabilire che da una certa condotta possono conseguire
determinati effetti. La responsabilità dell’imputato può essere affermata solo
quando l’evento verificatosi sia riconducibile al tipo di evento che la regola
cautelare intende prevenire.
E nella
specie, all'epoca non era noto sulla base di esaurienti conoscenze scientifiche
fondate su affidabili verifiche sperimentali il rischio oncogeno sull'uomo
(angiosarcomi), e le lesioni epatiche indotte da cvm non avevano manifestato
segni patologici inequivoci, anche perché, quando sono stati rilevati segni di
sofferenza epatica, i lavoratori sono stati allontanati dall'esposizione, in
tal modo osservando l'obbligo precauzionale di una adeguata sorveglianza
sanitaria.
Obbligo
non osservato, invece , relativamente ai casi accertati di Raynaud/acrosteolisi
, trattandosi di patologia nota sin dalla metà degli anni '60 e regrediente con
l'allontanamento dalle alte esposizioni cui era associata e perlopiù
riguardante mansioni che implicavano un contatto diretto con la sostanza che
doveva essere evitato con idonee misure protettive realizzate tardivamente.
Dunque
secondo il Tribunale, nella fattispecie l’impresa, e per essa gli odierni
imputati, risulta essersi mossa tempestivamente, sotto il profilo della
modifica delle procedure e degli interventi sia immediati che a medio termiune
sugli impianti e sulle apparecchiature, non appena il problema della
canceroginità del cvm ebbe ad appalesarsi con un consistente fondamento
scientifico. Le opere eseguite, comprovate documentalmente e confermate dai
testi escussi, avrebbero, a parere del Tribunale, permesso di ottenere in breve
termine una drastica riduzione dei precedenti livelli di esposizione,
concretamente evidenziata soprattutto a partire dalla seconda metà
dell’anno1974 e per tutto l’anno 1975, con successivi netti sviluppi di
riduzione nei conseguenti anni 1976-1997 a valori ampiamente ricompresi nei
limiti prudenziali e rispettosi delle soglie all’epoca individuate e
successivamente stabilite dalla normativa.
Si ritiene
dunque infondato l’addebito ascritto agli imputati sotto il profilo della
responsabilità colposa, sia generica che specifica.
Né
tantomeno, ed a maggior ragione, è ipotizzabile l’elemento soggettivo del dolo,
integrante l’ipotesi di reato di cui all’art. 437 c.p., pure contestato dal
P.M. Sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che l’accusa, sotto la
qualificazione dell’ipotesi di cui all’art. 437 c.p., ascrive l’omessa
collocazione “di sistemi ed apparecchi di sicurezza destinati ed idonei a
prevenire l’insorgenza di tumori e di malattie anche gravissime”.
Osserva al
riguardo il Tribunale che tale tipologia di contestazione non contiene, nella
fattispecie concreta, l’indicazione di fatti specifici, in particolare per
quanto riguarda la natura degli apparecchi che avrebbero dovuto essere
collocati, per cui si deve ritenere che il P.M. abbia fatto riferimento a tutte
le asserite violazioni integranti gli addebiti di colpa ascritti.
Peraltro
il Tribunale, nell’analisi della suddetta norma, precisa che: la previsione
normativa di cui all’art. 437 c.p. configura la più severa sanzione, predisposta per le violazioni più gravi del dovere
di sicurezza, in quanto è caratterizzata sul piano soggettivo dalla
necessarietà del dolo e sotto il profilo oggettivo dalla sussistenza di
violazioni del dovere di sicurezza aventi particolare serietà;
la
fattispecie in esame non descrive
specificamente in quali situazioni sorga il dovere di attivazione, per cui deve
ritenersi, secondo i principi generali concernenti la responsabilità per
omissione, che la condotta di omessa collocazione possa essere correlata
soltanto a quei sistemi o quegli apparecchi la cui collocazione sia
obbligatoria sulla base di una specifica norma di prevenzione di disastri o
d’infortuni;in sostanza, la previsione di cui all’art. 437 c.p. costituisce una
fattispecie avente riguardo non già ad una qualunque violazione del generico
dovere di sicurezza, ma soltanto alla violazione dolosa di precise disposizioni
della statuizione normativa speciale, che di per sé siano sanzionate come
contravvenzioni e che prescrivano specifici doveri di collocazione di impianti,
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro.
Dunque
sorgono in considerazione, nella fattispecie, le asserite violazioni di cui ai
DPR n. 547/55 e n. 303/56; sotto il
profilo oggettivo, la definizione di “impianti” individua delle installazioni
caratterizzate da stabilità, così come il concetto di “apparecchi” qualifica
delle attrezzature aventi una certa complessità tecnica, diretta specificamente
alla prevenzione summenzionata; del resto, correlativamente, il termine
“collocazione” corrisponde ad un’attività avente ad oggetto una cosa dotata di
stabilità strutturale; dunque, si possono fondatamente escludere dal novero di
tale previsione normativa i dispositivi di protezione individuale, nonché le
cautele relative all’adozione di particolari procedure di lavoro o di
organizzazione del sistema, in quanto non possiedono i requisiti suindicati.
Neppure le parti d’impianto funzionali al ciclo produttivo rientrano
nell’ambito dei dispositivi suddetti, poiché indubbiamente la fattispecie di cui
all’art. 437 c.p. si riferisce a strumenti aventi specificamente ed unicamente
la destinazione alla sicurezza.
E in forza
di tali premesse ritiene che: gli addebiti di omesso blocco degli impianti e di
omesso risanamento dei medesimi, di mancata manutenzione degli elementi degli
impianti più soggetti a deterioramento, di mancata adozione delle misure
necessarie a tutelare la salute dei lavoratori, di mancata emissione dei
provvedimenti conseguenti alla segnalazione (con la relazione del marzo 1977)
dell’Istituto di Medicina del Lavoro, sono tutti al di fuori della previsione
normativa succitata, sia per la genericità dell’oggetto, sia per la palese non
correlabilità alle nozioni di collocazione di apparecchi specifici con finalità
antinfortunistica o comunque di prevenzione; la contestazione d’insufficiente
manutenzione degli impianti, con riferimento alla sostituzione degli organi di
tenuta (valvole, rubinetti), non concerne ugualmente l’ambito applicativo della
norma di cui all’art. 437 c.p. ; infatti, tali organi costituiscono parti degli
impianti produttivi normalmente funzionanti e non integrano invece specifici e
distinti strumenti con finalità preventiva; gli addebiti di omessa sorveglianza
sanitaria, di omessa trasmissione delle informazioni ai dipendenti, di omessa
adozione di particolari sistemi di organizzazione del lavoro o di differenti
procedure, di omesso controllo dell’uso dei mezzi di sicurezza personale, di
omessa separazione delle lavorazioni insalubri, sono ugualmente tutti estranei
all’ambito della fattispecie normativa di cui all’art. 437 c.p., sempre per le
motivazioni suesposte in ordine alla circostanza che trattasi di addebiti
relativi a modalità operative e non già invece integranti strumenti da
collocare, destinati specificamente alla funzione di prevenzione ed
antinfortunistica.
Secondo il
Tribunale anche la contestazione di omessa collocazione di adeguati strumenti
di monitoraggio non appare rientrare nel novero degli strumenti anzidetti. In
ogni caso, anche a ritenere che i gascromatografi possano essere ricompresi tra
le apparecchiature summenzionate, si è ampiamente evidenziato che i medesimi
sono stati effettivamente collocati nel contesto dei singoli reparti, in
termini di certa tempestività e con efficacia sicuramente appropriata a
controllare le singole zone di lavoro.
E
analogamente inconsistenti, alla luce delle installazioni e delle modifiche
impiantistiche adottate con le commesse analiticamete ricordate dal Tribunale,
si ritengono gli addebiti relativi alla mancanza di cappe d’aspirazione.
Ulteriormente
precisa poi il Tribunale che l’infondatezza sul piano oggettivo dell’ipotesi di
reato di cui all’art. 437 c.p. trova riscontro sotto il profilo soggettivo, in
quanto è del tutto inesistente una consapevole volontà, negli imputati di cui
al presente giudizio, di astenersi dal collocare impianti ed apparecchi diretti
a neutralizzare la situazione di rischio, precisamente riconosciuta come tale
dai medesimi. La consapevolezza della condizione di rischio correlata all’esposizione degli operatori risulta essere stata invece
adeguatamente affrontata dall’impresa, e per essa dagli odierni imputati,
mediante l’adozione di tutte le iniziative idonee, sia per quanto riguarda la
modifica delle procedure che per quanto concerne l’adozione degli elementi
tecnologicamente più avanzati e la modifica e ristrutturazione degli impianti.
In
conclusione sarebbe rimasta provato che solo per quanto riguarda gli operatori
sui quali è stato riscontrato il fenomeno di Raynaud i valori espositivi erano
superiori ai limiti di cui alla normativa vigente, cioè 500 ppm, nell’arco
temporale sino al 1974. Trattasi in particolare dei lavoratori autoclavisti e
degli operatori all’insacco ed all’essiccamento, sopra specificamente
individuati con riferimento all’ipotesi della malattia di Raynaud ed
all’acroosteolisi, per i quali indubbiamente è emerso che, fino al momento
dell’adozione delle diverse procedure ed alla modifica ed all’aggiornamento
degli elementi delle apparecchiature, cioè fino all’epoca decorrente dall’anno
1974, non sono state adottate le misure cautelari idonee ad evitare l’eccessivo
contatto diretto tra le mani ed il CVM.
Ma sulla
scorta di tutte le considerazioni svolte, ribadisce il Tribunale che non può
però ravvisarsi alcuna forma di continuità o di correlazione tra le predette
patologie e quelle tumorali od epatiche, assolutamente distinte quanto a
tipologia e formazione e quindi integranti un tipo di evento diverso e non
prevedibile, le quali sono state oggetto di acquisizioni scientifiche
sufficienti soltanto a partire all’anno 1974, come evidenziato da tutte le
organizzazioni internazionali che si occupavano della sostanza in esame. Del
resto, si ricorda, tutte le patologie anzidette, integranti eventi di tipo
diverso, trovano origine nelle elevatissime esposizioni degli anni cinquanta e
sessanta, le quali rimangono al di fuori della contestazione del P.M. e quindi
del presente giudizio.
Conclusivamente
quindi il Tribunale individua gli imputati cui riferire i ritenuti fatti-reato
solo sotto il profilo causale (angiosarcomi e epatopatie) e talune patologie
sia sotto il profilo causale che colposo (Raynaud/ acrosteolisi), lesioni
colpose ormai estinte per intervenuta prescrizione, specificando dunque, per
tutte le ipotesi di reato ricomprese nel primo capo d’imputazione le
conseguenti formule di assoluzione o proscioglimento.
Non si
esime infine il Tribunale da valutazione e conclusione di sintesi in ordine
all’accusa prospettata, osservando che il processo ha sofferto della fuorviante
impostazione accusatoria, un procedere senza distinzioni in cui sono mancate le
coordinate spazio temporali necessarie per orientare nella individuazione delle
condotte e dei soggetti ai quali fossero imputabili.
Si ricorda
che nel 1° capo di imputazione si addebitano tumori e malattie (721 patologie –
di cui 228 neoplasie-relative a 542 parti offese, ridotte nelle conclusioni a
311 patologie – di cui 164 neoplasie - relative a 263 parti offese) riferite a
condotte omissive che si sarebbero estese in uno spazio temporale ininterrotto
e non concluso di 30 anni (il PM ha contestato la permanenza in atto).
Addebiti
di colpa infondati in fatto e eventi suggestivamente massificati configuranti i
reati di disastro colposo e di strage colposa
(inesistente nel nostro ordinamento giuridico) di grande impatto e forza
evocativa.
Eventi
che, nei limiti in cui siano imputabili all’esposizione a CVM-PVC, devono
essere ricollocati nel loro tempo reale, un "quadro del passato" che
ci riporta alle condizioni di lavoro
incidenti sullo stato di salute dei lavoratori che sono quelle degli anni ‘50 –
‘60 e non alla fase temporale
successiva (1969-2000) che è stata proposta all'esame dibattimentale.
Questa
sfasatura temporale, secondo il Tribunale, ha percorso tutto il processo e ne
ha determinato gli esiti: perché era reale la rappresentazione dei fatti se
riferita al tempo passato e, invece, inattuale e contraria al vero se riferita
agli anni successivi.
Dunque
necessaria una contestualizzazione storica per uscire dalla confusione e dalla
sovrapposizione dei piani temporali.
Ricorda al
riguardo il Tribunale che allorquando nei primi anni ‘50 presso il
petrolchimico di Porto Marghera iniziò la produzione del cloruro di vinile e
del polivinile le condizioni di lavoro
erano estremamente pesanti, usuranti e nocive e non subiranno cambiamenti fino
alla fine degli anni ‘60, primi anni '70.
Da tale
periodo iniziano a determinarsi alcuni non irrilevanti mutamenti sulla scorta
delle rivendicazioni sindacali e della presa di coscienza dei diritti degli
operai.
Vi
concorrono le prime conoscenze sulla sospetta cancerogenità del c v m che gli
esperimenti sugli animali portati avanti da Maltoni evidenziano.
La
definitiva conferma, nel gennaio 1974, della cancerogenità della sostanza
determinerà una accelerazione degli interventi sulle procedure di esercizio
degli impianti di polimerizzazione, sugli interventi di manutenzione e sulle
modificazioni ai processi e agli impianti.
L’incalzare
del sindacato, da un lato, la responsabile disponibilità della controparte,
dall’altro, progressivamente e in uno
spazio temporale relativamente breve,
ridurranno le esposizioni drasticamente: dai 500 ppm (e oltre) degli
anni '50 '60 e dai 200 ppm dei primi anni '70
si passerà rapidamente a esposizioni di 25 ppm e già nel 1975 oscillanti
tra 5 e 3 ppm, per portarsi poi negli anni successivi al di sotto di 1 ppm.
A
esposizioni, cioè, non solo consentite sulla base del parametro di 50 ppm
provvisoriamente raccomandato nell'aprile del 1974 dal Ministero della Sanità
(che è quello stesso fissato in Germania
e nel Regno Unito), ma ampiamente al di sotto dei nuovi parametri
allorquando la normativa di recepimento della direttiva CEE fisserà con DPR n°
962 del 1982 il limite di 3 ppm come esposizione media di lungo periodo.
Nei
reparti di polimerizzazione, e quindi in quelli con i valori di esposizione più
elevati e maggiormente a rischio (CV6, CV16, CV14, CV24), nel periodo
intercorrente tra l'aprile del 1974 e la fine del 1975 sono state eseguite 5351
determinazioni mediante "pipettone": i valori medi mensili di
concentrazione del c v m sono inferiori a 50 ppm in tutti i periodi di tale
arco temporale e tendono a una progressiva diminuzione tanto da raggiungere nei
primi mesi del 1975 valori medi inferiori a 5 ppm.
I valori
espressi dalle rilevazioni dei gascromatografi entrati in funzione nel marzo
1975 vengono confrontati anche con i campionatori personali indossati su turni
di 8 ore di operai dedicati a varie mansioni di lavoro e la correlazione è
confermata : negli anni 1976-1977 il 75% delle determinazioni è risultato
inferiore a 1 ppm, il 14% è risultato compreso fra 1 e 2 ppm, il 5% compreso
fra 2 e 3 ppm, il 4% compreso fra 3 e 5 ppm e lo 0, 7% superiore a 5 ppm. A
novembre del 1975 i valori medi mensili sono inferiori a 1 ppm.
Tale
crollo delle esposizioni fu la conseguenza incontestabile di modifiche delle
procedure, di interventi sugli impianti, documentata in atti e confermata dalle
prove testimoniali.
Dunque, i
tumori e le patologie che il pubblico ministero ha ritenuto riferibili
all'esposizione al cvm sono tutti, pacificamente e incontrovertibilmente, come
hanno detto unanimamente i consulenti della accusa e della difesa, attribuibili
alle condizioni di lavoro e alle alte esposizioni degli anni '50 -'60.
Questa è
l'epoca in cui sicuramente si ignorava la oncogenità del c v m: in tutti paesi
in cui si produceva questa sostanza, in tutti gli stabilimenti in cui si sono
compiuti i numerosi e approfonditi studi epidemiologici, aggiornati fino ai
tempi nostri, la produzione del polivinile è avvenuta nelle medesime condizioni
lavorative, con gli stessi elevati livelli di esposizione e con gli stessi
sistemi produttivi esistenti a
quell'epoca a Marghera.
Per
propria scelta quindi il pubblico ministero non ha agito nei confronti degli
amministratori e dei dirigenti di quell'epoca perchè ha ritenuto che gli eventi
verificatisi non potevano essere loro addebitati per mancanza di colpa
derivante dall'ignoranza degli effetti oncogeni. Il pubblico ministero ha deciso
invece di agire nei confronti dei loro successori.
Per
portare comunque a compimento il suo proposito il PM è stato costretto a
trasferire l’epoca della causalità a quella della colpa: ha collocato cioè la
causa degli eventi, risalenti alla prima era degli anni '50 '60, nella seconda era degli anni '70-2000
allorquando "si sapeva”, muovendosi su tre direttrici.
La prima
tende, nei limiti in cui è possibile, a sovrapporre la prima e la seconda
"era": la conoscenza della oncogenità del c v m è fatta risalire al
1969, e cioè ai primi esperimenti del dottor Viola che individua sui ratti
esposti ad elevatissime concentrazioni di c v m (30 mila ppm) dei tumori
sottocutanei, ancorchè tali esperimenti siano stati ritenuti non significativi
e non estrapolabili da animale a uomo oltre che dalla comunità scientifica
anche dallo stesso autore.
Si
pretende cioè dal PM un adeguamento immediato ai risultati degli esperimenti di
Viola comunicati nel 1970, ancorché lo stesso autore sia cauto sul significato
degli stessi e ritenga sia necessario un
loro approfondimento.
Tutta la
comunità scientifica e gli organismi internazionali (OMS) rimasero in attesa di
conferme e di sviluppi della ricerca che era impostata su modelli sperimentali
ritenuti inadeguati (alte concentrazioni, numero e specie di animali
insufficiente..) e comunque non estrapolabili dall’animale all’uomo.
E’ stata
Montedison ad assumere la tempestiva
iniziativa di uno studio basato su modelli sperimentali che saranno
unanimamente apprezzati, incaricando sul finire del 1970 il professor Maltoni di condurre un esperimento secondo
metodologie adeguate, "meno pionieristiche", che produrrà i primi
risultati, individuando i primi angiosarcomi al fegato in ratti, topi, criceti
nel 1972, risultati che l’oncologo comunicherà al committente nel novembre e,
ancorché parziali, alla comunità scientifica già nell’aprile dell'anno
successivo.
Suggestivamente
il PM insinua, ma non prova, che le industrie sapessero e che avessero sino
allora taciuto perchè avvinte da un patto di segretezza svelato dalle prime
morti per angiosarcoma accertate su tre lavoratori della società americana
Goodrich nel gennaio del 74. In proposito anche il consulente dell'accusa prof.
Carnevale, che pure si è occupato di complotti dell'industria, ha affermato che
vi furono sospetti, ma che nulla risulta in letteratura. Sotto il profilo più
propriamente probatorio, dagli atti acquisiti nel corso della rogatoria negli
USA effettuata dal PM è emerso piuttosto che le industrie europee e americane
si vincolarono ad un patto di riservatezza sino alla conclusione degli
esperimenti di Maltoni con il proposito di garantirsi da fughe di notizie e
strumentalizzazioni che potessero avvantaggiare gli uni e pregiudicare gli
altri, patto che non ebbe alcuna esecuzione per le perplessità delle industrie
americane e per le notizie preoccupanti sui primi risultati sperimentali
comunicati da Maltoni.
Gli
esperimenti di Viola possono essere considerati un campanello d’allarme sulla
possibile oncogenità della sostanza e sono stati assunti da Montedison, cui si
sono associate le altre industrie europee, come un impegno ad approfondire gli
studi sperimentali per fare chiarezza e per pervenire a risultati probanti ai
fini di adottare le conseguenti decisioni.
Ma nel
frattempo Montedison non rimase inerte perché avviò commesse ed eseguì
interventi già nel 1973 che riducevano l’esposizione negli impianti di
polimerizzazione (il degasaggio e lo scarico delle autoclavi, la loro bonifica
e pulizia).
E
successivamente, come si è detto, quando la cancerogenità fu confermata
sull’uomo dai casi di angiosarcoma su tre lavoratori della industria
statunitense Goodrich accertati nel gennaio 1974, intraprese quelle modifiche
agli impianti, cui si è fatto diffusamente riferimento nella parte motiva, che
ridussero drasticamente le esposizioni ai fini di prevenire tali eventi
avversi.
Nel corso
degli anni successivi l’attività di risanamento ha intrapreso ulteriori
iniziative da cui è conseguito il
raggiungimento di valori ampiamente al di sotto della soglia stabilita.
Il
pubblico ministero intraprende la seconda direttrice.
Contesta
l'affidabilità delle misurazioni da parte dei gascromatografi installati nei
vari reparti : ma la comparazione con i rilevamenti effettuati con “i
pipettoni” e con i campionatori personali smentiscono tale assunto perché viene
evidenziata una situazione espositiva sostanzialmente corrispondente con
diversi sistemi di rilevazione. Anche gli accertamenti effettuati dal
consulente dell’accusa privata su pretese violazioni di procedure
nell’esercizio dei gascromatografi
risultano del tutto inidonei a infirmare la validità e la correttezza
del loro funzionamento e, comunque, anche a voler ammettere l’esattezza dei
rilievi, le divergenze cui si perviene sono del tutto trascurabili.
Contesta
ancor più radicalmente il PM l’introduzione nel 1975 di un sistema di
monitoraggio sequenziale multiterminale che determinerebbe una diluizione delle
concentrazioni. Ma tale sistema è conforme alla direttiva CEE e al DPR n°
962/1982, è stato quello prescelto anche dalla componente maggioritaria del
sindacato, perché più idoneo a rilevare l’effettiva esposizione dei lavoratori
nelle zone di lavoro: comunque dai raffronti eseguiti nei reparti CV6,CV14,CV16
è risultato che i valori medi ottenuti dal sistema monoterminale erano
sovrapponibili a quelli acquisiti col sistema pluriterminale.
La pubblica accusa
nell’intento di infirmare i valori espositivi, ampiamente al di sotto di quelli
stabiliti dalla normativa, intraprende la terza direttrice e si attesta su una
posizione di assoluta intransigenza, negando che vi possa essere una
qualsivoglia soglia di sicurezza per gli oncogeni : "non si può
escludere". Si tratta di una posizione cautelativa condivisibile sotto
l'aspetto sociale, ma la valutazione del legislatore è stata diversa perché non
ha vietato la produzione del cvm, ma ha semplicemente imposto dei limiti di
esposizione che ritiene possano essere cautelativi rispetto al rischio
oncogeno.
Gli studi
tossicologici e di oncogenesi ampiamente esaminati e discussi nella parte
motiva sono convergenti, secondo il Tribunale, nell’individuare un rapporto
dose-risposta per il c v m, individuando una dose cumulativa di non effetto a
10 ppm (Maltoni, Weinrauch, Swemberg).
Ricorda d’altra parte il Tribunale
come gli studi epidemiologici hanno individuato un caso di angiosarcoma ad una
esposizione cumulativa per dieci anni di 288 ppm, la più bassa che ha provocato
tale tumore, equivalente a 25 - 28 ppm di esposizione cumulativa annua.
E che l'osservazione ha
messo in evidenza che nessun angiosarcoma del fegato si è manifestato in
lavoratori assunti successivamente al 1973 nella coorte europea e
successivamente al 1967 nella coorte statunitense e in quella di Porto
Marghera. Ed ancora si ricorda il recente studio (Rozman e Storm-1997-) con il
quale viene confermato che " fino all'ottobre del 1993 nessun nuovo caso
di angiosarcoma epatico fu riportato dal registro internazionale fra i più di
80 mila lavoratori degli Stati Uniti che erano stati esposti per la prima volta
al cloruro di vinile a partire dal 1968, traendone la conseguenza che la
riduzione dell'esposizione entro il range di 0,5- 5 ppm sembra essere stata
sino ad ora adeguatamente protettiva".
Si osserva
infine che il principio di precauzione è divenuto patrimonio della cultura
scientifica, industriale e legislativa solo in tempi recenti e per quanto
riguarda il CVM la sua produzione iniziale del cvm, risalente agli anni 30, non
fu sottoposta a sperimentazioni precauzionali se non per quanto riguarda il
rischio di esplosione e fu usato negli spray e come anestetico fino ai primi
anni '70. Solo, dopo la scoperta della sua oncogenità e purtroppo delle morti
causate, i numerosi studi sperimentali e epidemiologici hanno dato delle
indicazioni in base alle quali il legislatore ha posto dei limiti cautelativi
che appaiono adeguatamente protettivi.
E se tali
limiti sono rispettati (si intende i limiti cumulativi medi e non gli
sforamenti occasionali che pur possono tutt'ora esserci per disfunzioni o per
"incidenti rilevanti" in occasione dei quali vengono tuttavie
attivate le procedure di emergenza) e se sinora non si sono verificati effetti
avversi nonostante che sia trascorso un periodo temporale che oltrepassa il
periodo medio di latenza dei tumori indotti, che è di 28-30 anni, l’ultimo
fronte su cui si attesta il pubblico
ministero -secondo cui "nessuna dose è sicura"- non ha nessuna
valenza giuridica e nessun fondamento in fatto. Così come infondata si sarebbe dimostrata la tesi dell'effetto
sinergico anche a basse dosi tra c v m, alcol ed epatiti virali b e c. Si ricorda ancora, infatti, che in presenza
di tali fattori di rischio, che da soli possono offrire una spiegazione causale
o alla patologia o alla neoplasia (in particolare alle epatopatie, alle
cirrosi, all'epatocarcinoma), il supposto contributo del cvm non ha trovato
convincenti conferme nelle ricerche sperimentali.
Queste le
ragioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto di non poter accogliere
l'impostazione accusatoria che contesta i reati in oggetto a 31 amministratori
e dirigenti che avevano governato e gestito il petrolchimico per trent'anni ai
più alti livelli, ognuno accusato di essere consapevole della responsabilità
del predecessore, ognuno partecipe del
medesimo disegno criminoso, tutti responsabili dei medesimi addebiti di colpa
come se la situazione all'interno dello stabilimento fosse rimasta immodificata
non solo negli ultimi trent'anni, ma fosse rimasta quella degli anni ’50-’60.
Conclude
infine il Tribunale ribadendo ancora che in questa traslazione dei piani
temporali si annida il vizio d’origine della imputazione, in un quadro del
passato riportato al presente, in una artificiosa forzatura che non consente di
individuare negli imputati condotti a giudizio i responsabili di eventi che
hanno la loro causa in un'altra epoca,
cui si accompagna la rappresentazione di un quadro accusatorio che risente
dell’enfasi della formulazione “a grappolo” delle fattispecie di reato in cui è
inserito un ingiustificato accumulo di eventi.
Avverso tale sentenza proponeva appello il P.M.,
nonché, ex art. 576 cpp, le costituite Parti Civili.
In particolare, il P.M. proponeva impugnazione e
chiedeva la riforma della sentenza relativamente alla intestazione
dell’imputazione, nonché relativamente a tutti i punti del dispositivo che
fanno riferimento al primo e al secondo capo d' imputazione e per tutte le fattispecie di reato
contestate agli imputati (fatta eccezione per quella di cui agli art. 422-449
c.p.) risultanti sia dal decreto di rinvio a giudizio, sia dalle contestazioni
ex art. 517c.p.p. di cui alle udienze dell' 8 luglio 1998 e del 13 dicembre
2000.
Il
P.M. chiede, quindi, che venga dichiarata la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati e per i
periodi di competenza rispettivamente loro contestati fin dall’udienza
preliminare, nonchè che i medesimi
vengano condannati alla pena della reclusione specificatamente per ognuno di
essi richiesta all'esito della requisitoria di primo grado.
Non
viene presentato appello relativamente al terzo capo d’accusa (parte C), perché
il reato è ormai prescritto, e in relazione all’ipotesi di reato di cui agli
artt. 422-429 (rectius 449) c.p., affermandosi essere ipotesi del tutto
residuale.
Sostanzialmente
e sinteticamente, i motivi che determinano l’appello per entrambi i capi d’imputazione (A e B) vengono enunciati nei
seguenti:
-
omessa lettura ed omessa considerazione di tutto il materiale probatorio
fornito da Pubblico Ministero e dalle parti civili;
-
omissione dei fatti, storici e processuali, indicati dal Pubblico Ministero e
dalle parti civili, a sostegno delle proprie rispettive richieste finali;
-
travisamento dei fatti;
-
omessa considerazione di tutti i fatti e i dati riferiti dai consulenti tecnici
del P.M. e delle parti civili;
-
travisamento ed errata interpretazione delle valutazioni di cui consulenti
tecnici del P.M. e delle parti civili.
-
incompletezza e contraddittorietà della motivazione;- omessa considerazione e
omessa applicazione di norme di legge, poste a tutela sia dei lavoratori che
dell’ambiente, norme di legge vigenti da decenni rispetto all’epoca (1974)
considerata dal Tribunale come rilevante in questo processo;
-
errata interpretazione delle norme del codice penale e delle leggi speciali
penali contestate agli imputati; errata interpretazione ed errata applicazione
delle norme processuali penali relative al rigetto di richieste istruttorie
dibattimentali sia del P.M. che delle parti civili.
Si lamenta quindi preliminarmente la NON CORRETTA
INTESTAZIONE DELLA SENTENZA e l’ERRONEA RICOSTRUZIONE DELLE ACCUSE DEL P.M.
evidenziandosi che il Tribunale ha omesso di riportare l'integrale capo
d'accusa, e in particolare, ha omesso di riportare le contestazioni formulate
ex art. 517 c.p.p. nel corso delle udienze dibattimentali dell’ 8 luglio 1998 e
del 13 dicembre 2000.
Già
per tale motivo, si chiede innanzitutto una riforma totale della sentenza di
primo grado.
Quanto al
merito, relativamente al primo capo d’imputazione, esordisce il P.M. con la
disamina delle ACCUSE DI CUI AGLI ARTT. 437-589-590 C.P., lamentando
superficiale ed erronea valutazione da parte del Tribunale, osservandosi
che in più punti della motivazione, ma
in particolare alle pagine 462 e 463, la sentenza riconosce per "
l'arco temporale fino al 1974 "che i livelli di esposizione al CVM per
autoclavisti, insaccatori ed
essiccatori erano " nettamente superiori " ai limiti della
normativa vigente, che il fenomeno di RAYNAUD e l’acroosteolisi riscontrati e
confermati anche dal Tribunale in queste categorie di operai erano dovuti al
loro lavoro, per il quale fino al 1974 " non sono state adottate le
misure cautelari idonee ".
In
conclusione, riconosciuto il nesso causale, il Tribunale -a causa
dell'eccessivo decorso del tempo- dichiarava la prescrizione per le lesioni
colpose in questione e, contrariamente a quanto ci si poteva e doveva
attendere, dichiarava insussistente il reato di cui all'articolo 437 (omissione
dolosa di misure cautelari), limitandosi a precisare "per condotte tenute
in un'epoca successiva al 1973 ".
Il
Tribunale si sarebbe dunque dimenticato del periodo precedente -che di dice
sicuramente contestato dal Pubblico Ministero- mentre altrettanto sicuramente,
stando alle sue stesse motivazioni, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare per
l'articolo 437 c.p. la penale responsabilità quanto meno degli imputati
per i quali lo stesso Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del reato di
lesioni colpose (CEFIS, BARTALINI, CALVI, GRANDI, GATTI, D’ARMINIO MONFORTE e
SEBASTIANI), anche perché l'ultimo fenomeno RAYNAUD riconosciuto e ammesso dal
Tribunale ( quello di Gabriele BORTOLOZZO) era stato diagnosticato nel 1995 e,
quindi, non era prescritto (neanche come lesione) il 2 novembre 2001 (come,
peraltro, non erano prescritte le lesioni diagnosticate dopo il 1995 per Terrin
Ferruccio e per Guerrin Pietro, posizioni che il Tribunale non ha nemmeno
considerato, pur trattandosi di parti civili ancora costituite).
Ciò già imporrebbe la modifica
della sentenza di primo grado e del dispositivo "in parte qua". Ma
comunque, secondo l’appellante, relativamente all'accusa di cui all'art. 437
codice penale, nella sentenza si rinvengono ulteriori e più ampi vizi, in fatto
e in diritto, per i motivi che seguono, che hanno attinenza sia alla interpretazione
giuridica delle norme, sia alle contestazioni specifiche risultanti dal primo
capo d'imputazione, sia agli studi e alle conoscenze storiche sulla tossicità
e sulla cancerogenicità del CVM, sia alle proprietà nocive, tossiche e
cancerogene del CVM e del PVC.
Si
sostiene, in particolare, che il Tribunale ha gravemente errato nella scelta di
affidarsi totalmente ed esclusivamente alle dichiarazioni dei consulenti
tecnici degli imputati, omettendo di esaminare e di valutare tutto il materiale
probatorio acquisito, che riguarda:
- le
conoscenze storiche sulla tossicità del CVM (che si dice risalire alla fine
degli anni quaranta e non ai primi anni settanta);
- i
particolari organi colpiti dal CVM .
Si aggiunge altresì che,
altrettanto inspiegabilmente, il
Tribunale ha negato l'esistenza e comunque l'applicazione di norme a tutela
della salute dei lavoratori che sono entrate in vigore prima del 1970, norme
sicuramente vigenti quanto meno dall’epoca dei D.P.R. nr. 547/55 e nr. 303/56.
Quanto all’INTERPRETAZIONE
GIURIDICA DELL’ART. 437 CP, per l’appellante fulcro e punto centrale di
riferimento relativamente al primo capo d’imputazione, considerato come
la fattispecie normativa alla quale vanno riferite e conseguono le singole
imputazioni, premesso che il Tribunale avrebbe dedicato a tale norma poche,
carenti, contraddittorie e generiche osservazioni liquidando come insussistente
il fatto ascritto agli imputati, si precisa che nel presente procedimento tutte
le condotte omissive dolose ascritte agli imputati ai sensi dell’art. 437 c.p.
sono riferite, costituendo l’oggetto dell’imputazione penale, alle singole e
specifiche violazioni delle disposizioni speciali in materia antinfortunistica
e di igiene del lavoro e alla violazione dell’art. 2087 c.c., norma di
chiusura: sono riferite cioè a tutte le disposizioni normative espressamente
previste nello stesso capo d’imputazione.
E rispetto alle condotte
individuate sarebbero stati esattamente individuati e provati i fatti specifici
ascritti agli imputati, affermandosi che questi fatti hanno costituito
violazione dei doveri di sicurezza in materia di lavoro; commessi
consapevolmente, sono fatti la cui volontarietà ha concretizzato il reato
dell’art. 437 1° comma c.p. determinando, nella verificazione dei
molteplici eventi costituenti malattie e il disastro colposo, l’aggravamento
della richiesta della pena come previsto dal 2° comma dello stesso articolo.
Si sostiene preliminarmente in
ordine alla natura oggettiva e soggettiva di tale reato, che la motivazione dell’impugnata
sentenza dimostra un’evidente incongruenza che inficia già dall’inizio l’intero
impianto logico su cui è costruita. Ed infatti si fa osservare che mentre
inizialmente essa nega la configurazione del reato dal punto di vista
oggettivo, soffermandosi sulla natura e sulla nozione dei concetti di
“impianti”, “apparecchi” “segnali”, sulla locuzione “destinati a”,
sull’interpretazione del termine “collocati”, successivamente sostiene, in
contraddizione con quanto poco prima affermato, che non vi è stata alcuna
consapevole volontà da parte degli imputati di omettere quelle stesse condotte
che tuttavia aveva negato essere esistenti sul piano oggettivo (“di astenersi
dal collocare impianti ed apparecchi diretti a neutralizzare la situazione di
rischio, precisamente riconosciuta come tale dai medesimi”).
Circa l’ASSERITA INSUSSISTENZA
DEL REATO EX ART. 437 C.P. SUL PIANO OGGETTIVO, ci si lamenta che il Tribunale
abbia fornito a più riprese una interpretazione capziosamente rigorosissima -
quanto assolutamente priva di seguito sia in dottrina che in giurisprudenza -
della previsione normativa e della sua applicabilità in concreto.
Interpretazione che, se si dovesse seguire la tesi del Collegio giudicante,
verrebbe a vanificare l’applicabilità della fattispecie astratta ogni qual
volta un Giudice si dovesse trovare di fronte all’imputazione per il reato di
cui all’art. 437 c.p.. Infatti esordisce il Collegio con l’affermazione “…la
previsione normativa di cui all’art. 437 c.p.……è caratterizzata sotto il profilo
oggettivo dalla sussistenza di violazioni del dovere di sicurezza aventi
particolare serietà” (pag. 459).
E facendo tesoro di
quest’ultima gratuita asserzione, la sentenza nega la sussistenza del reato
sotto l’aspetto oggettivo sostenendo con puntiglioso vigore che le condotte
omissive attribuite agli imputati sarebbero estranee alle nozioni espresse
dalla norma penale in questione. Si osserva invece da parte
dell’appellante che l’art. 437 c.p.
trova il suo primo, insopprimibile e fondamentale punto di riferimento
negli articoli 32 1° comma e 41 della Costituzione che sanciscono il diritto
della salute dell’individuo anchge nelle nelle sue formazioni collettive.
Dunque è dalla Carta costituzionale che
derivano, concretizzandone i principi fondamentali, le disposizioni della
normativa speciale che in questo processo sono
state enucleate e circoscritte,
quanto al primo capo d’imputazione, nei D.P.R. 547/55, 303/56, nonché nell’art. 2087 c.c., oltre
che nelle norme derivanti dai
contratti lavoro.
Tali norme speciali, che il
Tribunale avrebbe decisamente ignorato, contengono tutte secondo l’appellante
che così vuole risalire alla ratio dell’art. 437 cp, una disposizione di
carattere generale, dalla quale non si può prescindere, che costituisce il
“cappello” al rispettivo testo legislativo.Si tratta dell’art. 4 del D.P.R.
547/55 e dell’art. 4 del D.P.R. 303/56, norme che sono l’una lo specchio
dell’altra: esse contengono il principio imprescindibile che impone l’obbligo
per il datore di lavoro di attuare ogni misura diretta ad evitare che la
sicurezza e la salute del prestatore di lavoro possano essere poste in pericolo
e/o danneggiate. E’ il bene dell’integrità dei lavoratori l’oggetto centrale
della tutela posta dall’art. 437 c.p., che interviene con al sanzione ogni
qualvolta vi sia una volontaria violazione degli obblighi imposti a tali fini
dalle norme speciali.
La norma di cui all’art. 437
c.p. è dunque diretta ad
anticipare – reprimendo la
condotta omissiva (o commissiva) – la soglia di tutela rispetto all’effettiva lesione del bene protetto,
imponendo che vengano adottate tutte le misure cautelari per evitare
ingiustificati innalzamenti del rischio nell’esercizio di qualunque attività
economica.
Il Tribunale invece, ne ha
inopinatamente, ingiustificatamente, illegittimamente e arbitrariamente voluto
restringere l’operatività, procedendo, sulla base di una elencazione fondata
sul significato lessicale dei vocaboli usati dalla norma penale, ad escludere
dal novero della previsione normativa dell’art. 437 c.p., e quindi dalla
possibilità di attribuzione del reato agli imputati sotto il profilo oggettivo:
a)tutti quegli strumenti o
dispositivi (non collocati per effetto delle condotte omissive addebitate
dall’accusa) che sotto il profilo oggettivo ritiene non rientranti nel concetto
di impianti (“caratterizzati dalla stabilità”) o nel concetto di apparecchi
(“caratterizzati dalla complessità tecnica”)(pag. 460);
b)tutte quelle condotte
omissive contestate che ritiene o generiche per mancata individuazione
dell’oggetto su cui cadono (meglio, non cadono), o non correlabili alla nozione
di collocazione di apparecchi antinfortunistici (pag. 460-461);
c)tutte quelle condotte
omissive contestate che ritiene attinenti a “modalità operative” e non ad attività
di natura preventiva ed antinfortunistica (pag. 461).
In realtà, secondo l’appellante, la stessa dottrina
più accreditata in materia e la costante giurisprudenza sostengono unanimemente
il principio di carattere generale secondo cui l’interprete non è autorizzato,
sia dal dato testuale della norma sia dalla ratio complessiva, ad introdurre
elementi restrittivi tali da costituire insidiosi svuotamenti della norma.
Richiedendosi solo, secondo citati pronunciati della Suprema Corte, “che il
comportamento dell’agente si concreti nella omissione, rimozione o
danneggiamento di apparecchiature che risultino necessarie per la prevenzione
di infortuni in relazione ad una collettività lavorativa la cui entità pone
essa stessa le condizioni della diffusibilità del pericolo” (Cass. sez. I
2.3.1983).
Quanto dunque al primo assunto (a), il Tribunale, per
negare l’attribuibilità delle condotte specificamente contestate agli imputati,
concentra l’attenzione sulla nozione “destinati a”, senza avvedersi che proprio
quelle condotte che sono state contestate in questo giudizio hanno tutte un
comune denominatore, costituito dall’essere state dirette a vanificare la
sicurezza dei prestatori di lavoro nell’esercizio dell’attività in termini
prevenzionistici e antinfortunistici. “Destinati a” dice l’art. 437 c.p., e
dunque deve trattarsi di un qualunque congegno di qualsiasi rilievo a funzione
prevenzionistica. Dunque anche i mezzi di protezione personale che
costituiscono fondamentale strumento per il corretto esercizio di una doverosa
attività di cautela e di prevenzione ai fini della sicrezza sul luogo di
lavoro, cautela che nello stabilimento Petrolchimico non sarebbe stata
adottata, per come riconosciuto dallo stesso Tribunale almeno fino al 1974.
Quanto al secondo assunto (b), gli addebiti liquidati
dal Collegio come “generici” o “non correlabili” (le condotte omissive relative
al blocco degli impianti, al risanamento dei medesimi, alla manutenzione degli
elementi degli impianti più soggetti a deterioramento, alle misure necessarie a
tutelare la salute dei lavoratori, all’emissione dei provvedimenti conseguenti
alla segnalazione dell’Istituto di Medicina del Lavoro, alla manutenzione in
ordine alla sostituzione degli organi di tenuta) non solo trovano
nell’istruttoria dibattimentale svolta la loro concretezza in situazioni di
luogo e di tempo, ma è la loro stessa individuazione nell’imputazione a trovare
corrispondenza nella fattispecie astratta descritta dalle norme speciali. Gli
addebiti mossi sarebbero infatti immediatamente riconducibili alle disposizioni
che nel capo d’imputazione identificano la condotta tenuta (ovvero, non tenuta)
dagli imputati: in primis alle norme più sopra citate (gli articoli 4 dei due
D.P.R. in tema di sicurezza e salute) che fanno parte del corpo normativo della
legislazione speciale, costituendone i principi introduttivi che fondano le
condotte doverose; a seguire le singole disposizioni citate; in chiusura l’art.
2087 c.c.
Nello specifico, il P.M., lamenta
poi che il Tribunale nell’attribuire al CVM solo l'angiosarcoma epatico, il
fenomeno di RAYNAUD, l’acroosteolisi e pochi rari casi di epatopatia, escludendo
qualsiasi altra patologia, in maniera estremamente contraddittoria, ha chiuso
completamente gli occhi di fronte ad un dato storico e processuale
incontestabile e cioè che il CVM sia, innanzi tutto, un epatotossico generale
ed ha di fatto negato l'esistenza di studi e di pronunciamenti anche di
organismi internazionali sulla natura tossica del CVM e del PVC per il fegato e
per i polmoni: natura tossica innanzitutto e poi anche cancerogena.
L’impostazione del Tribunale sarebbe sbagliata in fatto, in
quanto tutti i maggiori organismi e organizzazioni internazionali e nazionali
(quelli di indiscutibile serietà e prestigio) hanno confermato tale natura tossica
del CVM-PVC, ed hanno ritenuto pure la cancerogenicità del CVM. E persino gli organismi d’origine industriale,
statunitense ed europea, non hanno avuto mai dubbi sulla tossicità del CVM e
poi sulla sua cancerogenicità tanto da descriverlo come un cancerogeno
totipotente, fin dal 1974.
La natura tossica del CVM-PVC risulterebbe d’altra parte
pure da specifiche schede cosiddette di sicurezza di origine aziendale, che
costituiscono una sorta di confessione extra-giudiziale, e consapevolezza sulla
tossicità da parte degli imputati emergerebbe altresì dai loro acquisiti interrogatori in sede di indagine
preliminare, e dalle indicazioni sul punto dello stesso sanitario Montedison di
Porto Marghera, dottor Salvatore
Giudice, che in un documento agli atti
del 1971 espressamente parlava delle “tecnopatie” causate dal CVM e che in aula ha detto tranquillamente che,
giunto a Porto Marghera, nel 1969, sapeva già che il CVM era un epatotossico.
Procede poi il P.M., con citazione
di specifici brani della sentenza e relative proprie osservazioni, ad analisi
della situazione degli impianti CVM-PVC di Porto Marghera che ritiene vetusti,
obsoleti e inadeguati alle sostanze tossiche e cancerogene trattate, e
sostenendo che la sentenza assolutoria del Tribunale deve essere radicalmente
riformata per i seguenti principali motivi:
- omessa valutazione di fatti e
dati offerti all’esame del Tribunale, così come emergenti dalla documentazione
acquisita presso Enichem e Montedison;
- omessa valutazione degli stessi
dati, così come esposti e provati dalla disamina dei consulenti del P.M. e
delle parti civili;
- incomprensibile e comunque
immotivato appiattimento sulle posizioni dei consulenti tecnici di Enichem e
Montedison, dei quali sono riportati pari pari in sentenza interi brani tratti
dalle loro relazione tecniche, senza alcuna considerazione, né alcuna critica
(nemmeno negativa) di quanto sostenuto e provato in senso contrario dal P.M.,
dalle parti civili e dai loro consulenti;
- deformazione e travisamento
delle dichiarazioni dei testimoni assunti in dibattimento;
utilizzazione di dati di fatto
completamente sbagliati, ma tratti pari pari dalle memorie della difesa.
Lamenta il P.M. che l’assunto indimostrato da cui parte (e a
cui, poi, arriva inevitabilmente) il Tribunale è quello relativo al fatto che
MONTEDISON, quando nel 1974 sarebbe divenuta consapevole del pericolo
cancerogeno costituito dal CVM, avrebbe fatto immediatamente di tutto per
garantire la sicurezza degli operai. Una tale asserzione del Tribunale è stata
fatta in relazione sia all'accusa di cui all'art. 437 c.p., sia a quella di
disastro innominato colposo, sia a quella di lesioni e morti colpose. E però
una tale asserzione sarebbe profondamente errata per tutta una serie di
considerazioni, soprattutto di fatto.
Primo e gravissimo errore del Tribunale sarebbe stato quello
di “cancellare” dal suo esame e dalle sue valutazioni il fattore “tossicità” e
trattare solo quello relativo alla cancerogenicità.
Infatti, la tossicità del CVM è emersa fin dagli anni
cinquanta e da quell’epoca gli impianti dovevano adeguarsi alla normativa e
tutelare la salute dei lavoratori. A ciò va aggiunto il fatto che anche
il rischio cancerogeno è emerso durante gli anni sessanta, comunque ben prima
del 1974 e quantomeno dal 1969 con gli studi del prof. Viola.
L’assoluzione dalle
contravvenzioni relative alla materia, pertanto, non solo è ingiusta ma è
immotivata, tenuto conto della loro contestata permanenza alla data della
contestazione suppletiva e del pacifico mantenimento degli impianti di
monitoraggio nelle condizioni e con le stesse modalità di funzionamento
documentate sino al 1995 dalla documentazione esaminata dal C.T. prof.
Nardelli.
Procede poi il P.M., con la
consueta tecnica di citazione di specifici brani della sentenza e relative
proprie osservazioni, ad analisi delle
singole condotte omissive contestate agli imputati, erroneamente, si
sostiene, non ritenute dal Tribunale.
Si precisa in particolare
l’indicazione e l’illustrazione dei fatti che concretamente si contestano agli
imputati, ognuno per il periodo di rispettiva competenza, sostenendosi che:
1.VENIVA
OMESSO QUALSIASI INTERVENTO DI BLOCCO (definitivo o anche solo temporaneo)
DEGLI IMPIANTI, in particolare di
quelli più obsoleti ed irrecuperabili, ad esempio il CV6, come evidenziato e
richiesto dalle piattaforme e dai documenti sindacali (del 1975 e del 1977),
nonché dalla mozione n. 4 presentata al Consiglio regionale Veneto il 4 agosto
del 1975, mozione cui il Presidente della Montedison Eugenio CEFIS rispondeva
in data 19 agosto 1975.
2.
VENIVA OMESSO DI PREDISPORRE E COLLOCARE (o far collocare) SISTEMI E APPARECCHI
DI SICUREZZA DESTINATI ED IDONEI A PREVENIRE LA INSORGENZA NEI DIPENDENTI DELLO
STABILIMENTO PETROLCHIMICO DELLA MONTEDISON E DELLA MONTEFIBRE DI PORTO
MARGHERA, NONCHE’ NEI DIPENDENTI DELLE VARIE COOPERATIVE D’APPALTO, DI TUMORI E
MALATTIE (ANCHE GRAVISSIME), a causa del contatto con il CVM-PVC (e relativi
componenti/additivi di polimerizzazione e lavorazione).
3.
VENIVA OMESSO IL SEGNALATO RICHIESTO “INTERVENTO GLOBALE DI RISANAMENTO DEGLI
IMPIANTI DA UN LATO E MISURE CHE GARANTISCANO PER IL FUTURO IL MONITORAGGIO
CONTINUO DELL’AMBIENTE E DEGLI OPERAI”(relazione FULC e Università di Padova
del 12.3.1977)
4.
ANCORA PIU’ IN PARTICOLARE, LA COLPA (progressiva nel tempo) E’ CONSISTITA IN
IMPRUDENZA, NEGLIGENZA, IMPERIZIA ED ESPRESSA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2087 C.C.
– ARTT 236 CO.1 E 4, 244 LETT. A, 246, 354 CO. 1 E 2, 374, 375, 377, 383, 387,
389, 391 D.P.R. 27 APRILE 1955 N. 547 – ARTT. 3, 4, 17, 19, 20,21, 25, 58, 59
DEL D.P.R. 19 MARZO 1956 N. 303, PER NON AVER – PUR IN PRESENZA DELLE CONOSCENZE
MEDICHE E SCIENTIFICHE DI CUI SOPRA – ADOTTATO NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
TUTTE E IMMEDIATAMENTE LE MISURE NECESSARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI.
5.
PER AVER INSERITO (o fatto inserire) NEI PROGRAMMI E NEI BUDGETS ANNUALI (o
poliennali) DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE CAPITOLI DI SPESA RELATIVI, IN
MANIERA SPECIFICA, AGLI IMPIANTI DEL CVM-PVC, DEL TUTTO INSUFFICIENTI RISPETTO
ALLA NECESSITA’ DI ELIMINARE TOTALMENTE ED IMMEDIATAMENTE LE FUGHE DI GAS CVM,
DI 1,2 DICLOROETANO E LE LORO IMPUREZZE DI REAZIONE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
(reparti) E NELL’AMBIENTE ESTERNO (a partire, in particolare, dal programma di
investimenti 1973-75, datato novembre 1973, acquisito c/o la Prefettura di
Venezia).
6.
PER NON AVER CURATO CHE I LAVORATORI USASSERO TUTTI I MEZZI NECESSARI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (in particolare quelli addetti alla pulizia delle
autoclavi, dei serbatoi di CVM, slurry, cicloesanone, delle colonne di
strippaggio, degli essicatori e filtri, dei gasometri del CVM di recupero,
nonché all’essiccamento e all’insacco) E GLI APPARECCHI RESPIRATORI IDONEI AD
EVITARE L’ASPIRAZIONE DEI GAS.
7.
PER NON AVER PREDISPOSTO MISURE DI SICUREZZA PER TUTTE LE FASI DEL CICLO
PRODUTTIVO (comprese quelle di essicamento, stoccaggio, immagazzinamento,
trasporto, carico, insaccamento, ecc.) E PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO,
COMPRESO IL LABORATORIO.
8.
PER NON AVER SEPARATO LE LAVORAZIONI INSALUBRI, PONENDO IN PARTICOLARE
ALL’ESTERNO DEI LOCALI LE PARTI DEGLI IMPIANTI POTENZIALMENTE SOGGETTE A
PERDITE ANCHE STRAORDINARIE DEI GAS.
9.
PER NON AVER DISPOSTO (o almeno richiesto) LO SPOSTAMENTO DAGLI AMBIENTI A
RISCHIO CVM DEI LAVORATORI DELLA MONTEDISON E DELLA MONTEFIBRE, il cui
spostamento era stato indicato come inevitabile nella relazione del marzo 1977
dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Padova.
10.
PER NON AVER REAGITO IN ALCUNA MANIERA O COMUNQUE IN MANIERA INSUFFICIENTE,
ALLE SEGNALAZIONI CONTENUTE IN DETTA RELAZIONE DEL MARZO 1977, in cui si
parlava di “situazione sanitaria complessiva grave e tale da richiedere un
intervento globale di risanamento degli impianti da un lato e misure che
garantiscano per il futuro il monitoraggio continuo dell’ambiente e degli
operai”.
11.
PER AVER CREATO, ORGANIZZATO E MANTENUTO UN’INFERMERIA, UNA STRUTTURA SANITARIA
E UN SERVIZIO MEDICO-SANITARIO ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO PETROLCHIMICO
DELLA MONTEDISON E DELLA MONTEFIBRE DI PORTO MARGHERA DEL TUTTO INSUFFICIENTI
RISPETTO ALLE NECESSITA’ DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLA SITUAZIONE
SANITARIA GENERALE E PARTICOLARE DELLE MIGLIAIA DI DIPENDENTI DELL’INTERO
STABILIMENTO PETROLCHIMICO e, in particolare, delle varie centinaia di
dipendenti addetti alla lavorazione e trattazione in qualsiasi maniera del
CVM-PVC, nonché dei dipendenti delle società cooperative che lavoravano in
appalto all’interno dello stabilimento, entrando in contatto con il CVM-PVC.
12.
PER NON AVER FORNITO INFORMAZIONI DETTAGLIATE E TEMPESTIVE AI PROPRI DIPENDENTI
DI PORTO MARGHERA E AI DIPENDENTI DELLE DITTE CHE LAVORAVANO IN APPALTO IN
ORDINE ALLA NOCIVITA’ E PERICOLOSITA’ DEL CVM-PVC (fin dal 1970) E DEL
DICLOROETANO (fin dal 1977), ALLA REALTA’ IMPIANTISTICA E ALLE QUANTITA’DI
EMISSIONE IN ARIA (sia all’interno che all’esterno dei singoli reparti), SE NON
A SEGUITO DI PRESSANTI RICHIESTE SINDACALI (reiterate in particolare fino al
1977 e al 1980) generate dalle conoscenze acquisite “aliunde” dai lavoratori e
dai loro rappresentanti di fabbrica e sindacali.
13.
PER NON AVER MUNITO DI CAPPE DI ASPIRAZIONE E DI SISTEMI DI CAPTAZIONE DEGLI
INQUINANTI IDONEI I LUOGHI IN CUI VENIVANO EFFETTUATE OPERAZIONI CHE PER
MODALITA’ DI ESECUZIONE ESPONEVANO GLI OPERAI ADDETTI AD INALAZIONE DEI VAPORI,
DI GAS E DELLE POLVERI SUINDICATI (tutte le fasi di lavorazione del PVC, tra
cui le fasi di prelievo del lattice, pesatura e successiva analisi fisica,
pulizia dei filtri, insaccamento del polivinilcloruro.
14.
PER NON AVER REALIZZATO SUFFICIENTI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE
DEGLI ELEMENTI DEGLI IMPIANTI PIU’ SOGGETTI A DETERIORAMENTO E DEI QUALI ANDAVA
GARANTITA LA PERFETTA TENUTA, ONDE EVITARE IL RISCHIO DI DISPERSIONE E FUGHE DI
GAS IN AREE DI LAVORO (quali valvole, flange, premistoppa e compressori CVM.
15.
PER NON AVER TEMPESTIVAMENTE INSTALLATO GASCROMATOGRAFI O ALTRI STRUMENTI DI
RILEVAZIONE IN CONTINUO, PREDISPOSTI ANCHE PER SEGNALARE IMMEDIATAMENTE IN
TUTTI I REPARTI LE FUGHE (ordinarie e straordinarie) DI GAS CVM (quantomeno dal
1972) E DI DICLOROETANO ( quantomeno dal 1978) NELL’ARIA DEI LUOGHI E DEI
SINGOLI POSTI DI LAVORO.
16.
PER AVER COMUNQUE INSTALLATO NEL 1975 E SUCCESSIVAMENTE CONTINUATO AD
UTILIZZARE GASCROMATOGRAFI E RETI DI RILEVAMENTO DEL TUTTO INIDONEI A GARANTIRE
LA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLE FUGHE, L’ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI
FUGA, NONCHE’ LA CONCENTRAZIONE DEL CVM NEI SINGOLI POSTI DI LAVORO,
GASCROMATOGRAFI E RETI DI RILEVAMENTO PER DI PIÙ MALFUNZIONANTI E COMUNQUE IN
CONTRASTO PURE CON LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA C.E.E. – DIRETTIVA N. 78/610 –
E CON IL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1982 N. 962, NONCHE’ INSUFFICIENTI NUMERICAMENTE,
con particolare riferimento al fatto che presso il reparto CV24, quantomeno
fino al 1989, era necessario, ad esempio, interrompere il monitoraggio del CVM
sull’intera linea in occasione delle ispezioni delle autoclavi (sprovviste di
sistemi di monitoraggio autonomo) ad opera del personale addetto al controllo
ed alla pulizia, ad ogni ciclo e quindi dopo ogni bonifica.
Ripropone poi il P.M. l’elenco dei lavoratori del
Petrolchimico più a rischio, e cioè quelli addetti alle autoclavi, all’insacco
e all’essiccamento del PVC, colpiti da diversificate patologie. Elenchi che
durante la requisitoria erano stati proiettati sullo schermo e che, secondo
l’appellante, anche visivamente venivano a confermare questa sorta di singolare
epidemia che aveva colpito (e continua a colpire) gli operai in questione.
Ci si lamenta al riguardo che il Tribunale non ha
considerato minimamente questi elenchi nel loro insieme, che specificavano –
tra l’altro – anche i casi dei lavoratori assunti dopo il 1970. Pur avendo
dovuto riconoscere l’esistenza di tali particolari mansioni a rischio, il
Tribunale non ne avrebbe tratto – illogicamente e immotivamente – le
conseguenze, non avendo valutando la massa imponente di dati storici ed
oggettivi attestanti il pericolo corso da questi e da altri operai, pericoloso
concretizzatosi con numerosi casi di malattia e di morte.
A sostegno di tale motivo l’appellante richiama
l’argomento relativo alle mansioni degli autoclavisti e alle asserite modifiche
portate alle autoclavi che sarebbe uno dei più emblematici e rappresentativi
dell’intera sentenza impugnata in tema di mistificazione della realtà
processuale. Sostiene infatti il P.M. che in questa parte della motivazione,
più che in ogni altra, si rinviene una sbalorditiva concentrazione di errori,
di contraddizioni in punto di fatto, di omissioni evidenti, di vere e proprie
distorsioni ed alterazioni della realtà processuale emersa nel corso del
dibattimento di primo grado. Al riguardo si evidenzia che in questa, come nelle
altre parti della sentenza relative alle modifiche e agli interventi eseguiti
sugli impianti dello stabilimento Petrolchimico, la motivazione accoglie in
toto, considerandole come valido ed unico elemento di prova, le risultanze
documentali provenienti dall’azienda. In particolare le già note “commesse”. Si
ignorerebbero invece le prove documentali e testimoniali fornite dall’accusa,
distorcendone altre per renderle favorevoli alla tesi sostenuta.
Secondo il P.M., così facendo, la sentenza si
concentra sui dati forniti dalle “commesse” discusse dai CC.TT delle aziende,
elevandoli ad elementi certi di una asserita ma non dimostrata modifica delle
procedure e delle apparecchiature. E però, nel far questo, da un lato la
sentenza cade in continua contraddizione persino con se stessa , dall’altro
costruisce l’intero impianto logico su di un errore di fondo insuperabile:
errore di fondo che consiste nel ritenere eseguiti gli interventi su impianti e
procedure solo perché progettati dalle singole commesse.
Ma gli interventi o non sono mai stati realizzati o,
anche se avviati, sono stati successivamente interrotti e abbandonati per
l’inefficacia delle strumentazioni acquistate a seguito delle commesse.
Commesse, dunque, che, elevate ad unico elemento probatorio dal Giudice di
primo grado, dimostrano in pieno la totale fallacia e inaffidabilità.
Si citano dunque nell’atto di appello i passi della
sentenza che trattano l’argomento con evidenziazione degli asseriti errori e
contraddizioni e indicazione delle fonti probatorie che deporrebbero il
contrario, rimarcando come il Tribunale omette ogni citazione testimoniale
quando si tratta di deposizioni che rilevano l’inefficienza degli impianti;
quando sceglie un teste estrapola solo le dichiarazioni concordanti con la tesi
accolta dell’efficienza degli impianti.
Dunque secondo il P.M., i discordanti riferimenti
testimoniali citati, le omissioni evidenti e le contraddizioni contenute nella
stessa motivazione dimostrano ancora una volta l’erroneità della sentenza
impugnata, che deve essere quindi radicalmente riformata.
Per analoghi motivi ritiene il P.M. che la sentenza di
primo grado debba essere totalmente riformata anche in relazione alle posizioni
riguardanti tutti i lavoratori addetti all’insacco.
Al riguardo ripercorre le quattro principali contestazioni
d’accusa mosse agli imputati che fanno riferimento alla categoria degli operai
addetti all’insacco.
1. Con particolare riferimento
agli insaccatori soci delle cooperative in appalto, osserva l’appellante come
il Tribunale, dopo aver escluso la sussistenza di una relazione causale (o
concausale) tra le patologie respiratorie che hanno colpito
tale categoria di lavoratori e l’ esposizione dei lavoratori alla polvere di PVC, riconosce comunque che vi è stato, da parte di Montedison,
l’omissione del controllo dell’uso della maschera antipolvere nei confronti dei
soci - lavoratori delle cooperative. In tal modo il Tribunale, fra le condotte contestate nel capo di
imputazione, ritiene fondata tale specifica omissione che trova espresso riferimento normativo nell’obbligo del datore di lavoro “di disporre ed esigere che i lavoratori
usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione …”, obbligo previsto dall’ art. 4 lett. c del DPR 27 aprile 1955
n. 547 e art 4 DPR 303/56 che va messo in relazione, per quanto concerne il
lavoro di insacco che espone il lavoratore al contatto con le polveri, con
l’art. 387 del medesimo DPR 547 che fa obbligo “l’uso di maschere respiratorie
a lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas,
polveri o fumi nocivi”.
E così il Tribunale, mentre:
- da un lato riconosce l’applicabilità degli obblighi di cui alla
citata normativa antinfortunistica in capo ai dirigenti di Montedison e a
tutela dei soci lavoratori delle cooperative
– in evidente applicazione degli artt.
3, 2 comma letta a) del DPR 547 e art. 3 DPR 303/56, nonché del principio della cosiddetta “ingerenza” della ditta
committente, che determina la responsabilità della ditta committente – Montedison - per eventi di malattia o morte che
colpiscono i soci delle cooperative in appalto;- e, conseguentemente, riconosce che questa categoria di lavoratori (ma non diversamente si può desumere anche per gli insaccatori
dipendenti di Montedison) era soggetta a “specifici rischi di inalazioni
pericolose” e che la polvere di PVC era a tutti gli effetti
“nociva;
si pone poi in evidente
contrasto – con conseguente vizio della sentenza sotto tale profilo – con quanto dallo stesso assunto in
altre parti della decisione laddove
ritiene la “non pericolosità” della
polvere di PVC e l’ insussistenza di situazione di alta polverosità degli
ambienti di insacco (che, se insussistente,
avrebbe esentato i lavoratori dall’obbligo dell’uso delle maschere) ed anzi assume che Montedison ed Enichem
avrebbero predisposto tutti gli accorgimenti e gli interventi
idonei ad evitarla.
Tanto, nonché l’omessa valutazione
delle ulteriori specifiche contestazioni rende viziata, secondo l’appellante,
la decisione. Ritenuta, infatti, la nocività del PVC – sia in quanto “polvere” in sé (cfr art. 21, 1 comma, DPR303/56)
sia in quanto polvere “pericolosa” (cfr il riferimento, seppur implicito,
all’art. 387 ) - non si poteva non
rilevare la palese violazione
degli altri obblighi contestati nel capo di imputazione.
2.
Palese poi, secondo l’appellante, la violazione dell’obbligo
di “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti…” (cfr
art. 4 lett b DPR 547/55e art. 4 e 5
DPR 303/56), violazione contestata all’ultima riga di pag. 6 del capo di
imputazione (“per non aver fornito informazioni dettagliate … ai dipendenti
delle ditte..”).
Al riguardo sostiene l’appellante
che intanto sicuramente esistente, in forza delle evidenze processuali fondate
sulle relazioni dei consulenti tecnici che si richiamano in ordine al punto
specifico, era il rischio, quantomeno della nocività del PVC per l’apparato
respiratorio dei lavoratori addetti all’insacco, e sicura la sua conoscenza in
capo ai dirigenti Montedison che emergerebbe dai seguenti elementi probatori:
- dalla doverosa conoscenza della normativa vigente (il DPR
303/56, art 21 , impone, ad esempio, al
datore di lavoro di evitare il contatto
e/o di ridurre la dispersione delle “poveri in genere” mentre l’articolo 33 e la tabella richiamata
prevede l’obbligo di effettuare visite trimestrali nei confronti di lavoratori
addetti all’impiego del cloro e dei suoi composti);
- dalla conoscenza certa sin dagli
anni cinquanta e sessanta che all’interno del polimero, in particolare nel PVC
in sospensione, erano inglobate
molecole di CVM, come è confermato anche indirettamente dal fatto che l’impresa
avrebbe negli anni ‘76 e ‘77, a suo dire, introdotto il sistema di strippaggio
proprio per prelevare queste molecole di CVM;
- dai rilievi svolti dai singoli
operatori che accertavano, contrariamente alle rilevazioni dell’impresa, che la presenza di CVM nei
locali addetti all’insacco era
particolarmente consistente;
- dalla scheda della Montedipe
numero 336 del 05/07/85 in cui il PVC viene definito “tossico acuto per
inalazione” e che - si dice- “induce alterazione al sistema respiratorio”;
- dalla consegna ai lavoratori
(solo quelli dipendenti) del dentifricio NOVO SATURNO da usare prima dei pasti,
per evitare l’ingestione delle polveri e dei vapori depositati nel cavo orale
da parte dei lavoratori del CVM-PVC;
dal fatto che nel 1967 vennero
pubblicati, come detto, sulla Tribuna del CEBEDEAU (Liegi) i risultati delle
indagini sui granuli del PVC svolte da Montedison.
Di converso la contestata violazione
dell’obbligo di informazione sarebbe invece dimostrata, dai seguenti elementi:
- dai contratti di appalto con le varie Cooperative, dove non vi è
cenno alcuno al rischio specifico per i lavoratori derivante dalla polvere di
PVC e dal CVM nella stessa contenuto come monomero residuo;
- dalla lettera del maggio del 1984 con la quale il dott.
Clini chiedeva a Montedison,
Montepolimeri, a Riveda e alla Cooperativa Facchini Tessera, i motivi per i
quali non sono stati comunicati al suo servizio i nominativi dei lavoratori
delle cooperative per la tutela sanitaria;
-
dalle testimonianza dei testi
Barina, insaccatore dal ‘76 all’80, che ricorda che ai corsi per la prevenzione non vi erano i lavoratori delle
cooperative; Battaggia che esclude nel modo assoluto di essere stato informato
della pericolosità del PVC e del CVM in
esso contenuto come monomero residuo; Pezzato, che ha lavorato dall’80 all’86,
ma non ricorda che gli sia stata mai comunicata tale pericolosità; De Catto che
non è mai stato avvertito da nessuno, ma lo è venuto a sapere indirettamente dai dipendenti; Giacomello,
che dichiara pure lui saperlo soltanto dagli anni 80; ed anche il teste della
difesa Gasparini, che è il principale teste, dice che i capi delle cooperative
erano messi a conoscenza della pericolosità del CVM, ma non del PVC.
Connesso al predetto obbligo
sarebbe poi quello del committente di accertarsi che l’appaltatore a cui affida
l’opera sia soggetto non soltanto munito di titoli di idoneità previsti dalla
legge, ma anche della capacità tecnica e professionale in relazione al tipo di
lavoro che gli è stato affidato. E anche in riferimento a questo obbligo vi è, secondo l’appellante, il fondato
dubbio che, nel caso in esame, vi sia stata una violazione di legge.
3. Risulta, ancora, provata
la violazione dell’obbligo del datore
di lavoro e committente dei lavori in
appalto di “adottare intereventi volti ad impedire o a ridurre lo sviluppo o la
diffusione della polvere” (art. 21
comma 1 DPR 303/56 ) e di “ove non sia
possibile sostituire il materiale di lavorazione polveroso, di adottare
procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi muniti di sistemi di aspirazione e
di raccolta delle polveri…” “…vicino al
luogo di lavoro …”, ..”comunque impedendo alle polveri di rientrare
nell’ambiente di lavoro “ (art 21 comma 3,4,5 e 7 DPR), norme richiamate nel
capo d’imputazione con specifica contestazione.
Al riguardo, ricordate le tecniche
di produzione del PVC (con polimerizzazione del CVM in “emulsione”, adottata
presso l’impianto CV6, e con polimerizzazione in “sospensione” adottata presso
gli impianti CV14, CV16, CV24/CV25), contesta il P.M. l’assunto del Tribunale
secondo il quale la polverosità dell’ambiente conseguente alla polimerizzazione
in sospensione sarebbe migliorata dopo i primi anni settanta, affermandosi
invece che tale miglioramento e adeguamento impiantistico sarebbe sconfessato
da ben 7 testi, e perché gli interventi tecnici realizzati sarebbero comunque o
tardivi o inutili, onde la valutazione del Tribunale sarebbe oltre che erronea
frutto di travisamento dei fatti emergenti dalle dichiarazioni testimoniali, e
ricorda l’appellante le testimonianze non considerate dal Tribunale e quelle
asseritamente travisate.
E così fondata sarebbe l’accusa di “aver omesso le misure
quali …. il monitoraggio continuo
dell’ambiente e degli operai…” e “di
non aver tempestivamente installati gascromatografi o altri strumenti di
rilevazione in continuo” negli ambienti di insacco.
Sarebbe infatti dato indiscutibile
che gli ambienti dove veniva svolto l’insacco
non sono mai stati ricompresi
tra le “zone sorvegliate”, fatto confermato da tutti i testi escussi, mentre
sul punto nulla dice il tribunale che anzi lo ritiene irrilevante perché la presenza di CVM residuo nel PVC in emulsione
sarebbe stato inferiore od eguale ad 1 PPM. Ma le cose, secondo il P.M., non
starebbero così in quanto nell’apice
del reparto CV6 , dopo il degasaggio , rimane ancora presente una notevole quantità di CVM residuo,
CVM che si libera in ambiente dagli
sfiati dei serbatoi di stoccaggio dell’apice e dalle successive
apparecchiature. E sottolinea l’appellante come il Tribunale dimentichi che i
bollettini di analisi – a campione - che avvalorano tale dato sono del
periodo 1987 - 1989 e quindi assai recenti ( nulla ci dicono della presenza del CVM in
epoca anteriore) e che il
teste Perazzolo ha riferito che il quantitativo di CVM che si
riscontrava con gli apparecchi di
rilevazione presso il magazzino PVC o
CV7 era “di base” pari a non meno di 10 PPM. Ragione questa che doveva
imporre il monitoraggio continuo in tali ambienti.
4) E’ Fondata, ancora, per il P.M., la contestazione “di aver creato organizzato
e mantenuto all’interno dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera, un
servizio sanitario del tutto insufficiente rispetto alle necessità di
prevenzione e di controllo della situazione generale e in particolare dei
dipendenti delle cooperative che entravano in contatto con CVM e PVC”.
Lamenta l’appellante che sul punto
il Tribunale nulla assume, nonostante fosse pacifico che i soci delle cooperative, dalle misure
sanitarie praticate agli altri lavoratori, periodicità dei controlli
normativamente previsti per gli addetti a produzioni nocive e ai lavoratori del
ciclo del cloro (cfr art. 33 DPR 303/56), sono sempre stati i grandi esclusi,
fatto comprovato in atti testimonialmente.
Analoghe censure muove poi l’appellante in merito ai
lavoratori addetti alla manutenzione, in ordine ai quali nulla avrebbe riferito
il Giudicante di primo grado.
Secondo il P.M. i dati certi che
si traggono dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale e disattesi dal
Giudicante di primo grado, sono due.
Innanzitutto,
i testi sono concordi nell’affermare che mentre la manutenzione straordinaria,
eseguita episodicamente a cura delle officine centrali, veniva normalmente
svolta previa fermata degli impianti, la manutenzione ordinaria, eseguita anche
quotidianamente e posta in essere dalle officine di zona e dalle squadre di
reparto, veniva comunque fatta con gli impianti in esercizio e ciò con
conseguente esposizione dei lavoratori addetti alle sostanze ivi lavorate.
In
secondo luogo, i lavoratori sono concordi nel riferire che gli addetti alla
manutenzione intervenivano sempre qualora si verificassero fughe di gas nei
reparti senza, tuttavia, previa bonifica degli stessi e conseguente diretta
esposizione ai gas tossici fuoriusciti.
Sul
punto poi si ricorda ancora la mancata predisposizione ed il mancato controllo
sull’utilizzo anche da parte dei manutentori dei mezzi di prevenzione
personale, richiamando testimonianze al riguardo.
Ne
deriverebbe come inevitabile conclusione l’esposizione a CVM ed a PVC dei
lavoratori addetti alla manutenzione. Secondo il P.M. infatti, trattandosi di
personale adibito agli interventi manutentivi all'interno di tutti i reparti,
ivi compresi anche quelli ritenuti ad alto rischio espositivo dallo stesso
Giudicante di primo grado, senza adeguati mezzi di prevenzione, senza previa
sospensione degli impianti e senza infine previa bonifica in caso di intervento
a seguito di fughe, è incontestabile l'esposizione di detti lavoratori a tutte
le sostanze nocive prodotte nei singoli reparti.
Conclusioni
che sarebbero conformi a quanto risultante dalle matrici mansione-esposizione
pubblicate dai dott. Comba e Pirastu e
altri (“La mortalità dei produttori di cloruro di vinile in Italia in Med. Lav.
1991) sulla base di dati forniti dall’azienda. E conformi altresì alle
risultanze d’origine aziendale della “Legenda dei reparti con esposizione diretta
e/o indiretta degli addetti ai cancerogeni CVM, DCE, PVC, nonché ad altri
agenti tossico nocivi presso il Petrolchimico di Porto Marghera”, egualmente
agli atti del procedimento, legenda secondo la quale i lavoratori addetti a
interventi manutentivi su impianti e macchinari nonchè negli ambienti di lavoro
relativi a tutte le lavorazioni del CVM e PVC sono soggetti
all’esposizione di tutti gli agenti
tossico nocivi presenti nei reparti frequentati. Ed altresì conformi alle
indicazioni fornite dall’azienda che, conglobando i detti lavoratori nel cd.
“Gruppo H” comprendente i laboratori di controllo, il parco serbatoi, le
manutenzioni ed il controllo cromatografi (come risultante della lettera datata
12.6.1979 a firma dott. Giudice ed inviata al dott. Bartalini, discussa
all’udienza 5.4.2000), risulta classificare i lavoratori addetti tra gli
esposti. Lamenta poi l’appellante un’altra
grave omissione addebitabile al Tribunale, al quale era stato rappresentato,
chiaramente e documentalmente, che dal 1970 in poi erano stati assunti ed erano
stati assegnati ai reparti CVM –PVC decine di nuovi operai. Per costoro,
quindi, l’esposizione al CVM-PVC iniziava dopo il 1969 e per tredici di loro
persino dopo il 1973.
Rilievo, questo, che si assume importante in
quanto:
- secondo l’accusa, la cancerogenicità del CVM
venne segnalata ufficialmente al mondo intero in occasione del Congresso
internazionale di Medicina del Lavoro di Tokyo del settembre 1969, a seguito
delle vicende del Prof. Viola;
- secondo il Tribunale, l’epoca scriminante
relativamente alla conoscenza della cancerogenicità del CVM è la fine dell’anno
1973, che coincide con la vicenda “Goodrich”.
Ciò
significa che, dal punto di vista della conoscenza sulla cancerogenicità, prendendo per buono l’assunto
del Tribunale sull’inizio dei consequenziali obblighi per l’imprenditore,
andavano in ogni caso, esaminate ed approfondite accuratamente le posizioni dei
lavoratori:
- con inizio esposizione successiva al 1969
(accettando l’impostazione del P.M.);
- con inizio esposizione successiva al 1973 (accettando l’impostazione del Tribunale).
Ma i Giudici di primo grado non
hanno fatto né una cosa né l’altra.
Per contro, nel riproporre i
relativi elenchi, sostiene il P.M. che meritavano una analisi particolareggiata
quei lavoratori colpiti da patologie per le quali lo stesso Tribunale aveva
riconosciuto un nesso causale (malattia di Raynaud ed epatopatie).
E meritava un’analisi, anche
semplice, quel gruppo di lavoratori (21) che avevano iniziato ad essere esposti
dopo il 1973, in un periodo in cui – secondo il Tribunale – ormai tutti i
precedenti gravi problemi di esposizione al CVM-PVC sarebbero stati risolti.
In particolare, si cita il caso
di Carlo Bolzonella, deceduto per epatocarcinoma, assunto nel 1981 ed andato in
cassa integrazione nel 1989 (come già ricordato): morto dopo aver lavorato per
MONTEDISON, per ENICHEM e per ENIMONT.
Ma nemmeno lui, rimarca
l’appellante, ha meritato un commento per il Tribunale, nemmeno una riga sulla
sua particolare situazione.
Anche per questi motivi,
ritiene il P.M. che la sentenza di primo grado debba essere radicalmente
riformata.
Rimarca poi ancora l’appellante
la doglianza secondo la quale il Tribunale avrebbe operato, con USO DISTORTO
DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, una errata ricostruzione dei
fatti storici oggetto della presente vicenda processuale estrapolando, dalle
deposizioni dei numerosissimi testi assunti nel corso del dibattimento,
solamente alcune affermazioni ed alcune circostanze, mirate alla decisione di
cui al dispositivo, senza mai dare alcun conto dei criteri di selezione, scelta
e valutazione adottati.
E cita al riguardo, a titolo
esemplificativo, le testimonianze di GASPARINI Danilo, GIUDICE Salvatore,
ALONGI Vittorio, BACCHETTA Enzo che porterebbero a diversa valutazione rispetto
a quella avvalorata dal Tribunale.
Circa i reati di cui agli ARTT.
589 - 590 C.P. ed alla problematica della CASUALITA’, il P.M. appellante,
premesse alcune considerazioni che troverebbero giustificazione a seguito della
sentenza n. 30328 del 10.7/11.9..2002 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sostiene che anche su questa parte, che può considerarsi il pilastro
dell’intera vicenda processuale che ci riguarda la sentenza impugnata commette
gravissimi errori di interpretazione del nesso causale: errori che riguardano
sia l’interpretazione data dai Giudici di primo grado dell’istruttoria
dibattimentale del presente processo penale, sia la stessa interpretazione
giuridica del nesso causale in relazione alle condotte ascritte agli imputati e
agli eventi di reato che ne sono conseguiti.
Osserva in particolare: che la sentenza delle SS.UU.
della Suprema Corte, dirimente un contrasto interpretativo sorto in seno alla
sezione IV dello stesso giudice di legittimità, pur riguardando un caso di
responsabilità per attività medico-chirurgica, è riferibile – come la stessa
pronuncia afferma espressamente – anche ai settori delle malattie
professionali, delle alterazioni ambientali e del danno da prodotto.
Nello specifico settore delle malattie professionali
si ritiene che essa si attagli precipuamente al caso oggetto della presente
vicenda processuale.
L’imprescindibile riferimento ad essa consente,
inoltre, di affermare la valenza della tesi sostenuta dall’accusa, in particolare
di quanto questo Ufficio ebbe ad esporre in sede di replica della propria
requisitoria all’udienza del 10 ottobre 2001 sulla questione giuridica del
nesso causale.
Nel contempo, la pronuncia citata permette di
evidenziare i gravi errori commessi dalla sentenza impugnata.
Premette al riguardo che le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione – per usare le stesse parole della Corte - sono state chiamate a
dirimere un conflitto interpretativo che non riguarda lo statuto
condizionalistico e nomologico del rapporto di causalità, riguardando invece il
contrasto giurisprudenziale a causa del quale è stato chiesto l’intervento
delle Sezioni Unite la concreta verificabilità processuale di quello statuto,
ovvero la individuazione dei criteri di determinazione e di apprezzamento del
valore probabilistico della spiegazione causale.
E rivendica il P.M. che già in sede di replica nel
giudizio di primo grado, seguendo un ragionamento logico analogo a quello che
oggi si ritrova nella sentenza delle SS.UU., dopo aver fatto riferimento alle
varie e diversificate pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di
causa penalmente rilevante, si era soffermato sulla necessità di definire e
precisare meglio il concetto di grado di probabilità. Aveva fatto
riferimento a questo proposito alla sentenza 12.7.1991 della sez. IV, che
riteneva sufficiente un grado di probabilità pari al 30% per ritenere
sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e l’evento
lesivo. Ma solo come riferimento di minima, come si potrebbe chiamarlo, e solo
per considerare che lo stesso concetto veniva ripreso da una sentenza di 10
anni dopo, il 17.9.2001, a ridosso della conclusione del primo grado di questo
processo, sentenza che era in contrasto con le tre sentenze della stessa quarta
sezione (estensore Battisti), che accoglievano un criterio più rigido di
probabilità.
Errerebbe quindi la sentenza impugnata laddove,
inspiegabilmente, addossa al Pubblico Ministero affermazioni di stretto diritto
che non ha mai espresso, attribuendogli del tutto arbitrariamente “orientamenti
che introducono nel processo ricostruttivo del nesso causale istanze di
prevenzione generale”. Ma soprattutto erra nelle conclusioni cui giunge in tema
di spiegazione del nesso causale.
Al riguardo, ricorda l’appellante che il Tribunale
afferma che “il modello causale compatibile con il nostro ordinamento è quello
idoneo ad includere non solo le spiegazioni nomologico-deduttive provviste di
certezza (la copertura data dalla legge universale), ma anche le spiegazioni
offerte dalla scienza secondo un modello statistico-induttivo che colloca
l’approccio nomologico nello specifico contesto che valorizza la ricerca e
l’analisi di tutti i fattori presenti e interagenti: in tale modo anche le
leggi statistiche sarebbero in grado di spiegare che un evento si è verificato
a patto che la frequenza consenta di inferire l’explanandum con quasi certezza
sulla base di una relazione logico-probabilistica” (pag. 145).
E
questo modello – continua – è quello assunto dagli orientamenti
giurisprudenziali più recenti.
Questo è il modello, secondo il Tribunale, che
consente di spiegare l’indagine causale nell’ambito delle scienze cui si è
fatto ricorso nel processo che ci riguarda (epidemiologia, biologia molecolare,
tossicologia, medicina legale).Continua, ancora, il Tribunale sostenendo che il
ragionamento del medico-legale è tipicamente induttivo: muove da un fatto
concreto (l’evento) per risalire al fenomeno che lo ha determinato (la causa) e
questo ragionamento, anche se fondato su osservazioni di valore
statistico-probabilistico, può fornire apprezzabili e rigorosi risultati (pag.
146).
E precisa ancora che il rigore metodologico e
epistemologico con cui le scienze conducono le loro indagini, la potenza dei
risultati raggiunti per l’ampiezza di uno studio, il grado di consenso ricevuto
nella comunità scientifica, la coerenza dei risultati raggiunti nelle diverse
scienze, sono tutti elementi necessari a propendere verso la certezza dei nessi
sia nella causalità generale che nella causalità individuale (pagg. 146-147).
Può accadere tuttavia, prosegue il Tribunale, che
nonostante siano le scienze e il loro metodo scientifico a consentire di
spiegare le inferenze causali, nonostante ci sia validazione degli stessi
risultati scientifici sulla base dell’accettazione generale da parte della
comunità scientifica e delle verifica empirica mediante il controllo
dell’ipotesi attraverso la confutazione, nonostante vi sia coerenza complessiva del risultato raggiunto
attraverso il confronto con altre discipline e la verifica delle conclusioni
raggiunte nel loro progressivo evolversi, nonostante tutto ciò può accadere che
rimanga l’incertezza scientifica.
A questo punto, di fronte all’incertezza scientifica
non resta che ricorrere – conclude il Tribunale – alla regola di giudizio
che la responsabilità deve essere provata oltre il ragionevole dubbio,
“regola di giudizio che ormai fa parte del nostro ordinamento” (pag. 148).
Conclusioni, queste del Tribunale, ribadisce
l’appellante, erronee che non possano essere accettate. Ciò prima di tutto e
proprio alla luce del criterio offerto dalle SSUU della Corte di Cassazione,
dal quale ogni giudice di merito da oggi in poi non può prescindere.
Sostiene infatti il P.M. che le Sezioni Unite non
assumono affatto il modello causale invocato dal Tribunale di Venezia. Al
contrario, esse aprono la via per chiarire in questa sede come nel processo che
ci riguarda il Tribunale sia caduto in un errore fondamentale e irrimediabile.
E così ritiene di schematizzare il P.M. il
ragionamento seguito dalla Suprema Corte:
il processo penale, passaggio cruciale e obbligato della
conoscenza giudiziale del fatto di reato, è sorretto da ragionamenti probatori
di tipo inferenziale induttivo che partono dal fatto storico, rispetto ai quali
i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per
intero nelle premesse, essendo dipendenti da ulteriori elementi conoscitivi
estranei alle premesse;
1) lo stesso
modello condizionalistico orientato secondo leggi scientifiche non può, d’altra
parte, spiegare in via deduttiva la causalità, perché è impossibile per il
giudice conoscere tutti gli antecedenti causali e tutte le leggi pertinenti;
2) il giudice
ricorre, invece, nella premessa minore del ragionamento ad una serie di
“assunzioni tacite”, presupponendo come presenti determinate “condizioni
iniziali” e “di contorno” non conosciute o solo congetturate sulla base delle
quali mantiene validità l’impiego della legge stessa;
3) non potendo conoscere tutte le fasi intermedie attraverso
cui la causa produce il suo effetto, né potendo procedere ad una spiegazione
fondata su una serie continua di eventi, il giudice potrà riconoscere fondata
l’ipotesi ricostruttiva formulata in partenza sul nesso di condizionamento tra
condotta umana e singolo evento soltanto con una quantità di precisazioni e
purché sia ragionevolmente da escludere l’intervento di un diverso ed
alternativo decorso causale;
4) ove si ripudiasse la natura preminentemente induttiva
dell’accertamento in giudizio e si pretendesse comunque una spiegazione causale
di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica
“certezza assoluta”, si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi
del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni
primari;
5)tutto ciò significa che il giudice è impegnato
nell’operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di “certezza
processuale” conducenti ad un giudizio di responsabilità enunciato dalla
giurisprudenza anche in termini di “elevata probabilità logica” o “probabilità
prossima alla – confinante con la – certezza”.
A questo punto si può già rilevare, secondo il P.M.,
il netto distacco tra la tesi sostenuta dal Tribunale (viziata da gravi errori
di interpretazione) e i principi espressi dalle Sezioni Unite del Giudice di
legittimità.
“….Non è sostenibile – afferma la C.S. – che si
elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi
scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente
probabilistico “prossimo ad 1”, cioè alla “certezza”, quanto all’efficacia
impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento”.
E qui, si sostiene, il punto cruciale: “E’ indubbio
che coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di
evento, rivelati dalla legge statistica, impongano verifiche attente e puntuali
sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella
fattispecie concreta. Ma nulla esclude che anch’essi, se corroborati dal
positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più
aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza nel caso
di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere
utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di
condizionamento. (pag.15)
Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o
schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale, pur
configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in
numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne
accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l’irrilevanza nel caso
concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi l’”attendibilità” in
riferimento al singolo evento e all’evidenza disponibile.
Ecco allora, secondo il P.M. appellante, il distacco del
Tribunale di Venezia dal principio enunciato dalle Sezioni Unite. Si osserva
infatti che la sentenza impugnata sostiene che l’incertezza scientifica va provata
oltre il ragionevole dubbio, ma così facendo si ferma ad un passaggio
precedente, che priva il suo ragionamento proprio di quella natura rigorosa che
voleva attribuirgli, e non è in grado di arrivare alla conclusione decisiva che
le Sezioni Unite raccomandano: quella per cui è l’incertezza del riscontro
probatorio che va provata oltre il ragionevole dubbio.
Il Tribunale si è fermato al riscontro scientifico
(peraltro, in maniera del tutto incompleta e contraddittoria, come si è visto e
come si vedrà) e non ha valutato il riscontro probatorio dell’istruttoria
dibattimentale, mancando comunque di verificare i dati delle scienze con i
riscontri probatori del processo.
Sostiene il P.M. che mentre per il Tribunale il
giudizio finale di probabilità causale in presenza di una legge statistica con
coefficiente medio-basso deve essere risolto secondo la regola dell’oltre il
ragionevole dubbio, per le Sezioni Unite una legge statistica con coefficiente
medio-basso può costituire legge di copertura se corroborata dal positivo
riscontro probatorio.
Sostiene il P.M. che la tesi sarebbe erronea sotto molteplici punti di vista.
Innanzitutto è quantomeno illogica - oltre che contraria al dettato normativo -
l’affermazione apodittica secondo cui “ciò che non è causa non può essere
concausa”, dal momento che si risolve in una confusione di concetti.
E’ evidente, infatti, che l’art. 41 del codice penale, nel
disciplinare il cd. concorso di cause, ha per oggetto (al primo comma) distinti
fattori ciascuno dei quali - per definizione - è, da solo, privo dell’efficacia
causale che si determina, invece, proprio per effetto del concorso di tutti.
Di norma, infatti, secondo il P.M. che richiama sul punto
dottrina e giurispridenza, il fenomeno delle concause si verifica con
riferimento a fattori che sono, da soli, privi della capacità di determinare un
evento il quale, invece, si produce necessariamente grazie al contributo
sinergico di due o più fattori concausali (la sentenza citata, Cass., sez. IV,
n. 7617 del 31/10/1973, parla di situazione di interdipendenza tra due fattori
che, da soli, sarebbero privi di efficacia causale “non potendo nessuna di
esse, disgiunta dall’altra, causare l’evento”).
Tale pronuncia evidenzierebbe secondo il P.M. proprio il
fenomeno trascurato dal giudice di primo grado: l’interdipendenza tra
esposizione a CVM ed altri fattori (per la verità spesso preesistenti e/o
concomitanti), quali il consumo di alcool e di sigarette da parte degli operai
deceduti per tumore al fegato ed al polmone.
Sostiene il P.M. che nessuno potrebbe dire che, nel
procedimento penale in questione, sia stata davvero fornita la prova certa che
i tumori al fegato erano stati cagionati esclusivamente dal consumo di alcool,
così come che quelli al polmone erano stati cagionati esclusivamente dal fumo
di sigaretta, o che i lavoratori deceduti avessero contratto dette malattie a
causa di un consumo di alcool e di sigarette avvenuto successivamente alla loro
esposizione al CVM. Dunque, in nessuno dei casi esaminati dal Tribunale fumo ed
alcool avrebbero potuto essere considerati, ai fini della corretta applicazione
della legge penale, concausa sopravvenuta degli eventi. Eppure, nonostante tale indiscutibile evidenza
probatoria, il Tribunale si sarebbe ritenuto dispensato dal dover svolgere quell’accertamento sul
tema della rilevanza concausale dell’esposizione a CVM che l’accusa aveva
prospettato, avendo postulato
quell’apodittica ed erronea affermazione di ordine generale secondo cui la mancanza dell’idoneità causale rende, per
ciò solo, il fattore inidoneo ad essere concausa di un evento. Ed in tal modo
sono state ignorate circostanze provate dall’accusa che avrebbero potuto e
dovuto essere valutate con attenzione in siffatta ottica di approfondimento del
tema.
In particolare, erano stati dimostrati i ritardi e le
omissioni in relazione agli spostamenti dei lavoratori, fumatori o bevitori,
che, in passato, erano stati esposti ad alte concentrazioni di CVM.
In casi del genere, l’esposizione a CVM oltre che ad essere
determinante sotto il profilo concausale avrebbe potuto e dovuto essere
considerata dal Collegio anche in relazione agli effetti di accelerazione
dell’insorgenza della malattia, così come i Consulenti tencici di parte
dell’accusa (in particolare i medici
Bracci, Rodriguez, Bartolucci e sopratutto Martinez) avevano
puntualmente, ma inutilmente, evidenziato.
Al riguardo osserva il P.M. che il tema dell’accelerazione
della malattia derivante dal prolungamento dell’esposizione è ben noto alla giurisprudenza, avendo di
regola costituito tema di approfondimento specifico nelle più importanti
vicende di malattie professionali. E sul punto rinvia alle considerazioni, ad
esempio, svolte dal Tribunale di Casale Monferrato 30/10/1993, in cui si
legge (sia pure in tema di malattie professionali da amianto, ma -per il P.M.-
non vi è alcuna ragione – né logica, né scientifica, né normativa- per
sostenere – come fa il Tribunale – che i criteri di valutazione del nesso
causale per le patologie derivanti da esposizione da amianto dovrebbero essere
diversi da quelli da seguirsi nella presente vicenda processuale):“Con
riferimento ai tumori professionali si è rilevato in giurisprudenza che,
allorchè la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo l’innesco biologico di
una malattia professionale costituisce causa certa di aggravamento, deve
affermarsi il rapporto di causalità fra tale prosecuzione e l’evento delle
lesioni o dell’omicidio colposo del lavoratore”.
Il P.M. conclude dunque sul punto sostenendo che il grave
errore giuridico compiuto dal Giudice di primo grado a proposito della
ricostruzione del nesso causale ha, così, irrimediabilmente condizionato la sua
valutazione, allorquando si è trattato di considerare profili specifici e
particolari della causalità come, per l’appunto, il descritto tema del
contributo concausale del CVM (insieme ad altri fattori quale alcool e fumo) in
relazione sia all’insorgenza che allo sviluppo ed all’accelerazione delle
patologie tumorali (tumori al fegato ed al polmone), in ordine alle quali è
stata pronunciata l’assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto.
Inoltre, a questo grave errore giuridico sia è aggiunta un'altra grave
omissione, di fatto: quella di non aver per nulla considerato nè trattato le
relazioni tecniche depositate e le dichiarazioni in aula dei CC.TT. del P.M.
(Prof. Vineis - Comba - Pirastu), proprio sulle interazioni CVM-alcol e
CVM-fumo.
Infine, sostiene il P.M., il Tribunale si è completamente
dimenticato della distinzione tra patologie monocausali e patologie
policausali, distinzione ribadita ampiamente dal P.M. in sede di replica,
distinzione ben nota anche ai consulenti tecnici di Montedison, prof. Fornari e
prof. Colombo. Il primo, infatti, aveva parlato espressamente in aula di tumori
policausali e il secondo aveva definito in aula la concausa come “la
contemporanea presenza di due fattori noti e documentati per dare malattia
epatica” e “mutatis mutandis” malattia dell’apparato respiratorio.
E non vi può essere dubbio che
affezioni epatiche e affezioni polmonari possano essere causate sia dal
CVM-PVC, sia da fumo/alcol.
Anche in forza di tali
argomenti e doglianze, dunque, l’appellata sentenza andrebbe riformata.
L’appellante peraltro, nel contesto dei motivi
relativi alla problematica della causalità lamenta altresì che il Tribunale
abbia prospettato una tesi, ancora una volta sbagliata, sia dal punto di vista
fattuale che da quello giuridico, portando a paragone i meccanismi di azione
del cloruro di vinile e dell’amianto, che ritiene non assimilabili, onde se per
quanto riguarda l’amianto “…il verificarsi del mesotelioma piuttosto che
dell'asbestosi, può correttamente ricomprendersi nell'evento pur dall'agente
non rappresentatosi tipicamente ma prevedibile come conseguenza dannosa
dell'inosservanza di norme cautelari comuni”, per quanto riguarda invece il
cloruro di vinile, “…non è accettabile un’applicazione di tale orientamento per
estrapolazione dall'amianto al CVM-PVC, non essendovi alcuna correlazione o
progressione tra la patologia nota (Raynaud) e la neoplasia (angiosarcoma)
causata dal CVM”.
Le argomentazioni e conclusioni del Tribunale sarebbero per
il P.M. appellante arbitrarie, sostenendosi invece, previo excursus sul
meccanismo cancerogeno dell’amianto con richiamo e citazione di letteratura,
che il mesotelioma non va ritenuto complicanza dell’asbestosi e che non è vero
che i meccanismi d’azione dell’amianto sarebbero noti, onde se non è posto in
dubbio, neppure dal Tribunale, che l’amianto provochi il mesotelioma pleurico,
non si vedrebbe perché questo discorso non debba valere anche per il CVM-PVC e
perché non sia possibile sostenere, come per l’amianto, che la mancata
conoscenza certa di tutti i meccanismi d’azione (che possono essere plurimi)
del CVM-PVC nel cagionare ad esempio il tumore del polmone non può e non deve
incidere sulla attribuibilità al
CVM-PVC pure di questa forma tumorale, risultando peraltro evidente il
parallelismo con i diversi, ed intercorrelati, meccanismi di cancerogenesi
dell’amianto.
Ne conseguerebbe, secondo il P.M., che, sia alle malattie
professionali da amianto che a quelle CVM-PVC, va applicata la medesima
normativa (a partire dalle leggi speciali a tutela dei lavoratori in vigore
dagli anni cinquanta), così come per entrambe le patologie vanno applicate le
medesime categorie interpretative, a partire da ogni discussione in materia di
nesso causale.
Passa quindi il P.M. ad analisi dettagliata dei presupposti
che per l’appellante fanno ritenere sussistente il nesso di causalità in
questione, per la gran parte negato dal Tribunale, e lo fa seguendo passo
passo, pagina per pagina, come dallo stesso preavvertito, la motivazione della
sentenza di primo grado, avvertendo altresì che, in ogni caso, la base
giuridica di questo appello è costituita dalla sentenza delle Sezioni Unite
della Suprema Corte, di cui si è discusso poco fa, mentre i presupposti di
fatto, storici e scientifici per giungere ad affermare la penale responsabilità
degli imputati consistono nella disamina delle seguenti parti:
- epidemiologia e studi epidemiologici;
- metodologia epidemiologica;
- studi epidemiologici sul CVM;
- gli studi epidemiologici a Porto Marghera;
- la causalità;
- la causalità
generale da esposizione a cloruro di vinile;
- l’effetto lavoratore sano rilevato nella coorte di
Porto Marghera;
- cancerogenesi;
- l’influenza delle esposizioni a basse dosi;
- cancerogenesi e organismi internazionali;
-
le patologie riscontrate a Porto Marghera: il fegato, il
polmone, gli altri organi.
Circa il primo punto, si pone il P.M. l’obiettivo di
evidenziare il modo sbagliato del Tribunale di trattare il nesso causale
intercorrente fra esposizione a cloruro
di vinile e insorgenza in particolare dei tumori epatici (angiosarcoma e
carcinoma epatocellulare), della cirrosi epatica e dei tumori polmonari,
attraverso la trattazione di tre questioni di fondo delle quali lamenta un
mancato apprezzamento da parte del
Tribunale: a) la distinzione che è necessario fare tra le valutazioni
dell’insieme dell’evidenza di cancerogenicità
di una sostanza fatta da
organismi internazionali e i risultati di singoli studi, come anche il diverso significato da
attribuire ai due; b) i fattori che
sono alla base e che garantiscono una
elevata qualità degli studi epidemiologici; c) tentativi di ridimensionare le
evidenze epidemiologiche relative alla cancerogenicità del CVM.
Quanto alla prima questione sostiene l’appellante che le
valutazioni dell’evidenza complessiva
ad opera di organismi nazionali e/o internazionali sono il risultato di un processo di ricerca del
consenso nell’ambito di un gruppo di esperti che si raggiunge attraverso
procedure standardizzate ed esplicitate, che hanno come oggetto l’esame delle
conoscenze scientifiche disponibili al momento della formulazione della
valutazione… ed i risultati di singoli studi non mettono in discussione le
suddette valutazioni; bensì essi contribuiscono all’insieme delle conoscenze in
modo commisurato alla loro qualità. Onde non sarebbe corrispondente a realta’
(Pg. 27) l’affermazione generale che: “Le conclusioni cui era pervenuta IARC
nel 1987……… sono state poste in discussione
dagli studi epidemiologici successivi . In particolare dallo studio
multicentrico europeo coordinato da IARC e condotto da Simonato e altri (1991)
e dallo studio sulle coorti americane condotto da Wong (1991) i quali saranno
successivamente aggiornati rispettivamente da Ward (2000) e da Mundt (1999)”.
Sarebbe infatti assurdo e fuori dalla realtà sostenere,
come ha fatto ripetutamente il Tribunale (pag.148-158-159), che le valutazioni
di un organismo scientifico internazionale, che gode della massima stima e del
massimo prestigio, come IARC (o EPA), sarebbero superate. IARC infatti a
partire dal 1975 non sarebbe mai tornata sui suoi passi né avrebbe delegato
l’uno o l’altro studioso a compiere autonomi accertamenti, ed i nuovi studi,
per quanto ampi, sarebbero una parte del tutto che si inseriscono nell’alveo di
quelli precedenti e di per sé non portano a modifica della precedente
valutazione, essendo necessario tutto un meccanismo di approfondimento ai fini
della classificazione (o riclassificazione) di una sostanza.
Quanto alla seconda questione, sostiene il P.M. che la
sentenza sarebbe gravemente viziata per non avere dato contezza delle
manchevolezze dello studio Mundt 2000 fondato su carente database del “filone
principale” U.S.A., nonostante che in dibattimento i vari consulenti tecnici
del P.M. (Berrino, Comba, Pirastu, Mastrangelo) si siano ampiamente soffermati
su tale problematica.
Quanto alla terza questione sostiene il P.M. che i
tentativi di ridimensionare le evidenze epidemiologiche relative alla
cancerogenicità del CVM presenti nella letteratura scientifica sarebbero
conseguenza del ruolo svolto dall’industria nella diffusione delle conoscenze
sulla cancerogenicità del CVM, nello specifico quella statunitense, ma anche
Enichem, con il supporto di noti e ben pagati epidemiologi stranieri, tra cui
Richard Doll, al quale Enichem ha dato mandato di sostenere che l’angiosarcoma
epatico e’ l’unico tumore causalmente associato con l’esposizione a CVM.
Passa quindi il P.M., nell’affrontare le altre parti di cui
sopra, all’esame degli specifici punti della sentenza ritenuti errati in fatto
o frutto di una contraddittoria valutazione. E così, riguardo alla metodologia
epidemiologica, sostiene l’erroneo utilizzo da parte del Tribunale, in uno
stesso studio di livelli di confidenza diversi per diverse cause di morte, e
non sarebbe accettabile in assoluto nemmeno l’ulteriore affermazione e
decisione del Tribunale, che esclude sempre
e per partito preso le situazioni con limitata significatività statistica: a
questo proposito richiama ancora l’appellante la recente sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (nr.27 del 2002: pag.15), dove viene scritto
che “coefficienti medio bassi di
pericolosità …. impongono verifiche attente e puntuali …. Ma nulla esclude che
anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo
le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale …. possano essere utilizzati per il riconoscimento
giudiziale del necessario nesso di condizionamento”. Riscontro probatorio secondo
il P.M. per il caso dei tumori professionali possono essere le evidenze
sperimentali sugli animali e su altri modelli di laboratorio.
Lamenta poi il P.M. errori ed errate valutazioni da parte
del Tribunale in merito alle conclusioni assunte relativamente ai tumori
diversi dall’angiosarcoma con riferimento agli studi epidemiologici sul CVM,
sia di corte europea coordinato da IARC (Ward 2001), sia USA (Mundt 2000),
ritenendosi invece che una esatta proposizione dei dati stessi porterebbe a
diversa conclusione, in particolare relativamente al carcinoma epatocellulare,
al tumore al polmone ed alla cirrosi.
Richiamando poi il P.M. gli studi
epidemiologici a Porto Marghera, lamenta che il Tribunale, pur citando una
serie di dati prodotti dai Consulenti Tecnici del PM, che dimostrano come nella
coorte di Porto Marghera, oltre all’eccesso degli angiosarcomi epatici, vi sia stato un significativo eccesso di
altri tumori epatici, in particolare per gli autoclavisti, nonché, come
emergerebbe dall’aggiornamento 1999, un significativo eccesso di tumori
polmonari per i lavoratori che avevano svolto mansioni di insaccatori, su tali
risultati chiarissimi (che emergerebbero da due tabelle riproposte), ha
evitato di fare commenti e valutazioni, pur dando atto della pericolosità
particolare delle mansioni rispettivamente di autoclavista e di insaccatore.
Anche per tali omissioni, si chiede la riforma della
sentenza.
Riaffrontando nello specifico la
parte relativa alla causalità, il P.M. innanzitutto lamenta che il Tribunale non ha assolutamente
seguito i criteri che egli stesso aveva richiamato e indicato come i
criteri-guida per ogni decisione. Ne deriverebbe quindi contraddittorietà della
motivazione.
Si citano quindi i quattro criteri fatti propri dal
Tribunale nei seguenti:
“1) le inferenze causali devono
essere tratte dalle scienze che attraverso un rigoroso e corretto metodo
scientifico apportino una effettiva e affidabile conoscenza scientifica;
2) l'affidabilità delle
conoscenze, sia pure suscettibili in futuro di ulteriori apporti che possono
modificarle o addirittura falsificarle, è determinato dalla validazione che
riceve e dalla accettazione generale o preponderante nella comunità scientifica
nonchè dalla verifica empirica delle sue spiegazioni mediante il controllo
dell'ipotesi attraverso la confutazione così da raggiungere una
"corroborazione provvisoria ";
3) le conclusioni debbono essere
comunque verificate nel loro progressivo evolversi e sempre confrontate con
quelle di altre discipline per accertare la coerenza complessiva del risultato
raggiunto ;
3) la incertezza
scientifica che dovesse, comunque, residuare va risolta sia nell'ambito del
rapporto causale sia nell'ambito della imputabilità soggettiva secondo la
regola di giudizio che la responsabilità deve essere provata " oltre il
ragionevole dubbio ", regola di giudizio che oramai fa parte del nostro
ordinamento”.
E si sostiene da parte dall’appellante, in tema di
causalità generale da esposizione a cloruro di vinile, che, alla luce di quanto
scritto, e sopra accennato, in merito agli studi epidemiologici sul CVM, non è
assolutamente condivisibile l’affermazione del Tribunale relativa “all'assenza della prova allo stato delle
conoscenze scientifiche della idoneità del cvm a provocare il cancro del polmone
, il carcinoma epatocellulare e la
cirrosi riconoscendo solo la sua associazione causale con l'angiosarcoma , con
tipiche epatopatie e con la sindrome di Raynaud”. Lamenta il P.M., che per
affermare ciò, il Tribunale avrebbe dovuto prima di tutto affrontare e
criticare quanto esposto dall’accusa in senso contrario, esaminando le
relazioni finali depositate dal P.M., criticandone l’eventuale metodologia, la
logica e le conclusioni. Il Tribunale non avrebbe fatto nemmeno questo,
essendosi affidato in maniera del tutto acritica alle relazioni dei consulenti
degli imputati, riportandone pari pari le osservazioni e tralasciando le
specifiche repliche dei CC.TT del P.M.
Analogamente, sarebbe del tutto arbitraria l’affermazione del Tribunale
secondo la quale “tutti i dati di conoscenza introdotti nel presente processo,
molteplici e aggiornati, valutati complessivamente, non consentono di ritenere sussistente una associazione causale
tra CVM-PVC e tumori diversi dall'angiosarcoma e patologie che non siano la
sindrome di Raynaud e l'acrosteolisi nonchè tipiche epatopatie interessanti
l'endotelio”.
Nello specifico delle singole patologie, sostiene
l’appellante, richiamando in particolare gli studi dei propri consulenti, che,
quanto al tumore al polmone, “nelle coorti che hanno condotto un'analisi
specifica per gli insaccattori, definiti come "solo addetti
all'insacco" e " addetti all'insacco " si sono identificati
incrementi di mortalità. Pertanto la persuasività scientifica della relazione
causale fra l'attività lavorativa che comporta esposizione a polveri di PVC è
elevata”.
Richiamando poi ancora i dati in materia, rileva che:
a) Il trend positivo con
l’esposizione a CVM nella coorte europea (Ward 2001);
b) L’incremento della mortalità
nella coorte degli insaccatori Montedison-Enichem, che contrasta con il deficit
di mortalità per queste cause osservato nella coorte complessiva;
c) L’assenza di elementi per
suggerire un ruolo confondente del fumo di sigaretta: è ovvio che i casi di
cancro polmonare occorsi tra gli insaccatori siano fumatori (come la quasi
totalità dei casi di cancro polmonare in qualunque categoria professionale); il
fatto è che nella coorte degli insaccatori nel suo complesso non ci sono
evidenze di un abnorme consumo di tabacco. Al Tribunale sfugge la distinzione
fra “le cause dei casi” e “le cause dell’incidenza”, così come sfugge la
distinzione fra “individui malati” e “popolazioni malate” … In assenza di
questi essenziali riferimenti scientifici e culturali, il paragrafo
“L’epidemiologia: un primo approccio” (motivazioni, pp. 29-37) appare del tutto
inadeguato a sostenere le successive valutazioni del Tribunale in campo
epidemiologico.
Ed alla luce delle considerazioni di cui ai tre precedenti
rilievi, ritiene il P.M. che i quattro criteri di cui a pag. 142 delle
motivazioni, sopra citati, siano adeguatamente verificati e, quindi, va
affermata l’esistenza del nesso causale anche in questo caso.
Quanto ai tumori del fegato –angiosarcoma a bassa esposizione sostiene l’appellante che neppure
avrebbe ben compreso il Tribunale i dati emergenti dallo studio europeo WARD
2001, che pur ritiene fondamentale, dati dai quali, contrariamente a quanto
ritenuto dal Tribunale, emergerebbe un rischio di angiosarcoma anche a bassa
esposizione, non avendo d’altra parte il Tribunale considerato che era stato
discusso dal P.M. un caso di angiosarcoma per un operaio assunto dopo il 1973
(Dalla Verità Domenico, assunto nell’aprile del 1974), ed avendo pure rigettato
la richiesta del P.M. di acquisire della documentazione attestante un’altra
morte per angiosarcoma a causa del CVM, verificatasi negli USA, per bassissime
esposizioni: di tale ordinanza, del
tutto immotivata, si chiede la nullità e la conseguente rituale acquisizione
della documentazione tramite rinnovazione del dibattimento.
Quanto al carcinoma epatocellulare si richiamano ancora gli
studi e conclusioni dei propri consulenti che suggeriscono che “l’esposizione
a CVM può essere associata anche con
questo tumore”. Si ricorda inoltre che valutazioni dell’associazione causale
intercorrente fra esposizione a CVM e carcinoma epatocellulare sono state
formulate, oltre che da IARC, anche da EPA. Onde anche nel caso secondo il P.M.
i criteri di causalità esposti dal Tribunale a pag. 42 siano stati adeguatamente
verificati e, quindi, anche in questo caso va affermata la sussistenza del
nesso causale.
E così per la cirrosi relativamente alla quale se è vero
che nella coorte generale di Porto Marghera la mortalità per tale patologia è
inferiore all’attesa, va peraltro rilevato che essa è superiore all’attesa fra
gli autoclavisti.
Osserva
poi il P.M. che nelle motivazioni della sentenza viene in più punti affermato
che la coorte dei lavoratori di Porto Marghera è costituita da soggetti in
buono stato di salute, come mostrato dalla diminuita mortalità per tutte le
cause, quando la coorte viene confrontata con la popolazione residente nel
Veneto. Tale richiamo del Tribunale non avrebbe però portato il Tribunale
stesso a valutarne adeguatamente il significato e le implicazioni. I soggetti
assunti al lavoro non sono un campione casuale della popolazione generale, ma
costituiscono un campione di soggetti in buono stato di salute che desiderano
un lavoro. Il gruppo dei soggetti assunti è perciò un campione selezionato, non
rappresentativo della popolazione generale. Quando si confronta l’esperienza di
mortalità dei lavoratori con quella della popolazione generale residente in
Veneto da cui provengono, si riscontra perciò un rischio di morte. Questa
differenza è chiamata “effetto lavoratore sano” ed è una distorsione di cui
tener conto in fase di analisi, proprio perché potrebbe mascherare (in
generale) l’effetto di importanti agenti tossici e nocivi a cui i lavoratori
vengono esposti nella loro vita professionale. Tale distorsione ha portato
erroneamente ad attribuire l’osservata diminuita mortalità dopo il 1974 a
diminuite esposizioni ad agenti tossici, mentre questa è una osservazione
spuria: una volta rimosso l’effetto distorcente della selezione all’assunzione,
la diminuzione, non più statisticamente significativa, è di entità assai
modesta.
Per
il P.M., contrariamente a quanto immotivatamente ritenuto dal Tribunale, ciò
renderebbe possibile rilevare che:
a)
non c’è alcuna diminuzione di rischio per le coorti di assunti a partire dal
1974, tenendo conto del tempo trascorso dall’assunzione;
b)
gli assunti in anni più recenti non hanno ancora maturato la “latenza”
necessaria perché si manifesti una patologia (soprattutto in riferimento a
quelle patologie per le quali il periodo di latenza può essere molto lungo);
c)
non vi è alcuna evidenza empirica che gli assunti dal 1974 in poi abbiano
sperimentato un vantaggio in termini di salute rispetto agli assunti negli anni
precedenti;
d)
i soggetti esposti nelle mansioni a rischio (autoclavisti e insaccatori)
manifestano una mortalità per tutte le cause aumentata e questo rischio appare
crescente al crescere della durata di impiego nella mansione a rischio;
vi
è evidenza notevole di due
particolari rischi specifici, il tumore polmonare per gli
insaccatori e l’epatocarcinoma per gli autoclavisti, oltre che una evidenza
molto elevata anche per la cirrosi
epatica.
Nell’esame
delle parti ritenute importanti nell’argomentazione dei motivi d’appello,
affronta poi il P.M. le questioni relative alla “CARCINOGENESI”, pure
affrontate dal Tribunale che però, subito osserva l’appellante, non ne avrebbe
compreso il significato.
Il
Tribunale si sarebbe sbarazzato in fretta della questione, con due parole, non
motivate (a pag.101) dicendo che il problema è ancora “incerto e dibattuto”,
così abbandonando la stessa linea tracciata dal prof. Harry BUSCH, presidente di un centro di ricerche sul cancro
negli USA indicato dalla difesa, il quale sull’origine del cancro aveva
chiaramente confermato l’impostazione dei consulenti del P.M., parlando di
stabilità genetica e precisando (controesame del 20.4.99 pag. 88) che “il
genoma umano è estremamente stabile”: a conferma della necessità di alcune
alterazioni genetiche affinché una cellula diventi maligna.
E
oltre a “non considerare” il prof. BUSCH il Tribunale avrebbe citato i
consulenti del P.M. soltanto per le parti che servono a sostenere la tesi
assolutoria. Ma le questioni fondamentali trattate dai CC.TT. del P.M. non sono
state né affrontate né eliminate e, quindi, alle relazioni dei professori
Berrino e Colombati si deve fare integrale rinvio, con particolare riferimento
ai numerosi lavori scientifici presentati (e discussi dal P.M. in requisitoria)
a sostegno della origine professionale dei tumori da CVM non solo del fegato,
ma anche degli altri tre organi bersaglio (polmone “in primis”).
Ripropone
poi il P.M. concetti di genetica molecolare per sostenere altresì che molte
delle disquisizioni della sentenza (da pag 106 a pag 126) sembrano poco
rilevanti e poco appropriata appare l'interpretazione di molti dei lavori
scientifici citati. Fatto essenziale, riconosciuto dalla stessa sentenza, è che
il CVM è cancerogeno. In questo, osserva ol P.M., non vi è contrasto di opinioni ed è stata precisamente
identificata la modifica chimica in un gene causata dal CVM, o meglio da un suo
derivato.
E prosegue l’appellante osservando che, chiarito
questo, che è il punto centrale per stabilire le responsabilità di chi ha
esposto gli operai del Petrolchimico al CVM, si può passare ad esaminare la
questione della presenza o meno di una " soglia di sicurezza" per il
CVM e anche per altre sostanze. Al riguardo richiama quanto detto in aula, e
riportato nell’atto d’appello, dal prof. Maltoni, portato, osserva l’appellante,
sul palmo della mano dal Tribunale su tutto, meno che per la sua
affermazione relativa alla inesistenza di una soglia biologicamente sicura per
il CVM. E riporta, altresì, un concetto di cinetica degli enzimi: la velocità
di qualsiasi reazione enzimatica (e quelle in
cui il CVM partecipa come substrato non fanno eccezione) dipende in modo
asintotico dalla concentrazione del substrato. A concentrazione molto bassa del
substrato, inferiore al valore della costante di Michaelis (Km), la velocità di
reazione è pressochè lineare in funzione della concentrazione del substrato (
nel nostro caso, il CVM).
Dunque per il P.M. parlare di soglia è, teoricamente,
un assurdo: si può dire, tutt'al più,
che ci possono essere concentrazioni del “veleno” tanto basse da rendere la
reazione iniziale, e le successive, molto lente, e lo sviluppo del tumore molto
improbabile: ma mai impossibile. Il fatto che sia difficile rilevare
l'insorgenza di tumori per piccole dose di mutageni dipende dal metodo di misura
e dai limiti della sua sensibilità, come è stato rilevato nel corso del
processo. Il problema, a questo punto
è giuridico (oltre che morale): è
lecito esporre consapevolmente persone ad una probabilità sia pur piccola di
tumore? E quando, poi, questo tumore si verifica, che succede?
Ma anche il tema relativo alla influenza delle basse
dosi sarebbe stato trattato in maniera generica e superficiale dal Tribunale,
il quale – anche in questo caso – si è
completamente dimenticato della esistenza di una relazione tecnica del
prof. Franco Berrino (direttore dell’Unità Operativa di Epidemiologia dell’Istituto
Tumori di Milano), pur arrivando ad affermare in motivazione il presunto vuoto
accusatorio sul punto. Ed elenca l’appellante tutta una serie di elementi, in
fatto e tecnici, che non sarebbero stati considerati dal tribunale e che
confermerebbero invece quanto sostenuto dall’accusa, lamentandosi in
conclusione un appiattimento totale del Tribunale sulle posizioni della difesa,
con oblio totale delle relazioni tecniche e delle posizioni dell’accusa.
Richiama infine sul punto il P.M. quanto segnalato e
motivato dal professor Giovanni Zapponi, le cui valutazioni il Tribunale ha
frainteso o non compreso, in relazione alla valutazione del rischio cancerogeno
da CVM secondo organismi internazionali (e non) come l’O.M.S., l’Unione Europea
e l’EPA, con particolare riferimento
alle basse dosi di esposizione.
Quanto alle patologie
riscontrate a Porto Marghera, ricorda ancora il P.M., contrariamente alle
diverse conclusioni del Tribunale, che secondo vari organismi e organizzazioni
internazionali, tra cui IARC ed EPA in primo luogo, devono essere considerati
come principali organi – bersaglio del CVM il fegato, il polmone, il cervello,
il sistema emolinfopoietico. Inoltre, sulla base di singoli studi, devono
essere attribuite all’azione del CVM alcune altre patologie, come il tumore del
laringe, nonché – come ampiamente illustrato anche nel capitolo 2.3 – il
fenomeno di RAYNAUD e l’acroosteolisi. Ancora lamenta il P.M. da parte del
Tribunale, che ha ritenuto di riconoscere come conseguenti all’esposizione a
CVM solo l’angiosarcoma, il fenomeno di RAYNAUD e l’acroosteolisi ed alcune
epatopie, omissioni nell’esame del materiale probatorio fornito dall’accusa e,
in molti casi, anche fraintendimenti del contenuto degli atti esaminati e
soprattutto delle esposizioni e dichiarazioni dei consulenti tecnici del P.M.,
con conseguente grave vizio della motivazione della sentenza, la quale dovrebbe
dunque essere completamente riformata.
Nello
specifico, con la consueta tecnica argomentativa di richiamare determinati passi
della sentenza che si ritengono contenere osservazioni, valutazioni o
conclusioni errate (per lo più, secondo il P.M., preconcette, frutto di
appiattimento sulle posizioni della difesa, funzionali ad originario disegno
assolutorio), si sottopongono già a critica alcune affermazioni del Tribunale
relative anche all’angiosarcomo, pur riconosciuto come conseguente
all’esposizione a CVM, ma che nella loro erroneità producono influssi negativi
su altri punti fondamentali della decisione, quali ad esempio quelli relativi
alla carcinogenesi, all’influenza delle basse dosi (magari successive ad alte
dosi) e al concorso di cause (fumo ed alcool); e quali l’esclusione della
presenza dell’angiosarcoma epatico per Simonetto Ennio su asserito unanime
giudizio di tutti i consulenti, quando invece tra i consulenti vi era contrasto
sul punto, potendosi citare a favore della diagnosi di angiosarcoma ed
epatocarcinoma, la diagnosi iniziale del Prof. Maltoni che include il paziente
fra i casi di angiosarcoma della coorte dell’Istituto Superiore di Sanità e la
conferma della diagnosi che il maggior esperto in questo campo ne fa in aula
nel corso del processo, la diagnosi del Prof. Rugge che descrive la lesione con
“fenotipo” compatibile con la diagnosi di angiosarcoma, la registrazione di
Simonetto Ennio nel registro mondiale degli angiosarcomi.
Sostiene poi il P.M., sempre a
tale riguardo, che il Tribunale senza alcuna motivazione reale avrebbe
rifiutato non solo l’ipotesi di approfondire il tema delle morti per
angiosarcoma a bassa esposizione nella popolazione, ma ne avrebbe
aprioristicamente negato la rilevanza, scrivendo ad esempio che per i casi
proposti al suo esame “manca la certezza diagnostica” o che “i tempi di latenza
non sono osservati” (pag.212), mentre al contrario in atti esistono addirittura
atti d’autopsia e precise indicazioni sulle esposizioni.
Quanto all’epatocarcinoma, l’appellante, dopo
citazione di osservazioni sul punto dei vari consulenti e critica ancora di
specifiche affermazioni e conclusioni del Tribunale che non trascura di
apostrofare come arrampicate sugli specchi, lamentando travisamenti ed erronei
apprezzamenti dei contributi scientifici, e dopo aver ancora ribadito la tesi,
sostenuta dai propri consulenti, dell’azione sinergica del CVM con gli abusi di
alcol e le infezioni da virus B e C,
sostiene che in forza degli atti del processo il carcinoma epatocellulare può
essere ascritto all’esposizione a CVM per le seguenti motivazioni:
i.
Dati epidemiologici ormai derivanti da coorti assai numerose
provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti.
ii.
Una forte evidenza (p<0,002) in favore di una relazione dose-risposta
iii.
I casi occorsi in
Germania in lavoratori nei quali erano
stati esclusi tutti i fattori extralavorativi
iv.
Cinque lavoratori di Porto Marghera, Fusaro Vittorio,
Cividale Luigi, Favaretto Emilio,
Mazzucco Giovanni, Monetti Cesare, che non presentavano fattori di rischio
extralavorativi. In due casi di epatocarcinoma (Bonigolo e Mazzucco) i consulenti della difesa ammettono la
responsabilità dell’esposizione a CVM.
v.
Una evidente anomala distribuzione dell’eziologia (50% alcolica e solo il 19 % virale) che è
stata dimostrata nei lavoratori di Porto Marghera che non ha riscontro in
casistiche finora pubblicate, provenienti da aree come quella della regione
veneta con un’alta incidenza di infezioni da virus epatitici.
vi.
I casi di pazienti descritti in letteratura nei quali nello stesso fegato sono stati
trovati noduli di angiosarcoma ed
epatocarcinoma (Simonetto Ennio è uno di questi casi)
vii.
I riscontri sperimentali che dimostrano che l’esposizione a
CVM nei ratti può determinare l’insorgenza di diversi tipi di tumori fra i
quali l’angiosarcoma e l’epatocarcinoma.
viii.
L’analogia con l’esposizione al Thorotrast che è ormai accettato che possa indurre nell’uomo non
solo l’angiosarcoma ma anche l’epatocarcinoma.
Analogamente, anche relativamente
alla cirrosi epatica contesta il P.M. come già accennato, le conclusioni del
Tribunale, ritenendole non basate sulla realtà dei dati e sulle logiche
considerazioni che ne sarebbero dovute
scaturire, il tutto ampiamente presentato in dibattimento, anche in sede di
requisitoria e di replica finali. E previa elencazione dei principali aspetti
della questione, sulle quali il Tribunale sarebbe incorso in madornali sviste
e/o errori di valutazione, con il supporto di copiosa citazione di dati e passi
dei consulenti, e riproposizione di casi, sostiene che, se ci si attiene agli atti del processo, la cirrosi
epatica, può essere ascritta all’esposizione a CVM per le seguenti motivazioni:
- Dati epidemiologici derivanti dall’aggiornamento
della coorte europea (Ward et al, Epidemiology, 2001) con un RR di 9,24 nella
classe di soggetti esposti fra 524 e
998 ppm.anni.
- Evidenza in favore di una relazione dose-risposta
analoga a quella riscontrata per l’angiosarcoma e per il carcinoma
epatocellulare, con una tendenza della curva di dose risposta intermedia tra i
due.
- L’associazione tra cirrosi epatica
e angiosarcoma, che secondo il Tribunale potrebbe avvalorare la tesi dell’associazione
tra “tale malattia epatica (la cirrosi) ed esposizione a CVM è stata
riscontrata in tre (su sette) lavoratori di Porto Marghera con angiosarcoma
(Simonetto Ennio, Zecchinato Gianfranco, Pistolato Primo.
- In letteratura sono stati descritti altri casi di pazienti con cirrosi ed angiosarcoma.
-
La
plausibilità biologica confermata dalla spiccata attività fibrogenetica del CVM
che in presenza di un abuso di alcol o di una infezione cronica virale causa
un’amplificazione notevole delle conseguenze in termini di tossicità e di
potenziale profibrogenico.
Sempre
con riferimento all’organo bersaglio fegato, sostiene infine il P.M. che
trattando delle epatopatie riscontrate nei lavoratori del PCV-CVM di Porto
Marghera, il Tribunale continua a far confusione tra tossicità e
cancerogenicità del CVM. Infatti, ancora a pag.246 della sentenza, citando
fuori luogo l’audizione del consulente del P.M. prof. Berrino, il Tribunale
continua a mescolare senza ragione IARC 1987, “oncogenità del CVM”, epatopatie
e bronchiti. Sostiene dunque l’appellante, dopo richiamo alla già ricordata
differenza concettuale e sostanziale tra tossicità e cancerogenicità, e dopo
riproposizione dei casi dei lavoratori le cui epatopie sono state escluse dal
Tribunale come causate dall’esposizione a CVM, che al riguardo la sentenza ha
ripetutamente invocato (fin da pag.9) l’elevato consumo di alcol come
“giustificata soluzione alternativa” all’eccesso di tumori del fegato, di
cirrosi e di epatopatie.
Ma,
sostiene l’appellante, l’eccesso osservato negli operai di Porto Marghera è
troppo elevato per poter essere spiegato da un eccessivo consumo di alcol.
Infatti, gli operai di Porto Marghera avrebbero dovuto fare un consumo di
alcolici doppio rispetto alla popolazione generale maschile della stessa età,
un comportamento che sarebbe difficilmente compatibile con una regolare
attività lavorativa e di cui non vi è alcuna prova in atti. Anzi, vi sono
diverse prove in senso contrario, a partire dalla relazione FULC del 1975, alle
indagini effettuate dalla ULSS e dalla ASL di Mestre anche negli anni novanta:
in proposito si indicano le dichiarazioni rese in aula dai testi dr. Magarotto
e dr. Munarin.
Di tutto ciò i
giudici di primo grado si sarebbero completamente dimenticati, ed anche
sul punto il Tribunale avrebbe scritto circostanze e fatti sbagliati in
sentenza e avrebbe gravemente omesso di vagliare e di valutare il materiale
probatorio offerto dall’accusa, affidandosi alle dichiarazioni in aula dei
consulenti di Montedison Colombo e Lotti. Il primo, però, all’udienza del 18
maggio 1999 ha ripetutamente detto: “chiedete a Lotti” (pag. 70 e 71) e
quest’ultimo sempre su questo tema ha detto: “io non sono molto esperto di
questi studi di cancerogenesi” (pag.71): e il Tribunale si è ripetutamente affidato
e fidato di entrambi! Al contrario, di passaggi fondamentali per la
ricostruzione dei fatti e per la valutazione degli eventi non vi sarebbe
traccia in motivazione.
Lamenta altresì il P.M. che il Tribunale abbia
assolto gli imputati amministratori Montedison del periodo 1969 – 1973, non
meglio individuati, perché il fatto non costituisce reato, dai cinque casi di
epatopatia (Poppi Antonio, Bartolomiello Ilario, Salvi Andrea, Scarpa Giuseppe
e Sicchiero Roberto) riconosciuti come causati dal CVM. Non convincenti secondo
l’appellante le motivazioni per l’esclusione dell’elemento soggettivo, atteso
che il CVM era un noto epatotossico (lo si sapeva dagli anni cinquanta-sessanta
e lo si insegnava all’università). Ed a questo proposito e in relazione all’art.437
c.p. (malattie derivate da omissioni del “datore di lavoro”) nulla ha risposto
il Tribunale.
Ciò dovrebbe portare a una totale riforma della sentenza,
con conseguente declaratoria di penale responsabilità di tutti gli imputati per
tutti gli specifici reati loro rispettivamente contestati (artt. 437,589,590
c.p.).
Si
lamentano, infatti, ripetute omissioni in fatto rilevate in motivazione;
incompletezza grave nell'esame di tutti gli elementi probatori sottoposti
dall'accusa all'esame del Tribunale; distorsione di quanto scritto e segnalato
dai consulenti tecnici dell'accusa; accettazione acritica e totalmente
immotivata delle tesi della difesa degli imputati.
Conclude,
infine, sul punto il P.M. contestando altresì l’esclusione delle patologie
degli altri "altri organi" bersaglio del CVM-PVC (laringe - sistema
emolinfopoietico -encefalo). Anche al riguardo, ci si lamenta che le
motivazioni della sentenza sono del tutto insufficienti e non affrontano
nemmeno ("more solito") tutti i dati, gli studi scientifici, le
relazioni tecniche e le dichiarazioni dei consulenti tecnici del P.M. e delle
parti civili offerti all'esame e alla valutazione del Tribunale.
E una
situazione analoga si presenterebbe anche per i melanomi, per i quali sono
emersi "eccessi", nonché relativamente alla sindrome di Raynaud per
la quale il Tribunale oltre a fornire dati numerici sbagliati rispetto ai casi
introdotti dal P.M. nel processo, fa poi confusione sul numero dei casi da lui
stesso ammessi, si è completamente dimenticato di Terrin, non ha considerato
che il certificato di diagnosi di RAYNAUD per Gabriele Bortolozzo è del 1995,
ed inoltre, si è dimenticato dell’accusa di cui all’art. 437c.p..
In questa
situazione di carente motivazione, per di più contraddittoria nei pochi punti
trattati, sostiene il P.M. che la sentenza dei giudici di primo grado debba
essere riformata "in toto", facendo esplicito richiamo alle fonti di
prova d'accusa indicate nell’atto di appello e che già erano state sintetizzate
durante la requisitoria all’esito del giudizio di primo grado.
Conclude
quindi il P.M. i propri motivi di appello relativamente alle statuizioni sul
primo capo d’imputazione, sostenendo ancora la sussistenza del disastro
innominato colposo e i suoi rapporti con l’art. 437 c.p., della cooperazione
colposa ex art. 113 c.p. tra tutti gli imputati, e della continuazione fra
tutti i reati colposi contestati, nonché l’insussistenza della prescrizione.
Quanto al
disastro innominato colposo e i suoi rapporti con l’art. 437 c.p., ricordato
che il Tribunale ha pronunciato assoluzione dal reato di disastro innominato colposo
contestato al primo capo di imputazione, in quanto il fatto non costituisce
reato per condotte tenute sino al 1973 e per insussistenza del fatto per
condotte successive al 1973, avendo appunto i giudici di primo grado
individuato nel 1973 l'anno a partire
dal quale sarebbe cessata l'efficienza lesiva del C.V.M. a seguito degli
interventi per la riduzione delle esposizioni, il P.M., ferme restando le
critiche in fatto su tale epoca sopra ricordate, censura comunque la pronuncia
assolutoria alla quale il Tribunale sarebbe pervenuto sulla base di una
interpretazione non corretta della fattispecie contestata. Sostiene infatti
l’appellante che il Tribunale, secondo il quale il reato di disastro andrebbe inteso "come evento di danno
caratterizzato nel suo manifestarsi dalla gravità, complessità, estensione e
diffusività", ha operato una indebita sovrapposizione tra l'evento di pericolo richiesto dalla norma in
discussione (artt. 449-434 c.p.) e gli eventi di danno a quel pericolo
conseguiti. assumendoli quali elementi costitutivi della fattispecie colposa;
mentre avrebbe dovuto configurarli come condizione di punibilità dell'ipotesi
aggravata di disastro considerata al comma secondo dell' art. 434 cp.
Necessario e sufficiente, sostiene il P.M., la mera insorgenza di uno stato
di fatto che renda possibile il danno.
Dunque i giudici
di primo grado avrebbero dovuto chiedersi se, in un momento anteriore al giudizio, il bene protetto -incolumità
pubblica- fosse effettivamente "caduto in crisi", formulando un
giudizio prognostico sugli eventi futuri. Orbene, il Tribunale ha affermato che
il rischio costituito dall'esposizione a CVM ha avuto idoneità lesiva
dell'integrità fisica ed efficienza diffusiva nell'ambito della comunità dei
lavoratori esposti, in quanto lo
dimostrano i tumori e le malattie che la sostanza ha causato. Se ne doveva trarre la conseguenza che il bene
protetto era stato messo in pericolo, quel pericolo che la constatazione degli
eventi lesivi implica e che perciò
stesso era stato cagionato un disastro causalmente riferibile ed imputabile
alla condotta colposa degli imputati che, rivestendo posizioni di garanzia,
avevano la gestione del rischio relativo all'esposizione ad una sostanza
tossica ed oncogena.
Quanto al
rapporto esistente tra la fattispecie di disastro innominato colposo e la
fattispecie di cui all’art.437 c.p., ritiene il P.M. di sistemarlo
dogmaticamente (e cita Cass. pen. Sez. IV, 16.7/8.11.1993, Arienti ed altri –
caso Mec Navi; prodotta) nel senso che il capoverso dell’art.437 c.p.
costituisce un reato complesso in cui l’evento disastroso (l’altro disastro o
infortunio) concreta appunto un disastro innominato colposo, che viene dunque
assorbito nel reato di “omessa collocazione” seguita dal disastro. Ciò viene
precisato in ossequio al principio del “favor rei”, in relazione alla eventuale
determinazione della pena da infliggere all’imputato.
Quanto
alla cooperazione colposa, contestata nell'imputazione, la stessa secondo il
P.M. pare del tutto provata, oltre che giuridicamente configurabile. Sostiene
l’appellante che in contrario, non giova sostenere che mancherebbero i supposti
requisiti della "reciprocità" e "contestualità" della
rappresentazione dell'altrui condotta colposa, nei partecipi di questa
"anomala" forma di partecipazione al reato; e che proprio la
dimensione diacronica enorme, che connota questa vicenda, nonché la autonomia
dei due "centri decisionali organizzati" che hanno determinato le
decisioni di politica d'impresa sub iudice escludono già "logicamente"
la possibilità di concepire una cooperazione colposa. Viceversa, né nella
lettera né nella ratio di disciplina dell'istituto, si rinviene una siffatta
restrizione o possibilità di esclusione del suo ambito di operatività, essendo
anzi vero il contrario.
Nel
citare dottrina e giurisprudenza che avallerebbero una interpretazione che
riconosce autonoma capacità "incriminatrice" all'art. 113 c.p., che
estende anche a casi non altrimenti punibili la responsabilità penale, in
quanto la pericolosità di determinate condotte (di per sé atipiche) può
diventare attuale solo incontrando la condotta pericolosa altrui, sostiene il
P.M. che il legame di "cooperazione" su cui si fonda detta estensione
di punibilità, non implica affatto un atteggiamento psicologico reale e contestuale
di "consapevolezza reciproca" delle rispettive azioni, essendo
sufficiente, in conformità con i requisiti della colpa, la «prevedibilità
della condotta altrui, concorrente con la propria» (Severino di Benedetto, La cooperazione, cit., 103; Cognetta, La cooperazione, cit., 87);
e, si deve, aggiungere: realizzatrice (o "concretizzatrice") proprio
del tipo di rischio che la norma precauzionale violata mirava ad evitare (cfr. Grasso, Comm. sist. cod. pen., II,
Milano, 198), con l'avvertenza che detta norma cautelare —rilevante per la
imputazione a titolo di cooperazione colposa — potrebbe essere anche
semplicemente quella volta a prevenire non direttamente l'evento lesivo in sé,
bensì la condotta colposa altrui che poi lo ha effettivamente causato (Cognetta, La cooperazione, cit., 88).
Nel
caso di specie, l'aspetto più importante dei fatti contestati, in cui rileva
tale forma di responsabilità concorsuale colposa, sarebbe manifestamente quello che riguarda il
subentro di fatto e la successione anche "informale" in posizioni di
controllo e gestione dell'impresa o di singoli reparti ed impianti. Sarebbe
infatti evidente e documentale la piena consapevolezza, più che mera
"conoscibilità", da parte di ENI-ENICHEM e dei suoi responsabili e
dirigenti, ai vari livelli di competenza oggi imputati, sia delle condizioni
degli impianti, sia delle problematiche di sicurezza e rischio della produzione
e delle sostanze, sia dell'adibizione degli operai alle varie mansioni ed
attività, con ampia partecipazione alla piena responsabilità nel «dimensionare
il personale degli impianti e dei servizi, di intesa con ENI, in relazione ai
costi concordati prima del closing». Ed è dunque fondata su prove sicure, oltre
che logica, al di là dell'ampia dimensione temporale della vicenda,
l'estensione di responsabilità ai diversi imputati ENI-ENICHEM accanto ed in
cooperazione colposa con quelli Montedison, nella causazione delle malattie
professionali e dei disastri contestati.
Quanto
alla configurabilità della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., fra i
delitti colposi contestati, in specie: lesioni personali, disastri e strage
colposi, nonché reati ambientali vari, contesta il P.M. la tesi difensiva
secondo la quale tale istituto sarebbe incompatibile con i reati colposi relativamente
ai quali non ci potrebbe essere
l'identità del disegno criminoso. Sostiene contrariamente che non solo
qualche isolata ed "originale" voce dottrinale sostiene la piena
compatibilità della continuazione con i delitti e i reati colposi, ma neppure
la giurisprudenza sarebbe in posizione così monoliticamente negativa. Al di là
della sentenza (già citata Cass., sez. I, 24 maggio 1985, Sicchiero, in Cass.
Pen., 1987, pag. 742 s., m. 536, con nota di richiami, che fa espresso
riferimento alla possibilità di continuazione nei reati colposi, allorché vi
sia - come nel caso di specie! – l'aggravante di aver agito nonostante
la previsione dell'evento: e non si riscontrano invece precedenti in
senso contrario, specifici su tale ipotesi), ve ne è quantomeno un'altra,
assai significativa e riportata nei repertori e codici commentati, che
riconosce la possibilità di ravvisare la continuazione anche quando si abbia la
cosiddetta "colpa impropria", che come noto implica un reale
contenuto psicologico a base della condotta dell'agente, pur se l'imputazione
sia poi a titolo di colpa e non di dolo (Cass., sez. I, 10 marzo 1983, Avena,
in Cass. Pen., 1985, pag. 1112 s., m. 672, con nota di richiami e motivazione).
Dunque
non vi sarebbe certo impossibilità di diversa interpretazione ed applicazione
dell'art. 81, comma 2, c.p.. Anzi: proprio di fronte alla oggi acquisita
maggior rilevanza e frequenza di applicazione delle fattispecie colpose, in
ambiti soprattutto qual è quello in questione, di attività economiche di per sé
non illecite, se rispettose delle regole cautelari volute dall'ordinamento, si
è affermata la piena consapevolezza dogmatica che la colpa è senz'altro interna
e compatibile con la volontà e consapevolezza dell'agire economico, delle
scelte d'impresa. Sarebbe dunque senz'altro compatibile, con il rimprovero di
colpa, tanto più se "cosciente", la presenza di un unico
"disegno criminoso", realizzato dalle diverse condotte esecutive,
attive od omissive, in sé finalistiche, anche se non tecnicamente
"dolose" rispetto ai singoli fatti tipici che poi lo intergrano, non
dovendo d’altra parte fare riferimento all’intera serie di elementi che
costituiscono i reati, ma solo alle mere “azioni od omissioni”. In ogni caso
rileva il P.M. che il Tribunale, nel contestare la sussistenza della
cooperazione colposa e la sussistenza della continuazione (ex art.81 c.p.),
abbia completamente dimenticato che in questi processo si parla anche di un
grave reato di natura dolosa (art.437).
Quanto
infine alla insussistenza della prescrizione, ricorda il P.M. coma abbia già
contestato supra la tesi che l’esposizione sia cessata nel 1974 e si è
sostenuto che l’esposizione è perdurata fino agli anni ’90: è allora
sufficiente applicare i principi affermati in sentenza in tema di disastro innominato colposo per
escludere che ricorra detta causa di estinzione. Secondo la sentenza è infatti
“irrilevante verificare se le condotte quali fattori causali siano state
concomitanti, prossime o addirittura remote rispetto al venire in essere dell’evento”
(pag. 268), cioè della malattia o del decesso.
Fermo
che si debba dunque rispondere per un evento avvenuto anche trent’anni dopo la
tenuta della condotta colposa, non può evidentemente fare alcuna differenza che
gli eventi siano uno, due o molteplici; si tratta di reato che può venire
qualificato come eventualmente progressivo ed
il “dies a quo” decorre dalla consumazione, quindi dall’ultimo evento. E
dalle schede prodotte dall’avv. Zaffalon, difensore di parte civile (ud.
15.6.01) e ricostruite sulla base dei dati forniti in aula dalla Guardia di
Finanza, oltre che dai CC.TT. degli imputati, schede in cui è stato ricostruito il disastro innominato
colposo specificamente attribuibile a ciascun imputato (cioè con la
specificazione delle lesioni e degli omicidi colposi a ciascuno addebitabili),
emerge che per ciascuno e per tutti gli imputati l’ultimo evento è avvenuto nel
2000: è dunque da questa data che decorre il termine prescrizionale, termine
allo stato evidentemente non ancora maturato.
Nello
specifico, quanto al rapporto fra disastro innominato colposo (artt. 449-434
c.p.) ed omessa collocazione di impianti antinfortunistici, ribadito che il capoverso dell’art. 437 c.p. costituisce
un reato complesso in cui l’evento disastroso (l’altro disastro od infortunio)
concreta appunto un disastro innominato
colposo, che viene dunque assorbito nel reato di omessa collocazione seguita
dal disastro, osserva il P.M. che ai fini dei termini prescrizionali non cambia
nulla, in quanto il citato reato complesso si consuma al verificarsi degli
eventi e quindi la decorrenza si ha dall’ultimo evento. Ed anche i reati di
omicidio o lesioni colposi, la maggior parte apparentemente estinti essendo
molto datati, possono andare esenti da prescrizione in quanto vincolati da
continuazione con l’omessa collocazione di impianti antinfortunistici, reato
che, attesa la contestazione dell’aggravante di avere agito con la previsione
dell’evento, può costituire la base del reato continuato comprendente le
lesioni e gli omicidi colposi, onde ancora nel 2000 andrebbe individuato il
dies a quo.
Per
tutti i predetti motivi insiste dunque il P.M. per l’accoglimento delle
avanzate richieste in merito al primo capo d’imputazione, e cioè: rinnovazione
del dibattimento, al fine di acquisire
le prove, specificate nell’atto d’appello che qui s’intendono trascritte,
previo annullamento, ove necessario,
delle ordinanze della 1a Sezione Penale del Tribunale
Ordinario di Venezia;e quindi dichiarazione di penale responsabilità degli
imputati: CEFIS Eugenio, GRANDI Alberto, PORTA Giorgio; GATTI Pier Giorgio, BARTALINI Emilio,
LUPO Mario, D’ARMINIO MONFORTE
Giovanni, CALVI Renato, TRAPASSO Italo, DIAZ Gianluigi, MORRIONE Paolo,
REICHENBACH Giancarlo, SEBASTIANI
Angelo, FEDATO Lucian, GAIBA Sauro, FABBRI Gaetano, SMAI Franco, PISANI Lucio,
ZERBO Federico, PRESOTTO Cirillo, BURRAI Alberto, BELLONI Antonio, GRITTI
BOTTACCO Carlo Massimiliano, MARZOLLO Dino, PALMIERI Domenico, NECCI Lorenzo,
PARILLO Giovanni, PATRON Luigi,, con la conseguente condanna degli imputati
alla pena già richiesta in sede di conclusione del giudizio di primo grado (ed
indicata in epigrafe) o, comunque, alla
pena che sarà ritenuta equa, con ulteriore
condanna alle spese di giustizia e ai risarcimenti dei danni che saranno
richiesti dalle Parti Civili costituite.
Quanto alle impugnazioni delle Parti Civili, le
stesse ripercorrono e ripropongono, in ordine alle statuizioni del Tribunale
relative al primo capo di imputazione, le doglianze stesse più ampiamente
sviluppate dal P.M. e di cui sopra.
In
particolare, l’Avvocato dello Stato, in qualità di difensore ex lege del
Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, proponeva
impugnazione e chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui, in
relazione al primo capo, ha assolto, tra gli altri, Porta Giorgio
(relativamente alle condotte tenute quale Presidente della società Enichem spa
dal gennaio 1991 al giugno 1993), Trapasso Italo (relativamente alle condotte
tenute quale Direttore della programmazione della società ENI dal 1/1/1980 al
31/12/1981nonchè di Vice Presidente ed
Amministratore delegato della società ENOXY dal 1/1/1982 al maggio 1983, di
Presidente della stessa società dal maggio 1983 al settembre 1983, di Vice
presidente vicario ed amministratore delegato della società Enichimica da
maggio 1983 al 31/12/1984) , Smai
Franco, Pisani Lucio, Zerbo Federico, Presotto Cirillo, Burrai Alberto, Necci Lorenzo
dai reati di <lesioni personali colpose> e di <omicidio
colposo> riferiti alle ulteriori
persone offese nonché dai reati di <omissione dolosa di cautele>, di
<strage colposa> e di <disastro innominato colposo> per condotte
tenute in epoca successiva all’anno 1973 perché il fatto non sussiste.
Al riguardo, premesso da parte
dell’appellante che tutte le osservazioni e le censure mosse ai provvedimenti
impugnati vanno intese e sono riferite alle sole posizioni degli imputati e dei
responsabili civili nei cui confronti continua ad essere coltivata l’azione civile
con la proposizione dei motivi d’appello, in quanto all’esito del dibattimento
di primo grado lo Stato ha definito transattivamente la lite proposta con la
dichiarazione di costituzione di parte civile nel presente procedimenti nei
(soli) confronti del responsabile civile
Montedison spa e del
responsabile civile Montedipe spa e
degli imputati agli stessi collegati limitatamente alle condotte di gestione
degli impianti del petrolchimico di Porto Marghera attuate dalle predette società e di cui le stesse debbano, a
qualsiasi titolo, rispondere, onde si anticipa che nel corso del giudizio
d’appello si procederà a revocare (così come in effetti si revocherà) la
dichiarazione delle costituzione di parte civile nei confronti di singoli imputati
rispetto ai quali, per effetto dell’intervenuta transazione, è divenuta
improcedibile - in tutto o in parte, nei limiti che saranno precisati per
ciascun imputato - l’azione diretta ad
ottenere il risarcimento del danno, si indicano nei seguenti gli specifici motivi
di doglianza relativi al primo capo d’imputazione:
1) In relazione all’affermata esclusione
del nesso causale tra esposizione a CVM e tutte le restanti patologie diverse
da angiosarcoma epatico, epatopatie e morbo di Reinaud.
In generale si sostiene che la sentenza perviene a tali conclusioni sulla base di ripetuti gravi errori giuridici, che riguardano tutta una
serie di profili concernenti tanto gli elementi oggettivi quanto quelli
soggettivi dei reati contestati, di contraddizioni logiche e di incomprensibili travisamento dei fatti, sottovalutazione di
precisi elementi probatori, alcuni dei quali addirittura del tutto trascurati
benchè fossero stati oggetto di particolare attenzione dibattimentale. E nello
specifico:
1a) In relazione alla
pretesa esclusione della colpa specifica da violazione delle norme in materia
di igiene del lavoro per la mancanza
conoscenza scientifica delle correlazione tra le singole patologie e
l’esposizione a CVM (con particolare riferimento all’affermata inapplicabilità
- in mancanza di detta conoscenza - di norme di igiene del lavoro quali gli art.. 20-21 DPR 19/3/56 n. 303).
Sul
punto si lamenta che il Tribunale avrebbe compiuto almeno tre gravi errori, di
diritto e nell’apprezzamento del fatto.
Innanzitutto
ha inserito la categoria della prevedibilità dell’evento nella struttura della
colpa per violazione di legge, ignorando
del tutto l’antico e costante
insegnamento del Supremo Collegio (valido a maggior ragione in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, atteso il carattere assoluto ed oggettivo del dovere di sicurezza)
secondo cui:
“In
tema di colpa specifica per violazione di determinate disposizioni di
leggi, regolamenti, discipline etc decisivo, ai fini di una prognosi sulla
responsabilità penale, deve ritenersi, in positivo, l’accertamento in ordine
alla regola trasgredita, nessuna influenza
potendo esplicare il criterio della prevedibilità; di guisa che,
accertata la violazione, sorge la responsabilità, dovendosi considerare che
l’inosservanza delle norme predette sostanzia quella imprudenza e negligenza
che costituisce il dato saliente della responsabilità per colpa” (Cass. Sez. IV
sent. nr. 14202 del 25/10/1989 RV 182332).
Del
resto dovrebbe essere dato ormai acquisito dalla cultura giuridica
italiana (trattandosi di principio
affermato significativamente
ancora negli anni ’60, con le prime applicazioni della normativa in
riferimento) che “le norme per la prevenzione degli infortuni sono state dettate per evitare i pericoli,
anche non facilmente prevedibili, che sono connessi a particolari condizioni di
lavoro” (Così Cass. Sez. V, sent. nr. 806 del 17/6/1969, RV 111908).
Dunque
è sufficiente che vi sia una norma di legge che detta misure di prevenzione a
tutela della salubrità dell’ambiente di lavoro affinchè il datore di lavoro
venga gravato dell’osservanza degli obblighi in essa descritti, a nulla potendo
rilevare la rappresentazione (e la prevedibilità) di eventi ritenuti conseguenza della sua eventuale inosservanza.
In
secondo luogo, e conseguentemente, il Tribunale ha completamente ignorato che
era comunque nota, a livello
scientifico, la conoscenza di rischi per la salute, ancora non mortali (ma non per questo giuridicamente irrilevanti)
derivanti dall’esposizione del lavoratore a concentrazioni non elevate di CVM (dell’ordine di decine di
p.p.m.), quali quelli ben illustrati
sin dagli studi di TORKELSON e SOCIN, e che tale conoscenza avrebbe dovuto
indurre il datore di lavoro Enichem spa (ed anche negli anni ‘90) , secondo la
nitida previsione dell’art. 20 cit.,
innanzitutto ad impedire del
tutto lo sviluppo e la diffusione del gas tossico (quale il CVM era noto che
fosse) nell’ambiente di lavoro o, in caso di assoluta impossibilità tecnica, a
ridurre sempre più, progressivamente e tendenzialmente a zero, nei limiti
consentiti dal progresso tecnologico e con l’utilizzo delle migliori tecnologie
di volta in volta disponibili, la presenza del gas in detto ambiente. (Sul
pregnante e complesso contenuto del dovere di sicurezza risultante dall’art. 20
DPR 303/56, che non si limita a prevedere impianti di aspirazione localizzati
il più vicino alle fonti di produzione egli agenti nocivi ma che impone anche
misure organizzative del lavoro allorquando tali misure di difesa risultino
insufficienti cfr. Cass. Sez. IV sent. nr. 10730 del 25/10/1991, RV 188570).
Che
ciò non si sia affatto verificato (e per quel che interessa la prospettiva di
questa parte civile neppure nelle epoche più recenti, per tutta la fase di
gestione ENICHEM degli impianti) sarà oggetto di altre considerazioni specificamente sviluppate in
seguito in diverso motivo di appello (infra sub 1b)
Infine
ha omesso di considerare che il dovere di sicurezza gravante sul datore di
lavoro in forza del sistema giuridico
costruito sui principi dettati dall’art. 41 cpv. Cost. (e quindi art. 2087 cc.
nonché normativa speciale in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e
di igiene del lavoro) ha contenuto oggettivo. L’ambiente di lavoro deve
risultare “oggettivamente” sicuro, a prescindere dall’affidamento che si può
fare sulle capacità dei soggetti che in esso vi operano di prevenire i rischi
ed i pericoli sulla base delle istruzioni eventualmente ricevute o in forza
delle loro articolari abilità. Da sempre il principio è stato affermato dal
Supremo Collegio: ad esempio Cass. Sez. IV sent. nr. 8082 del 6/10/79,
imp. Vigano ha
espressamente statuito che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
le persone preposte alla organizzazione imprenditoriale hanno il dovere di
garantire la sicurezza oggettiva degli
impianti e non possono delegare ad altri tali doveri”.
Più
recentemente il contenuto oggettivo del dovere di sicurezza (riferito alla
oggettiva sicurezza dell’ambiente di lavoro in quanto tale) è stato
ribadito da Cass. Sez. IV sent. 8261 del 28/9/1982, imp. Tizza,
Cass. Sez. III sent. nr. 7936 del 3/10/84, imp. Barni; Cass. Sez. III sent. nr. 7893
del 10/9/85, imp. Donvito; Cass. Sez. IV sent. 6686 del 7/7/93 imp. Moresco).
Dunque
non sarebbe, in alcun caso, giuridicamente proponibile la tesi seguita dal
Collegio, dal momento che la semplice esistenza (che il datore di lavoro ha
l’obbligo giuridico di conoscere e di valutare) di una condizione di rischio, anche minimo, per la salute del
lavoratore comporta, ex se, in capo al
datore di lavoro l’obbligo giuridico di eliminazione del rischio in modo tale
che, oggettivamente, l’ambiente di lavoro risulti sicuro.
I
gravi errori descritti che, in serie, sono
stati commessi nella ricostruzione della colpa e, in particolare, nell’esclusione dei profili di colpa specifica derivanti dalla violazione della
normativa in materia di igiene e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
hanno poi condizionato il decisum del Tribunale anche per quanto concerne la
tematica della ricostruzione delle effettive concentrazioni di gas (CVM in
particolare) cui i lavoratori del Petrolchimico di Porto Marghera sono stati
esposti non solo immediatamente dopo il 1973 ma anche in epoche molto più
recenti, appunto durante la gestione ENICHEM (i dati probatori più
significativi si riferiscono al periodo
1990-1993).
La
valutazione del Tribunale, sul punto, ha, infatti, pesantemente risentito degli
effetti derivanti dall’esclusione della colpa per le ragioni suddette, dato che
tale argomentazione giuridica (usata dal giudice di I° grado soprattutto per
escludere la colpa in epoca antecedente alla conoscenza della cancerogenicità
della sostanza) è stata subito accompagnata da un giudizio di adeguatezza delle
misure adottate dopo tale conoscenza che non solo non può essere condiviso nel
merito (per le ragioni di cui si dirà a proposito dell’effettiva esposizione
dei lavoratori a CVM) ma anche perché non è minimamente rispettoso di quello che è il reale contenuto del
dovere di sicurezza del datore di lavoro quale, invece, risulta dalle
indicazioni fornite dal Supremo Collegio alle quali si è fatto più sopra
riferimento.
1b1)
Errori, sottovalutazioni e travisamenti nella ricostruzione della reale ed
effettiva concentrazione del CVM cui sono stati e sono tuttora esposti i lavoratori (con particolare riferimento
alle esposizioni registrate dal gascromatografo nel periodo 1990 - 1993).
Si
sostiene sul punto che le evidenze probatorie, e si citano testimonianze e
documentazione oltre che le valutazioni dei consulenti tecnici, farebbero
cadere il pilastro su cui la sentenza appellata ha fondato – in fatto –
l’esclusione del nesso causale per molte delle patologie prese in
considerazione. Ciò in quanto le esposizioni reali dei lavoratori impegnati nei
reparti di produzione e/o di utilizzazione del CVM erano e sono sempre state
(anche nei tempi più recenti tra quelli presi in considerazione
dall’imputazione) enormemente più alte di quelle (trascurabili) mediamente
indicate dai monitoraggi aziendali, eseguiti in modo non conforme a quanto
richiesto dalla normativa vigente, privi dell’indispensabile completezza delle
misure, con strumenti inefficienti e, comunque, utilizzati in più occasioni con
vistose correzioni apportate dagli operatori e finalizzate ad ottenere risultati
ben più favorevoli al datore di lavoro di quelli altrimenti fornite dal funzionamento automatico del
sistema. Ed i dati che certificavano tali più alte concentrazioni di CVM in
ambienti di lavoro (quali, ad esempio, le annotazioni sul registro per il passaggio di consegne, in cui erano talvolta
annotate le concentrazioni reali misurate
con le sonde in occasione di fughe) sono stati ignorati dal Tribunale
benchè attestassero (sia istantaneamente che cumulativamente intesi) un superamento di gran lunga della soglia di
idoneità lesiva che lo stesso Tribunale ha ritenuto debba consistere in 10 ppm
cumulativi (pagg. 116 – 121) e
persino delle soglie più basse di esposizione cumulativa riscontrate, in
letteratura, per alcuni tipi di tumore (288 ppm. per l’angiosarcoma).
E
si sostiene altresì che la predetta censura esplica efficacia anche sotto il
profilo della critica al
disconoscimento del disastro innominato
in relazione alle condotte successive tenute dal 1973, doglianza,
pertanto, che espressamente si propone a codesta On.le Corte d’Appello sulla
scorta sia dei dati sin qui illustrati in ordine alla reali concentrazioni del
CVM negli ambienti di lavoro sia in relazione al riconoscimento del nesso
causale tra esposizione e le patologie per le quali esso è stato, invece,
erroneamente escluso, alla luce delle considerazioni sviluppate nei seguenti
motivi d’appello.
1b2)
In relazione alla generalizzata assoluzione di tutti gli imputati da tutte le
contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (con riferimento a
quelle previste dal DPR 547/55, dal DPR 303/56 nonchè dal DPR 10/9/82 n. 962).
Si
sostiene sul punto che le assoluzioni dalle contravvenzioni, pur
indistintamente e generalmente pronunciate dal Collegio, non risultano motivate
nè con riferimento alle singole contravvenzioni contestate in imputazione nè
con riferimento alle prove fornite dal dibattimento, che, nell’evidenziare le
elevate esposizioni di cui sopra, dimostrerebbero non solo l’inefficienza e la
non adeguatezza del sistema di monitoraggio ad oggi utilizzato all’interno
dello stabilimento ma, soprattutto, la sua non conformità nè ai dettami
prescritti dagli artt. 21 e 21 del DPR 303/88 nè alle regole tecniche imposte
dal DPR 962/82 abrogato dall’art. 13 del D. Leg.vo 25/2/2000, n. 66 che ha
ricondotto tutta la materia in precedenza disciplinata dal citato DPR
nell’ambito della generale disciplina dettata dal D. leg.vo 626/94 e successive
modifiche, recuperando, in particolare, quanto alle tecniche di monitoraggio, i
sistemi di controllo ambientale previsti negli allegati al D. Leg.vo 277/91.
Proprio
tale modifica normativa dimostra che la materia è tuttora penalmente sanzionata
sulla base delle norme incriminatrici contenute sia nel D. leg.vo 277/91 che
nel D. Leg.vo 626/94: non vi è stata, pertanto, abolitio criminis ma soltanto
successione delle leggi penali nel tempo. Il Tribunale avrebbe conseguentemente
dovuto affrontare il problema della norma penale applicabile sulla base dei
noti criteri contenuti nell’art. 2 del cod. penale.
Non
lo ha fatto perchè ha ritenuto - trascurando del tutto di considerare gli
elementi di fatto illustrati dal Prof. Nardelli e le implicazioni giuridiche
che questa difesa aveva prospettato nel corso della discussione - che il
sistema di monitoraggio fosse rispettoso di tutti i dettati normativi e fosse
davvero in grado di misurare la reale concentrazione del gas negli ambienti di
lavoro. La valutazione, tuttavia, è errata sia in fatto che in diritto.
Il
Tribunale, infatti, non ha tenuto in alcun conto la denunciata insufficienza ed
inadeguatezza del numero e della collocazione dei punti di prelievo
(campanelle) nel reparto CV 24.
La
sproporzione evidente tra il volume d’aria destinata ad essere campionato dalle
campanelle a piano terra rispetto a quelle collocate sopra le autoclavi, ad
esempio, (700 mc per le prime contro 340 mc per le seconde) dimostra tale
inadeguatezza e consente di fondare la censura della violazione dell’art. 4, I.
C. DPR 962/82 con riferimento al punto 1C2 dell’Allegato I.
Ma
le censure più gravi sono quelle relative all’imposizione di soglie massime di
misurazione al gascromatografo.
Esse
( si ricorda: soltanto 25 ppm!) sono inferiori addirittura alla soglia di
allarme prevista dalla direttiva europea e dal DPR che ne ha dato attuazione:
di qui la violazione dell’art. 5 di detto DPR 962/82. Violazione che sussiste
anche in relazione all’installazione ed al funzionamento dell’interruttore
ON/OFF, dal momento che si è dimostrato come lo stesso abbia significativamente
alterato gli automatismi su cui il legislatore contava proprio per impedire
ogni possibilità di interventi correttivi nella rilevazione del gas.
Ma
un tal genere di genere di monitoraggio è anche contrario agli obblighi
affermati, ad esempio, dall’art. 20 del DPR 303/56.
Da
tale norma, infatti, scaturiscono sia il dovere di eliminazione e/o di
progressivariduzione all’infinito della possibilità di sviluppo e/o della
diffusione del gas tossico sia il dovere di eliminare immediatamente, in caso
di fuga, il gas nello stesso punto in cui lo stesso è stato prodotto.
Di
qui, conseguentemente, l’obbligo di aspirare il gas nei punti critici che
dovranno, pertanto, essere verificati e controllati da un sistema di
misurazione puntiforme capace di controllare, in ognuno di essi, il
verificarsi di una fuga e di consentire
i tempestivi interventi di contenimento e di bonifica.
Tutto
questo avrebbe dovuto essere considerato dal Tribunale, specie alla luce dei
dati e delle informazioni di cui si è trattato nel precedente motivo.
L’assoluzione
dalle contravvenzioni relative alla materia, pertanto, non solo è ingiusta ma è
immotivata, tenuto conto della loro contestata permanenza alla data della
contestazione suppletiva e del pacifico mantenimento degli impianti di
monitoraggio nelle condizioni e con le stesse modalità di funzionamento
documentate sino al 1995 dalla documentazione esaminata dal prof. Nardelli.
1c)
Errore e travisamento dei fatti in generale nella ricostruzione del nesso
causale tra le malattie contestate e l’esposizione a CVM, in particolare per le
seguenti ragioni:
1c1)
Difetto di motivazione, errore e contraddittorietà nella considerazione di ciò
che, per il diritto penale, deve essere inteso come malattia.
Sul punto rileva l’appellante come il Tribunale abbia del tutto ignorato
la necessità di considerare, come malattie in relazione alle quali porsi il
problema della riconducibilità causale all’esposizione al CVM ed alle altre
sostanze tossiche indicate in imputazione , qualsiasi modificazione della
condizione di benessere fisiopsichico dei lavoratori cui fosse associata una
anche solo temporanea modificazione delle funzioni organiche (secondo il noto insegnamento del Supremo Collegio: per
tutte Cass sentenza nr. 714 del 19/1/1999 che statuisce:” Il concetto clinico di malattia richiede il
concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalita', a cui puo' anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione
a breve o lunga scadenza, verso un esito che potra' essere la guarigione
perfetta, l'adattamento a nuove condizioni
di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia e quindi non possono integrare il reato di
lesioni personali, le alterazioni anatomiche,
a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della
funzionalita'”).
Il
Tribunale ha dunque omesso di fare chiarezza sulla stessa nozione di malattia
penalmente rilevante, così come definita dal Supremo Collegio e si è adagiato acriticamente sul concetto
(clinico) di malattia che era stato fornito da alcuni consulenti di
parte della difesa.
Ciò
nonostante questa difesa avesse dimostrato – in sede di controesame di detti
consulenti di parte, e se ne riportano nell’atto di appello i passi – quale
fosse il limite vistoso derivante dall’assenza della nozione di malattia così
come descritta dalla Suprema Corte.
Ed il Tribunale
non solo non si è accorto del grave problema – che l’accusa aveva prontamente
evidenziato – ma, in nome del primato della scienza, ha ritenuto che la nozione
clinica (e dunque riduttiva) della malattia dovesse prevalere sul concetto che
di essa è ricavabile dal sistema penale.
Il
problema non è stato minimamente affrontato dal Collegio e la circostanza –
invece – pacifica avrebbe potuto svolgere – a tacer d’altro – un ruolo
importante nella configurazione di una dichiaranda responsabilità penale per i
delitti di disastro innominato di cui all’art. 434 cp. nonché per quello di cui
all’art. 437 cp. in relazione ai quali il verificarsi della malattia-infortunio
costituisce circostanza aggravante.
1.c2) Errore nel ritenere che il nesso causale
sussista soltanto quando sia possibile dimostrare l’esistenza di una legge
scientifica di copertura capace di dare la spiegazione scientifica dell’evento,
limitando così la certezza
processuale ai soli casi in cui la
scienza sia giunta a dare, in termini certi, la spiegazione dei meccanismi che
ingenerano la patologia e del loro modo di agire.
Proprio
su tale punto, sostiene l’appellante, la sentenza avrebbe compiuto l’errore più
grave, allorquando ha escluso il nesso causale tra esposizione a CVM e la quasi
totalità delle patologie che erano
state oggetto di contestazione sulla base di una concezione giuridicamente
errata dei criteri di ricostruzione del nesso causale, criteri
significativamente disattesi persino dal recente pronunciamento sul punto delle
Sezioni Unite del supremo Collegio ( cfr. Cass. Sezioni Unite penali , sentenza nr. 30328 del 10/7 – 11/972002,
Pres. Marvulli, rel. Canzio,)
L’idea
che fosse necessaria la precisa dimostrazione scientifica del meccanismo
causale di ogni patologia in generale e per ciascun lavoratore (ovviamente
impossibile da dare) è stata ritenuta sufficiente dal Giudice di primo grado per escludere in assoluto la rilevanza
penale dei fatti sulla base di una asserita mancata dimostrazione del nesso
causale.
Sono
stati, in tal senso, enfatizzati dal Collegio i limiti degli studi
epidemiologici, quasi che solo una
certezza delle ricerche in quel settore della scienza (per la verità
avente ben altri obiettivi rispetto a quelli che caratterizzano la
ricostruzione del nesso causale nel diritto penale!) potesse fungere da
parametro obiettivo per discriminare le patologie riconducibili al cloruro di
vinile.
In
realtà non solo tale postulato si fonda
sull’erronea rappresentazione del valore da assegnare allo studio
epidemiologico all’interno del processo penale (in assenza del quale, pertanto,
dovrebbe – stando al criterio applicato dal Tribunale – negarsi ogni
possibilità di accertamento di responsabilità penali: una vera e propria delega
della giurisdizione all’epidemiologia, con buona pace dei sacri principi sul
ruolo della giurisdizione in uno stato democratico proclamati più volte dallo
stesso Tribunale!) ma anche risulta obiettivamente in contrasto con le finalità
dichiarate dagli epidemiologi stessi.
Più
volte, nel corso del dibattimento, si è avuto modo di far loro precisare
che la mancanza di significatività della correlazione accertata
tra l’esposizione ad una sostanza ed una patologia non significa affatto che
deve essere esclusa la possibilità che la correlazione esista e che operi
pienamente sul piano causale. Significa, invece, limitarsi ad affermare che la
scienza, in quel caso, non è in grado di affermare che essa opera con
regolarità nella totalità dei casi, come invece si potrebbe affermare nel caso
in cui lo studio epidemiologico avesse raggiunto la dimostrazione di altri, e
più elevati, livelli di correlabilità .
In
ogni caso – come insegna il Supremo Collegio – la valutazione del Giudice in
ordine al nesso causale non può ridursi ad un mero calcolo di probabilità
(anche perché nessuno ci può dare il limite di probabilità oltre al quale
l’evento viene considerato effetto cagionato dal quel tipo di fattore causale)
ma deve essere effettuata sulla scorta di un prudente apprezzamento di tutti i
fattori tecnici del singolo caso, fattori la cui presenza viene abitualmente
rilevata dall’utilizzazione di quella “criteriologia medico-legale” sistemata
dal Cazzaniga ancora negli anni ’50 e, ancora una volta, del tutto ignorata dal
Collegio, che pure avrebbe ignorato il contributo specifico di due consulenti
medico-legali indotti dalla parte civile (il prof. Rodriguez ed il dr.
Bartolucci), i quali avevano analiticamente illustrato al Collegio i singoli
casi di operai affetti da patologie che
avrebbero dovuto essere ricondotte con certezza scientifica all’esposizione a
CVM, sulla scorta dei più
consolidati criteri di valutazione medico-legale.
Il
tema sarebbe stato ignorato, secondo l’appellante, proprio a causa della scelta
“ideologica” compiuta dal Collegio in materia, tutta condizionata dall’ovvia
impossibilità di fornire una legge scientifica di copertura per ogni singolo
evento.
Si
dovrebbe operare invece, sostiene l’appellante, una valutazione sempre ed
insuperabilmente probabilistica, in cui la certezza processuale si raggiunge
(come sempre in materia di apprezzamento della prova, del resto) sulla base di
un convincimento logico del Giudice che pone alla base del suo giudizio una
valutazione altamente probabilistica e criticamente vagliata del meccanismo
causale quale ricostruito, nella sua complessità, alla luce di tutti i fattori
conosciuti.
Alla
luce di detti principi, allora, ben altra valutazione avrebbe dovuto essere
compiuta dal Collegio in ordine alle singole patologie attribuibili
all’esposizione a CVM non solo, genericamente,
nei periodi successivi al 1973 ma anche, più specificamente, in
relazione ai periodi di gestione ENICHEM spa di cui, pertanto, possono essere chiamati a rispondere gli
imputati nei confronti dei quali questa
parte civile coltiva l’azione civile nel giudizio d’appello.
1.c3)
Erronea applicazione del regime delle concause di cui al’art. 41 cp ed omessa
e/o erronea valutazione del ruolo concausale del CVM nell’insorgenza di
patologie, con particolare riferimento al tumore al fegato ed al polmone.
Si sostiene che Tribunale non affronta nè risolve in
termini giuridicamente corretti il
problema del ruolo concausale del CVM nell’insorgenza di alcune patologie (in
particolare il tumore al fegato ed il tumore al polmone) che, invece, l’accusa
aveva puntualmente posto nel corso del dibattimento di primo grado
Si
critica l’affermazione del Tribunale secondo il quale ciò che non è causa non è idoneo ad assumere il ruolo di concausa
di un evento, sostenendosi invece, con sostanziale riproposizione delle
argomentazioni pure svolte dal P.M. e sopra ricordate, e con richiamo delle
singole specifiche vicende dei lavoratori interessati, che in tutti i casi
descritti sarebbe stata possibile un’affermazione di responsabilità degli
imputati se solo il Tribunale avesse utilizzato i proposti diversi (e corretti)
criteri di valutazione e di giudizio.
2)
In relazione all’erronea esclusione della configurabilità giuridica, in
astratto, di alcuni dei delitti contestati agli imputati (449 con riferimento
all’art. 422 cp) e della sussistenza, in concreto degli estremi obiettivi di
altri delitti (437 cp).
2.a)
Sull’esclusione della responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 437 cp. per condotte successive al 1973.
2
a1) Asserita insussistenza del reato ex art. 437 c.p.- in generale.
2a2)
In ordine all’asserita insussistenza del reato ex art. 437 c.p. sul piano
oggettivo. La ratio dell’art. 437 c.p.
2a3)
Asserita insussistenza del reato ex art. 437 c.p. sul piano soggettivo.
Sostiene
l’appellante che la sentenza appellata commette due gravi errori di diritto dal
momento che esclude la stessa configurabilità in astratto del delitto di
disastro colposo di cui agli artt. 422 – 449 cp. e, in concreto, esclude la
sussistenza del delitto di cui all’art. 437 cp. per condotte successive
all’anno 1973.
Quanto
a quest’ultima fattispecie, premesso che, come affermato dal P.M., viene
considerata come la fattispecie normativa alla quale vanno riferite e
conseguono le singole imputazioni per i reati indicati dal decreto che dispone
il giudizio, ci si lamenta che il Giudice di I° grado - del tutto
superficialmente, ma soprattutto in netto contrasto con i molteplici e concordanti
riscontri istruttori, documentali e testimoniali, resi in dibattimento –
liquida come insussistente la relativa imputazione, dedicando peraltro a questa
norma poche, carenti, contraddittorie e generiche osservazioni sugli aspetti
oggettivo e soggettivo del reato in questione, argomentando in modo
assolutamente insufficiente, illogico e contraddittorio.
Sostiene
al contrario l’appellante, così come sostenuto anche nel proprio appello dal
P.M. ed in forza di sostanziali analoghe argomentazioni sia sulle preliminari
nozioni in ordine agli elementi costitutivi
oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 437 c.p., sia
nell’analisi dettagliata delle singole condotte rilevanti ai sensi del delitto
in esame, che se si pone mente al fatto che nel presente procedimento tutte le
condotte omissive dolose ascritte agli imputati ai sensi dell’art. 437 c.p.
sono riferite, costituendo l’oggetto dell’imputazione penale, alle singole e
specifiche violazioni delle disposizioni speciali in materia antinfortunistica
e di igiene del lavoro e alla violazione dell’art. 2087 c.c., norma di
chiusura, la responsabilità avrebbe dovuto essere dichiarata in relazione a
tutte le condotte omissive attribuite
agli imputati, atteso il riscontro
probatorio che le stesse hanno ottenuto nel corso del dibattimento di primo
grado.
2b)
In ordine alla ritenuta impossibilità giuridica di configurare il delitto di
disastro colposo di cui agli artt. 449 – 422 cp. Erronea applicazione della
legge penale e difetto di motivazione.
Si sofferma l’appellante su tale
ulteriore profilo di doglianza (non avanzato dal P.M.) sostenendo che la
motivazione in proposito fornita dal Tribunale
appare troppo sintetica. Si rinnova, quindi, la richiesta relativa all’applicazione
della fattispecie risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 449 e 422
c.p., delitto colposo la cui esistenza all’interno dell’ordinamento vigente
dev’essere affermata in forza delle argomentazioni già svolte in primo grado e
che si riprendono nell’atto di appello.
Si sostiene al riguardo che la
configurabilità di tale fattispecie emergerebbe sia da una interpretazione
letterale, atteso il riferimento testuale contenuto nell’art. 449 c.p. ai
“disastri” di cui al capo primo, onde resterebbe infirmata l’interpretazione del
Tribunale che ricollega il riferimento al solo incendio e disastri previsti
successivamente all’art. 423 c.p., sia dalla volontà del legislatore che, quasi
interpretazione autentica, laddove successivamente ha voluto escludere una
particolare previsione lo ha fatto in modo esplicito come per la ipotesi di cui
al secondo comma dell’art. 423bis c.p., sia da una interpretazione sistematica
che farebbe venir meno anche le argomentazioni del Tribunale in ordine ad
assunta inconciliabilità tra tale riferibilità del rinvio di cui all’art. 449
cp anche all’art. 422 cp, e l’elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di
strage. In proposito si richiama dottrina che sostiene che il rinvio operato
dall’art. 449 cp deve intendersi esclusivamente per gli elementi materiali
delle varie fattispecie, con totale estromissione di ogni riferimento
all’elemento soggettivo, dovendo fare riferimento all’art. 42, comma 2, c.p.
che consente in via generale la punibilità a titolo di colpa di condotte già
punite a titolo di dolo senza alcuna limitazione rispetto al dolo generico
piuttosto che a quello specifico, e rinvenendosi nell’ordinamento altre ipotesi
di reati colposi che già sono previsti anche nella forma dolosa con dolo
specifico, quali la contravvenzione di cui all’art. 712 cp rispetto al delitto
di cui all’art. 648 cp.
Ed anche successivamente all’art. 423
(Incendio) si riscontrano “disastri” puniti
ordinariamente a titolo di dolo specifico, i quali, e ciò seguendo
proprio la tesi restrittiva del rinvio selettivo, dovrebbero comunque rientrare
nel sopradescritto meccanismo generatore (cfr., ad esempio, artt. 424, 427,
429, 431 c.p.).
Secondo l’appellante allora è coerente
concludere per la ragionevolezza e la coerenza di un’interpretazione che, in
aderenza alla legalità stretta del dato testuale, ipotizzi la chiara
configurabilità di un “disastro” ex artt. 422 e 449 c.p., disastro che certo
strage non è, proprio perché la definizione legislativa di strage è riservata
al delitto doloso e, per così dire “puro”, di cui all’art. 422 c.p.. Si
tratterebbe di diversa ipotesi che “strage” in senso tecnico non è, e che viene
punita a titolo di colpa per espresso rinvio legislativo.
Analogamente troverebbe smentita sul
piano sistematico anche l’obiezione relativa alle distorsioni che si
verificherebbero sul piano sanzionatorio laddove si ammettesse la
configurabilità di un delitto colposo ex artt. 449 e 422 c.p. Sostiene infatti
l’appellante che le asserite incongruità nel regime sanzionatorio sono frutto
non già dell’originale disegno codicistico, quanto, piuttosto, delle modifiche
settoriali di volta in volta apportate.
Al riguardo si consideri, ad esempio,
il sopravvenuto (e non ancora
ricomposto) discrimine tra le fattispecie “interne” alla disposizione dell’art.
422, commi 1 e 2, dopo la soppressione della pena di morte (ex d.l. lgt. del 10
agosto 1944) e la sostituzione alla stessa dell’ergastolo.
A seguito di tale modifica si è operata
una parificazione del trattamento sanzionatorio di fatti diversi: invero, se
dal reato derivi la morte di una o, invece, di più persone diverse risulta
essere circostanza del tutto indifferente ai fini della pena, essendo in ogni
caso applicabile soltanto la pena di un unico ergastolo.
L’incongruenza diventa poi ancora più
evidente ove si considerino gli effetti della predetta modifica in relazione al
trattamento sanzionatorio dell’omicidio volontario plurimo aggravato.
Mentre la sanzione prevista nel caso in
cui molteplici eventi di morte conseguano alla situazione di pericolo di cui
all’art. 422 c.p. è l’ergastolo, il trattamento punitivo previsto, invece, per
l’omicidio aggravato plurimo (art. 577, comma 1, n.2) risulta consistere in una
serie di ergastoli, con conseguenze giuridiche
tutt’altro che indifferenti per il reo.
Pertanto, se incongruenze sanzionatorie
sono allora ipotizzabili anche con riferimento all’ipotesi dolosa della strage
(frutto di una riforma non sufficientemente attenta a tutte le sue
implicazioni), non si potrà certo far leva su tale circostanza per contestare
la configurabilità della fattispecie colposa di cui al delitto ex artt. 422 e
449 c.p., trattandosi – in ipotesi - di incongruenza che non consegue
all’originaria concezione del Codice Penale, ma soltanto ad alcune sue
modifiche.
Ma al riguardo richiama l’appellante
anche un’ulteriore sviluppo interpretativo, che sarebbe idoneo in quanto tale a
risolvere ogni argomentazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
In particolare ci si riferisce alla tesi,
in dottrina, in ordine alla possibile qualificazione degli eventi mortali di
cui al delitto ex artt. 449 – 422 c.p. come “condizioni di maggiore
punibilità”, che porterebbe a concludere per un concorso tra l’omicidio colposo
plurimo e la realizzazione colposa di una “strage” sviluppatasi in più eventi.
Lamenta ancora sul punto l’appellante che
nella sentenza impugnata non trovano espressa menzione due ulteriori considerazioni generali,
avanzate da questa difesa per illustrare e “contestualizzare” la discussione
circa l’esistenza del delitto ex artt. 449 – 422 c.p.
La prima attiene all’attuale
configurazione del bene “incolumità pubblica” di cui all’art. 422 c.p,
evidenziandosi da parte dell’appellante che il caso di cui si discute in questa
sede ben si concilia con lo sviluppo non solo
interpretativo ma anche normativo che il bene incolumità pubblica ha
conosciuto nel corso del tempo, potendosi oggi ritenere che tale nozione sia
idonea ad abbracciare interessi rilevanti e strettamente connessi quali la
salubrità ambientale e la salute pubblica, soprattutto laddove, come nel caso
di specie, “atti tali da porre in pericolo” (ex art. 422) gli interessi
suddetti si accumulino nel corso del tempo in un progressivo acutizzarsi dei
profili offensivi ed in un conclusivo materializzarsi, accanto ad un evento di
pericolo ed al corrispondente disvalore, di un evento di danno (morte di una o
più persone, più eventi di morte).
Dunque, secondo l’appellante, nella
fattispecie ex artt. 422 e 449 c.p. trovano adeguata collocazione molteplici
elementi emersi nell’analisi fattuale: la tutela dell’ambiente, le
ripercussioni delle alterazioni dello stesso e dei pericoli indotti
sull’incolumità di una cerchia potenzialmente indeterminata di persone, le
morti di più persone, la violazione colposa di discipline poste a tutela dei
medesimi interessi, la pervasività e la diffusività del pericolo e/o del danno.
La seconda importante considerazione
“sistematica” favorevole alla configurabilità del delitto ex artt. 449 – 422
c.p., troverebbe poi fondamento nella consolidata definizione giurisprudenziale
del “disastro”, la cui ampiezza si rivela del tutto conciliabile con le
caratteristiche della nuova fattispecie colposa generata dalla combinazione
delle suddette norme (cfr. la sentenza del 16/07/1965, n.949, della Sezione IV
della Corte di Cassazione, a giudizio della quale la nozione di disastro, in
relazione ai delitti contro l’incolumità pubblica, implica un evento grave e
complesso, che colpisca le persone e le cose, e sia altresì suscettibile non
solo di mettere in pericolo e realizzare il danno di un certo numero di persone
e di una certa quantità di cose, ma anche di diffondere un esteso senso di
commozione e di allarme; ma cfr. anche: Cass. pen., sez. I, sentenza del
10/12/1964, n.1291; Cass. pen., Sez. IV, sentenza del 28/02/1970, n.2630; Cass.
pen., Sez. IV, sentenza del 17 marzo 1981; Cass. pen., Sez. IV, sentenza del
23/07/81, n.7387; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 17/08/1990, n.11486; Cass.
pen., Sez. IV, sentenza del 19/05/2000, n.5820).
Concludendo
sul punto sostiene l’appellante che l’esclusione della configurazione del
delitto colposo di cui al combinato disposto degli artt. 449 – 422 cp è,
pertanto, erronea, insufficientemente motivata in relazione alle argomentazioni
già prospettate dall’accusa nel corso del dibattimento di primo grado oltre che
nel corso della stessa udienza preliminare.
3)
Impugnazione dell’ordinanza dibattimentale del 7/4/1998.
Osserva
infine l’appellante come la stessa
valutazione negativa del Tribunale in ordine alla struttura del reato che si è
esaminato avesse caratterizzato anche l’ordinanza del 7/4/1998 con la quale in
Collegio, pronunciando sulle eccezioni difensive, aveva tracciato il solco dei
c.d. “periodi di pertinenza”.
Tale
indicazione, secondo l’appellante, è da criticare nella parte in cui dimostra
di non aver inteso il valore dell’imputazione del delitto di cui agli artt. 449
– 422 cp. così come ricostruito nel presente motivo d’appello. Si lamenta
infatti che l’ordinanza impugnata, al pari della sentenza, considera
atomisticamente le morti dei singoli lavoratori , quasi che le stesse fossero slegate da quel
contesto generale di disastro all’interno del quale, invece, le aveva
correttamente poste l’imputazione formulata dal P.M.
Contesto
generale ed unitario, fortemente strutturato intorno a tutti i reati contro
l’incolumità pubblica contestati (e,
dunque, oltre al delitto di cui agli artt. 449-422 cp anche il delitto di
disastro innominato, quello di cui all’art. 437 cp nonché quelli di avvelenamento e di adulterazione di cui si
dirà in seguito) ma che vedeva proprio nel delitto di cui agli artt. 449-422 cp
il contenitore naturale di condotte tutte singolarmente pericolose per la
pubblica incolumità, stratificate nel tempo, dalle quali (o dal concorso delle
quali) si erano poi verificati quegli eventi-morte che, nella struttura del
reato, costituiscono condizioni di punibilità (o, al massimo, circostanze
aggravanti).
Dunque
anche sul punto si chiede la riforma dell’impugnata sentenza, tanto nella
decisione assolutoria tanto nell’ordinanza che ne costituiva il fondamento
logico giuridico.
Conclusivamente lamenta la suddetta parte civile il
carattere parziale e limitato della decisione di primo grado, quale risulta da
una motivazione solo apparentemente ricca e completa ma rivelatasi, in realtà, incredibilmente
carente sotto numerosi punti di vista. Prove decisive ignorate, assoluzioni con la formula più radicale
(“perchè il fatto non sussiste”) del tutto rimaste prive della benchè minima
spiegazione, diritti dell’accusa privata in più occasioni violati, norme penali
erroneamente applicate, travisamento del significato di numerose consulenze
tecniche. Una sentenza ingiusta, dunque, prima ancora che sbagliata, frutto di
un grave “pre-giudizio” nei confronti dell’accusa, e tutta l’impostazione che è
stata data al percorso argomentativo seguito dalla motivazione manifesta una
scelta aperta del Collegio a favore di valori
di garanzia incondizionata verso i diritti dell’imputato. Scelta
sacrosanta e condivisibile pienamente, ma, osserva l’appellante, tale rispetto avrebbe dovuto, tuttavia, essere
dimostrato anche nei confronti delle parti offese più deboli.
Quanto alle restanti parti civili appellanti, per
lo più ripropongono, alla lettera, i motivi di doglianza, tesi ed
argomentazioni del P.M., ripresi, come visto anche dall’Avvocato dello Stato,
sui temi in oggetto (sussistenza dei reati, in special modo di quello ex art.
437 cp, causalità, natura cancerogena del cvm e conoscenze in merito alla
stessa, colpa, ecc.), con limitate specificazioni in ordine alle vicende
personali di alcune delle parti offese appellanti, concludendo quindi tutti per
la riforma della sentenza con affermazione, ai fini civilistici, della
responsabilità degli imputati in ordine agli addebiti di cui al primo capo
d’imputazione.
Circa il secondo capo d’imputazione, le
argomentazioni del Tribunale a sostegno del deciso, si sviluppano
sostanzialmente in tre parti, cui si contrappongono le specifiche
censure degli appellanti.
IL Tribunale dopo avere premesso che, anche per questo
secondo capo di imputazione, il PM ha
ritenuto necessario, in relazione alla molteplicità e complessità dei fatti
ed alla estensione dei danni, utilizzare per correttamente inquadrare le fattispecie concrete , lo schema dei delitti contro l’incolumità
pubblica ,in particolare quello del disastro innominato -per i
danni all’ambiente e
all’ecosistema nel suo complesso- e
quello dell’avvelenamento e della adulterazione delle acque o di sostanze
alimentari – per quanto riguarda il biota vivente sul sedimento contaminato dei
canali dell’area industriale e le falde acquifere sottostanti le aree di
discarica interne ed esterne al
Petrolchimico- e ricordato che in data 13 –12 2000 è stata variata
l’imputazione, rileva che la
accusa ha proposto una lettura dei
fatti basata su soluzioni in diritto controverse,e che all’esito del processo
non sono state ritenute fondate in fatto le tesi della accusa, ,né
condivisibili in diritto le ipotesi
interpretative sottostanti.
Viene quindi
puntualizzata l’ipotesi
accusatoria con cui viene
contestato ad un primo gruppo di imputati
di avere realizzato e gestito discariche abusive di rifiuti tossico nocivi– gli allegati B e
C ne contengono l’elenco di 26 siti di
smaltimento- all’interno e all’esterno del Petrolchimico dal 1970 al 1988.
Ad una seconda serie di imputati, parzialmente coincidente
con la prima – ritenuti consapevoli
degli illeciti dei propri antecessori
e dello stato di degrado ambientale preesistente -viene invece
contestato: di avere abbandonato rifiuti tossico nocivi in violazione dell’art
9 D.P.R n 915/82;di avere stoccato senza autorizzazione rifiuti tossico nocivi nelle discariche di cui sopra senza la
autorizzazione richiesta ai
sensi dell’art 16 D.P.R. 915/82; di avere effettuato scarichi nelle acque di
fanghi di derivazione da catalizzatori esausti ,cosi come di altri
sottoprodotti di risulta dei processi
effettuati presso gli impianti produttivi – relativi alla produzione del cloro
e dei suoi derivati – in particolare gli scarichi SM2 e SM15 con il superamento
dei limiti , per quel che riguarda clorurati e nitrati, di cui alle tabelle
allegate al D.P.R n .962 /73 –di avere consentito la dispersione nel sottosuolo e nelle acque sottostanti il suolo di residui tossico nocivi
e di acque di rifiuto non trattate – si tratterrebbe delle sostanze
indicate negli elenchi I e II allegati
al D .Lvo n132/1992 riguardante la
protezione delle acque sotterranee ,il cui inquinamento deriverebbe dalla
trasmigrazione passiva della pregressa
contaminazione; di avere omesso
l’adozione delle misure necessarie
al fine evitare il
deterioramento della situazione
sanitaria igienico ambientale ,dei siti contaminati, delle falde acquifere sottostanti e delle acque
finitime; di avere omesso di informare l’autorità pubblica, preposta al controllo, delle attività di discarica e smaltimento
di rifiuti tossico nocivi; di avere omesso le necessarie opere di
bonifica dei siti contaminati, iniziando un parziale interevento limitato a due
zone, solo con la richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia di
Venezia nell’agosto del 1995.
A tutti gli imputati
viene quindi contestato di avere, attraverso
le condotte di cui ai capi a )e b)
sopradescritte, causato eventi di
danno qualificati come disastro
c. d. innominato – previsto punito
dall’art 434 c.p - richiamato nella imputazione- e dall’art 449 c.p- non
espressamente richiamato ma da intendersi
sottinteso . data la contestazione a
titolo di colpa.
L’evento di danno consisterebbe nella contaminazione dei
diversi comparti ambientali e nella alterazione dell’ecosistema.
Vengono in
considerazione innanzitutto a tal fine
la contaminazione delle acque di falda
sottostanti la zona di Porto Marghera
, dei sedimenti dei canali e
delle acque prospicienti Porto
Marghera dovuta alla elevata
concentrazione di diossine e di altre famiglie di composti tossici, secondo
quanto accertato dalla consulenza espletata
dal C. T del P.M. depositata il 3-9-1996.
Viene poi in considerazione la compromissione del suolo e del sottosuolo come conseguenza della
illegittima gestione delle discariche . e come conseguenza di tutte le condotte di cui sopra viene quindi
addebitato a tutti gli imputati l’avvelenamento delle acque di falda ,
utilizzate anche per uso domestico e agricolo tramite i pozzi , l’avvelenamento
(452 e 439 c p) e l’adulterazione (452
e 440 c.p) delle risorse
alimentari costituite dalla ittiofauna
e dai molluschi , contaminazione avvenuta a seguito dell’inquinamento del biota ,
a sua volta inquinato dai
sedimenti contaminati dagli scarichi. e dalle percolazioni delle discariche.
Il pericolo
derivante dalla condotte contestate sarebbe attuale e vi sarebbe di conseguenza la permanenza
in atto, benché invero il capo di
imputazione ,cosi come modificato all’udienza del 13 –12 2000 limiti i fatti all’autunno del 1995.
Il Tribunale richiama quindi le ordinanze con cui sono state rigettate alcune eccezioni della
difesa relative alla incoerenza o /e
vaghezza della imputazione che si sono basate sui principi generali,
relativi alla rilevanza causale di
qualsiasi condotta , che costituisca un antecedente necessario, anche nella sola
forma dell’aggravamento, dell’evento, senza che rilevi la
sua maggiore o minore importanza, la distanza temporale rispetto al momento in cui si verificato
l’evento, evidenziando però che con quelle ordinanze è anche stato ribadito che
in relazione alla funzione del diritto
penale, che è quella di accertare responsabilità individuali, la rilevanza
causale dell’apporto del singolo imputato deve essere rigorosamente provata.
Altro problema che viene esaminato è quello costituito dal
richiamo allo schema concettuale della cooperazione nel delitto colposo.
L’ipotesi
dell’accusa non si presenta come un concorso di cause tra loro
indipendenti ma richiama condotte
caratterizzate dalla prevedibilità del comportamento altrui e dalla consapevolezza di ciascuno di aderire con la propria condotta alla condotta altrui, per cui sarebbe una
reciproca consapevolezza di condotte inosservanti da cui deriva un unico evento disastroso.
In ogni caso lo schema sostenuto dalla accusa ,della
cooperazione colposa, piuttosto che quello del concorso di cause , schema ritenuto astrattamente possibile dal Tribunale, non consente
comunque di eludere il problema causale in quanto ,anche nello schema della cooperazione colposa,
condotta penalmente rilevante è quella
che , insieme alle altre ,costituisce conditio sine qua non dell’evento o,
quantomeno, può dirsi efficiente in relazione alla condotta altrui, causalmente
rilevante nella produzione dell’evento ,anche nella forma di aggravamento dell’evento preesistente.
Non potrebbe configurarsi
poi la cooperazione per il solo fatto di essere consapevoli dello stato
di inquinamento pregresso se manca un
apporto quantomeno nella forma dell’aggravamento.
Non è pertanto condivisibile la tesi dell’accusa , secondo
cui tutte le condotte sarebbero unificate
in un addebito di cooperazione colposa, in cui ,ciascun cooperante
assume corresponsabilità per l’insieme delle conseguenza prodotte dal
catabolismo del plesso industriale.
La cooperazione si ritiene configurabile solo tra coloro che
agiscono in epoca coeva ,non tra persone che agiscono in epoche diverse, in
contesti organizzativi mutati e indistinti contesti societari.
Diverso è poi il problema di una successione nella
posizione di garanzia, ma comunque sia,
non potrà mai, secondo i principi generali, essere eluso il problema delle
rilevanza causale della condotta del singolo imputato, tramite lo schema della
fattispecie concorsuale nella forma colposa. Ciascun imputato potrà essere
chiamato a rispondere solo di fatti-anteriori, concomitanti o successivi causati da altri,solo se vi un
rapporto con la sua sfera di attività , se vi è una relazione con la garanzia dovuta, se sussiste la prova
di un nesso di causa tra la sua propria condotta -non quella dell’azienda- e
l’evento.
La imputazione in tema
di disastro innominato, ancor
prima di essere infondata in fatto lo è in diritto perchè comporta accuse
indifferenziate non compatibili con il principio della personalità della
responsabilità penale.
Centrale nell’ipotesi accusatoria è la figura del reato di
disastro innominato - disastro ecologico permanente - che si concretizza nella
mancata bonifica di siti contaminati da altri in antica data.
Secondo il Tribunale invece
si può parlare di reato permanente solo quando l’offesa al bene
giuridico si protrae fino all’attualità per effetto della persitente
condotta del soggetto.
Secondo l’accusa è causale anche la condotta inattiva di chi
subentra nella titolarità dei siti
inquinati, condotta che si concretizza in una serie di omissioni,intese
come violazioni dell’obbligo di attivarsi per la bonifica di quanto contaminato
da terzi antecessori in antica data.
Ed in questa prospettiva l’accusa trascura di
verificare l’epoca della contaminazione
e l’apporto che ciascuno degli imputati
vi avrebbe avuto in termini quanto meno
di aggravamento.
Il Tribunale ritiene invece che perché una condotta omissiva
sia penalmente rilevante debba
individuarsi in capo al soggetto quell’ obbligo ,il cui adempimento è stato omesso , obbligo che non sussiste, nella fattispecie , nei confronti di chi
succede nella disponibilità di un sito
contaminato da terzi.
Non esisteva infatti nel nostro ordinamento , prima del D
Lvo n22 /1997, un obbligo generale di bonifica
di siti contaminati da terzi in
antica data a carico del successore nel potere di impresa o nella titolarità
del diritto o nel potere di fatto su un sito già precedentemente inquinato.
Rileva anche il Tribunale come nel testo della
imputazione vi siano una pluralità di
riferimenti normativi relativi a violazioni costituenti titolo
contravvenzionale , che assumono rilevanza con
riferimento alle principali imputazioni , come titolo di colpa specifica .
Ed ancora viene
rilevato come, secondo la interpretazione autentica da parte dello stesso
organo dell’accusa, il reato di disastro innominato sia unico , riguardando sia
il primo come il secondo capo di accusa, in quanto l’attività di industria ha
esplicato i suoi effetti negativi,sia all’interno come all’esterno della fabbrica, con la
conseguente continuazione tra tutti delitti contestati nel primo
e nel secondo capo d’accusa e la
continuazio0ne interna tra i reati ipotizzati in ciascun capo di accusa.
Ma il Tribunale non
ritiene essere compatibile la continuazione con l’elemento soggettivo della
colpa.
Della
ritenuta compatibilità della fattispecie di disastro innominato colposo con il
principio costituzionale di stretta legalità.
Viene quindi osservato come le fattispecie richiamate dagli art 449 e 450 c.p
contengano entrambe il riferimento al termine disastro -termine generico-
soprattutto nella ipotesi di cui
all’art 449 e 434 c.p., in cui viene usato il predetto termine ,senza
alcuna ulteriore specificazione sul
fatto costituente la fonte del pericolo.
E sulla indeterminatezza
della fattispecie la difesa ha fondato la eccezione di costituzionalità
che è stata ritenuta manifestamente
infondata dal Tribunale con le
argomentazioni che sinteticamente si ricordano.
Evidenzia il giudice
di primo grado che nell’ipotesi di cui all’art 449 c.p. il disastro, anche
quello innominato, come evento di danno grave complesso ed esteso ai singoli
comparti ambientali e all’ecosistema nel suo insieme ,deve sussistere e
come in entrambe le fattispecie per definizione deve sussistere una situazione di messa in pericolo della pubblica incolumità; che nei reati di
danno è però necessario anche che sia accertata una serie cospicua di eventi di danno alle cose, mentre invece nei reati di pericolo basta la probabilità del verificarsi
dell’evento di danno alle cose; che la sussistenza del reato
comunque non può prescindere dall’accertamento della intrinseca idoneità
del danno ,cagionato alle cose, a porre
in pericolo, in modo serio ,reale la incolumità delle persone.
Capitolo terzo
Dalla destinazione a discarica delle ventisei aree nominate
in imputazione , alla contaminazione da sostanze tossiche del
suolo e sottosuolo rilevante in termini
di disastro colposo
Dalla contaminazione
del suolo e sottosuolo a quella
delle falde acquifere e delle acque dei pozzi
che ad esse attingono rilevante
in termini di loro avvelenamento o
adulterazione
3.1 premesse
Preliminarmente nella sentenza vengono richiamati gli
addebiti rivolti specificatamente al primo gruppo di imputati e quindi viene premesso che ,nel trattare gli effetti del catabolismo degli
impianti sul suolo, sottosuolo e quindi sulla falde acquifere, l’accusa ha
considerato in modo distinto le
discariche interne da quelle esterne all’area di insediamento del Petrolchimico e che secondo lo stessa schema accusatorio
verranno dal Tribunale valutate le
risultanze probatorie
Dagli esiti delle prove assunte risulta quanto alle discariche interne : che le
acque di falda- oggetto dell’indagine processuale sono le acque della prima
e della seconda falda- attinte dal percolato di discarica verticale sono in
suscettibili di qualsiasi utilizzo per la loro modestissima portata. che
l’inquinamento delle acque di falda, sottostanti il plesso industriale , non ha
potuto attingere, seguendo processi di
trasferimento orizzontale , acque e
sedimenti dei canali lagunari confinanti con l’area industriale, perché il
flusso del primo acquifero verso la laguna è privo di significato- tali falde
sono pressoché stagnanti- né i pozzi verso l’entroterra, perché il terreno
scende in direzione opposta verso la
laguna .
In sintesi la alta concentrazione di inquinanti che
caratterizzano le discariche interne sono contenute nelle zone sottostanti e non si sono verificati significativi spostamenti
Per le falde acquifere
sottostanti le discariche esterne l’inquinamento orizzontale è escluso
per mancanza di dati .
Solo in tre casi –tre discariche-la prima falda acquifera
risulta contaminata , non vi è però
prova del trasferimento orizzontale della
contaminazione dall’ambito sottostante
le aree di discarica a quello da
cui attingono i pozzi.
Ne conseguente la
infondatezza delle accuse che derivano dall’ipotesi di avvelenamento
delle falde acquifere del suolo e sottosuolo
Dopo avere evidenziato
con le predette argomentazioni che non vi è prova di una situazione di
pericolo per la incolumità pubblica, relativamente alla situazione delle
discariche viene osservato che non vi è alcuna prova in ordine alla
realizzazione –gestione-utilizzo delle discariche senza titolo o in
violazione delle norme di protezione
ambientale vigenti all’epoca del loro
esercizio .
Viene poi evidenziato che , per il periodo antecedente l’82,
l’accusa non indica quale norma
generica o meglio regola o cautela avrebbe dovuto essere adottata e non risulta
esserlo stata, né fornisce alcuna prova
di un aggravamento dello stato di contaminazione preesistente.
Capitolo 3.2
Dalla contaminazione da sostanze tossiche del suolo e
sottosuolo nell’ambito dell’area di insediamento del plesso industriale, in
relazione allo stato delle c. d
discariche interne (rilevante in termini di disastro innominato colposo) alla
contaminazione delle falde acquifere e
delle acque dei pozzi che ad esse attingono (rilevante in termini di
avvelenamento o adulterazione).
Della
efficienza di un processo di trasferimento orizzontale della contaminazione dalla falde sottostanti
l’area di insediamento del plesso
industriale verso i pozzi siti a
monte e verso i canali lagunari finitimi
Viene fatta innanzitutto una descrizione della zona in cui insiste il plesso industriale in
questione ed evidenziato come sia
incontroverso che ,all’interno dell’area di insediamento del plesso industriale,
esistano antiche discariche di rifiuti
Richiamate le
risultanze precedenti per quanto
riguarda il rispetto delle normative in vigore viene quindi ulteriormente evidenziato come la gestione della massima
parte dei siti di discarica nominati in imputazione sia andata
materialmente esaurendosi prima della
entrata in vigore della disciplina transitoria
di cui al DPR n.915/82.
Su tale circostanza sono state raccolte le deposizioni
testimoniali di Spoladori –Pavanato
Gavagnin e Chiozzotto.
E prima dell’entrata in vigore del DPR 915/82 la attività di gestione dei rifiuti trovava la sua disciplina nell’art 216 T. U
.L. S e nelle vigenti previsioni di
piano Norme Tecniche di
attuazione del Piano Regolatore Generale di Venezia del 1956 che fornivano all’art 15 la seguente indicazione “ nella zona industriale troveranno posto
prevalentemente quegli impianti che diffondono nell’aria fumo , polvere
o esalazioni dannose alla vita umana ,che scaricano sostanze velenose
,che producono vibrazioni e rumori .
Varianti al piano regolatore sono state adottate dal Comune di Venezia solo nel marzo del
1990.
Riprendendo la descrizione del luogo in cui è stato realizzato il Petrolchimico viene ricordato che l’area di sedime, in cui
è insediato il complesso industriale , è stata in gran parte realizzata
mediante ’imbonimento delle zone di barena, attuato mediante la utilizzazione
di materiale dragato e rifiuti e residui di lavorazioni industriali fino agli
anni 70 e fino al raggiungimento di spessori medi di riporto di 2,5-3
metri sopra il livello del mare
E tale origine del
Petrolchimico risulta ampiamente documentata
in particolare dalla cosiddetta
convenzione Levi intervenuta con la Regia amministrazione che prevedeva . appunto l’utilizzo dei rifiuti industriale per imbonire le zone arenose .
Più della meta della superficie oggetto della convenzione
risulta essere oggi occupata dall’area
di insediamento del Petrolchimico.
ED in tale ambito –molti anni dopo - sono stati scavati il
canale industriale sud , il canale industriale ovest ed il canale
Malamocco-Marghera e dove le sponde non
sono protette o dove la protezione è
permeabile o danneggiata i materiali
vengono sistematicamente erosi
,entrando in soluzione nelle acque lagunari o disperdendosi sul fondo dei
canali stessi.
Dopo aver ricordato lo schema giuridico utilizzato
dall’accusa incentrato sulla figura del
disastro ecologico – art 434 c.p - e
della cooperazione colposa, tramite
omissione, assumendo la rilevanza di
una permanenza in atto delle condotte di reato (come omessa bonifica della
contaminazione preesistente) e la permanenza dei suoi effetti , osserva il
collegio come l’ipotesi sopradelineata
finisca per trascurare la prospettiva della rilevanza causale delle
condotte dei singoli imputati, cui viene riferito l’evento contaminazione – e
quindi si allontani da una schema
concettuale accettabile , quale un evento di danno alla cose causato per accumulo di differenti apporti nel tempo,
Non potendosi accettare la configurazione di cui sopra
sarebbe stato necessario accertare se i
singoli imputati avessero potuto recare
tramite la loro condotta – di gestione
della discarica attiva od omissiva – un ulteriore apporto rilevante in termini di aggravamento.
Non rileva invece
secondo l’ipotesi accusatoria accertare se ci sia stato o meno un apporto
causale della condotta di ciascuno ,trovando fondamento la responsabilità di
tutti gli imputati nella consapevolezza della esistenza dell’inquinamento e nella violazione dell’obbligo di bonifica.
Rimane cosi estraneo al programma della pubblica accusa la
verifica dell’apporto di ciascuno, durante
la gestione della discarica , all’aggravamento dello stato di
contaminazione preesistente.
Le tesi dell’ accusa sono comunque non solo non
condivisibili in diritto ma anche infondate in fatto
Vengono quindi ripetute le ragioni per cui risulta
irrilevante l’inquinamento delle falde - sottostanti il sedime delle discariche sia interne come
esterne e cioè sostanzialmente la loro inutilizzabilità per qualsiasi uso antropico e riportate le considerazioni tecniche su cui si basano le conclusioni di cui sopra ,mediante una descrizione dettagliata delle
condizioni del suolo e del sottosuolo e della struttura stratigrafica- dati tecnici questi su cui concordano tutti gli esperti delle parti.Da
atto poi il tribunale di come si sia
accertato che la contaminazione , partendo dal piano di posa dei
rifiuti, attinge le falde acquifere
sottostanti lo strato di caranto ,
fino a raggiungere il secondo
acquifero,ad una profondità superiore ai venti metri .
Ed, essendo
accertato il passaggio dell’inquinamento del sedime al primo e secondo
acquifero, tanto basterebbe secondo la
accusa a provare l’avvelenamento delle
acque – come risorsa alimentare - essendo irrilevante ai fini del reato di cui all’art 439 c.p la non
attualità della loro destinazione alla alimentazione , bastando quella
potenziale , che potrebbe rendersi necessaria ad esempio in particolari condizioni di siccità–
Tale tesi ,condivisibile secondo il Tribunale in linea di
principio , non lo è in concreto
perché le acque della prima
e della seconda falda sono
assolutamente inutilizzabili per
qualunque uso industriale o antropico, attesa la loro bassa portata- praticamente
stagnanti e le loro originarie
caratteristiche.
Anche pensando insussistente lo stato di inquinamento , le
falde sottostanti l’area del
Petrolchimico sarebbero
inutilizzabili per qualsivoglia uso.
Le prove raccolte consentono conclusivamente di ritenere con certezza che, nell’area di Porto Marghera, l’utilizzo delle falde entro i primi
30 metri di profondità non è in alcun modo ipotizzabile
Quanto alla tesi accusatoria del trasferimento orizzontale -
sia verso i pozzi a monte e verso i canali lagunari finitimi - del percolato di
discarica attraverso l’acqua di falda
inquinata, osserva il Tribunale come
l’inquinamento derivante dal sottosuolo
attraverso le falde non attinga le
acque e i sedimenti dei canali lagunari in termini realmente efficienti la loro contaminazione ,perché il flusso del
primo acquifero( il solo che comunichi con i canali non essendoci possibilità di comunicazione per il secondo
acquifero perché piu profondo del fondo della laguna ) verso la laguna è
insignificante ( si tratta di quattro litri/secondo lungo tutto il
perimetro dell’area di
insediamento del plesso
industriale 7-8 Km).
Al lento movimento delle falde- cui è attribuibile una
velocità di deflusso dell’ordine di grandezza del metro /anno - va poi aggiunto
per gli inquinanti il cosiddetto”coefficiente di ritardo”, dovuto
al rallentamento che la presenza di sostanza organica attua nei confronti dei contaminanti , che
tendono a fermarsi aderendo ai granuli di terreno, per cui la velocità di movimento dell’inquinante
è sempre inferiore a quella della falda anche di qualche decina
di volte.
Su tali dati concordano i tecnici di entrambe le parti che
indicano un valore approssimativo della portata della prima falda lungo tutto l’area del Petrolchimico dell’ordine di 4
litri/ secondo ed un tale modesto apporto risulta ininfluente in termini di rilevanza causale.
Alle conclusioni di irrilevanza della contaminazione
derivante dal percolato di discarica attraverso le falde acquifere, con riferimento alla inquinamento
dei sedimenti e delle acque, dei canali lagunari finitimi al plesso
industriale , fa seguire il Tribunale
una sintesi dei risultati degli esami analitici eseguiti , che hanno dimostrato la presenza di un inquinamento in
misura che va diminuendo, man mano che
si passa dalle acque di impregnazione
negli strati superficiali alle acque
della prima e della seconda falda ed
inoltre viene aggiunto che l’eventuale moto di trasferimento orizzontale della
contaminazione risulta ostacolato dall’ingressione dell ‘acqua marina , che determina una consistente diluizione
degli inquinanti
Altro dato certo risulta poi essere quello della insussistenza di un trasferimento orizzontale
della contaminazione dal sottosuolo, cioè dagli acquiferi situati sotto l’area
di insediamento del plesso industriale
, verso monte essendo dato un
gradiente che declina nettamente a scendere verso la laguna e peraltro
non sono stati trovati inquinanti di origine industriale nei pozzi
oggetto di campionamento.
Viene esaminata
anche la deposizione sul punto del teste Chiozzotto valorizzata dalla
difesa e contrastante con le diverse ma tra
loro concordi valutazioni dei tecnici di entrambe le parti , che viene
ritenuta dal Tribunale non
rilevante perché non aggiunge né
toglie nulla al quadro probatorio gia
esaminato e risulta inoltre
contraddetta dalle valutazione dei tecnici di entrambe le parti .
3.3 Dalla contaminazione da sostanze tossiche del suolo e
del sottosuolo in aree diverse da quella di insediamento del plesso
industriale in relazione alle
cosiddette discariche esterne ( rilevante in termini di disastro
innominato colposo) alla contaminazione
delle falde acquifere e della acque dei pozzi
che ad esse attingono,rilevante in termini di avvelenamento ( o adulterazione
)
Anche per le discariche esterne, la cui esistenza è
incontroversa, valgono innanzitutto le
considerazione gia fatte per quelle interne ,
sia per quanto riguarda tempi e
modi della loro gestione, sia per
quanto riguarda le loro caratteristiche
tecniche nonché l’inquinamento delle
falde sottostanti.
Osserva anche il tribunale ,quanto ai dati probatori
acquisiti che per 13 discariche esterne
mancano completamente i dati ,
e che mancano per tutte, al di fuori di
tre, i dati relativi allo stato delle
falde, risultando inquinate solo le acque di impregnazione , cioè quelle
immediatamente sottostanti lo strato di rifiuti e sovrastanti la linea del caranto.
Nei tre casi in cui risulta inquinata l’acqua della prima
falda non vi è però alcuna prova di trasferimento orizzontale, così come non
risultano mai prove di contaminazione da processi di lavorazione industriale
nelle acque dei pozzi oggetto di campionamento né vi è prova che l’inquinamento
del suolo e sottosuolo sia riferibile a fatti di gestione di rifiuti in discarica , attuati dagli imputati che
avrebbero gestito le discariche in conformità delle regole vigenti .
3.4
Della mancanza di fondamento giuridico della accusa di
concorso nel reato di disastro avvelenamento o adulterazione mediante omessa
bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati da terzi antecessori in epoche
pregresse
Della carenza probatoria in punto di fatto degli addebiti di
ritardo nella bonifica mossi agli imputati di appartenenza Enichem
Della carenza probatoria pertinente agli addebiti di colpa
riferiti agli imputati di appartenenza Montedison.
Conclusioni pertinenti alle accuse fin qui considerate
Premesso che non risultano provate ,all’esito dell’istruttoria dibattimentale , condotte connotate da
antigiuridicità nella gestione dei
rifiuti in discarica da parte degli imputati di appartenenza Enichem esercenti potere d’impresa dopo il 1983,
rileva il Collegio come nei reati
casualmente orientati , quali il disastro innominato sia l’evento a svolgere
la necessaria funzione tipizzatrice nel
senso che devono essere provate non
solo le condotte contrarie alle regole generiche o specifiche , finalizzate
ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche il verificarsi dell’evento , in quanto il carattere colposo della condotta non può prescindere dalla esistenza di un
nesso di causalità definito.
L’accusa invece
assume unicamente come dato rilevante
la esistenza delle antiche discariche attive non oltre la fine degli anni 70 ,quando l’azione di
smaltimento dei rifiuti nelle forme
praticate dagli imputati era quella adeguata alle valutazioni
normative ,tecniche e di disciplina vigenti
La costruzione accusatoria , da cui deriva la responsabilità
e prima la riferibilità giuridica a ciascun imputato della contaminazione , si basa sulla
esistenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento, come conseguenza della
posizione di garanzia rivestita dagli imputati , per il non verificarsi dell’evento disastro o avvelenamento o adulterazione , e con una sostanziale equivalenza della
azione all’omissione sotto il profilo
causale.
È infatti in questo quadro che si svolgono le
contestazioni relative a tutte le
condotte omissive contestate , per cui
viene ritenuto sufficiente accertare
che non sia stato impedito l’inquinamento, omettendo nelle
fattispecie la bonifica degli antichi
siti di discarica, a cui per la posizione di garanzia gli imputati erano
tenuti.
Centrale nella tesi accusatoria è infatti la esistenza e quindi la esigibilità
dell’obbligo di bonifica delle discariche realizzate e gestite in passato da
altri secondo l’art 25 D.P.R.915/82 .
Ma invero tale tesi
dell’accusa è in contraddizione
con l’indirizzo giurisprudenziale
,confermato dalla sentenza delle
Sezioni .unite C. C 5-10-1994, che ha affermato come diversa sia la realizzazione e la gestione della
discarica ,condotte che possono
assumere entrambe la forma del reato permanente , dal mero mantenere nell’area
i rifiuti scaricati quando la discarica
sia stata chiusa , condotta questa non riconducibile alla gestione delle
discarica in senso proprio .
L’accusa a sostegno della propria tesi richiama altre sentenze della C .C del 4-11- 1994 e 29-4-1997 che però riguardano fattispecie diverse , in
cui si discute di condotte contestuali alla
gestione delle discariche.
Conforme a quanto affermato dalle Sezioni unite è
invece anche la successiva sentenza
della C.C 2-7-1997 che afferma analogo principio , anche dopo l’entrata in vigore del D l vo 22/1997 ,che ha
abrogato l’art 25 del D. P R. 915/82
sostituendolo con l’art 51 comma
3
E sulla base della giurisprudenza citata il reato è
permanente , solo però per il tempo in cui l’organizzazione è presente e attiva
La norma incriminatrice ha riguardo solo alla
fattispecie commissiva , e l’equivalenza del non impedire al causare presuppone la esistenza
della giuridicità dell’obbligo di impedire, obbligo che non può derivare
dalla pura semplice disponibilità della discarica .
Ribadita la necessità di una norma agendi specifica , quale
fonte dell’obbligo di impedire l’evento
osserva il Collegio che le norme –altre dall’art 25 D .P R N n.915 /82-
richiamate dall’accusa come fonte dell’obbligo giuridico di
attivarsi per la bonifica dei siti contaminati da altri antecessori in nessun
modo possono essere ritenute tali.
Alcune hanno contenuto analogo a quella del D.P.R., quale l’art 10 L. 5-3- 1963 n. 366, l’art 9 L 16-4 -1973 n. 171 l’art 3 D.P.R.
20-9-1973 n 962 gli art 1 e 3 L .R. 23 –4 -1990 n.28
Richiamate tali norme ritiene l’accusa che pure il semplice
mantenere discariche contribuisca alla
dispersione di sostanze inquinanti mediante trasmigrazione passiva.
Il mantener discariche – osserva invece il Collegio-
concreta quella condotta omissiva che la C .C esclude possa integrare il reato
di discarica abusiva , per la ribadita
inesistenza di un obbligo di
attivarsi per la bonifica di siti contaminati da terzi antecessori e per
la necessità di individuare una
norma su cui fondare o da cui derivare
l’esistenza di un obbligo di fare , con la conseguenza che il non fare viene ad
integrare una fattispecie criminosa.
Non contengono
obblighi di disinquinare neppure le
altre norme generiche citate dal P. M
.quali l’art 1 L.16-4-1973 n171 , l’art 28 L 5-3 1963 n366 ,art 217 T. U. L .S
del 1934.
Trattasi in tutti i casi di norme che non prevedono un
obbligo generale di attivarsi per la bonifica , bensì conferiscono poteri di
intervento alla P.A., che può imporre
determinati obblighi di ripristino in
presenza di particolari situazioni.
Tra le norme richiamate vi sarebbe anche l’art 14 2° comma D
.L. vo .n132/92 -disciplina transitoria
della legge concernente la protezione delle acque sotterranee- che
riguarda i termini entro cui presentare la domanda per una nuova
autorizzazione ad effettuare operazioni di eliminazione o di deposito di
rifiuti, che comportino scarichi indiretti ,gia autorizzati dal d p r n915/82.
Tale norma secondo l’accusa consentirebbe di ritenere che,
anche il solo deposito di rifiuti in discariche chiuse ,avrebbe bisogno di
autorizzazione ai sensi del d.p.r
915/82 ciò che non è riguardando la
disciplina del citato D.P.R solo le attività di gestione dei rifiuti e non
situazioni di discariche gia esaurite
Altra fonte dell’obbligo di bonifica sarebbe stata
individuata nella Delibera del comitato interministeriale del 27-7-1984 al punto 7, che invece risulta chiaramente avere contenuto
diverso riferendosi ad impianti preesistenti, trasferiti o modificati, ma
ancora attivi e gestiti al momento delle entrata in vigore della nuova
normativa e non discariche o impianti
cessati prima della sua entrata in vigore .
Viene quindi ribadito che l’omissione è in realtà
inconcepibile senza pensare alla norma impositiva dell’agire , non tutte le omissioni rilevano ma solo
quelle violative di un dovere giuridico di fare .
Conferma ulteriore
delle inesistenza di un obbligo di bonifica
viene dall’art 17 D L. vo n22 /97 – decreto Ronchi- che per la prima
volta prevede l’obbligo di bonificare e ripristinare le aree inquinate nel caso
di superamento di determinati limiti di accettabilità della contaminazione.
Il silenzio della disciplina previgente porta invece ad escludere che sussistesse un obbligo
generale di bonifica.
Anche alla stregua della disciplina vigente sembra comunque
escluso un obbligo generale di bonifica del sito contaminato al di fuori della ipotesi di cooperazione
colposa
L’ipotesi
accusatoria rimane comunque anche in
fatto priva di fondamento risultando, dalle prove acquisite e dalla valutazione in concreto dei tempi e dei modi
di adempimento agli obblighi di disinquinamento, la legittimità della condotta degli imputati ,che avrebbero
rispettato le norme tenendo conto del momento
della loro entrata in vigore
,della estensione del sito inquinato della complessità degli interventi – vedi
confronto con altre analoghe esperienze e relazione Francani e Alberti in
data 20-4-2001.
In particolare non risulta giustificata la contestazione
specifica circa la intempestività degli interventi relativi alle discariche
di cui alle zone 31 e 32 in
quanto nessuna prova adeguata è stata fornita da chi ne aveva l’onere
circa ritardi od omissioni nella
esecuzione di interventi di disinquinamento.
Prima della entrata in vigore della normativa di cui al D. L
vo n 22/1997 ,a livello locale, era
stato raggiunto un accordo di programma, per la chimica di Porto Marghera e successivamente un accordo integrativo ,per meglio definire le procedure di
approvazione dei progetti e degli interventi, che risulta essere stato osservato da Enichem.Il Tribunale ribadisce
quindi e sintetizza i principi
generali, già prima esposti. ribadendo
la necessità che venga individuata la norma giuridica, di cui si addebita la
omissione, ed inoltre , trattandosi di reati di evento, che tra la ipotizzate
omissione e l’evento dannoso,risulti
accertata la esistenza del nesso di
causalità materiale .
Ciò che non è stato fatto né per gli imputati della
Montedison che gestirono rifiuti in
discarica quando tale pratica era abituale e non regolata , né per gli imputati
Enichem che ,dopo l’entrata in vigore della disciplina autorizzatoria, non risulta abbiano commesso alcuna violazione delle normative in vigore
Dopo avere quindi riaffermato che, prima dell’82, non
esisteva una disciplina normativa relativamente allo smaltimento dei rifiuti,
evidenzia il Tribunale che una “norma agendi”, intesa come comportamento,
che avrebbe dovuto essere tenuto e che
non lo è stato ,non risulta neppure enunciata o addebitata nell’ipotesi
accusatoria, e che il Tribunale ha comunque verificato che, le modalità di
gestione dello smaltimento dei rifiuti da parte degli imputati ,sono state
conformi a quelle seguite da chi svolgeva analoghe attività , e che
nessuna cautela o modalità
diversa risulta adottata da un agente modello, a cui confrontare la
condotta dell’agente reale .
Sul punto la enunciazione della accusa non si concretizza
mai ,rimanendo ferma ad un livello di indeterminatezza ,che interessa tanto
l’epoca precedente quanto l’epoca successiva all’entrata in vigore del D.P.R
1982/915,mentre una “ norma agendi” a cui confrontare la condotta degli
imputati, un parametro di diligenza esigibile dagli imputati usciti di scena
prima del D.P.R.915/82 avrebbe dovuto
essere comunque determinata.
Prima dell’entrata in vigore della suddetta normativa ,nessuna delle norme indicate
dall’accusa e relative alla salvaguardia di Venezia conteneva una
disciplina relativa al catabolismo nel suolo , in particolare anche la norma di
cui all’art 9 d.p.r n 962/73 aveva un contenuto del tutto generico, che non consentiva nè al privato nè alla P. A di
individuare le regole o le prescrizioni da adottarsi.
È solo nel periodo
compreso tra il 1970 ed il 1982 che prendono forma le prime iniziative di
gestione dei rifiuti secondo le tecniche allora conosciute e la Montedison, vigendo valutazioni tecniche
e di disciplina che rendevano problematica la scelta, si affidò all’unica
impresa che produceva impianti di incenerimento in Europa, commissionandole il
primo impianto di incenerimento di sottoprodotti clorurati organici nel 1972.
Il funzionamento dell’inceneritore è stato poi oggetto di
valutazione tecnica,nel contraddittorio delle parti,a causa del rilevato pericolo di provocare lo sviluppo
di diossine .
Ma sul punto rileva il Tribunale come l’accusa non sia riuscita a dimostrare che gli imputati
potevano, in base alle conoscenze tecniche dell’epoca , riconoscere le
condizioni iniziali rilevanti, proprie della formazione di diossine.
In ogni caso sul punto risulta dalla deposizione dei testi
che le temperature erano elevate e quindi il rischio di formazione delle
diossine ridotto e che le analisi fatte dall’università non avevano rilevato tracce di diossine.
Come poi si vedrà , la questione relativa allo smaltimento
delle peci clorurate ha assunto nel processo un particolare valore , atteso
che, secondo l’ipotesi accusatoria formulata, in base alla consulenza Ferrari
, tali rifiuti sarebbero stati smaltiti
tramite autobotti e bettoline fuori dal plesso del Petrolchimico, nel
canale Nord e nel canale Bretella
L’ipotesi è rimasta però priva di riscontri ed al
contrario proprio l’esistenza
dell’inceneritore proverebbe il contrario, considerato anche che, prima
di usare l’inceneritore, Montedison usava stoccare i rifiuti in
fusti,nelle immediate vicinanze dei
reparti interessati, per poi interrarli in discarica.
Le deposizioni testimoniali consentono di
ritenere provato che tutti i rifiuti erano stati depositati nelle discariche prima del 1982 e che successivamente lo smaltimento dei rifiuti era avvenuto solo
nei luoghi autorizzati e con modalità conformi a quelle previste dalla
prescrizioni accessorie alle autorizzazioni e comunque, quando le deposizioni
testimoniali non sono sufficienti, non risulta
provato il contrario.
In particolare risulta dai documenti prodotti dallo stesso
P. M che la discarica Dogaletto,era stata chiusa nell’estate 1971 , mentre la
discarica interna, sita in area 31-32 c .d Katanga , considerata particolarmente
rilevante per la sua estensione e per
il suo prolungato uso, risulta da precise deposizioni testimoniali , che era
stata esaurita e chiusa prima del 1983 – vedi la deposizione del teste Spoladori e dei testi Gavagnin e Mason -
dalle quali risulta che la discarica predetta
era stata aperta nel 1976 ed esaurita nel 1982.-
Non consta quindi
che siano state gestite dopo il 1983 discariche senza titolo o violando
le prescrizioni accessorie ;
una tale ipotesi non viene peraltro neppure esaminata dalla
accusa che basa le sue richieste
sulla equivalenza ,della mancata
bonifica delle discariche
definitivamente cessate in epoca pregressa all’assunzione del potere di
impresa da parte del singolo imputato,
alla gestione senza titolo.
Di fatto risulta
comunque che nel 1988 venne iniziata la bonifica della discarica Dogaletto e che successivamente venne dato allo stesso ingegner Gavagnin
l’incarico di mettere in sicurezza la discarica in sito Malaga e di studiare la
cauterizzazione necessaria per la bonifica della area 31-32 e dei
sedimenti de canale Lusore- Bretelle , antico corpo recettore degli scarichi di
provenienza del Petrolchimico.
Sintetizzando nell’ultima parte del capitolo le motivazioni prima esposte osserva conclusivamente il Tribunale come sia infondata l’ipotesi accusatoria per
quanto riguarda la contaminazione del suolo e del sottosuolo, rilevante in
termini di disastro colposo e per
quanto riguarda altresì l’accusa di avvelenamento o adulterazione delle acque
delle falde sottostanti ai siti di discarica
( Le pagine della sentenza
da numero 575 a 578 contengono una sintesi della motivazione sopra
esposta e contenuta nelle pagine da 477
a 574 ).
Parte terza
Capo
di imputazione n 2 Parte ambientale
Capitolo
3.1
La
deformazione della accusa operata dal Tribunale
Il
disastro innominato e l’art 437 c.p.
3.1 Il P. M evidenzia nelle premesse dell’appello la deformazione
dell’accusa operata dal Tribunale. Secondo il P.M, il Tribunale, pur dando atto
in questa seconda parte della
motivazione della sentenza, della
modifica dell’imputazione intervenuta all’udienza del 13-12 2000, ha come nella
prima parte della decisione
deformato le accuse del PM ed
erroneamente ritenuto che l’accusa avesse formulato delle contestazioni generiche e generalizzate.
A)
Esempi
della deformazione.
Mentre
risulta dal capo di imputazione, che i fatti sono stati contestati in modo
specifico, indicando i luoghi in cui l’inquinamento delle acque e dei sedimenti
viene ricondotto alla attività del Petrolchimico e addebitandone la causa a ciascuno degli imputati, che avrebbe contribuito a darvi origine o ad incrementarlo, in modo
altrettanto preciso e, con riferimento
ai periodi in cui ciascuno aveva svolto il proprio incarico all’interno
della azienda,il Tribunale ha invece parlato
di zona industriale nel suo complesso ,di decenni di catabolismo industriale ,di decenni di gestione del
plesso produttivo , usando termini che l’accusa mai aveva impiegato.
Al contrario di quanto affermato sono invece ben individuati nella imputazione i
luoghi inquinati : i siti delle discariche, le acque di falda,
i sedimenti e le acque dei canali e
specchi lagunari prospicienti Porto
Marghera, dal cui inquinamento sarebbe
derivato l’avvelenamento o
l’adulterazione della ittiofauna
e dei molluschi a causa della gestione degli impianti appartenenti al ciclo del cloro.
B) Non è poi
vero che sia stato contestato il disastro innominato permanente. ma solo la permanenza in atti degli
effetti,mentre le condotte risultano nel capo d’accusa chiaramente e
temporalmente ben delimitate, e di tanto invero ne aveva dato atto lo stesso
Tribunale con l’ordinanza del 2-2-2001 di rigetto delle eccezioni di
indeterminatezza delle imputazioni
sollevate dalla difesa.
C) Prima di passare ad una rassegna critica dei vari
punti della sentenza premette quindi il
P.M come siano condivisibili i principi generali enunciati dal Tribunale e sviluppati nella pagine 482 e 483- in materia di rapporto di
causalità,– art 40c.p. - secondo cui il rapporto di causa si identifica con
quello di un fattore e necessario,rispetto al verificarsi dell’evento per cui
, una volta accertatane l’esistenza ,rimane privo di rilievo, ai fini del giudizio penale, valutarne
l’intensità dell’apporto e – in materia
di concorso di cause – art 41 c. p-
secondo cui in presenza di piu
fattori causali ,addebitabili a più
persone, succedutesi nel tempo, è
irrilevante stabilire quale sia
più prossimo e quale piu remoto.
È infatti in
base a questi principi che sono state respinte
tutte le eccezioni di nullità sollevate dalle difese con riferimento a
profili di in coerenza interna o di vaghezza
della imputazione.
Non sono invece affatto condivisibili le successive deformazioni delle tesi dell’accusa , operate dal
Tribunale e che derivano dalla premessa
,secondo cui , avrebbero dovuto assumere rilevanza nelle indagini le condotte che avevano determinato condizioni di aggravamento dell’evento gia verificatosi;
aveva
infatti sempre l’accusa
parlato nel capo di imputazione di contributi dei singoli imputati alla
causazione e /o all’incremento dei diversificati inquinamenti ,individuandone
altresì la fonte negli impianti del
ciclo del cloro dettagliatamente indicati nel capo di imputazione.
E questi danni sono diversi da quelli generici e generali cui fa riferimento la difesa ed il
Tribunale.
D) Non contesta poi
il P.M , ed ancora una volta l’accusa viene deformata, che ciascuno
debba rispondere per come ha adempito alla garanzia da lui dovuta e nei limiti dell’apporto recato, non potendo mai
l’imputato rispondere di fatti che non siano casualmente riconducibili alla sua condotta, ma risultino
causati da altri.
Mai il P.M. ha preteso di addebitare a ciascun imputato, condotte diverse da
quelle sue proprie ,nè conseguenze che alle predette condotte non siano
riconducibili in base al nesso di
causalità
Non risulta inoltre
che il tribunale abbia preso in
considerazione il disastro contestato ai sensi dell’art 437 c.p.
Viene quindi avanzata la prima richiesta di riforma totale della sentenza di primo
grado.
Capitolo 3.2
Le norme esistenti prima del 1970
Il divieto di scarico dei rifiuti industriali
Presentazione della tesi fatta propria dal Tribunale
Osserva
poi il PM come i primi giudici, abbiano escluso l’esistenza , in materia di
gestione dei rifiuti industriali, di norme agendi prima del D.P.R.915/82;
abbiano
ritenuto la conformità delle modalità
di gestione dei predetti rifiuti da parte
degli imputati a quelle utilizzate da chi svolgeva attività simili;
abbiano
affermato che la gestione dei rifiuti prima dell’82 trovava la sua disciplina
nell’art 216 TULS. e nell’art 15 del P. R .G del 1956 che destinavano la zona industriale agli impianti inquinanti .
Contrariamente a quanto sopra affermato e che viene punto per punto contestato vi
erano invece delle norme di riferimento
in materia di rifiuti ed a queste
norme gli imputati avrebbero dovuto
attenersi .
Innanzitutto va
rilevato che agli imputati non viene contestata solo la illegittima gestione delle discariche ma anche la loro
illegittima creazione e che comunque,
anche prima dell’82, il deposito e la realizzazione delle discariche era
oggetto di limiti e divieti .
In primo luogo vi era la legge regionale del
Veneto 6-6-1980 n.85 che cosi statuiva
“ divieto di abbandonare e depositare
rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche e private nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d’acqua,canali, laghi,
lagune o in mare .
Su tale divieto nessuna motivazione si rinviene nella
sentenza del Tribunale
Altra norma indicata nel capo di imputazione ,che
vietava condotte idonee a produrre inquinamento era l’art 10 legge 5-3-1963
n.366 che non consentiva lo scarico
di rifiuti o sostanze che potessero
inquinare le acque della laguna , nonché
l’esercizio di industrie che refluissero in laguna rifiuti atti ad inquinare o intossicare
le acque .
Vi
era poi la L n.366/ 41, che è stata abolita
solo dal Dl vo 5-2-1997 n.22 e che
si occupava invero dei rifiuti solidi urbani , in particolare
rilevava l’art 17- che vietando in modo assoluto il gettito di
rifiuti ed il loro temporaneo deposito nelle pubbliche vie ,piazze ,terreni
pubblici e privati- e utilizzando il
termine rifiuti in modo del tutto generico , dimostrava cosi che la volontà del legislatore era quella di porre dei divieti per qualsiasi rifiuto
,senza distinzione in ordine alla sua natura o provenienza .
Ed una diversa interpretazione invero porterebbe all’assurdo risultato di ritenere
esistente dei divieti per i rifiuti , provenienti dalla abitazioni,e non
invece per i rifiuti provenienti dalle industrie.
Limiti e
regole relativamente al deposito dei rifiuti sono poi contenute anche nel
regolamento comunale di igiene del Comune
di Mira pubblicato nel 1954–nel cui
ambito risultano esserci cinque discariche
tra quelle di cui all’imputazione – che vietava ,all’art 36, di
accumulare sul suolo qualunque
materiale di rifiuto lurido o nocivo ,all’art 50 ,di depositare
prodotti chimici al di fuori dei
luoghi indicati dall’autorità comunale
,all’art 199 imponeva di costruire i
luoghi destinati a discariche con
materiale impermeabile per evitare qualsiasi inquinamento del sottosuolo, e nel regolamento comunale di igiene
del Comune di Venezia – art 6
-art 74- art 78.
Tutte le violazioni delle norme in esame comportavano
la applicazione delle sanzioni e delle pene previste dal T.U. leggi
sanitarie ,dal regolamento
stesso,nonché di quelle previste dal
CP.
Esisteva
quindi una regolamentazione locale che vietava l’esercizio di determinate
attività ritenute pericolose od
insalubri e comunque subordinava ad un provvedimento della P.A. l’esecuzione
dello smaltimento dei rifiuti industriali
Esistevano
poi altre due norme –art 9 e art 36 R D n 1064 del 8-10-1931- che
vietavano lo scarico di rifiuti industriali nella acque pubbliche : norme specifiche a tutela delle acque da
pesca rispetto ai rifiuti industriali.
Esistevano conclusivamente delle norme che dovevano
essere rispettate e che non lo sono
invece state , e non essendo state in alcun modo le discariche autorizzate . ne
consegue che quelle realizzate
,violando le predette normative, devono ritenersi contra legem.
Quanto all’art 15 del N. T. A del
P. R. G del 56 richiamata dal Tribunale rileva il P.M.
che è norma di natura esclusivamente
urbanistica,che non riguarda la possibilità di creare delle zone di rilascio,
scarico ,gestione incontrollata dei rifiuti ed che è comunque superata dall’art 10 L1963/366, norma di rango
superiore alla previsione regolamentare e di chiaro contenuto precettivo .
Inoltre, in
atti normativi successivi al 1956, che prevedevano l’ampliamento della zona
industriale di Porto Marghera, si prevedeva che il completamento dei cicli produttivi
dovesse essere attuato, seguendo il criterio connesso alle esigenze di sicurezza , igiene pubblica ed incolumità degli abitanti (art 8
lett d) L397-02-03 63
Errata risulta quindi la conclusione dei giudici
laddove ritengono che prima del 1982 non ci fosse alcuna normativa relativa
alla gestione dei rifiuti delle produzioni industriali .
Rifiuti tossico nocivi e scarichi idrici
3.3.1 Illecito scarico di rifiuti anche dopo
l’entrata in vigore del D.P.R 915/82
Ricorda innanzitutto il P.M. come, secondo il
tribunale, le discariche sarebbero state realizzate per la maggior parte prima dell’82 e, per quelle successive, le
norme in vigore sarebbero state sempre rispettate o comunque non risulta che
siano state realizzate senza titolo autorizzativo o con modalità incompatibili
con le prescrizioni accessorie
pertinenti alle autorizzazioni rese”
Ne conseguirebbe che gli imputati sotto questo
profilo non avrebbero commesso alcuna violazione delle disposizioni in materia
di gestione dei rifiuti .
Ritiene invece l’accusa che non sia vero che le discariche siano state
realizzate per la massima parte prima
dell’entrata in vigore del D.P.R.915/82 ed evidenzia come valgano a smentire la
affermazione del Tribunale sul punto la deposizione dell’ispettore Spoladori del 20-9-2000 e dello stesso
Gavagnin all’udienza del 16-3 2001
,nonché la elaborazione scritta dello Spoladori del 13-12 2000.
Né
possono essere ritenute
decisive sul punto le deposizioni del
teste Gavagnin che ha solo riferito di una razionalizzazione del sistema dei
rifiuti dopo il 1983 , aggiungendo che
,di conseguenza ,solo la serie di fenomeni macroscopici in precedenza
verificatisi,non sarebbero piu avvenuti; il teste predetto ha anche precisato
che le sue convinzioni erano basate non
su una conoscenza diretta dei fatti bensì sul fatto che da
quell’anno responsabile del servizio
Pas era divenuto il perito Ceolin.
Né dirimente poteva ritenersi la deposizione del teste Pavanato, che aveva
precisato di non essere in grado di escludere che il fenomeno delle
discariche abusive fosse cessato dopo il 1982.
Il Tribunale
ha poi affermato ,senza indicare le fonti di prova di queste affermazioni ,che
dopo il 1982 le discariche erano autorizzate e gestite secondo le
prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ma l’affermazione del Tribunale con cui si ritiene che la normativa di riferimento per i
conferimenti a discarica successivi al
1982 risulti osservata è del tutto generica.
Capitolo 3.4
L’obbligo di attivarsi in relazione ai siti inquinati
da terzi antecessori
1) la posizione del Tribunale sul punto
Esamina
quindi il P .M la decisone del
Tribunale, secondo cui non rientrerebbe nel concetto di gestione della
discarica penalmente rilevante il solo mantenere nell’area rifiuti scaricati da
altri quando ormai la discarica era chiusa ,
decisione fondata sulla
sentenza della C.C Sezioni Unite del 5-10-1994
La questione
riguarda la imputabilità dei dirigenti ed amministratori indicati nel capo di
imputazione per la gestione di
discarica abusiva di rifiuti e
smaltimento non autorizzato, in violazione rispettivamente degli art 25 e 26 cpv DPR n915/82 , poi sostituiti
dall’art 51 D.Lgs n22/1997 ,nell’ambito della contestazione del reato di disastro innominato colposo.
Osserva quindi il P .M come la questione sia
stata effettivamente affrontata e
decisa con la nota sentenza della
Cassazione Sezioni Unite , a cui ha
aderito il Tribunale, ma come
successivamente sia intervenuta giurisprudenza di merito e di legittimità
difforme.
2) La
sentenza della Cass. SS. UU.
5-10-1994
Secondo la
citata sentenza non si configurerebbe alcun reato di gestione di
discarica abusiva o smaltimento non
autorizzato di rifiuti tossico nocivi nella condotta di chi solo mantiene in un ‘area rifiuti scaricati da altri , in assenza di qualsiasi
attiva partecipazione, e nonostante abbia
consapevolezza della loro esistenza.
Alla
affermazione di tale principio la Cassazione era pervenuta in base alle
seguenti considerazioni:
in primo
luogo un dato testuale ,
rappresentato dal fatto che il concetto
di gestione di discarica e smaltimento
dei rifiuti non consente di ricomprendervi
anche quello di solo
mantenimento degli stessi ; in secondo luogo la inesistenza nell’ordinamento di
un preciso obbligo positivo di porre
fine alla situazione antigiuridica in
corso , non essendo rinvenibile una norma che imponga al nuovo detentore la
rimozione dei rifiuti del terreno entrato nella sua disponibilità .
3) la nozione di gestione di discarica non
autorizzata alla luce del dato
testuale del DPR n915/82 e del D.LG.vo
n.22/1997: la gestione successiva alla chiusura.
Ritiene invece il PM che la decisione della
Cassazione del 1994 non sia condivisibile
alla luce di un attento esame delle normativa di settore sia statale come comunitaria .
Innanzitutto
va esaminato il DPR 915/82 ed in particolare
gli art 10 e16 che contengono
anche delle prescrizioni che riguardano
la fase di chiusura, successiva all’esaurimento dell’impianto e relativa alla
sua messa in sicurezza.
E da tali
disposizioni risulta in modo inequivoco che, anche dopo la chiusura, è
ravvisabile un esercizio ossia una gestione della discarica di rifiuti tossico
nocivi e che ,anche tale fase è ritenuta importante ,in quanto il legislatore
impone alla autorità di controllo di
dare precise prescrizioni da osservare
proprio in tale fase,mentre alcune prescrizioni sono gia contenute nel testo dell’art 16 quali : la ricopertura della discarica ,il
riutilizzo dell’area.
Ed il successivo Dlgs n 22/1997 conferma tali prescrizioni là dove ,nel fornire una
definizione di “gestione dei rifiuti”,
vi include espressamente il controllo delle discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la chiusura , attribuendo al
gestore del sito precisi
obblighi e responsabilità .
E non
può certo dubitarsi del fatto che tali
obblighi ,nel caso di cessione della proprietà e della gestione della
discarica,si trasferiscano in capo al
nuovo proprietario del sito .
La diversa
interpretazione fornita dalla Cassazione porterebbe alla assurda conseguenza
che chi riceve una discarica
autorizzata ,sarebbe tenuto ad
osservare determinate prescrizioni ,che non sarebbe invece tenuto ad
osservare chi subentra in una
discarica abusivamente realizzata .
4) La
delibera interministeriale 27-7 1984 e l’obbligo giuridico di attivarsi per
evitare l’inquinamento da percolato :
il reato di gestione di discarica abusiva in forma omissiva.
In relazione agli
obblighi di gestione della
discarica ,anche quando la discarica è stata chiusa , osserva la accusa come
rilevi anche quanto stabilito dalla Delibera interministeriale del 27-7-1984-
contenente disposizioni per la prima applicazione del DPR n915/82- che al punto
4.2 cosi testualmente stabilisce, con
riferimento allo stoccaggio definitivo di discariche di prima e seconda
categoria “ i sistemi di drenaggio e captazione del percolato,
nonché l’eventuale impianto di
trattamento del medesimo dovranno
essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica stessa e a carico del gestore di
quest’ultima ,per il periodo di tempo che sarà stabilito dall’autorità
competente “
Prescrivendo la delibera degli obblighi a carico del
gestore della discarica , per impedire lo sversamento del percolato anche dopo
la chiusura, si configurano i reati, a
carico di colui che non li adempie, di
cui agli art 25 e 26 D P. R n.915/82 come fattispecie omissive improprie in
forza della clausola di equivalenza
dell’art 40 capoverso c.p .
Risulta
quindi chiaro il vizio logico contenuto
nella sentenza della Corte di Cassazione, in quanto quand’anche non fosse possibile configurare un obbligo di rimozione dei rifiuti a carico
del detentore di un discarica chiusa, ciò non significherebbe certo la
inesistenza a suo carico di un obbligo
di porre fine alla situazione giuridica in corso, impedendo il protrarsi o l’aumentare del degrado ambientale .
Esisteva
pertanto, anche in base alla disciplina normativa all’epoca
vigente, un obbligo giuridico di attivarsi affinché i rifiuti fossero posti e
mantenuti nelle condizioni di massima sicurezza, in particolare sotto il
profili dell’inquinamento da percolato, finchè non perdevano la loro
capacità lesiva dell’ambiente.
Secondo
il Tribunale invece un obbligo di
bonifica, a carico di chi subentra nella detenzione di una discarica chiusa,
sarebbe stato introdotto solo dalla legge Ronchi , mentre invero, a parte la introduzione di un obbligo
specifico di bonifica a carico di chi subentra nell’area in cui altri hanno
abusivamente smaltito rifiuti,attuata dalla successiva normativa, già il
DPR.915/82 e la citata Delibera Interministeriale del 27-7-1984 stabilivano un
obbligo di vigilanza e mantenimento in sicurezza della discarica ,obbligo che viene solo ribadito dall’art 28 D
Lgs n 22/97 , che espressamente richiede che, l’autorizzazione all’esercizio
delle operazioni di smaltimento,
prescriva le modalità di messa in sicurezza , chiusura e ripristino
degli impianti esauriti.
4) La
interpretazione della normativa statale alla luce della disciplina comunitaria
La suddetta
interpretazione della normativa statale
risulta in linea con la disciplina comunitaria- Infatti una disposizione base della
normativa comunitaria in materia di rifiuti
l’art 4 della Direttiva 75/442/CE
stabilisce che gli stati membri
devono adottare tutte le misure necessarie
per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo
per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti che potrebbero creare
rischi per l’acqua ,l’aria ,il
suolo ed in base a tale normativa la
Corte di giustizia ha ritenuto sussistere a carico del detentore di un’area
utilizzata in passato come discarica abusiva , l’obbligo di adottare le misure
necessarie per impedire la protrazione del degrado ambientale
6) La giurisprudenza di legittimità e merito
successiva
Per tali motivi la sentenza della CC.SU. del 5-10-94
non può essere ritenuta soddisfacente ed in senso contrario si sono
infatti gia pronunciate altre sezioni
della Corte - Sez III 11-4-1997 imputato Vasco- C.C. Sez III 4-11- 1994 imputato
Zagni -C .C 17-12- 1996 n 8468 –
C.C Sez III 11-4-1997 - nonché giudici
di merito .
L’accertamento della responsabilità andrà quindi verificato in
concreto attraverso l’accertamento della consapevolezza della esistenza della
situazione antigiuridica ,della conoscenza del protrarsi nel tempo dell’offesa
al bene giuridico protetto e della sua esposizione a pericolo di ulteriore
degrado , nonché della volontarietà della persistente condotta del soggetto.
E nel caso di specie non può dubitarsi del fatto
che i dirigenti e gli
amministratori,succedutesi dopo la cessazione dei conferimenti, pur sapendo che
esistevano numerose discariche abusive di rifiuti tossici, ed avendo di
conseguenza consapevolezza del rischio di contaminazione del
suolo,sottosuolo e delle falde
idriche e della laguna non abbiano posto termine né limite alcuno
alla situazione giuridica in corso ed ai suoi
effetti .
Le prove in atti relativamente alle predette
circostanze sono numerose e sono state presentate al tribunale dall’Ispettore
del corpo forestale Spoladori ,dal maresciallo della Guardia di Finanza Porcu
e da altri testimoni, nonche dai consulenti tecnici dell’accusa .
Significativa,
anche se non come prova , della conoscenza da parte degli imputati del
grave degrado ambientale di Porto
Marghera è anche la intera vicenda definita American Appraisal nell’ambito
della quale è emerso che tutti erano a
conoscenza del grave degrado ambientale .
1)
sulla utilizzazione delle falde
Dopo
avere ricordato quanto affermato dal Tribunale sul punto e cioè la
inutilizzabilità delle acque di falda-attinte per moto verticale dal percolato
di discarica - per qualsiasi uso alimentare o antropico ,osserva la pubblica accusa come risulti invece
provato da numerosi documenti- vedi
indagine idrogeologica del territorio provinciale del 1998- che in tutta l’area lagunare
esistono pozzi che attingono alle prime falde del sistema idrogeologico
veneziano, più profonde di 10 metri,
per un utilizzo dell’acqua a diversi fini.
Ne consegue che pur considerando la modesta quota di
risorse attribuibili ai pozzi superficiali, contrariamente a quanto
affermato dal Tribunale,anche attualmente, il complesso delle falde
minori, oltre i 10 metri di profondità , era utilizzato proprio per usi
alimentari e continua ad essere
utilizzato per usi antropici.
2) circa il
trasferimento degli inquinanti e le
caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo del petrolchimico
Dopo avere
ricordato che,secondo il Tribunale ,le acque di falda risulterebbero
pressoché stagnanti e la permeabilità complessiva del sottosuolo bassissima , dell’ordine di 10-4 cm/S
,fino ad una profondità variabile tra i 2 ed i 6 metri , per la presenza di
materiale di riporto e di rifiuti
fangosi , ed a causa del banco di sabbia prevalentemente fine e limoso , tra gli 8 e i 15 metri , rileva
il P .M come il tribunale abbia utilizzato un valore errato perché ha confuso l’unità di misura , utilizzando l’unita
cm/s anziché m /s .
In ogni caso i valori di questo ordine di grandezza
rientrano tra quelli di grado medio con drenaggio buono.
Osserva
ancora il P:M come da questa erronea valutazione del tribunale ne conseguono altre e come in ogni caso la complessità delle indagini,in
relazione alla variabilità del terreno, renda comunque difficile un
accertamento preciso dei valori di permeabilità .
Le
affermazioni del Tribunale comunque si pongono in contrasto con quanto dallo
stesso successivamente ritenuto –vedi pagina 522 –525- laddove si da atto del
fatto che la contaminazione riesce ad attingere le falde acquifere
immediatamente sottostanti lo strato di caranto, sino a raggiungere il secondo
acquifero ad una profondità superiore
ai 20 metri.
Contraddittoria è anche la affermazione del Tribunale laddove, prima riconosce in
astratto la idoneità delle acque di falda ad essere oggetto di tutela penale ai
sensi degli art 439-440 c. p. in quanto la destinazione alla alimentazione non
implica certo la potabilità delle acque di falda e poi lo esclude in
concreto, affermando che la ragione della esclusione consiste nella circostanza
che si tratta di acque di falda inutilizzate per il consumo umano . Non è poi vero che la portata delle acque
di falda sia insignificante in quanto se si parla dell’acquifero superficiale
solo dal Petrolchimico escono 4 l/s (per quanto inquinati)che vuol dire 345600
litri / giorno , e 126 milioni
di litri/anno.
E ci sono poi
le centinaia di pozzi ,fino a 10 metri ,citati dalla provincia, certamente di interesse pratico anche se modesto .
Ed ancora
male interpreta il Tribunale le conclusioni cui perviene il consulente
tecnico della difesa, relativamente
alla bassa portata ed alla cattiva qualità originaria delle acque ,che le renderebbe inutilizzabili a prescindere dall’inquinamento, e cioè anche
se l’inquinamento non sussistesse, in quanto estende la predetta valutazione
del consulente Dal Prà, riferita solo
alla falda superficiale, al complesso di falda superficiale, prima falda
e seconda falda .
Ed infatti,
a conferma dell’errore in cui è incorso il tribunale, si evidenzia come
la salinità della seconda falda non risulta sussistere .
In ogni caso
deve osservarsi come le acque salmastre possano essere utilizzate per
uso agricolo sopportando alcune coltivazioni
elevate quantità di sali , per cui anche le acque salmastre –senza
contare la dissalazione –costituiscono una risorsa per l’uomo a meno che non siano inquinate .
Anche la
affermazione ,secondo cui la portata massima estraibile è di un decimo di litro
al secondo e quella secondo cui l’utilizzo delle acque sotterranee finirebbe
per richiamare acque salate , si riferisce solo alla prima falda ed è
informazione di carattere marginale , ristretta all’area indagata, che difficilmente può essere estrapolata
all’intero stabilimento considerata la
notevole complessità e diversità dei depositi presenti -vedi
sul punto la relazione
Aquater-Basi-96 pagina 25 -
Ed egualmente
la affermazione, secondo cui l’utilizzo per i primi 30 metri delle falde, non
sarebbe ipotizzabile, perché in tempi brevissimi si prosciugherebbero a causa
del loro ridotto spessore , è affermazione apodittica e indimostrata.
Si deve quindi concludere che le dimensioni adottate
dalla difesa per proporre i propri modelli sono minimali e che il Collegio è stato indotto in errore .
Erronea e
travisante è stata poi anche la valutazione del Collegio circa l’andamento dei flussi sotterranei.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’impatto degli
inquinanti, veicolati dalle acque di falda
sottostanti le aree di discarica interna , sulle acque e sui sedimenti
dei canali finitimi all’area di insediamento del plesso industriale ,secondo un
processo di trasferimento orizzontale , avrebbe un andamento degradante verso
sud est, salvo il rilievo che le acque di impregnazione , e cioè la falda superficiale , potrebbe degradare anche verso Nord.
Ed invece
risulta incontestato, dalla ricerca Aquater Basi 96 e 2000, che le falde hanno
un andamento centrifugo, in particolare nella zona di ponente dell’area di
insediamento del Petrolchimico,corrispondente
alle aree in cui si trovano le discariche isola 31 e 32 .
Anche la
affermazione secondo cui, il flusso del primo acquifero verso la laguna è
insignificante perché nella peggiore delle
ipotesi si tratta di 4 L/S lungo tutto il perimetro dell’area di insediamento
del plesso industriale ,non è condivisibile
in quanto in ogni caso 4l/s fanno 120.000 metri cubi /anno.
E comunque la ridotta mobilità delle acque al
contatto tra falde e acqua di mare, che
è del tutto ovvia per ragioni fisiche ed idrodinamiche , specie con i gradienti
in gioco, è comunque dell’ordine di
qualche metro / kilometro.
Il trasferimento orizzontale seppure lento comunque
avviene e come dimostrato dai flussi registrati da Aquater Base 96 e 2000.
Occorre poi ribadire
che i 4 L/S non escono dalla prima falda ma da quella superficiale e che i anche in questo caso il Tribunale è
incorso in equivoci ,utilizzando spesso il termine generico di falda del
Petrolchimico e non è comprensibile la
ragione per cui il Tribunale abbia considerato ancora più basso il flusso delle
acque sotterranee ed affermato che le
stime degli esperti indicano un valore approssimativo della portata della prima
falda , lungo tutta l’area del Petrolchimico dell’ordine di 4/litri al secondo .
I dati
elaborati dalla struttura pubblica ,sulla base di elementi conosciuti in
letteratura e contenuti nel Piano direttore 2000 , avrebbero comunque dovuto
essere confrontati e verificati con i dati strumentalmente attestati dai
puntuali rilievi Aquater Basi che sono certamente più completi e aggiornati .
Deve comunque
essere ribadito secondo l’accusa che i
4l/s non escono dalla prima falda bensì
da quella superficiale e che il consulente della accusa Nosengo ha
utilizzato gli stessi dati del
consulente Francani ,giudicandoli come valori minimi di un range in realtà più ampio .
Indimostrata
è infine la affermazione secondo cui , oltre alla bassa permeabilità del
sottosuolo,alla stagnazione delle falde sottostanti le discariche interne, alla portata insignificante della falda
stessa concorrerebbe ad escludere
l‘apporto inquinante della acque di falda (per quanto riguarda sedimenti e
acque dei canali lagunari a tale area
finitimi) la enorme diluizione che
comunque le stesse subiscono ad opera di altri apporti .
La
affermazione relativa alla diluizione si basa sua un errata
interpretazione del lavoro del prof
Perin che indica un valore di apporto
dalla gronda lagunare di 600 m c/s come corrispondente all’apporto
massimo ,mentre nella relazione Francani cui si riferisce il Tribunale questo
valore viene considerato un valore medio, con la conseguenza che il
ragionamento relativo alla enorme diluizione risulta errato.
Il Tribunale ha infine omesso di considerare che in
ogni caso la pretesa -ma inesistente diluizione- potrebbe riguardare solo le acque superficiali e non certo quelle della falda piu profonda
.
Conclusivamente risulta accertato che le falde hanno
capacità di movimento ;
che la falda superficiale raggiunge i canali
perimetrali con la velocità almeno di 4l/s e
che dove manca il caranto
inquina ,con trasferimento verticale , la prima ed in misura piu ridotta
anche la seconda falda ;
che la prima
falda a sua volta , dotata di gradiente generato dagli afflussi
provenienti dalla sue zone di alimentazione
poste a monte, si muove dove può e cioè verso i canali perimetrali abbastanza profondi da raggiungerla e, se vi sono ostacoli e
permane un gradiente in direzione diversa da quella generale NW-SE ,la prima
falda si muove in altra direzione( la
citata direzione Nord ) secondo il ben
noto, in idraulica, fenomeno del rigurgito , che è il moto retrogrado di un
flusso ostacolato.
La sentenza conterrebbe dunque errori e contraddizioni
e trascurerebbe le valutazioni di
American Appraisal , dei dati
Aquater base 95-96-2000 ,né tiene in alcun conto le valutazioni e note critiche
del prof Nosengo, che ha ritenuto le indagini svolte insufficienti a
valutare correttamente sia la permeabilità
del terreno come la validità dei modelli di simulazione.
3.9.1
Trasferimento orizzontale di inquinamento verso la laguna e contaminazione
della falda sottostante il
Petrolchimico e dei suoli.
Osserva il
P.M come, secondo il Tribunale, risulti incontroverso che da tutta l’area del
Petrolchimico derivi un apporto per moto di trasferimento orizzontale dalla
prima falda verso i canali della zona industriale di quattro litri al secondo .
Quantitativo solo apparentemente piccolo
perché corrisponde a 345600 litri al
giorno ed in termini di apporto annuale
a 126 milioni di litri all’anno .
Le
misure di concentrazione delle diossine nelle acque sottostanti il
petrolchimico , effettuate a cura dell’Enichem in relazione al disposto del DM 471/99 sulle bonifiche.
Le analisi sulle acque sottostanti il Petrolchimico
sono state fatte solo per 6
campioni anche sulle diossine e ,su 3
campioni, sono state rilevate concentrazioni superiori ai limiti di cui alla tabella del DM 471/99, di cui per un campione in
modo molto elevato .
In un
campione è stata rilevata anche la presenza della diossina 2,3,7,8 –TCDD ad
elevato livello.
E se da un
controllo su solo 6 campioni è risultato un superamento elevato in due casi,
non può considerarsi che il superamento sia un fatto solo sporadico e
raro,secondo calcoli statistici il superamento dei livelli potrebbe essersi
verificato in un percentuale compresa tra il 20% e l’80 % e quella del livelli piu elevati potrebbe essere stimata
come compresa tra circa il 9 %e il 67 %.
L’intervallo
dei valori misurati è tra 2.31 p g /L(I-TE) e 634 p g/L(I-TE) e la media è
circa 112 p g/ L(I-TE) ( anche non considerando il dato piu elevato la media
risulta di circa 8 PG/I (I/TE) con un valore sempre molto elevato.
L’appello
contiene quindi una descrizione per ciascun campione di acqua dei singoli
valori delle diossine misurate .
L’impatto del trasporto verso la laguna di 4 litri al
secondo delle acque sottostanti il petrolchimico
Anche il valore minimo misurato nelle acque di falda
pari a 2,31 p g (I-TE/litro)è superiore
al valore limite proposto dalla
Commissione consultiva tossicologica nazionale
(CCTN) per gli scarichi di PCCD e PDDF nei corpi idrici pari a 0,5 p
g(I-TE/litro).
Con riferimento alla contaminazione media dell’acqua
di falda ,di circa 112 p g/I (I-TE) ed un rilascio di 4 litri /secondo verso i
canali ovvero 126 milioni di litri/anno, il quantitativo di diossine
trasportato verso i canali risulterebbe dell’ordine di circa 14 miliardi di p g
(I-TE/anno) pari a circa 14 mg I-TE
/anno).
Questo
apporto inquinante diventa significativo con riferimento alla gia esistente
contaminazione dei sedimenti della laguna di Venezia.
Anche un solo milligrammo ( corrispondente a un
miliardo di picogrammi) può contaminare ogni anno, ad un livello pari a10 volte
quello di fondo, un quantitativo di sedimenti pari a100 tonnellate .
Ed un milligrammo rappresenta un valore che è 14
volte inferiore a quello che sarebbe
immesso in laguna nell’arco di un anno con il trasporto di 4 litri / secondo di
acque contaminate al valore medio misurato a cura dell’ENICHEM .
A pagina 526
delle sentenza si dice che le falde di cui si discute non possono fornire
portate compatibili con qualsiasi l’uso e ciò è certamente vero,soprattutto per
l’inquinamento delle acque inaccettabile secondo il DM 471/99.
La portata è
invece un fattore molto meno rilevante
in quanto possono esistere usi che richiedono un quantitativo limitato di acqua al giorno.
Premesso
che i dati di contaminazione del suolo da diossine sono presentati in termini
di ITE, senza differenziare i vari congeneri ,risulta che i livelli di diossine
e composti simili rilevati sui diversi
strati di suolo nell’indagine promossa
da Enichem, in relazione a quanto previsto dal DM 471/99 su un totale di
30 siti campionati superino in otto siti il livelli previsti dal D. M.
citato (limite per le aree industriali
pari a 100 n g I-TE/kg) ;
che in 6
campioni la contaminazione supera 1000 n
g I-TE/kg con valori massimi di circa 3300,3748 e 3507 n g I-TE/kg ,piu di 30
volte superiori ai limiti .
Trattasi di percentuali di superamento dei limiti non
irrilevanti che dimostrano come
esistano strati non superficiali dell’area del Petrolchimico contaminati
a livello superiore della cosiddetta Zona B di Seveso .
Trattasi di valori di inquinamento del suolo che
trovano corrispondenza in quelli dell’acqua, in quanto, tenuto conto della
scarsa idrosolubilità delle diossine e della loro elevata affinità con il
carbonio organico contenuto nel suolo , i
livelli nell’acqua risultano
inferiori piu di 10.000 volte rispetto a quelli del suolo .
Ed i livelli accertati nell’ acqua e nel suolo sono
coerenti con questa ipotesi.
Segue
nell’appello l’elenco degli 8 campioni in cui sono stati rilevati i valori
superiori ai limiti di cui al D. M 471/99.
In conclusione : per quanto riguarda le acque
sottostanti il Petrolchimico i dati indicano per i 6 campioni livelli da 2.31 p
g I- TE litro a 634 p .g I- TE litro
con un valore medio di circa 112
p g I-TE /litro , 3 campioni su 6
superano il limite del DM 471 /99 e
tutti i campioni hanno concentrazioni non compatibili con il criterio proposto dalla
Commissione Consultiva Tossicologica nazionale per gli scarichi idrici .
Calcoli elementari indicano che 4 litri al secondo
corrispondono a 345.600 litri al giorno
e circa 126 milioni di litri /anno.
Un tale trasferimento d’acqua inquinata comporta la
contaminazione di 100 tonnellate di sedimento ad un livello pari a10 volte
quello di fondo.
Le
concentrazioni rilevate nelle acque sono quelle che erano prevedibili in base
al rapporto con il grado di contaminazione del
suolo e sottosuolo.
I suoli inquinati rilasciano inquinanti nelle acque
ed anche se il rilascio d’acqua è quantitativamente limitato risulta di notevole impatto ambientale in relazione
alla tossicità delle sostanze in esame.
La affermazione del tribunale sul punto non può di
conseguenza essere condivisa, perché se è vero che il flusso è limitato è anche
vero che il carico inquinante è rilevante e che comunque il flusso d’acqua in
un anno è considerevole..
II parte -sentenza
Capitolo quarto
La compromissione del sedimento dei canali dell’area
industriale ( rilevante in termini di disastro colposo e come antecedente
dell’avvelenamento del biota su di esso
vivente
4.1 Premesse
Secondo il P.M l’evento disastro consisterebbe nella alterazione dell’ecosistema dell’area industriale e nella contaminazione dei
comparti ambientali che lo costituiscono attinti dal catabolismo del
Petrolchimico
Secondo l’ipotesi accusatoria il sedimento dei canali
dell’area industriale sarebbe stato
attinto dal catabolismo del Petrolchimico-
con effetti rilevanti in termini di disastro colposo - e dal sedimento
la contaminazione si sarebbe estesa al
biota ( su di esso vivente) con effetti rilevanti in termini di avvelenamento
L’inquinamento sarebbe causato da
microcontaminanti – organici ed inorganici- in particolare diossine che ,
per la costante presenza di
“octaclorodibenzofurani,”troverebbero la loro matrice nelle filiera del cloro
ed i conseguenza nella produzione del Petrolchimico
La cosiddetta
impronta delle diossine denota la matrice della contaminazione, ed è improbabile che la matrice possa essere
individuata in altro tipo di produzione, in quanto le diossine derivanti da
altri processi produttivi, diversi dal
Petrolchimico, sarebbero diversamente connotate.
La
circostanza è confermata dalla corrispondenza delle impronte caratteristiche
del sedimento dei canali inquinati con quelle dei pozzetti interni al plesso
Petrolchimico .
L’accertamento
avente per oggetto la presenza nel sedimento dei canali delle diossine , dei
policlorobifenili ( PCB), degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) degli
idrocarburi clorurati,ammine aromatiche, nitrofenoli e metalli
pesanti,dimostrerebbe la sussistenza dell’evento di danno ambientale disastroso
Per
dimostrare il grado “disastroso” dell’inquinamento vengono fatti confronti tra
il sedimento dei canali dell’area
industriale ed il sedimento dei canali dell’isola di S.Erasmo
Per molti campioni risultano superati, ora per un
parametro ora per più parametri , i limiti della classe B) e talvolta quelli
della classe C) del Protocollo d’Intesa 1993 del Ministero dell’Ambiente
In particolare risulterebbero molto inquinati i
sedimenti del canale Lusore Brentelle- antico corpo ricettore degli scarichi di
provenienza del Petrolchimico- il bacino di evoluzione del Canale
Industriale Sud , per la concentrazione di IPA, la darsena
della Rana per la concentrazione di IPA di esaclorobenzene e di PCB.
Cause di contaminazione del sedimento sarebbero in
sintesi :
1) gli scarichi
incontrollati nel canale Lusore Brentelle , antico corpo ricettore di
quelli attivi fino alla metà degli anni settanta., salvo per quel che
riguarda taluni scarichi superstiti;
2) lo smaltimento delle peci clorurate trasportate con autobotti e bettoline in
tutte le acque dei canali industriali della prima e della seconda zona industriale;
3) gli apporti inquinanti recati fino all’attualità
dall”SM15 ( scarico principale di
provenienza del Petrolchimico) ritenuto responsabile della contaminazione dei
cd “Bassi Fondali” antistanti l’area di insediamento del plesso
industriale -dove comunque anche secondo l’ accusa i valori di
PCDD/F si riducono di tre ordini di grandezza rispetto a quelli della prima zona industriale.
Le prime due cause sarebbero pertinenti a fatti meno
recenti, la terza a fatti più recenti anzi al presente , in particolare l’accusa osserva come nelle
acque in uscita dallo scarico SM15 si rinvengano quelle sostanze che ,in
concentrazioni significative, si trovano nei sedimenti ,all’esterno del
Petrolchimico , in primo luogo le
diossine.
In tesi di accusa sarebbero attuali apporti rilevanti
di inquinanti
In
particolare la immissione di diossine
nelle acque dei canali finitimi al plesso industriale si sarebbe protratta almeno fino al1998.
Lo proverebbe il fatto che un campione prelevato dal
Magistrato delle acque nel 1998 avrebbe rilevato un valore di concentrazione –
150 picogrammi /litro- 300 volte superiore al valore limite per gli scarichi
industriali, proposto dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (per
diossine e furani) pari a 0,5 picogrammi /litro.
Gli scarichi del Petrolchimico sarebbero stati
effettuati in violazione del noto
divieto di diluizione - art 9 quarto e
settimo comma L n.319/76, come modificato dalla L n .650/79- stante la
confluenza di acque di processo e di
altre correnti nel principale scarico
del plesso industriale
prima del recapito nel corpo
ricettore.
Osserva ancora
l’accusa come decine di migliaia
di bollettini di analisi interne – dimostrerebbero il superamento dei limiti di
legge anche in epoca recente .
L’imputazione
addebita agli imputati lo scarico di fanghi, di catalizzatori esausti e
di altri sottoprodotti di risulta attraverso gli scarichi SM2e SM15, con
concentrazioni di nitrati e clorurati superiori ai limiti di accettabilità previsti
dal D.P.R n. 962/1973, normativa speciale per la con terminazione lagunare e tale condotta si porrebbe così in nesso
causale con il disastro e
l’avvelenamento del biota
Un ulteriore addebito di colpa , pertinente la
disciplina dei rifiuti ma rilevante anche
per quanto riguarda la gestione degli scarichi nelle acque , è quello
conseguente alla presenza di C .V. M nelle acque di processo e nei
reflui di provenienza dal Petrolchimico
,che . comporta la qualifica di tutti i rifiuti recapitati nel corpo
ricettore nel corso del tempo, anche
quelli convogliati attraverso gli
scarichi SM15 e SM2, come rifiuti tossico nocivi
Tanto
consegue al fatto che gli imputati non avrebbero dimostrato che ,nelle acque di
processo provenienti dagli impianti CV22/23 e CV 23/24 le concentrazione del
CVM fosse compatibile con le concentrazioni limite relative alla diossina
sostanza nominate nella tabella 1.1 allegata alla delibera del Comitato
Interministeriale 27-7-1984.
Tutti
i reflui avrebbero dovuto essere smaltiti come rifiuti tossico nocivi ,in forme
adeguate a quelle indicate dal d.p.r
915/1982( termodistruzione) e non nelle forme adeguate alla disciplina relativa
agli scarichi nelle acque
Le condotte sopradette integrerebbero i reati di
disastro innominato per i danni interessanti l’ecosistema nel suo
complesso,nonché quelli di
adulterazione e avvelenamento, estendendosi la contaminazione attraverso
l’inquinamento del biota alle risorse alimentari costituite da pesci e molluschi, suscettibili di essere immessi
nel mercato attraverso la pesca abusiva praticata nei luoghi . Il pericolo
per l’incolumità pubblica
sarebbe attuale e il reato di disastro innominato sarebbe permanente in atto
4.2 Illustrazione delle tesi di accusa sulla compromissione del sedimento dei
canali dell’area industriale veneziana
a causa dei microcontaminanti
inorganici ed organici rilevante in termini di disastro innominato colposo
Illustrazione delle tesi di accusa attinenti alla
sussistenza di una relazione tra tale
evento di danno e gestione del catabolismo nelle acque del <petrolchimico
(riferibili agli imputati)
Sinossi:
a) i dati della
contaminazione
b) profilo storico
degli scarichi attraverso il riferimento alla autorizzazioni rese dal magistrato alle acque
c) dell’attuale rilevanza dell’apporto
costituito dal flusso dell’SM 15”
principale scarico di provenienza del petrolchimico intermini di contaminazione
da diossine
d) tipicità dell’impronta delle diossine di risulta
dalla produzione del cloro
e) studio dei profili di congenere delle diossine presenti nei campioni di sedimento prelevati dai
canali dell’area industriale
f) confronto tra tali impronte e quelle relative
all’esito di analisi di campioni di fanghi prelevati da pozzetti del sistema
fognario del Petrolchimico
Alcuni dati sono incontroversi
La contaminazione del sedimento dei canali dell’area
industriale esiste ed è quella
descritta nel “Piano Direttore 1989
della Regione Veneto” che descrive la situazione qual’era negli anni della transizione del petrolchimico da Montedison a
Enichem evidenziando anche che la grave
situazione che aveva portato
l’ecosistema lagunare vicino al collasso agli inizi degli anni 70,appariva in miglioramento ,grazie agli interventi di depurazione già avviati e al miglioramento e riconversione delle tecnologie
industriali , ma non facilmente
superabile per quanto riguardava la
componente inglobata nei sedimenti.
Lo stato di compromissione del sedimento dei canali
dell ’area industriale è attribuibile al catabolismo industriale risalente nel
tempo ( vedi consulenti tecnici della
accusa Bonamin e Rabitti e
deposizione teste Pavanato e Ferrari ) tutte convergenti nel riconoscere che la
maggior parte delle sostanze inquinanti
è stata immessa in laguna nel
ventennio 50-70
Gli esperti dell’accusa – Baldassari - Bonamin e
Fanelli hanno accertato la presenza degli inquinanti di derivazione da processi
di lavorazione industriale oggetto di interesse processuale ( PCDD, PCDF, IPA,
esclorobenzene , metalli pesanti) e hanno individuato, nel contesto dell’intera
conterminazione lagunare, sei distinte aree di rischio , seguendo
l’andamento della concentrazione degli inquinanti e rilevando ,come da tutti
atteso ,per tutti gli inquinanti concentrazioni più elevate nella zona
industriale.
Nel canale Lusore Brentelle hanno rilevato alte concentrazioni di mercurio ed hanno altresì rilevato, nei campioni di
sedimento dei canali dell’area industriale, diossine che recano l’impronta del
cloro
Tanto premesso – trattasi di circostanze sostanzialmente
incontestate - osserva il
Tribunale come sia essenziale nel
processo accertare se tale situazione sia riferibile a fatto degli imputati-se
non altro in termini di aggravamento della contaminazione preesistente , e
come altrettanto essenziale nel
processo sia il verificare se tale situazione possa dirsi obiettivamente
riferibile al Petrolchimico degli anni interessanti l’imputazione .
Procede quindi il tribunale alla analisi del consulente dell’accusa Racanelli
Premesso che l’analisi è stata orientata su policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani PCDD/PCDF, policlorobifenili, PCB, idrocarburi
policiclici aromatici IPA, idrocarburi clorurati, ammine aromatiche nitrofenoli pesanti
e metalli pesanti; che degli esiti è stata fatta una valutazione
secondo i parametri del Protocollo
d’Intesa del 1993; che nessuna
distinzione è stata fatta tra la Prima e la Seconda Zona industriale ; che sono stati assunti i dati di sedimenti
superficiali campionati dal 1992 a tutto il 1999 con conseguenti
differenze influenzate dalle variabili
spaziali , temporali , analitiche – dipendenti queste ultime dai risultati ottenuti
da diversi laboratori , per cui sono
state considerate significative solo le differenze tra dati che variano per più di un ordine di grandezza; che quale
parametro di confronto sono stati presi i campioni prelevati in prossimità
dell’isola di S. Erasmo; che nella zona industriale sono stati fatti
campionamenti in sette punti denominati rispettivamente da S1, a S 7 e
tutti raffrontati ai parametri di cui alla colonna A),B)e C) del Protocollo
d’Intesa 1993 del Mistero
dell’Ambiente; sulla base delle indagini tecniche eseguite seguendo i criteri sopraindicati si sono
avuti i seguenti risultati: la presenza di Mercurio in misura superiore ai
parametri sopraindicati nel punto S 7- sedimento del Canale Lusore – Bretelle-
antico corpo recettore degli scarichi di provenienza del vecchio petrolchimico-
la presenza di esaclorobenzene HCB – sotto prodotto delle produzioni di
interesse processuale , composti clorurati – e presente in dosi massicce nelle peci clorurate.
In base a tali dati ritiene l’accusa che la contaminazione
del sedimento dei canali della zona industriale sia causato da pratiche di smaltimento dei rifiuti mediante getto
diretto nei canali mezzo di autobotti e
bettoline di provenienza del
Petrolchimico
Quanto sostenuto dall’accusa non risulta in alcun
modo provato per quanto riguarda il periodo di gestione del Petrolchimico da
parte degli imputati: –1970 –2000.
Le analisi evidenziano poi in particolare
percentuali che superano le
soglie del citato protocollo d’intesa
nei policlorobifenili –P C B- , nei Policlorodibenzodiossine policlorodibenzofurani PCDD/PCDF, negli Idrocarburi policiclici
aromatici tossici IPA , negli IPA
tossici nel piombo, nel rame ,
nell’arsenico - l’arsenico supera in quattro punti il livello dei protocollo –
ed il
c .t evidenzia che l’arsenico è
contenuto nelle ceneri di pirite- fanghi rossi- usati in antica data per
l’imbonimento dell’area di sedime della zona industriale.
Conclusivamente ora per un parametro ore per l’ altro
,talvolta per più parametri i campioni
di sedimento , prelevati dai canali della zona industriale , superano i limiti
di cui alla classe B del Protocollo d’intesa.
Per i campioni di sedimento superficiale prelevati
dai punti sotto indicati risultano superati i limiti di cui alla classe C dello
stesso protocollo
Il sedimento del canale Lusore Brentelle presenta un grado di inquinamento
più elevato che non è classificabile in base al protocollo e dovrebbe essere
gestito come “rifiuto tossico nocivo “
Segue quindi l’esame della analisi del consulente dell’accusa Ferrari
Il c t. accerta
innanzitutto che gli scarichi
erano autorizzati dal Magistrato alle Acque ;
che la
produzione dei clorurati avviene nel vecchio Petrolchimico .e che gli scarichi
versavano direttamente nel canale Lusore Brentelle senza alcun tipo di trattamento;
che verso la metà degli anni 70 la produzione dei clorurati si spostava nell’area del
nuovo Petrolchimico e che a questa
stessa epoca risalgono i primi impianti
di trattamento e termocombustione dei reflui clorurati denominati CS30 e CS28.
Il consulente
ha poi indicato, elencandoli, gli impianti che
scaricavano direttamente nel
canale Lusore –Bretelle :
A impianto cloro- soda avviato nel 1951 e chiuso nel
1972
B impianto di produzione del CVM e cioè il CV1-
chiuso intorno al 1970- il CV10
chiuso nell’81
C altri impianti, fino alla realizzazione
dell’impianto chimico fisico biologico SG31 avvenuta nel 1978;
D le
produzioni di tetracloroetano e trielina ,cloruro di benzile e benzale scaricavano le acque reflue con recapito nel canale
Lusore B fino all’avvio dell’impianto di strippaggio dei clorurati CS30
E in realtà incontroverso che il canale Lusore
Brentelle sia stato gravemente
compromesso dal catabolismo del Petrolchimico
e ciò nel tempo, per cui si sarebbe dovuto verificare se si
trattava di tempi storici che
trascendevano o meno l’imputazione
L’accusa non si è invece posto il problema di accertare
se si tratta di tempi storici che superino quelli dell’imputazione ,né
di verificare , se vi sia una relazione tra la condotte degli imputati ed una qualche forma di aggravamento della
contaminazione preesistente.
Sul piano
normativo viene evidenziato che la
legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia – l.366/73 l .171/1973
DPR 962/73 – entra in vigore tardivamente essendo stati i termini per la installazione di impianti di
depurazione dei reflui in laguna prorogati
fino a tutto l’1-3-1980 e che
prima di questa data non possono considerarsi operativi i parametri di accettabilità degli scarichi di cui alle
tabelle allegate al D. P R. 962
/73 e che neppure altrove opera la
legge Merli
Consta che al
1-3-1980 gli scarichi di provenienza del Petrolchimico . erano muniti di
impianti di trattamento delle acque di scarico
Secondo
l’ipotesi accusatoria .l’inquinamento dei canali e della laguna nella parte antistante
la zona industriale – causato dalla presenza
di diossine e idrocarburi clorurati di risulta della produzioni del P.
sarebbero stati causati per il passato da:
a ) scarichi
nelle acque di reflui senza trattamento
b) evacuazione diretta in laguna di rifiuti clorurati
a mezzo di bettoline e autobotti
Per l’epoca più recente invece dallo scarico S.M.15
Con riferimento a tale scarico e premesso che i sistemi di trattamento sono
rimasti sostanzialmente gli stessi ,salvo alcune migliorie nel 1995/ 98 a
seguito di interventi della magistratura , viene evidenziato che nello scarico S12 che poi confluisce in
quello predetta erano stati fatti dei campionamenti ed era stato trovato un
valore di concentrazione pari a 150
picogrammi litro superiore di 300 volta
al limite degli scarichi industriali
proposto dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale per
diossine e furani che lo pone eguale a 05 picogrammi per litro che la diossina,
rinvenuta nei bassi fondali, ha la stessa impronta di quella dei reflui di
produzione dei DCE e CVM e degli altri idrocarburi clorurati provenienti dallo
scarico SM15
Gli esperti
dell’accusa pervengono a ritenere che la fonte di contaminazione dei canali
dell’area industriale debba essere individuata nella produzione del
Petrolchimico e nei relativi scarichi perché le diossine rinvenute nei sedimenti dei canali avrebbero
la stessa impronta di quelle presenti nei reflui di derivazione delle produzioni di DCE e PVC .
Viene quindi spiegato il procedimento attraverso il
quale diventa possibile individuare la cosiddetta impronta delle diossine
collegarle ad un determinato processo chimico.
Sinteticamente viene spiegato come la famiglia
delle diossine e dei furani è composta
da 210 congeneri e che usualmente
vengono esaminati solo 17 congeneri , quelli
con tossicità più elevata che
viene correlata mediante il fattore di
conversione (TEQ tossicità equivalente )
a quella più pericolosa
2,3,7,8-TCDD /tetraclorodibenzodiosssina- classificata come cancerogena
.
I 17 congeneri
vengono poi ridotti a 10 omologhi
attraverso il grado di clorurazione
tetra –penta esa epta e octa
diossine e furani ed in relazione al
diverso processo produttivo che genera le PCDD/F varia anche la proporzione tra
i predetti gruppi di congeneri ,ciò che
consente di identificare u profilo o impronta del PCDD/F ed associarlo da un
determinato processo chimico
Il collegamento e l’impronta avvertono però i periti non è comunque paragonabile
alla impronta digitale essendo certo meno precisa, peraltro le variazioni che
caratterizzano i processi produttivi dello stesso tipo di quello
considerato inducono importanti
variazioni nel disegno di congenere e
portano alla configurazione di profili relativamente diversi, che comunque
mantengono la loro peculiarità o tratto caratteristico.
Sinteticamente i confronti effettuati dagli esperti
consentono di accertare che nella
impronta dei fanghi prelevati
nei pozzetti interni del Petrolchimico vi è prevalenza di OCDF-
octaclorofurano e la stessa prevalenza viene notata nei sedimenti superficiali di tutta la zona industriale
Questo ,
unitamente ai dati di letteratura in materia di prevalenza di OCDF nei reflui
di provenienza dalla filiera del cloro ,consente all’accusa di ritenere che il Petrolchimico sia la causa dell’inquinamento di tutta l’area industriale , non essendo
peraltro possibile individuare
nell’area interessata altri processi produttivi,responsabili della
presenza del tipo di diossine PCDD/F rinvenute nei sedimenti dei canali ,atteso che le diossine di risulta degli
altri processi produttivi non sono in nessun modo connotate dalla presenza
del OCDF .
Ricorda a questo punto il Tribunale come uno studio
del C .N. R perviene a diverse
conclusioni, escludendo che le impronte
dei sedimenti prelevati nei punti di campionamento siano sovrapponibili a
quelle tipiche della produzione del CVM.
Ritiene
comunque l’accusa che i profili e le
impronte delle diossine di risulta delle lavorazioni del Petrolchimico possono essere associate ad una impronta
media comunque peculiare , che esclude la possibilità di individuare
un’altra matrice della contaminazione ,caratterizzata dalla prevalenza di
octoclorofurano seguito da
eptaclorofurano o anche da
octaclorodiossina
I
profili e le impronte delle
diossine di risulta delle lavorazioni del Petrolchimico non possono essere
associate ad una impronta tipica però possono essere associate ad una impronta
media comunque caratteristica peculiare ,tutti i sedimenti dei canali
industriali denunciano la stessa
matrice della contaminazione in quanto
tutti i campioni dei sedimenti sono riferibile allo stesso insieme.
Non si fa
carico invece l’accusa di datare l’epoca della contaminazione pur essendo tecnicamente possibile
Osserva a
questo punto il tribunale come l’accusa
trascuri due importanti evidenze che provengono dalla stessa analisi dei suoi
consulenti :
1)l’andamento
delle concentrazioni delle sostanze
inquinanti evidenzia una forte
diminuzione procedendo da nord verso
sud , man mano che ci si allontana dalla prima
zona per avvicinarsi alla seconda zona industriale;
2) nello spazio antistante lo scarico SM15 –lo
scarico principale di provenienza del plesso industriale ,dalla meta degli anni
70 ad oggi- i valori di concentrazione degli inquinanti risultano più
bassi di quelli rilevati nel sedimento
di altri canali industriali .
Prima di
affrontare problematiche più complesse il Tribunale ritiene di esaminare quella secondo cui la
contaminazione è proseguita almeno fino
al 1998, con l’immissione di diossine attraverso lo scarico SM15 del
Petrolchimico, ipotesi che ritiene non plausibile.
4.3 Definitiva confutazione della tesi di accusa sulla
rilevanza attuale dell’apporto costituito dal flusso del SM15 (scarico nelle
acque di provenienza dal Petrolchimico dell’oggi)
Alla base dell’ipotesi accusatoria sopra esposta ci sarebbero i risultati di un
analisi di un prelievo fatto allo scarico S12- affluente nello scarico
SM15- in cui è stato rilevato un valore
di concentrazione pari a150 picogrammi
/l, risultato 300 volte superiore al limite proposto per gli scarichi industriali dalla CCTN( Commissione consultiva
Tossicologica Nazionale per le diossine e furani eguale a 0,5 picogrammi /l)
Tali
esiti non sarebbero rilevanti secondo
le condivisibili critiche del c. t della difesa Foraboschi che ha evidenziato:
gli errori delle valutazioni fatte dalla accusa .
Innanzitutto si evidenzia che si tratta di un unico
prelievo e non di campionamenti, fatto in un momento in cui la corrente andava
alimentando l’impianto biologico e non all’atto di essere scaricata
direttamente nel
corpo idrico ricettore ; che il valore indicato è erroneo perché quando
venne indicato il predetto valore limite 0,5 picogrammi/ litro nell’87, la
misura di tossicità equivalente (TEQ) era calcolata secondo i criteri EPA /87, adottando i quali la concentrazione
dello scarico S12 risulta di 14 p picogrammi /l, e non di 151 p. g /l come indicato dalla accusa adottando i criteri successivi EPA/89; che
mancano altri rilevamenti tali da rendere il dato significativo, mentre la stessa Commissione ritiene
necessario disporre di un numero di rilevamenti statisticamente
significativo;che non esistevano all’epoca, secondo la normativa italiana limiti per le concentrazioni di PCDD/F nelle
acque di scarico e tanto meno nelle
correnti interne inviate a trattamento cosi come lo era la corrente S12 al
momento del campionamento; che il limite di cui sopra era stato indicato dalla
Commissione , con riferimento ad un caso particolare molto diverso: ricaduta di
polveri esistenti nei prodotti di
combustione derivanti da un impianto dall’ inceneritore della città di
Firenze ( per cui la situazione
esaminata dalla commissione non era confrontabile con quella in esame; che comunque
l’apporto inquinante era limitato –l’ accusa non si era fatta carico di
indicare le conseguenza derivanti dalla
immissione delle diossine nella misura rilevata attraverso lo scarico Sm15 – il consulente
della difesa aveva invece dimostrato che il flusso di massa dello scarico S12
dati per buoni i risultati delle analisi risultava pari a 6 microgrammi all’ora espressi in TEQ 1987.
In via esemplificativa venivano riportati alcuni
esempi per dimostrare che l’apporto dello scarico SM15 non aveva potuto essere rilevante in termini di disastro
Rilevava
ancora il Tribunale che la portata delle acque , proveniente dagli
impianti di produzione del Petrolchimico, trattate dai suoi sistemi di depurazione e confluenti nello scarico finale
SM15 è pari a circa 0,3 metri cubi /s e che non è fondata la affermazione del c t. Ferrari secondo cui invece lo
scarico SM15 sversa circa 12 metri cubi al secondo di acque
Risulta invero anche
dalla relazione del Magistrato alle acque che il flusso dello scarico
SM15 era di 11 milioni di metri cubi
ogni anno volume che corrisponde ad una
portata media di 0,3 metri cubi /s.
Risulta
ancora che lo scarico era stato regolarmente autorizzato e che erano stati
imposti con le prescrizioni accessorie
controlli analitici e che quello
evidenziato risulta essere l’unico controllo positivo noto in materia di
formazione di diossine.
Ad
integrare la infondatezza dell’accusa
sul punto vengono richiamate considerazioni che saranno sviluppate poi e che riguardano la tesi
dell’accusa- ritenute tutte infondate-
secondo cui gli scarichi erano stati effettuati in violazione del
divieto di diluizione ;
il superamento dei parametri di accettabilità di cui
al DPR n.962/1973 aveva determinato condizioni peggiorative dello scarico delle
acque ;
la presenza di CVM nella acque di processo dei
reparti CV22/23 e CV24/25 conferiva all’intero flusso in uscita dagli scarichi
SM2 e SM15 il carattere di rifiuti tossico nocivi con la conseguenza che
tutti i reflui di provenienza del Petrolchimico dovevano essere gestiti come rifiuti tossico nocivi e non alla stregua delle valutazioni tecniche
e di disciplina pertinenti agli scarichi nelle acque.
Nessun addebito può essere fatto con riferimento ad epoca più recente- dal 1990 al 2000-
risultando provato che lo scarico
inquinante del Petrolchimico risulta
attestato su valori medi inferiori al carico ammesso dai parametri tabellari di riferimento
Viene quindi
ribadito prima di procedere analiticamente alla valutazione di tutti i passaggi
che secondo l’ipotesi accusatoria i sedimenti
dei canali di tutta l’area industriale sono contaminati da
microinquinanti inorganici ed organici,in particolare da diossine,che per la
costante presenza della specie di octaclorobenzofurani denunciano la loro provenienza dalla filiera
del cloro e perciò del Petrolchimico :
e che quindi nella tesi accusatoria assume rilevanza centrale il tema relativo alla impronta delle
diossine .
Innanzitutto rileva la difesa come i prelievi di
campioni siano stati fatti da pozzetti
pertinenti a rami di impianti chiusi da tempo e nei quali venivano convogliate acque meteoriche ed acque di lavaggio ,non acque di processo.
Dall’80 le acque meteoriche vengono raccolte in vasche ed inviate all’impianto
di strippaggio CS30 dei clorurati i cui
fanghi vengono smaltiti nei forni dell’impianto CS28.
Ciò pone
innanzitutto un problema di rappresentatività
dei campioni di fango prelevati
nei pozzetti.
Comunque dalle analisi dei prelievi di fango
effettuati dai consulenti della difesa negli stessi pozzetti in cui erano stati
fatti i prelievi da parte dei tecnici del P. M ., orientate alla ricerca dei
composti organo alogenati e dei PCDD/F risulta – secondo i grafici
riportati alle pagine da 626-a 629 che ,contrariamente a quanto ritenuto
dalla accusa, le impronte delle
diossine rilevate nei pozzetti non
hanno caratteristiche proprie , essendo
costituite da mescolanze eterogenee , comunque non rappresentative che vi sono
differenze al confronto delle impronte caratteristiche del Canale Lusore-
Brentelle - antico corpo recettore degli scarichi del Petrolchimico e quelle del canale industriale Nord.
Non solo le
impronte delle diossine rilevate nei
pozzetti non hanno caratteristiche proprie ma anche non vi è corrispondenza con
la distribuzione delle PCDD/F presenti nelle acque reflue dei processi
produttivi .
Risulta invece
e ne danno atto gli stessi esperti delle difese che le impronte delle
diossine di cui ad un campione il n. 4
– di cui peraltro l’accusa non aveva fornito i risultati- corrispondono
esattamente a quelle dei sedimenti del canale Lusore- Brentelle
I composti che sono stati trovati nel canale Lusore -
Brentelle sono stati trovati in tutti i
pozzetti esaminati
Le impronte del canale Lusore –Brentelle sono diverse da quelle degli altri canali - canale Industriale
Nord, canale Brentella, canale Salso , canale San Giuliano
L’impronta
del pozzetto n 4 –fango di fognatura del CV10-11- è del tutto identica
all’impronta del canale Lusore –Bretelle.
Le impronte dei campioni prelevati dagli altri
pozzetti del sistema fognario TS1 e CS3
non sono sovrapponibili a nessuna altra impronta
Tali
rilievi tecnici pongono il serio
problema di verificare la corrispondenza delle impronte rilevate dove
transitavano acque reflue convogliate nei pozzetti del vecchio Petrolchimico.
con le impronte dei canali diversi dal Lusore Brentelle
4.5 Ancora sulla questione delle impronte delle
diossine confutazione della ipotesi che individua nel Petrolchimico la matrice della contaminazione del sedimento dei canali della area
industriale, indistintamente considerata
Osserva il Tribunale come la difesa
abbia sostenuto che la identità delle impronte rilevate nel sedimento del canale
Lusore Brentelle con quelle tipica della produzione del CVM e
quelle rilevate nelle analisi dei campioni di fanghi prelevati dagli scarichi
SM15 , SM 12 ,S M 22- vecchi e nuovi scarichi del Petrolchimico - consente di
ritenere che le caratteristiche delle
emissioni inquinati del Petrolchimico
rimangano almeno tendenzialmente uniformi nel tempo in contrasto con l’ipotesi formulata
dall’accusa secondo cui invece le differenze
riscontrate tra tali impronte – in particolare tra quelle dei canali della
prima e della seconda zona industriale-
derivano da variazioni indotte
nel tempo delle caratteristiche dei processi produttivi del medesimo
tipo di quello considerato (petrolchimico filiera del cloro).
Procede
quindi il Tribunale ad elencare le ragioni della tesi difensiva elaborata sulla
base della consulenza del c. t . Vighi,
che giustifica le conclusioni di cui sopra
Il
consulente delle difese attraverso il confronto tra le impronte dei sedimenti inquinanti nelle diverse aree
della con terminazione lagunare ed in particolare nel campo della prima e
seconda zona industriale – evidenzia la
differente matrice della contaminazione ;
muovendo dall’ambito della prima zona verso
la seconda zona industriale evidenzia altresì che , per tutti gli inquinanti di interesse processuale, i livelli di
concentrazione tendono nettamente a diminuire .
Sulla base delle accertate differenze è possibile affermare che le due aree ,quella
della prima zona industriale e quelle relative alla seconda zona industriale sono soggette a fonti
diverse di contaminazione da PCDD/F
La prima zona industriale ha risentito di
emissioni che presentano caratteristiche diverse da quelle degli scarichi del Petrolchimico , le quali
sicuramente caratterizzano l’impronta dei sedimenti del canale Lusore
Brentelle
Ciò confuta la tesi accusatoria della
identità della causa della
contaminazione di tutti i sedimenti dei
canali della area industriale indistintamente
considerata , da identificarsi nel catabolismo delle acque di provenienza del
Petrolchimico .
La evidenza di tali differenza viene giustificata dalla accusa con variazioni indotte nel tempo nel ciclo
produttivo
E
vero che le impronte variano e non sono
riconducibili ad una unica impronta bensì ad una impronta media ma ciò
perché varia nel tempo il processo
produttivo
Nella sua analisi il consulente della difesa
utilizza un data-base di 1300 campioni
di sedimenti e come il consulente
dell’accusa segue il metodo di analisi
delle componenti principali, applicandolo ai dati dell’intero data base
Descrive le analisi dei componenti principali
, con un metodo di analisi
statistica che consente di trasferire
in un sistema a due o tre dimensioni quindi graficamente rappresentabile
la maggiore o minore analogia
Inoltre
elimina alcuni dati che avrebbero potuto falsare gli esiti, escludendo tutti quei campioni che sono
caratterizzati da valori inferiori al
limite della rilevabilità analitica per almeno 6
congeneri
Da tali analisi risulta che i campioni
del Canale Nord e del canale Brentella
– canali della prima zona industriale-sono riconducibili al medesimo insieme ,
mentre quelli del canale Lusore Brentelle non sono riportabili al medesimo insieme.
Questa
differenza consente di affermare che le due aree sono soggette a fonti di inquinamento da PCDD/F diverse
Il contesto della prima zona industriale ha
risentito nel tempo di emissioni che hanno caratteristiche diverse
da quelle degli scarichi del
Petrolchimico ,che caratterizzano invece l’impronta dei sedimenti del canale Lusore Brentelle
Di
conseguenza risulta infondata la tesi accusatoria secondo cui invece il
Petrolchimico sarebbe responsabile
dell’inquinamento di tutta la zona industriale indistintamente.
L’ipotesi
della accusa secondo cui le differenze delle impronte di congenere
dipenderebbero da varianti nel ciclo produttivo è rimasta a livello di sola
ipotesi
E stata invece
dalla difesa dimostrata la sua inconsistenza in quanto lo studio di
campioni superficiali e profondi
evidenziano una sostanziale uniformità della impronta PCDD/F da
cui è lecito dedurre che le variazioni indotte nel ciclo produttivo non
hanno modificato le caratteristiche delle emissioni
In conclusione
dall’esame delle impronte
risulta che : le impronte rinvenute nel canale Lusore Brentelle corrispondono alle impronte riportate in
letteratura come caratteristiche della
produzione del C V. M .; che sono diverse da quelle rinvenute nei canali
della prima zona industriale –canale Brentelle, canale industriale nord; che
l’impronta del canale Lusore Brentelle
è rimasta costante nel tempo
pertanto mutazioni del ciclo produttivo non hanno influito sulla impronta ;
che la spiegazione dei c t dell’accusa , secondo
cui la differenza dipenderebbe da variazioni nella produzione non si giustifica
; che le impronte dei sedimenti del Lusore
Brentelle corrispondono a quelle
caratteristiche della produzione del CVM nonché a quelle riscontrate nei fanghi
prelevati dagli scarichi SM15,SI2 ed SM22; che queste impronte sono
diverse da quelle caratteristiche della prima zona industriale che a loro volta dimostrano invece analogie
con quelle tipiche di altre produzioni
industriali
4.6 Segue
confutazione della ipotesi che
individua nel Petrolchimico la matrice
della contaminazione del sedimento dei canali dell’area industriale indistintamente considerata
Vanno innanzitutto evidenziate alcune circostanze che
sono incontestate o comunque adeguatamente provate.
E
incontestato che il gradiente di contaminazione diminuisce passando
dalla prima alla seconda zona
industriale e cioè da nord a sud , avvicinandosi ai canali prospicienti
l’area di insediamento del Petrolchimico; che a sud nella zona dei cosiddetti
bassi fondali, area che intesi di accusa continuerebbe ad essere inquinata
dagli apporti dello scarico SM15 il
livelli di concentrazione di PCDD/F sono notevolmente ridotti; che ‘unica eccezione
è rappresentata dal canale Lusore .Brentelle , che risulta molto
inquinato verosimilmente perché
antico corpo recettore degli scarichi del Petrolchimico in epoca in cui non vi
era alcuna regolamentazione .
Ed il gradiente di inquinamento dalla prima alla
seconda zona industria contraddice l’ipotesi accusatoria secondo cui la contaminazione avrebbe la sua origine nel Petrolchimico
Secondo gli
esperti delle difese invece la
contaminazione da diossine e furani avrebbe inizio nella prima metà del secolo
e si sarebbe intensificata fino a raggiungere
i valori massimi per le diossine e i furani negli anni 50 e negli anni 60,
e per gli IPA negli anni 60
Gli esperti –Bellucci e Colombo- hanno poi
individuato le cause della contaminazione della prima zona industriale
,identificando la sorgente
dell’impronta di PCDD/F presente nella prima zona industriale , ed accertandone
la diversità da quella presente
nell’antico corpo recettore del Petrolchimico;hanno poi giustificato la contaminazione del canale sud-seconda zona
industriale- e spiegato la
influenza negativa dell’antico sito di
discarica dell’isola delle Tresse
vicino allo scarico SM15.
Prima di esaminare il lavoro degli esperti il
Tribunale riprende però alcune delle valutazione gia fatte in ordine alla
normative vigenti in epoca precedente l’entrata in vigore di norme di
protezione ambientale , relativa alla insalubrità delle lavorazioni, norme che
hanno disciplinato per decenni
l’esistenza e l’andamento delle
produzioni inquinanti
Innanzitutto
viene ricordato l’art 216 TULS che ,prevedendo l’isolamento delle fabbriche
e manifatture che producevano gas
vapori o altre esalazioni insalubri, indicava chiaramente che la norma veniva intesa con finalità di tutela solo
sanitaria e non di tutela ambientale
È tale
disposizione per quanto riguarda il contesto territoriale di causa venne
attualizzata dall’art 15 e 16 delle Norme tecniche di attuazione del PRG di
Venezia del 1956.
In
particolare la PA aveva previsto per attività che oggi definiremmo di impatto
ambientale la destinazione delle aree prospicienti la zona industriale di Porto Marghera , che
attualmente occupa un fronte di 6 km per una profondità di circa 4 Km.
Da un punto
di vista storico doveva poi
essere tenuto presente –ciò che l’accusa aveva invece ignorato -che la
prima zona industriale era stata
realizzata mediante l’imbonimento di vaste aree di barena ,con materiale di risulta degli scavi dei
canali portuali ,e la seconda zona industriale invece mediante l’imbonimento,
avvenuto quasi esclusivamente con rifiuti di provenienza dalle lavorazioni
della prima zona industriale – rifiuti che alla stregua delle valutazioni
normative vigenti dal 1984 sono definiti tossico-nocivi.
Di questi
rifiuti usati per l’imbonimento una
grande quantità di colore rosso ,i cosiddetti
fanghi rossi derivano da processi di
“decuprazione delle ceneri di pirite” e da processi di lavorazione della
bauxite ,entrambi estranei al catabolismo del Petrolchimico
Naturalmente
insieme vi erano rifiuti di molte altre produzioni- produzioni del ciclo
dell’acido solforico, materiali di risulta della produzione metallurgica,
scarti di fonderia , ceneri di carbone
di centrali termoelettriche , fosfogessi di scarto di produzione
dell’acido solforico.
Al
catabolismo delle predette produzioni si aggiunse poi quello derivante dalle
produzioni del cloro da parte del
Petrolchimico ,. i cui insediamenti produttivi vennero collocati nella
seconda zona industriale e per cui gli scarichi a avvenivano nel canale Lusore
- Brentelle
Il sottosuolo della seconda zona industriale per alcune
centinaia di ettari( ad est dell’ alveo del canale Bondante ) è costituito da
rifiuti di antica derivazione dalla produzioni della prima zona industriale.
Nello zoccolo di questa enorme massa di rifiuti
sono stai scavati interamente il canale
Industriale sud, ,il canale Industriale ovest e in parte il canale Malamocco
Marghera.
Nella seconda zona industriale ,in area adiacente ai
bassi fondali vicino allo scarico SM15- scarico principale del Petrolchimico ,
dopo la cessazione, a metà degli
settanta, di quelli che recapitavano nel canale Lusore Brentelle trova collocazione l’isola delle Tresse,sito storico di discarica di rifiuti
della prima zona industriale.
Tutte le predette acquisizioni solo assolutamente
certe e documentate e non possono essere messe in discussione sul piano
probatorio.
E attraverso lo studio e la analisi dei sedimenti dei canali Industriale nord e Brentella è
possibili associare al catabolismo proprio delle tipologie
produttive della prima zona industriale
l’inquinamento dei sedimenti in
tale ambito.
Lo studio
verifica inoltre le conseguenze della
trasmigrazione della contaminazione dalla prima alla seconda zona
industriale.
È stato
accertato dai consulenti della difesa
attraverso l’esame di dati di letteratura
innanzitutto che dal 1932 era presente nella prima zona industriale la
lavorazione del magnesio- e a tale tipologia produttiva , secondo quanto
riportato in US .EPA.2000, la tabella
allegata alla predetta relazione
associa come contaminante
proprio le diossine ;
che la
decuprazione delle ceneri di pirite ,attuata dal 1932 a tutti gli anni 60, è in
grado di produrre rilevanti quantità di
diossine, caratterizzate da un impronta
simile a quella diffusa nell’ambito della prima zona industriale.; che
le ceneri di pirite rientrano nel
catalogo dei materiali di risulta,provenienti dalla prima zona industriale, e
utilizzati per imbonire la seconda zona industriale
Il tracciante
principale di tale rifiuto ,utilizzato in grandi quantità per imbonire la seconda zona industriale , è
costituito dai cosiddetti fanghi rossi.
Data la
rilevanza di questa tipologia di rifiuti
sono state fatte specifiche analisi, previa loro raccolta e
classificazione, prelevando sei campioni di fanghi rossi, i primi cinque
( da ES1 a ES5) sulla sponda del canale sud e l’ultimo ES6 sulla sponda del
canale industriale ovest
Tutti i
campioni sono stati prelevati nella seconda zona industriale e dove i fanghi rossi si trovano
in zona a diretto contatto con le acque dei canali ,le cui sponde
subiscono continua erosione .
Le analisi
effettuato hanno consentito di accertare
la presenza in uno solo dei
campioni, di ceneri di pirite e in tutti gli altri la presenza di fanghi rossi bauxitici,entrambi rifiuti
estranei al catabolismo del Petrolchimico ;inoltre in tutti questi campioni l’impronta di congenere .che
distingue un tipo di diossina
dall’altra è la stessa del
canale Nord e del canale Bretella.
Le analisi
dirette alla ricerca delle diossine hanno portato ad accertare anche concentrazioni di arsenico –che caratterizza
la pirite –ed alluminio –che caratterizza la bauxite-
E ciò
consente di associare i campioni alle tipologie produttive che li hanno
originati.
Inoltre per tutti i campioni prelevati al di fuori di uno l’impronta della diossina
è eguale a quella del Canale Industriale nord ed al canale Brentella e si
tratta di impronta eguale a tutte
quelle rinvenute negli altri canali al di fuori del canale Lusore . Brentelle
E l’impronta
che consente di associare la presenza di PCDD/F rinvenuto nei canali ai fanghi rossi provenienti dalla
lavorazione della pirite e della bauxite ,entrambi presenti nell’ambito della
seconda zona industriale e soggetti a fenomeni di intensa trasmigrazione
passiva
Da
documentazione non contestabile risulta inoltre che i fanghi rossi bauxitici
erano prodotti in misura molto rilevante
e che venivano usati non solo per imbonire ma che venivano anche
spappolati direttamente nei
sedimenti dei canali e che tra le aree
imbonite e contaminate risulta essere indicato il canale Industriale sud (della
seconda zona industriale)
Gli esperti
delle difesa hanno anche evidenziato
sulla base delle informazioni assunte che la bauxite veniva lavorata dalla Save utilizzando il processo
Bayer, cominciare dagli anni 30, che non produce diossine e dalla società
Italiana Alluminia con il processo
Haglund che come verificato sperimentalmente produce invece diossine
Osserva a
questo punto il tribunale che le sponde dei canali della seconda zona
industriale e l’area di insediamento
del Petrolchimico in tutta la sua
lunghezza sono caratterizzati dalla presenza di una notevole quantità di fanghi
rossi –che nulla hanno a che vedere con la produzione del Petrolchimico -tanto
risulta obiettivamente rilevabile anche percorrendo il canale Sud fino a giungere alle sponde del canale
Industriale ovest.
E risulta anche la attuale trasmigrazione passiva di
tali inquinanti dalle sponde dei canali industriali alle acque e ai sedimenti, cosi come analoga
trasmigrazione avviene dalla isola delle Tresse dove sono stati smaltiti oltre
un milione di metri cubi di fanghi
rossi verso i cd bassi fondali prospicienti lo scarico SM15.
Risulta anche
dalla deposizione del teste Chiozzotto- teste dell’accusa -che nell’isola delle
Tresse sono stati convogliati enormi quantitativi di rifiuti ed il fenomeno di erosione della isola delle
Tresse risulta avere causato un
arretramento delle sue sponde di oltre
50 metri, proprio davanti al punto di recapito dello scarico SM15, e che il progetto di messa in
sicurezza del sito prevede il
contenimento della percolazione delle sostanze inquinanti .
Viene poi rilevato che nel canale Malamocco –Marghera
frontistante lo scarico SM15, per
tutti quasi i parametri analizzati i sedimenti presentano livelli di concentrazione piu bassi di
quelli osservati in altre zone dell’area industriale e che i livelli di
concentrazione delle sostanze
inquinanti si riducono notevolmente nel passaggio dalla prima alla seconda zona industriale e in
prossimità dello scarico SM 15
raggiungono valori non eccedenti quelli attesi ,comunque non
sproporzionati ,rispetto a quelli che
caratterizzano situazioni paragonabile , connotate da un impatto ambientale
moderato certo non disastroso.
Dei valori
di contaminazione raggiunti in
prossimità dello scarico S. M15 ne da atto invero lo stesso consulente dell’accusa.
L’accusa di
fronte a questi accertamenti assume che la presenza di diossina nei fanghi
rossi lungo le sponde dei canali della
seconda zona industriale dipende da pratiche di commistione di tale residuo con peci clorurate provenienti dal Petrolchimico ,che
rimarrebbe cosi l’unica matrice di
contaminazione dei sedimenti della zona industriale per quanto riguarda le diossine
Ma si tratta
di una asserzione non provata né
sorretta da indizi.
A sostegno
della sua tesi l’accusa replica che nel tempo in ambiti distanti dal
Petrolchimico. sono state attuate pratiche di evacuazione diretta in laguna di residui clorurati di
provenienza da tale plesso a mezzo di bettoline e autobotti.
Anche questa
affermazione rimane non provata.
Contrariamente a tale ipotesi accusatoria risulta invece che dagli
inizi degli anni 70 le cosiddette peci
clorurate furono inviate per trattamenti presso l’impianto di
incenerimento CS28, costruito nel 72 e che in epoche
precedenti erano smaltiti in discarica .
La tesi
accusatoria è smentita anche dal fatto che
nei canali della prima zona industriale non si riscontra associazione di
diossina con clorurati, come avrebbe dovuto riscontrarsi se fosse vero quanto
affermato dalla accusa , mentre è stretta la relazione tra diossine e
metalli pesanti –arsenico ed alluminio
tipici delle lavorazioni della prima zona industriale.
Nel canale
Lusore .Brentelle . è invece presente in elevata concentrazione la
contaminazione di solventi clorurati
E viene anche ribadito che non è vero che la lavorazione della bauxite non produca
diossine, valendo questa affermazione , solo per il processo Bayer, ma non per il processo Haglund ,come
dimostrato dalla difese e non contestato dalla accusa.
Le conclusioni che il tribunale ritiene di
dovere trarre in base all’evidenza
probatoria sopra esaminata sono quindi le seguenti:l’inquinamento ha diverse
matrici:
a)
scarichi nella acque aventi recapito ei canali della prima zona
industriale provenienti dagli
insediamenti produttivi cola insediati dagli anni 20 e in grado di rilasciare
gli stessi inquinanti che secondo l’accusa proverrebbero unicamente dal
Petrolchimico e ciò contro l’evidenza
del forte gradiente di contaminazione nella prima zona industriale e contro l’evidenza delle differenti impronte delle diossine nell’uno e
nell’altro ambito
b)
rifiuti tossici- nocivi di risulta delle medesime produzioni-fanghi rossi
bauxitici e ceneri di pirite che sono
stati certamente utilizzati per l’imbonimento delle aree della seconda zona
industriale e nel corpo dei quali sono
stati scavati i canali della
seconda zona industriale e che sono
stati altresì oggetto di erosione da parte delle acque a seguito degli
scavi dei canali e a seguito delle maree , del moto ondoso e del transito delle navi
c)
il catabolismo nelle acque del Petrolchimico come fattore inquinante delle sue
immediate adiacenze ;
il
canale Lusore Brentelle antico corpo
ricettore degli scarichi del vecchio
Petrolchimico e di alcuni scarichi
superstiti, muniti tutti all’entrata in vigore della prima
normativa in materia d p r 962/1973 –l’ 1-3-1980 di impianti di abbattimento del loro carico inquinante è stato certamente inquinato dal
Petrolchimico.
Segue la verifica della compatibilità delle
acquisizioni probatorie sopraindicate con l’andamento dell’inquinamento
nell’ambito della zona industriale e
della esistenza di eventi
disastrosi in senso proprio.
4
.7 Sulla base di quali premesse ed
entro quali limiti è possibile constatare la presenza di eventi di danno
per l’ecosistema
L’accusa ha assunto, per sostenere l’evento di danno
rilevante in termini disastrosi per l’ecosistema, le tabelle allegate al protocollo d’intesa per la
laguna di Venezia del 1993.
Queste
tabelle però non definiscono parametri
di qualità ambientale ma sono
finalizzate solo a stabilire criteri di
mobilizzazione dei sedimenti , individuando i parametri secondo cui valutare le
caratteristiche che devono avere i materiali
sedimentari per essere immessi o
reimmessi in laguna , trattasi sostanzialmente di criteri di mobilizzazione dei sedimenti .
I valori indicati rispettivamente nelle tabelle A,B,C del predetto Protocollo d’Intesa non significano pertanto pericolo reale perchè non esprimono condizioni di rottura di sicurezza
per l’ecosistema e non definiscono
parametri di qualità ambientale
Né si ritiene
congruo assumere, come dato probante la rottura delle condizioni di sicurezza
dell’ecosistema ,il confronto tra le concentrazioni di inquinanti rilevate nei
sedimenti dell’area industriale e
quelle rilevate nel sedimento dell’isola di S Erasmo , considerato anche che spesso l’accusa assume ,a termine di
confronto, il valore massimo di
inquinamento rilevato nei canali della zona industriale . cioè il campione
rilavatosi in assoluto “il più inquinato”
Sono
pertanto condivisibili le critiche della difesa relative alla impostazione seguita dagli esperti della
accusa .
Condivisibile
è invece il diverso criterio di
verifica dalle stesse
proposto che si basa sul confronto tra
le concentrazioni rilevata nell’area
industriale e criteri di qualità
ambientale.
Il consulente delle difesa premette innanzitutto che
secondo il Comitato scientifico tossicologico ed ecotosssicologico della
commissione europea 1994 un obiettivo di qualità ambientale, per una
determinata sostanza dovrebbe esprimere un livello od una concentrazione tale da non determinare alcun effetto
indesiderato nell’ambiente e tale da garantire la protezione delle comunità
biologiche e degli ecosistemi naturali
Esempio di un obiettivo di qualità per un ambiente acquatico: dovrebbe permettere che tutti gli stadi del
ciclo vitale di tutti gli organismi
acquatici possano compiersi con successo e senza alterazioni; non dovrebbe
produrre condizioni tali da determinare l’allontanamento degli organismi dall’habitat o da parte di esso in cui sarebbero presenti in condizione
naturali – assenza di impatto antropico- non dovrebbe produrre bioaccumulo di sostanze
a .livelli pericolosi per il biota ( incluso l’uomo) attraverso la
catena alimentare o per altre vie ,non
dovrebbe produrre condizioni capaci di
alterare la struttura e la funzione
dell’ecosistema acquatico.
Per
quantificare questo obiettivo il massimo risultato conseguibile
sperimentalmente è il cosiddetto
livello di non effetto osservato (
NOAEL) , cioè un livello che, nelle condizioni
sperimentali note, non ha permesso di osservare alcuno degli effetti
avversi.
Il metodo più
usato è quello che si basa sulla estrapolazione dei dati sperimentali, mediante la applicazione di
fattori di sicurezza , che saranno tanto più elevati quanto più carente è l’informazione
o quanto maggiore è il livello di incertezza dei dati sperimentali.
Nel caso dei criteri di qualità per i sedimenti l’informazione è molto scarsa e sono
pertanto necessarie ulteriori estrapolazioni.
A questo
scopo normalmente viene utilizzato il
metodo degli equilibri partitivi che si basa sul principio del
calcolo della ripartizione delle sostanze tossiche tra acqua e
sedimento
Si immagina
che l’effetto tossico sugli organismi del sedimento sia provocato dalla parte
di sostanza in soluzione nell’acqua interstiziale e si fa riferimento ai valori di tossicità noti per gli organismi
acquatici.
Data la
incertezza che il metodo degli equilibri partitivi comporta vengono applicati ulteriori fattori di
sicurezza
Il criterio
di qualità ambientale ha finalità essenzialmente preventive ed è espressione
del principio di precauzione.
I criteri di qualità devono considerarsi quindi come
uno strumento preventivo ,ampiamente protettivo, per cui il superamento di questi criteri non deve però essere
visto come raggiungimento di livelli ambientali tali da determinare un rischio
reale ,ma soltanto come l’erosione di
margini di garanzia , che in generale
possono avere l’ampiezza di alcuni ordini di grandezza rispetto al
livello degli effetti osservati.
Ed è evidente
che nell’ambito di tale scelta vi possano essere differenze come
conseguenza della esistenza di margini
di discrezionalità
Quello che
varia nei diversi criteri o livelli
protettivi è il maggiore o minore grado
di sicurezza, il loro superamento non comporta il superamento di una soglia di
pericolo reale
Il c t degli imputati Vighi utilizza un data base per valutare lo stato di
contaminazione dei sedimenti da metalli e
microinquinanti organici che ha
riguardo a 1300 campioni di sedimenti,
che sono stati prelevati in diversi settori dei canali industriali e della
laguna, e confrontati con i valori limiti
indicati secondo i diversi criteri di qualità ambientale .
I campioni
sono stati prelevati a profondità di
oltre due metri che si riferiscono a
contaminazione pregressa di molti decenni or sono ed a profondità più ridotte di 10-15 cm che possono essere
considerati rappresentativi di una
contaminazione più recente, relativa agli ultimi 20 anni
In molti casi la profondità del prelievo non è
indicata e comunque la datazione delle
contaminazioni non è rilevante nelle prospettive accusatoria che riferisce al fatto dell’imputato –quello
successo per ultimo nella posizione di
garanzia - l’intero ordine delle conseguenze la cui causa ritiene di individuare nel catabolismo del
Petrolchimico
Nessun rilievo viene dato nella prospettiva dell’accusa al problema causale delle condotte
dei singoli imputati
Vengono quindi nella sentenza a questo punto esposti
in modo analitico gli esiti del primo
confronto, innanzitutto per quanto riguarda i metalli , attraverso dati
e grafici dalla cui lettura derivano in sintesi le seguenti conclusioni : i livelli complessivi di contaminazione
dei sedimenti mostrano un netta differenza tra i canali della prima zona
industriale, nei quali i valori medi superano spesso i criteri di qualità ,e i
canali della seconda zona, nei quali i
valori medi risultano essere compatibili con i limiti di accettabilità
considerati; il superamento dei limiti
nell’ambito della seconda zona industriale è relativo solo ad alcuni
sporadici valori massimi; i valori relativi ai campioni superficiali sia nella
seconda zona come nella prima sono
compatibili con i criteri di qualità di cui si detto ,e, le situazioni di maggiore contaminazione sono imputabili ad
emissioni pregresse presumibilmente anteriori all’ultimo ventennio.
per il PCDD/F:
valgono le
precedenti osservazioni con la precisazione che, nei campioni superficiali della prima zona, diminuiscono i valori
massimi ma aumentano quelli medi;
tuttavia, nella seconda zona industriale e nel resto della laguna, i valori sia medi sia massimi sono
costantemente al disotto del limite indicato dal NOAA.
per gli
IPA:
il gradiente di diminuzione è meno evidente ed è
significativo il valore relativamente alto, anche nei sedimenti superficiali
relativi alla zona urbana ,dati che dimostrano come questo tipo di inquinamento
può derivare anche da fattori diversi da quelli industriali
in ogni caso i valori specialmente nei sedimenti
superficiali sono sempre entro i limiti
di accettabilità.
per gli
HCB:
in questo
caso i valori misurati, sebbene sia ancora evidente il gradiente , superano
anche nella seconda zona industriale i livelli di riferimento.
Deve
però a questo punto accertarsi se il superamento dei limiti di cui sopra
significhi pericolo reale per
l’ecosistema lagunare
A tale scopo
è stata calcolata la concentrazione prevista di non effetto (PNEC) utilizzando
la metodologia ufficiale proposta dalla Commissione europea basata sul principio degli equilibri partitivi e su
dati tossicologici sperimentali.
Viene cosi stabilito il limite, al disotto del quale
non si verificano effetti tossici ,con una riduzione però sostanziale dei margini di sicurezza.
Con
riferimento al valore PNEC risulta che sia i valori medi come quelli massimi
dei canali della seconda zona industriale
sono inferiori al valore soglia , e pertanto non esiste pericolo reale
di effetti tossici per gli organismi,nonostante la riduzione dei margini di
sicurezza
Il confronto
tra il valore PNEC ed il criterio di qualità dimostra l’ampiezza dei margini di
sicurezza che sono stati applicati
anche nei confronti effettuati per le altre sostanze.
Al metodo
sopraesposto seguito dai tecnici della difesa sono state fatte dalla accusa le seguenti critiche : il confronto
con i criteri di qualità sarebbe di
affidabilità incerta; l’uso frequente di medie e mediane ridurrebbe i
significati della contaminazione; viene
trascurato il fatto che, nei sedimenti dei canali, vive una comunità di
organismi detritivori, per cui dovrebbe
tenersi conto anche delle condizioni favorenti
la biodisponibilità dell ‘inquinante incorporato nel materiale sedimentario.
Alle critiche predette va risposto –secondo il
Tribunale- che, per quanto riguarda i sedimenti, non si dispone di altri dati
basati su criteri sperimentali , e tanto vale sia per i metalli come per i micro contaminanti organici; che i pochi
paesi ed organismi che hanno esaminato il problema hanno declinato il principio di precauzione , introducendo normative finalizzate alla tutela dell’ecosistema acquatico, che non vi è motivo per ritenere inaffidabile; che i
protocolli usati dal consulente tecnico
delle difese sono quelli elaborati dagli organismi internazionali; che
si sono occupati della materia;
che, come tutti
i criteri di qualità, rappresentano delle estrapolazioni e sono stime
teoriche che vengono corrette da
adeguati fattori di sicurezza ,che sono
tanto più ampi quanto minore e l’effettiva base sperimentale.
E gli esiti complessivi della valutazioni fatte dal
Vighi, condivisibili per le argomentazioni sopraesposte dimostrano che le concentrazioni
di inquinanti rilevate nei sedimenti
sono compatibili nei valori medi ( spesso anche in quelli di picco) con i
parametri assunti.
Casi di
superamento si riferiscono solo ad aree distanti dal Petrolchimico, nell’ambito
della prima zona industriale .
Per quanto
riguarda poi la critica relativa alla non adeguata valutazione della
biodisponibilità degli inquinanti si rileva come non sia facile la
valutazione e come in ogni caso con riferimento ai metalli , secondo il principio di precauzione , i
metalli si assumono totalmente
biodisponibili.
Per quanto riguarda i microinquinanti organici
viene fatto presente che le sostanze in esame PCDD/F, PCB; IPA;HCB sono
composti ad elevata persistenza , per cui l’intervento di organismi detritivori
non può rendere più o meno disponibile la sostanza.
Per quanto riguarda la critica fatta all’uso delle
medie e mediane viene fatto presente che contrariamente ad un valore massimo e
proprio quelli medio o mediano che
rappresenta adeguatamente la reale
situazione e che in particolare
risulta più corretta la
rappresentazione quando si fa
riferimento alla media geometrica anziché a quella matematica.
Media geometrica
e mediana fanno parte dei parametri che gli statistici chiamano robusti
cioè sufficientemente solidi da non essere alterati troppo da valori non
rappresentativi della serie di dati considerata.
Rileva infine il Tribunale come le conclusioni
del consulente tecnico dr Vighi , che sono per le argomentazioni
sopraesposte condivisibili, vengano a
coincidere con quelle del Piano
Direttore del 1989 , che ha accertato
una situazione al limiti del collasso
fini agli anni 70, ed il miglioramento , certo l’assenza di un
aggravamento, dopo l’inizio degli
interventi di depurazione e di
riconversione delle tecnologie industriale , ma non facilmente superabile per
quanto riguarda la componente inglobata nei sedimenti.
Ma le concentrazioni di inquinanti nei sedimenti dell’area industriale non significano comunque rottura delle
condizioni di sicurezza per l’incolumità pubblica.
Da ultimo
viene ancora osservato come , con riferimento al valore del fall-out
atmosferico ,per quanto riguarda la contaminazione dei sedimenti dei canali ,le emissioni di PCDD /f di
attuale derivazione dagli impianti di incenerimento del petrolchimico siano compatibili con i limiti di legge.
Non può sostenersi un progressivo inquinamento nel
tempo delle concentrazioni di PCDD/F
nei sedimenti perché i dati
confrontati si riferiscono stazioni di
prelievo totalmente diverse.
Rimane infine
non confutata la affermazione e secondo
cui ,per valutare la progressione nel tempo della contaminazione , l’unico
metodo sperimentato consiste
nell’esame delle carote di sedimento
per cui sia possibile una sia pure approssimativa datazione .
Rimane altresì non confutata la valutazione , secondo
cui le informazioni derivate da questo tipo di analisi , significano una
progressiva diminuzione delle concentrazioni
dei principali inquinanti,
almeno negli ultimi decenni.
Premesse:
infondatezza della tesi di accusa secondo cui gli scarichi del Petrolchimico
sarebbero stati effettuati in
violazione del divieto di diluizione.
Primo
addebito: gli scarichi del Petrolchimico. sarebbero stati effettuati in violazione
del divieto di diluizione.
Premesso che l’ipotesi accusatoria collega l’evento
disastro- consistito nella
contaminazione del sedimento dei canali- e l’avvelenamento e adulterazione del
biota – vivente nel sedimento dei canali al supposto malgoverno degli scarichi
di provenienza del plesso industriale nelle acque - concretizzatosi nello
smaltimento di reflui convogliabili in condotta , catalizzatori esausti e altri sottoprodotti di risulta attraverso
gli scarichi SM2 e SM15 ( con concentrazione di nitrati e clorurati superiori
ai limiti di accettabilità previsti
dalle tabelle allegate al D.P.R n 962 /1973)- osserva il Tribunale come, in
ipotesi accusatoria, tre siano gli
specifici addebiti di colpa:
1) :gli scarichi del Petrolchimico sarebbero stati effettuati in violazione del
divieto di diluizione;
2) sarebbero
stati violati i parametri di accettabilità stabiliti dal DPR 962/1973
3) i reflui
di provenienza del Petrolchimico
avrebbero dovuto essere smaltiti
come rifiuto tossico nocivo ,in forme adeguate a quelle nominate dal d.
p .r n.915/1982 , e non nelle
forme adeguate alla disciplina
pertinente gli scarichi della acque
Tutti gli addebiti sono infondati.
Nel corso degli ultimi venti anni interessanti il
periodo di imputazione, si trovano ad essere in vigore le tabelle allegate al d
.p .r n.962/73 ;
il termine
previsto per la costruzione degli impianti di depurazione risulta essere stato
prorogato fino a tutto l’1-3- 1980
la prima
disciplina normativa degli scarichi nella acque opera quindi dal marzo 1980;
molto prima
di tale data i gestori del Petrolchimico sono intervenuti sul catabolismo delle acque :
Nello
specifico è innanzitutto infondato che gli scarichi del petrolchimico siano
stati effettuati in violazione del noto divieto di diluizione
E per spigare i motivi di tale valutazione
viene premesso l’elenco degli scarichi e delle correnti del Petrolchimico ,
aventi recapito in laguna- con la indicazione dei vari canali interessati- e
che sono tenuti al rispetto dei parametri di cui alle indicate tabelle:
SM15
SM 2
SM 7
SM
8
SM
9
SM
22 corrente e non scarico
diretto per cui valgono comunque gli stessi limiti di accettabilità
S
11 e S 12 correnti che convogliano
reflui clorurati e reflui mercuriosi , a cui si applica la
disciplina prevista dal DLVo n133/1992
Viene quindi osservato che tutti gli scarichi veri
e propri- per i quali e richiesto il rispetto
dei parametri di accettabilità – risultano regolarmente autorizzati e
che tutte le confluenze di correnti
interne sono note al magistrato
alle acque
Premesso che è incontestato che nei predetti
scarichi confluissero la acque di processo trattate del Petrolchimico . ,oltre
ad acque meteoriche , di
raffreddamento, civili chiarificate,
rileva il Collegio come l’accertamento
dei requisiti di legge debba essere fatto in corrispondenza del punto di immissione delle acque nel
ricettore – salvo deroghe - mentre quanto attiene alle correnti interne è
irrilevante , e ,salvo deroghe, le correnti interne non richiedono autorizzazione
.
Ne
consegue che la tesi accusatoria
,secondo cui il principale scarico del Petrolchimico ,. SM15- in cui
confluivano e confluiscono , oltre le acque di processo , le acque di altre
correnti- avrebbe funzionato quale grande diluitore , in violazione del divieto
di cui all’art 9 comma quarto e settimo L319/1976 come modificato con
legge 650/1979- è infondata perché in
nessun modo la diluizione era vietata.
A
chiarimenti di quanto affermato ricorda il tribunale come, in un insediamento
produttivo, possono esserci più scarichi parziali- provenienti diverse
lavorazioni o da un determinato ciclo tecnologico - oltre allo scarico totale -che è quello rappresentato dalla
miscela dei diversi effluenti parziali-
e come sia la legge Merli a
precisare in quali termini possa
essere lecita la diluizione
Due sono le enorme che si occupano della
questione :l’art 9 4° comma che precisa “ i limiti di accettabilità non
potranno in alcun modo essere
conseguiti mediante diluizione
con acque prelevate esclusivamente allo scopo”
L’art
9 7° comma che precisa “ non è comunque
consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze
di cui al n10 delle tabelle A) e C) prima del trattamento degli scarichi
parziali stessi per adeguarli ai limiti
previsti dalla presente legge “
Dalla lettura di queste norme risulta chiaro
che è vietata sempre la diluizione con acque prelevate esclusivamente allo
scopo , ,mentre la diluizione con acque di lavaggio o di raffreddamento è vietata solo quando ha per oggetto taluni
scarichi parziali ,. contenenti sostanze ritenute particolarmente inquinanti e
cioè quelle indicate alle tabelle A e C della legge Merli
La normativa citata ,cosi come quella attualmente in vigore- D.lvo n152/1999 - prevedeva anche la possibilità
che gli scarichi particolarmente inquinanti
venissero sottoposti a specifiche prescrizioni, che ,nella fattispecie,
non risultano essere state imposte ,nè pertanto violate
Tanto premesse va ritenuto che in assenza di
specifiche prescrizioni , sia possibile
la confluenza di acque di raffreddamento , di lavaggio nello scarico terminale,
tenuto quest’ultimo al rispetto dei
limiti di accettabilità.
E la P.A. risulta avere dato prescrizioni –
nel senso dell’obbligo di rispetto dei limiti di cui alle tabelle del d .p .r
n.962 prima della miscelazione- solo per la corrente SM22 , mentre per tutte le
altre non risulta presa alcuna disposizione
.
La
separazione delle acque di raffreddamento da quelle di processo è stata
disposta per gli scarichi in
laguna solo con D. M 30-7-1999 che
innova il quadro di riferimento normativo pertinente agli scarichi di cui si
discute
Conclusivamente secondo le valutazioni
normative ,tecniche e di disciplina
correnti all’epoca dei fatti dal 1980 al 1999 , l’addebito di colpa risulta pienamente
infondato, perché la miscelazione delle correnti era consentita, le pubbliche
amministrazioni ne erano informate, tanto che hanno, in alcuni casi ,dato
specifiche prescrizioni che risultano essere
state rispettate.
4.9 Della infondatezza degli addebiti di colpa
Infondatezza delle tesi d’accusa secondo cui il superamento dei parametri di
accettabilità di cui al D.P.R n962/1973 determinò condizioni peggiorative dello scarico delle acque
Anche questa
tesi non è fondata
Hanno accertato i consulenti della accusa e il dato è
incontestato, basandosi sull’esame dei bollettini di analisi interna che ci
sono stati più superamenti istantanei
e puntuali dei limiti stabiliti dalle
tabelle allegate al D.P.R. n962 /73
Il consulente
delle difese ha però ritenuto utile
anche riferire i superamenti , oltre
che ai bollettini, e alle date di
verificazione ,alla entità delle misure effettuate .
Ed è stato
innanzitutto evidenziato che per tutti
gli scarichi vi è stato un progressivo miglioramento della situazione, nel
senso che la percentuale dei superamenti
è andata drasticamente diminuendo dal 4,4% del 1990 all’1% del 1994.
La difesa ha
poi orientato l’analisi nel senso della verifica dell’effettivo carico
inquinante ed ha quindi proposto
di verificare se il superamento
puntuale dei limiti di accettabilità determina –nell’unità di tempo considerata
– l’immissione nel corpo ricettore di un carico inquinante superiore o
inferiore rispetto a quello ammesso dalla norma.
Determinata
quindi per ciascuno dei parametri- in relazione ai quali sono stati accertati
superamenti puntuali istantanei - la
concentrazione media annua , la difesa verifica per gli anni
1994-1997-1998-1999 e 2000 che mai risulta
superato il valore medio di
concentrazione nell’anno.
Gli scarichi
di provenienza Petrolchimico , nel loro reale andamento, si attestano su valori
medi evidentemente inferiori rispetto ai parametri di riferimento, producendo
un impatto ambientale corrispondente a quello di una scarico regolare .
La
validità ed il significato dell’accertamento fatto dalla difesa deriva dalla
imputazione che non è quella contravvenzionale bensì quella del delitto di disastro e avvelenamento –
comunque eventi di danno
Sul punto la
accusa sostiene che parlare di medie non avrebbe nessun significato nè sul piano scientifico né sul piano
normativo.
La norma si preoccupa infatti solo di stabilire la concentrazione limite senza
considerare il diverso problema della
quantità globale di inquinante , immesso in un certo intervallo di tempo nel
corpo ricettore, non prendendo in considerazione il criterio di concentrazione massima
ammissibile di inquinanti che il corpo ricettore può tollerare .
Nell’economia
dell’accertamento che ne occupa
non avrebbero pertanto cittadinanza i concetti di quantità giuridicamente consentita o di portata
autorizzata
Ritiene
invece il Tribunale ,con riferimento alla necessità di accertare l’evento di
danno rilevante in termini di
disastro o avvelenamento ,
giuridicamente necessario accertare la
entità del carico reale effettivo in termini di impatto ambientale
, verificando se degli apporti inquinanti dello scarico,
nella unità di tempo, superino la
disciplina normativa concernente il catabolismo nella acque
E la difesa dimostra che uno scarico che si attesti
su valori medi inferiori a quelli limite nel suo andamento nel
tempo,determina un impatto ambientale
corrispondente a quello di uno scarico regolare
Diverso è l’accertamento avente per oggetto i singoli
superamenti ,da quello relativo all’impatto ambientale e la sommatoria dei
singoli superamenti non costituisce una lettura di sintesi del catabolismo nelle acque .
Evidenzia ancora , il
Tribunale, a sostegno della fondatezza della tesi difensiva, che la tecnica
usata dal nostro legislatore ha una funzione
semplificativa degli accertamenti, e che in altri paesi vengono adottate
tecniche diverse, che tengono invece conto
delle caratteristiche del corpo idrico ricettore e si basano sul metodo
che verifica la concentrazione massima
ammissibile di inquinanti che il
ricettore può tollerare .
Il metodo seguito dalla legge Merli di stabilire
tabellarmente concentrazioni limite di
inquinante , senza considerare la quantità globale di inquinante –prodotto
della concentrazione per la portata
dello scarico immesso in un determinato arco di tempo nel corpo ricettore - costituisce un limite e non un valore
della legge.
Normative più
recenti e conformi alle direttive comunitarie
assumono come parametri di riferimento non solo le concentrazioni ma
anche le quantità di inquinante effuse
Ed anche la normativa applicabile-legge Merli- non
ignora invero le categorie di portata autorizzata e/o quantità
giuridicamente consentita , tanto che
l’art 21 prevede un reato contravvenzionale , quando la domanda di
autorizzazione non risulta corredata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche quantitative e
qualitative del carico inquinante .
4.10 Segue infondatezza degli addebiti di colpa
Infondatezza della tesi di accusa
secondo cui la presenza di C. V .M
nelle acque di processo dei reparti CV 22/23 e CV 24/25 conferirebbe all’intero
flusso in uscita dagli scarichi SM.2 e SM.15 il carattere di rifiuto
tossico nocivo
Secondo il c t dell’avvocatura – Cocheo - gli
scarichi nelle acque di provenienza del
Petrolchimico sarebbero soggetti
alla disciplina normativa pertinente ai rifiuti tossico- nocivi e non a quella
concernente la tutela delle acque
applicandosi nella fattispecie il regime di eccezione previsto dal comma 6
dell’art 2 D:P:R 915/82.
Intesi di accusa l’unico trattamento consentito dell’intera masse di reflui
consisterebbe nella termo
distruzione o nel conferimento in discarica
,adeguatamente alle valutazioni normative ,tecniche e di disciplina di cui al
D.P.R n 915/82
Secondo l’interpretazione dell’accusa ,la legge n.319
/76, alla stessa stregua del d. p .r n.962/73 avrebbe carattere di
sussidiarietà rispetto al D.P.R n 915/82,
e rilevante in tal senso sarebbe il
disposto del penultimo comma dell’art 2 D. P .R n 915/82 che cosi recita” resta salva la normativa dettata dalla legge
10-5-1976 n319 e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche per
quanto riguarda la disciplina dello smaltimento nelle acque,nel suolo e nel
sottosuolo dei liquami e dei fanghi di cui all’art 2 lettera e punti 2 e 3
della citata legge, purchè non tossici
e nocivi ai sensi del presente decreto
Rileva il
Tribunale come la norma parli invero di liquami e fanghi e non di scarichi.
La differenza sostiene l’accusa è però solo apparente perchè il disposto del primo punto dell’allegato 5 della delibera
4-2-1977 del Comitato dei ministri per
la tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce una equivalenza normativa tra il termine liquame ed il termine scarico.
Sarebbe di
conseguenza secondo la accusa la reale tipologia del refluo a definire se ad
uno scarico sia applicabile la
disciplina di cui alla legge 319/1976 o quella di cui al D.P.R 915/1982
In tesi di
accusa la normativa tecnica di
attuazione del D.P.R n.915/82 e pertanto la deliberazione 27-7-84
del Comitato interministeriale- norma madre l’art 4 D.P.R n.915/82-
definirebbe in modo preciso quali scarichi possono essere regolati dalla legge
n319/76 e quali invece siano sottoposti al più rigoroso regime di cui al
D.P.R.n.915/82.
Sono regolati
dal D. P . R n 319/76 tutti gli scarichi che non derivano dalle attività
produttive che figurano nell’elenco 1.3
della deliberazione sopra citata,
purchè il soggetto obbligato
dimostri che i rifiuti non sono classificabile come tossico nocivi,
Conclusivamente
spetterebbe al produttore
provare che nei reflui della lavorazione non siano contenute una o
più sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori
di concentrazione limite, e/o una o più della altre sostanze, appartenenti ai 28 gruppi di cui all’allegato al D.P.R.
n915/82- 20 nel gruppo sono indicate le sostanze chimiche di laboratorio non
identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull’ambiente non sono conosciuti- ,in concentrazione
superiore ai valori di C. L ,ricavati dalla applicazione dei criteri generali
desunti dalla tabella 1.2
L’onere di
dimostrare quanto sopra incomberebbe al produttore e quindi agli imputati prima
della attivazione dello scarico
Tra le sostanze per le quali non sarebbe possibili
escludere a priori la presenza di concentrazioni superiori al limite del
consentito dalla tabella 1.2 citata
verrebbe in rilievo il C. V .M
Non avendo
gli imputati dimostrato che la concentrazione delle sostanze predette era entro il limite delle
concentrazioni limite ,tutti i reflui convogliati in condotta provenienti dal Petrolchimico avrebbero
dovuto essere smaltiti in forme adeguate tramite la termodistruzione
E se i reflui
22 milioni di metri cubi/
annui provenienti dagli impianti CV22 e CV23 sono definiti come rifiuti liquidi tossico nocivi , con la conseguenza che avrebbero dovuto
essere inceneriti , tale carattere
tossico -nocivo sarebbe stato
conferito all’intero flusso dello
scarico SM15- 370 milioni di metri cubi/anno
Ed un così rilevante scarico di rifiuti tossico
nocivi qualificherebbe la colpa dei delitti di pericolo contestati : disastro e
avvelenamento del biota.
Sempre in tesi di accusa, da premesse legalmente
presunte come vere, deriverebbero delle conclusioni che neppure sarebbe
necessario sperimentare in fatto e ciò perché
gli imputati avrebbero dovuto rendere la prova del contrario
Ritenendo
invece il tribunale ,non condividendo l’ipotesi accusatoria , che fosse
necessario accertare in concreto la
natura tossico nociva delle sostanze inquinanti alla stregua delle norme di legge in vigore rivolgeva al consulente della accusa la domanda se ,al di la di ogni presunzione legale,
egli fosse al corrente di un qualche indice della presenza delle sostanze
nominate nella D. I.1984 in particolare
del C. V. M nelle acque di
processo dei reparti CV e/o nei reflui
convogliati dagli scarichi S.M.2e S.M15. ed in caso affermativo della
concentrazione rilevata , e riceveva
una risposta negativa.
Alla domanda
ulteriore,avente per oggetto quale prova avrebbe dovuto essere data dal titolare dello scarico per essere legittimato ad applicare la
normativa sugli scarichi anziché quella
sui rifiuti, riceveva la risposta
che per escludere che un refluo
sia tossico nocivo occorrerebbe fare
una analisi completa dello stesso
,determinando le diverse sostanze presenti
sino a chiudere l’analisi alla milionesima parte in massa (1mg/kg)
Ciò
comporterebbe delle analisi
praticamente impossibili che non sono
mai state richieste dalla autorità amministrativa competente al rilascio della
autorizzazioni .
Ritiene
comunque il Tribunale che, la pretesa della accusa di ritenere il produttore onerato dalla prova della presenza delle
sostanze di cui alla tabella indicata in concentrazioni inferiori a quelle limite , sia errata con riferimento
ai principi generali che riguardano l’onere della prova nel processo penale ,
in cui il principio della presunzione di non
colpevolezza fino a prova contraria
comporta che la prova deve
essere data da colui che la nega
elevando l’accusa
L’onere della prova spetta pertanto alla accusa in quanto anche dalla delibera del C. I del
1984. non emergono regole di significato tanto pregnante da smentire questo
principio
In materia e
cioè sul tema della definizione dei campi di intervento delle due fondamentali
discipline normative di protezione ambientale- quella relativa ai rifiuti
quella relativa tutela delle acque - le
Sezioni Unite hanno stabilito alcuni
fondamentali principi.
A ) Il D.P.R
915/82 regola l’intera materia dei rifiuti
, in essa si inserisce come cerchio concentrico la normativa
relativa agli scarichi , disciplinati
dalla L n 319/76 e per Venezia dalla legge speciale 962/73
B) Se la sostanze è solida rileva la disciplina di smaltimento di cui al D.P.R 915/82
C) Per le sostanze liquide o a prevalente contenuto acquoso o convogliabili o
convogliate in condotta rileva la L
319/76
D)Il quarto
criterio deriva dalla disposizione del sesto comma dell’art 2 D.P.R n 915 /82
che riserva alla disciplina degli scarichi nelle acque anche liquami e fanghi ,ivi compresi quelli
derivati da cicli di lavorazione e da
processi di depurazione
E..)Ulteriore criterio è definito dalla
inclusione nel D. P. R n 915/82 di
liquami e fanghi appartenenti alla classe tossico –nociva
F)Ultimo criterio discretivo deriva dal fatto che il D.P.R. n.915/82
disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento ( conferimento ,raccolta,
trasporto, ammasso, stoccaggio etc) dei rifiuti prodotti da terzi,siano essi
solidi liquidi ,fangosi o informa di liquame
con esclusione di quelle
fasi,concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili) attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina
stabilita dalla legge n 319/76 o 962/73 con l’unica eccezione dei fanghi o dei
liquami di verificata appartenenza alla classe dei tossico nocivi che sono
regolati dal D. P .R n. 915/82.
Tanto premesso ritiene il T tribunale di poter
escludere la applicazione della normativa di cui al D.P.R piu volte
citato ai reflui di reparti CV per i seguenti motivi:
non si tratta di sostanze solide rientranti per natura nella disciplina di
cui al D.P.R;
si tratta di acque
di processo ,sostanze liquide convogliabili e convogliate in condotta
,direttamente immesse nel corpo ricettore senza alcuna soluzione di continuità,
previo trattamento e abbattimento del carico inquinante; non si tratta di
fanghi , che se tossico nocivi sarebbero disciplinati dal D.P.R 915/82; non si
tratta di acque di processo o di
rifiuti liquidi veicolati e/o scaricati
in forma non canalizzata, nel qual caso sarebbe certa la definizione di
rifiuto del refluo.
Nel caso in esame non consta che il collegamento tra
fonte di riversamento e corpo ricettore sia in alcun momento della sequenza
interrotto .
Al di la delle congettura sull’onere della prova si
tratta di scarichi che non rientrano nell’unica eccezione prevista dall’art 2
comma 6 del D.P:R 915/82.
Sollecitata
poi alla verifica in fatto della
presenza di C. V .M nelle acque di
processo dei reparti di C. V in misura superiore ai limiti fissati dalla delibera del comitato interministeriale del
1984 , la accusa non è riuscita nel suo intento .
L’accusa ha
poi insistito sul monitoraggio in continuo
del C. V.M. nell’aria , presso
le vasche di neutralizzazione delle acque reflue (cd SG31), tale è in
estrema sintesi il ragionamento
dell’accusa : non è mai stata ricercata la presenza di C. V M nell’acqua delle vasche del reparto SG31 ma
solo nell’aria sovrastante ,mediante la istallazione di gascromatografo; se si
intende monitorare la presenza del CVM
nell’aria non vi è ragione per non
monitorare la presenza del CVM
anche nell’acqua se il C VM è presente
nell’aria deve essere presente anche nell’acqua delle vasche.
Ed in tal
senso il c. t dell’accusa ha orientato le sue ricerche nell’illustrare gli esiti delle quali lo stesso ha fatto presente che non esiste
un parametro di accettabilità nella legge, per quanto riguarda il CVM , perché
i clorurati sono sussunti sotto una
unica voce e che in particolare il CVM
in acqua ha una vita effimera brevissima, di nessuna durata ed è difficile
reperirlo per mancanza di tempo.
Deve quindi
essere ricercato nella vasche durante
il trattamento prima delle operazioni di abbattimento del carico inquinante dei
reflui e delle operazioni che permettono al titolare dello scarico di
perseguire l’obiettivo della loro compatibilità con i parametri tabellari di accettabilità
Applicando
una legge termodinamica , legge di Henry, il c t dell’accusa spiega come sia possibile determinare la
concentrazione media del C .V .M
nelle acque di processo , partendo dalla concentrazione presente
nell’aria , in 149 milligrammi /litro, e quella massima di picco in1328 milligrammi per litro
Solo in 10 occasioni nell’arco di un decennio –dal
1984 al 1994- si rileva il superamento
del limite di 500 milligrammi /litro ( la CL di cui alle tabelle
allegate alla delibera del C. I di cui si è detto)
In tesi di
accusa quindi questi 10 superi basterebbero conferire all’acqua delle vasche di
neutralizzazione e cosi all’intero flusso dello scarico S.M15 e SM2 il
carattere di rifiuto tossico nocivo
Ne consegue
che l’intero flusso del SM15 dovrebbe rientrare nella eccezione prevista dal
comma 6 art 2 D.P.R 915/82
Non ritiene invece il Tribunale che il superamento
dei limiti di concentrazione in solo 10
casi giustifichi le conseguenze che ne ha tratto l’accusa
Comunque la
stima del C.T risulta errata in eccesso
in quanto, secondo una corretta
applicazione della legge di Henry – segue una dettagliata esposizione delle
ragioni per cui ilo calcolo effettuato
dal consulente dell’accusa non sarebbe corretto bensì affetto da errori
esiziali - la concentrazione del C. V.
M in acqua risulta ,a parità di concentrazione nell’aria,
40.000 volte inferiore rispetto a
quella che risulta in base alla relazione erroneamente
utilizzata nella consulenza tecnica
della accusa .
Comunque,
rileva il consulente .tecnico della
difesa ,che, anche accettando l’erronea concentrazione calcolata dal consulente
tecnico della accusa, mai si
arriverebbe a concentrazioni di C .V M
tali da superare la concentrazione limite di 500 mg/kg fissata dal DCI
27-7-1984 in quanto il valore calcolato dall’accusa è circa 20 volte inferiore
alla C .L
A questo
punto il consulente tecnico dell’accusa
introduce un fattore correttivo, giudicato dalla controparte del tutto
arbitrario , e che comunque,
quand’anche lo si volesse applicare,
non comporterebbe il superamento di limiti di concentrazione massima
stabiliti dal DCI dell’84in materia di rifiuti: si otterrebbe infatti circa 0,03 mg/kg contro i 500 mg/kg
della CL
Le
valutazioni del consulente Cocheo non sono
pertanto attendibili
Il consulente delle difesa ha invece verificato che nel periodo dal 1990 al
1994 risultano:
102 casi di presenza di C. V.M. nell’aria
sovrastante le vasche in1360 giorni
una durata totale di 338 ore di presenza di C. V .M
nell’aria su un periodo di 32640 or
pari quindi all’1 % del tempo
La presenza del CVM nelle vasche risulta comunque
essere fatto del tutto eccezionale e
ciò invero trova una ragionevole
spiegazione oltre che nelle esame delle tabelle fatta dal consulente .tecnico .
della difesa anche in altre circostanze
In particolare risulta che non vi era alcun
collegamento permanente tra la fognatura dei reparti di produzione CVM/PVC e le vasche di neutralizzazione
Ed invero i dati analitici confermano la assenza di
CVM nell’ acqua delle vasche , e
dimostrano la inutilità di un controllo di questo parametro nelle acque di
scarico ,considerata la bassa solubilità del CVM ed infatti le vigenti normative non pongono limiti di
concentrazione in acqua perché la concreta assenza del CVM in acqua e intrinsecamente assicurata dalle sue
proprietà fisiche , in particolare dalla sua bassissima solubilità.
Conclusivamente risulta che normalmente il CVM nelle acque di
processo , provenienti degli impianti di
produzione del CVM, era assente
,quando era presente lo era in una percentuale ampiamente al di sotto delle C L
,di cui alla delibera attuativa della
disciplina normativa dei rifiuti
Circa la
ragione della presenza del gascromatografo in prossimità delle vasche va invece
rilevato come esso servisse alla misurazione di altri gas oltre il CVM.
Nelle vasche
di neutralizzazione infatti doveva essere abbattuto il carico inquinante
dei reflui e ciò avveniva mediante degli agitatori che favorivano la evaporazione dei gas non solubili , come il CVM ; rilevava a questo punto evidenziare che le vasche sono
chiuse e munite di una cappa di
aspirazione che porta ad un camino di
altezza di 46 metri che è stato
autorizzato e della cui funzione legata
anche alla possibile presenza del CVM è
stato dato atto
Il consulente . tecnico della difesa ha anche evidenziato come le correnti del reparto CV
24 andassero all’impianto biologico solo dopo lo strippaggio , mentre le
correnti dei reparti CV22 e CV 23 recapitavano nelle vasche solo e solo in
occasione di eventi eccezionali ,che portavano a straordinari superamenti di
livelli o disfunzioni altrettanto rare.
Comunque la
tesi di accusa risulta essere irrilevante ,posto che l’assenza certa ed incontroversa tra le parti del CVM. nel
biota nei sedimenti e/o nelle acque del corpo ricettore- laguna – rende
irrilevante l’ipotesi della presenza di
CVM negli scarichi idrici a monte
Oggetto della imputazione non è infatti ,né lo
potrebbe essere, perché a contatto con l’acqua evapora immediatamente , la presenza o meno del CV
M nell’acqua della laguna.
Le tesi di accusa sulla supposta e in dimostrata
presenza del cloruro di vinile nei reflui di provenienza dagli impianti CV,
presenza che comporterebbe la necessità di un loro trattamento secondo la
normativa relativa ai rifiuti,anziché secondo la normativa relativa agli
scarichi delle acque, oltre che essere
infondata e priva di rilevanza, atteso che nessun evento di danno risulta essere correlato nella ipotesi
accusatoria a tale presunta violazione , perchè in nessun modo viene sostenuto che l’inquinamento della laguna possa
essere ricondotto al CVM. sversato
Conclusivamente la tesi accusatoria è infondata ed
irrilevante.
4.11 Il caso
particolare della contaminazione del sedimento del canale Lusore –Brentelle, antico corpo recettore
degli scarichi nelle acque di provenienza
dal Petrolchimico e delle sue
immediate adiacenza
I
rilievi fatti con riferimento alla ipotesi accusatoria, secondo cui gli
imputati sarebbero responsabili
dell’inquinamento causato da altri per omessa bonifica dei luoghi contaminati
vale, sia per le discariche come per il catabolismo delle acque e dei sedimenti
del corpo ricettore e si ribadisce che
la scelta di un modello unitario di
qualificazione della fattispecie concorsuale richiede comunque che tra la condotta del concorrente e
l’evento sussista un nesso di condizionamento , mentre non si può rispondere di
disastro innominato colposo per il solo fatto di essere consapevoli
dell’inquinamento pregresso .
Il ricorso alla schema concorsuale –113 c.p-.
non esime dalla accertamento del nesso causale , mentre l’accusa ,rifiutando
questa impostazione, e rimanendo ancorata allo schema della cooperazione per
omesso disinquinamento della contaminazione preesistente , rifiuta
qualsiasi indagine diretta ad accertare
il riferimento ad una base –line della
contaminazione, a partire dalla quale
ricostruire e valutare l’apporto dei singoli imputati
E fonda la
prova del disastro esclusivamente sul gradiente di concentrazione tra il sedimento dei canali dell’area
industriale e delle aree non
interessate ad impatto ambientale
nonché sulla in verificata tipicità della impronta di
congenere delle diossine , come indice
della loro derivazione dalla filiera del cloro e perciò dal Petrolchimico
Esclude dalla
ricerca l’andamento della contaminazione nel tempo, le conseguenze del
catabolismo industriale nel tempo, la datazione in ogni caso della
contaminazione e ciò anche con
riferimento a quei siti ,come il Canale
Lusore –Brentelle e le sue immediate
adiacenze che risultano essere stati
sicuramente inquinati dal catabolismo del Petrolchimico
Si imponeva
invece la necessità di accertare se ci fosse stato un aggravamento della
contaminazione preesistente per effetto
delle condotta degli imputati, essendo certamente la contaminazione preesistente ai tempi storici interessati dalla imputazione .
La nozione di causa penalmente rilevante ,intesa come
condizione necessaria in un contesto
complesso ,comporta che ,se un evento si produce solo quando un
determinato insieme di condizioni si
verifica, rimane poi privo di significato accertare se uno dei fattori causali
appartenenti a quel complesso ,sia prossimo o remoto rispetto al verificarsi
dell’evento
L’apporto causale ben potrebbe configurarsi anche
solo come aggravamento di un evento dannoso già prodottosi.
L’apporto causale di ogni singolo imputato comunque
,entro la cornice concorsuale di riferimento,
e fermo restando il principio di equivalenza delle condizioni, deve
essere sempre provato
Nelle precedenti pagine della motivazione sono state
indicate le ragioni per cui non può addebitarsi al Petrolchimico la
matrice della contaminazione della prima zona industriale
Sono state anche esposte le ragioni per cui non sia
facile stabilire in che limiti il
catabolismo del Petrolchimico . possa avere causato l’inquinamento del
sedimento dei canali della seconda zona industriale , considerato l’apporto dei preesistenti scarichi nelle acque e gli apporti recati
da altre matrici di contaminazione : imbonimento dell’area della seconda zona
industriale con enormi masse di rifiuti
provenienti dalla prima zona industriale , erosione delle sponde
dell’antico sito di discarica
dell’isola Tresse
Rimane comunque indiscusso che dal Petrolchimico siano derivati nel tempo apporti
significativi in termini di evento di danno ambientale
Certo il catabolismo del Petrolchimico ha
avuto un apporto significativo in termini di contaminazione delle sue immediate
adiacenze , perché è incontroverso che
il sedimento del canale Lusore – Bretelle – corpo ricettore degli scarichi del
vecchio Petrolchimico, dall’atto della sua fondazione fino a tutto il ciclo di
ristrutturazione della prima meta degli anni 70, sia stato gravemente
compromesso dal catabolismo di quegli impianti
Si tratta però di tempi storici, che trascendono quelli dell’imputazione
L’inquinamento del canale Lusore –Brentelle , è
certamente riconducibile al catabolismo
del Petrolchimico.dagli anni della sua fondazione fino alla ristrutturazione
risalente alla prima metà degli anni 70.
Dal
catabolismo delle acque in epoca più recente
deve invece escludersi che sia potuto derivare alcun apporto,in termini
di aumento dello stato di inquinamento
preesistente , in quanto ,quando le allegazioni della accusa hanno consentito
di operare verifiche è venuto in rilievo il contrario
Nel canale
Lusore –Brentelle anche attualmente recapita l’SM2 ,scarico che risulta essere
di sicura ininfluenza in termini di impatto ambientale ,attestandosi il suo scarico inquinante su
valori di gran lunga inferiori ai limiti del consentito ex lege o in base alle prescrizioni
accessorie al titolo autorizzativo pertinente ( sporadici accertati superamenti
puntuali devono ritenersi irrilevanti in termini di impatto ambientale).
Dalla
ricostruzione del consulente tecnico dell’accusa relativa gli apporti ritenuti
influenti , in relazione al verificarsi della situazione ,risulta oltre alla
conferma del fatto che nel canale Lusore Brentelle scaricavano senza alcun trattamento le acque di processo del vecchio petrolchimico quali
erano degli impianti del vecchio
petrolchimico che sono andati
scaricando nel canale Lusore – Brentelle: gli impianti cloro-soda avviati nel
1951 fermati nel 1972,che utilizzavano catodi di mercurio e anodi di grafite- (
con conseguente inquinamento da
mercurio e da PCDD/F)
gli impianti
di produzione del C. V .M . a partire
dall’acetilene e cioè il CV1 chiuso
intorno al 1970
gli impianti
di produzione CV 10 chiusi nel 1981 –che utilizzavano un catalizzatore a base di cloruro di mercurio, altri
impianti attivi fino alla realizzazione dell’impianto chimico -fisico –
biologico SG.31- avvenuta nel 1978- ad esempio l’impianto di produzione di
acetilene da metano (ACI) con conseguente sversamento nel canale di acque con presenza di inquinanti ,tra cui IPA, altri
impianti fonti di inquinamento da
PCDD/F,che scaricavano nel canale fino alla avviamento dell’impianto di
strippaggio dei clorurati, il CS 30, e
cioè fino al 1980.
Viene a questo punto ricordato dal Collegio che solo a cominciare dal 1-3-
1980 diventano operativi i parametri di
accettabilità degli scarichi, essendo stata la normativa –legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia -
prorogata fino a quella data e che gli
scarichi di provenienza del P erano da quella data muniti di impianti di
trattamento operativi
Gli interventi
per il miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza di Porto Marghera furono
effettuati dopo il 72 tra il 73 ed il
75 e sono documentati da commesse di
lavoro e da verbali di collaudo.
In
particolare ,dalla testimonianza Mason,
risulta che la vasca baricentrica
pertinente all’impianto di trattamento biologico delle acque reflue fu
realizzata nel 1976- e non come sostenuto dall’accusa a meta degli anni 80.
Dal 73 all’80
si realizza l’adeguamento di Montedison alla costruzione degli impianti di depurazione richiesti dalla legge di Venezia.
Quanto ai risultati
ottenuti mediante l’impianto di trattamento biologico in un periodo
antecedente l’entrata in vigore delle
tabelle del d. p .r 962/73 , non risulta,nè l’accusa lo prova che se ne
potessero ottenere di migliori
Con atto 2-5-1983 il Magistrato alle Acque attesta
che le acque di scarico provenienti dal
gruppo Montedison risultano essere a norma delle prescrizioni del D.P.R n
962/73
Sostiene
l’accusa che il depuratore biologico poteva gia essere fatto negli anni
cinquanta
Consta che
Montedison .verificò la tecnologia esistente in Italia e che non trovando impianti biologici
industriali per grosse dimensioni
e si
rivolse all’estero ,in Germania
Nella
motivazione delle sentenza segue a questo punto un elenco dettagliato degli
interventi eseguiti, commessa per commessa, con indicazione per ciascuno della data di realizzazione o di collaudo o di messa in esercizio
Il caso
particolare della gestione del catabolismo del mercurio
È certamente
presente tale tipo di inquinamento nel
canale Lusore –Brentelle, non c’è però,
come per gli altri inquinanti, informazione adeguata sull’andamento delle
contaminazione nel tempo.
Risulta
invece che la Montedison realizzava tra
il 1973 ed il 1981 in adempimento agli obblighi della legge speciale l’impianto
di demercurizzazione entrato in esercizio nell’anno 1976 e collaudato nel 1982.
La contestazione riguarda la scelta della Montedison . di realizzare negli anni
dal 1971 in poi un impianto di cloro soda a celle di mercurio
Consta pero
che all’epoca dei fatti le solo tipologie di celle applicate industrialmente
nella produzione del cloro e della soda erano a diaframma e a catodo di
mercurio , mentre impianti con celle a
membrana- meno inquinanti non erano
ancora stati realizzati ed erano
invece a livello progettuale , fino al
1978 in corso di perfezionamento , mentre nel 1981 ci sono impianti sperimentali.
Risulta
conclusivamente provato che la nuova tecnologia delle celle a membrana si dovette
perfezionare nel corso dei primi anni ottanta .
Negli Usa il primo impianto per la produzione del
cloro con celle a membrana è del 1983.
Gli impianti di cui si controverte entrarono in
funzione nel 1971.
Anche negli anni 80 la maggior parte degli impianti
utilizzava celle a mercurio o diaframma a base di amianto.
La
realizzazione dell’impianto di demercurizzazione ha consentito di ridurre le immissione di mercurio in laguna
ad un microgrammo litro 0,001mg/l nei limiti della legge speciale.
La data di
costruzione dell’impianto predetto collaudato solo nell’82 , risulta con
certezza essere quella di molto antecedente,e cioè del 1974, e la sua entrata
in funzione risale al 1976
Ne consegue
la infondatezza di tutti i relativi
addebiti di colpa pertinenti all’uso
del mercurio e alla realizzazione tardiva dell’impianto.
Rileva il
collegio come non venga individuata dall’accusa ,quando vengono sollevate
critiche alla condotta di gestione del catabolismo nella acque ,la norma agendi
che sarebbe stata violata .
Quando gli
addebiti di colpa si specificano prendendo forma in proposizioni verificabili viene in considerazione la loro
infondatezza.
Il generico
riferimento alla migliore tecnologia possibile
da parte dell’accusa , non specifica mai che cosa concretamente gli
imputati avrebbero dovuto fare , nelle condizioni rilevanti all’epoca di
assunzione del potere di gestione da parte loro, per prevenire il supposto evento di danno e quando
l’addebito si specifica risulta
infondato.
Dirimente al di al della chiara infondatezza degli
addebiti è comunque la inverificabilità di una relazione tra la condotta degli
imputati ed un eventuale aggravamento dello stato di contaminazione preesistente alla loro entrata in scena.
Va ancora
rilevato come secondo la tesi della accusa il disastro innominato che presuppone un pericolo per la incolumità
pubblica deriverebbe dall’inquinamento
del biota in quanto l’inquinamento dei sedimenti dei canali non sarebbe
pericoloso se non lo fossero gli asseriti effetti –in termini di avvelenamento
e adulterazione dell’ittiofauna su di essi vivente.
Ed accertata
la infondatezza delle accuse di avvelenamento e adulterazione di acque e sostanze destinate alla
alimentazione viene di conseguenza
esclusa anche la fondatezza della imputazione di disastro , che si caratterizza
come matrice degli insussistenti pericoli alimentari
La prova
negativa della pericolosità della ittiofauna e cioè della fonte immediata del
supposto pericolo per la salute pubblica ,costituisce prova che nessun
pericolo per la incolumità pubblica
può essere ricollegato alle cause mediate ( stato dei sedimenti e
della acque) .
II parte -appello del P.M.
Capitolo 3.8
Critica alla selezione dei dati di fatto da parte del
Tribunale
( Capitoli n 3 e 4 della sentenza )
Le consulenze tecniche del P.M.
L’accertamento del laboratorio M. P. U. di Berlino
3.8.1 Rapporto tra la prima e la seconda zona industriale
La tesi difensiva fatta propria dal Tribunale
secondo cui l’inquinamento dei canali industriali sarebbe la conseguenza dell’utilizzo dei rifiuti provenenti dalla prima zona industriale per
l’imbonimento della seconda zona ,in
cui vennero poi realizzati gli impianti del PETROLCHIMICO,risulta fondata sulla
diversità delle impronte della diossina
cosiddette “vecchie”( relative
alla prima zona industriale , con OCDF in quantità maggiore dei OCDD , ma con percentuali rispettive di
50 /60 % per OCDF e 10-20% per OCDD ) rispetto a quelle “recenti” del Petrolchimico ( prevalenza
assoluta di OCDF = 80-90%).
Si è contestata in aula da parte della accusa la ricostruzione cronologica delle carote ,
rilevando che entrambe le impronte venivano prodotte nei diversi impianti relativi al ciclo del cloro ,e rilevando
altresì che anche i
rifiuti, prodotti nella seconda zona
industriale, sono rimasti in questa zona sotto forma di discarica, circostanza
questa che dimostrava la inconsistenza della tesi difensiva , basata sulla
analisi dei campioni ( da E1 a E6) ,raccolti ai bordi della seconda zona industriale, che avrebbero dimostrato
trattarsi di fanghi rossi vecchi inquinati da diossina ,
mentre invece si trattava di
campioni misti e molto spesso di rifiuti anche della seconda zona industriale
L’accusa
evidenzia anche che gli stessi rifiuti erano stati spostati, dalla seconda alla
prima zona, quando erano stati scavati i canali Brentelle , Industriale nord e
Industriale ovest con camion ,dato che
solo una parte poteva essere bruciata nel termocombustore, e che inoltre i rifiuti erano stati continuamente
rimaneggiati dalle maree.
A supporto dell’’accusa vi sono i seguenti documenti:
1)mappe che dimostrano come negli anni 40 e 50 gran
parte della seconda zona industriale fosse stata gia bonificata con
ampi spazi agricoli
2) foto di discariche all’interno della seconda zona
industriale formatasi prima del 1970 fino alla fine degli anni 80
3) dragaggio del canale Brentella e del canale
industriale nord attorno al 1960 ciò
che comporta la deposizione dei fanghi inquinati in un periodo successivo
4) le barene campionate a S Erasmo e a Fusina hanno la concentrazione massima della
asserita impronta della prima zona industriale in strati, che la stessa difesa
dice corrispondere agli anni 60-80 e questo vuol dire che erano emissioni della
seconda zona industriale, che possono
essere arrivate là solo attraverso l’atmosfera; non è infatti possibile che
rifiuti solidi come quelli che sarebbero stati prodotti con quella impronta
prima del 1940,si siano potuti ridistribuire sulle barene a quella distanze.
5) anche attualmente il ciclo di lavorazione DCE –
PVC - CVM produce non uno solo ma
almeno due se non più,diversi tipi di
impronta e ciò a confutazione della
teoria delle due impronte diverse, prodotte in tempi diversi come emerge dalle
seguenti risultanze :
esiste un
data base di analisi interne di acqua
,camini e fanghi con impronte
diverse tra loro ,tra cui quella
cosiddetta vecchia ; la bibliografia di Carroll presenta entrambe le impronte da dati di produzione del CVM/CDE;
i dati delle esposizioni atmosferiche ,che hanno entrambe le impronte in
campioni raccolti in tempi recenti ,in
particolare nella stazione di Dogaletto
a 4 km SW del Petrolchimico ; sia i
suoli che le barene hanno tutti e due i tipi di impronta ;
3.8.2
peci clorurate (prodotte dai vari
impianti ) fanghi rossi e pirite
-supposte fonti della contaminazione da diossine
Il collegio sposa la tesi secondo cui dal 1972 le
peci clorurate furono tutte
inviate a trattamento nell’impianto CS
28 ed invece il CS 28 bruciava solo peci liquide e peraltro era insufficiente .
Le peci solide hanno invece continuato ad essere
smaltite fuori dello stabilimento nelle
tuttora esistenti discariche Dogaletto ,Moranzani e Macchinon
Il documento
del magistrato alle acque conferma la possibilità di scarico con camion e
bettoline delle peci clorurate, nonché la possibilità che –riscaldate- le
peci perdano i clorurati e quindi sia
possibile trovare diossine senza i clorurati.
Le difese
degli imputati sostengono invece che contenevano diossine anche le produzioni
della prima zona industriale quali:
quelle del magnesio ,della decuprazione di ceneri di pirite e dei fanghi rossi.
Ma la
affermazione si basa su dati contraddittori :alcuni dei campioni sono stati
raccolti dai consulenti tecnici della difesa
dove gia nel 1944 esistevano campi coltivati;la correlazione diossina
/AS (ceneri di pirite) e diossina /AI (fanghi rossi)viene smentita dai dati e
dalle osservazioni che seguono; l’ Haglund, richiamato a sostegno dai
consulenti tecnici degli imputati ,non produce
invece diossina
3.8.3 superamento dei livelli C e compromissione
ambientale della laguna
Dal documento Mav -Aut- Portuale (1999) risulta che
complessivamente il 35% dei campioni è superiore al livello C e il 43% si situa
tra il livello B e il livello C.
Per le
diossine ,da tale documento risulta che oltre il 65% dei campioni è eguale o
superiore al limite C.
Il confronto dei valori con linee guida
internazionali dimostra la possibilità
di effetti avversi su organismi marini
3.8.4 Dati
e audizioni del dr VIGHI CT ENICHEM
La critica principale riguarda il fatto che il
consulente delle difesa non spiega come ha eseguito la PCA(analisi
componenti principali) e seleziona dei
dati ,senza spiegare i criteri di selezione ,
e seleziona anche figure , facendone veder alcune e
non altre che dimostrerebbero il contrario
Passando ad
una analisi piu specifica osserva il P.M, con riferimento a quanto indicato
nella sentenza a pagina 516 e 517 - dove si dice che i canali Industriale sud e canale Malamocco Marghera
sono stati scavati nella massa di materiali di riporto e cioè dei
rifiuti provenienti dalla prima zona- che
dalle foto aeree si vede che in tuta la
parte Ovest di quella che sarà la seconda zona industriale c’erano gia nel 1944 campi coltivati e che
anche la parte sud era gia colmata , quindi nessuna di queste aree poteva essere
colmata con rifiuti industriali,
nè vi poteva essere scavato il
Canale industriale Sud ,che è invece stato per la maggior parte scavato in terreno
gi agricolo.
Le uniche zone di conseguenza che possono essere
state bonificate anche con rifiuti industriali della prima zona sono
quelle ancora arenicole nel 1955 e cioè la parte più orientale dell’area
attualmente compresa tra il Canale industriale ovest e il Canale
Industriale Sud.
Con
riferimento a quanto indicato o a pagina 556 dove si sostiene che le pratiche
di smaltimento dei rifiuti sono state poste in essere nel rispetto della
normativa vigente D.P.R. 915/1982 ed a quanto indicato a pagina 547, dove si sostiene che l’accusa
non ha considerato l’apporto inquinante dei rifiuti della prima zona
industriale usati per l’imbonimento della seconda zona , ribadisce il P.M che
,a parte ogni riserva circa la pretesa assenza di normative in materia di gestione dei rifiuti prima del
1982 , come risulta dalla cartografia,
gia nel 1944 buona parte di quella che diventerà poi la seconda zona
industriale era coltivata , e
questo vuol dire che quelle aree non sono state bonificate con i rifiuti
della prima zona industriale essendo
state bonificate molti anni prima .
Sono quindi i
residui della seconda zona industriale ad avere formato le discariche dentro alla stessa e sono i residui della seconda zona industriale ,che sono stati
campionati nelle varie consulenza tecniche
del PM
Ne consegue
il rovesciamento di tutte le conseguenze ambientali e della cronologia
dell’inquinamento della laguna.
Con riferimento a quanto indicato a pagina 581 e 594
– laddove si critica la scelta da parte del consulente tecnico della difesa di
S Erasmo come luogo di confronto - si ritiene invece che sia corretta la scelta del consulente del PM. di utilizzare S Erasmo
,come luogo di confronto, trattandosi
di un punto non privo di antropizzazione, bensì di luogo con impatto antropico continuo ma a bassissimo
impatto industriale .
Ne consegue
che tutti i confronti fatti tra
sedimento e pescato della zona industriale con S.Erasmo sono corretti.
Con
riferimento a quanto indicato a pagina
602 –laddove si addebita alla
accusa di non avere fatto alcuna indagine per verificare i tempi a cui far risalire l’inquinamento
per accertarne eventuale peggioramenti nei
periodi di gestione degli imputati – si rileva come al contrario sia sempre l’accusa, che cerca di ristabilire una cronologia reale
,contestando ad esempio al consulente della difesa proprio il fatto che nella
carota C11, unica carota per cui esisterebbe una buona cronologia, gli ultimi
tre campioni (quelli piu vicini alla
superficie ,corrispondenti all’incirca
al periodo 1995-1998) mostrano un aumento di OCDF caratterizzati dalla impronta che anche la difesa
ascrive alle produzioni di CVM.
Circostanza questa che dimostra in modo inequivoco
l’aggravamento dello stato di contaminazione preesistente .
Con riferimento a quanto indicato a pagina 607 e 608- laddove si commentano i dati
della relazione del dott. Raccanelli rileva
l’accusa come si tralasci
volutamente da parte dei consulenti della difesa la PCA( analisi statistica delle componenti principali) e ci
si limiti a commentare il confronto dei
profili tramite gli istogrammi .
Dopo avere fatto il confronto visivo il
consulente dell’accusa invece presenta
e una analisi statistica delle
componenti principali - detta PCA- relative ai sedimenti superficiali dei
canali industriali, lagunari della città
di Venezia , dei fanghi, dei pozzetti Enichem , degli scarichi dei depuratori civili.
La PCA viene
presentata con i dati acquisiti dal 92 al 99 e viene evidenziato che i primi 3
fattori spiegano il 76% della variabilità , e dimostrano che i campioni dei canali industriali,dei
pozzetti e di letteratura relativi alla produzione del cloro sono accomunati
dalla medesima impronta .
Al contrario
i campioni dei sedimenti dei canali di Venezia , della laguna distanti dalla
zona industriale sono differenziati e vicini alla impronta degli scarichi
civili
Anche con i dati forniti dalla difesa i primi 3
fattori spiegano il 77% della variabilità
Anche in
questo caso risulta evidente l’impronta del cloro che accomuna i dati dei
pozzetti Enichem e dei sedimenti lagunari nelle vicinanze del PETROLCHIMICO,
mentre gli altri campioni di sedimenti lontani dalla zona industriale sono
differenziati e vicini alla impronta degli scarichi civili
In
conclusione l’analisi statistica dimostra la correlazione tra l’impronta
reale esistente all’interno del Petrolchimico e le impronte rilevate nei canali industriali
attorno al Petrolchimico e nei
sedimenti superficiali lagunari nelle vicinanze dello stesso
L’impronta è
reale ed è dovuta alle diverse
produzioni del ciclo del cloro
Con
riferimento a quando indicato a pag.609 –laddove si attribuisce alla
accusa di avere affermato che la matrice della contaminazione di tutta l’area
industriale deve essere individuata nel catabolismo del Petrolchimico – si osserva come l’accusa non ha mai sostenuto una tale tesi.
L’accusa non sostiene che la matrice delle
contaminazione sia solo il catabolismo del petrolchimico, ma che la fonte
prevalente della contaminazione, per quanto riguarda le diossine, è sicuramente
il Petrolchimico e in particolare gli impianti contestati nei capi di accusa
con rifiuti (gas aria acqua) che sono caratterizzati da impronte molto simili
,anche se non del tutto eguali con il passare del tempo.
Queste
impronte definite impronte del cloro presentano evidentissime differenze
rispetto alle impronte di altra origine
(depuratori ,deieizioni umane eccettera ) e per questo, quelle rilevate
a seguito di analisi chimiche
effettuate dai consulenti si fanno risalire
alla lavorazione del cloro.
Segue quindi nell’atto d’appello la riproduzione
grafica delle tabelle relative alle analisi delle componenti principali (pagine
1301 e 1302).
Con riferimento a quanto indicato a-pagina 625-
laddove si ritiene che i prelievi effettuati nei pozzetti dal consulente della
accusa non siano rappresentativi, non essendo transitate nei pozzetti acque
reflue di processo diverse da quelle di lavaggio, anche quando gli
impianti erano in funzione, si osserva come il tribunale, condivida una
tesi difensiva, che non può essere vera , perchè , se cosi fosse, non si
giustificherebbe la alta concentrazione di PCDD/F trovata nei fanghi depositati
all’interno dei pozzetti.
Evidentemente
nelle acque fognarie e non solo nel canale Lusore Brentelle scaricavano
direttamente le acque di processo, senza trattamento, attraverso i vari
scarichi a cui erano collegate.
Con
riferimento a quanto indicato a pagina- 629 - laddove si sostiene che le
impronte di diossine rilevate nei
pozzetti non avrebbero una
caratteristica loro propria ,essendo costituite da mescolanze eterogenee -si
osserva come è la stessa accusa a
sostenere la parziale diversità delle impronte, dovute alle diverse produzioni di clorurati e ai diversi cicli utilizzati
pur nella costanza del rapporto tra PCDD/F.
Sbaglia la
difesa anche quando sostiene la diversità delle impronte della prima zona
industriale rispetto a quella della seconda zona , mentre invece la
eterogeneità dipende dall’insieme di
diverse produzioni ,che hanno portato alla formazione della impronta che si
rileva nei canali industriali attorno al petrolchimico e nei sedimenti lagunari limitrofi.
Mediando le
impronte dei fanghi dei pozzetti prelevati da Arpav(PP) Enichem( PE)
Chelab(PC) si ottiene l’impronta che è
perfettamente sovrapponibile a quella
dei fanghi rossi .
Con
riferimento a quando indicato a pag-631-
laddove si sostiene che i composti organo alogenati che si trovano nel canale Lusore –Brentelle sono stati
trovati in tutti i pozzetti esaminati ,
mentre diversamente nel Canale Bretella (prima zona industriale) non risulta che tali sostanze siano state rilevate in quantità significative . risulta utile,
con riferimento a questi rilievi, piu
di ogni altro commento, seguire la descrizione del processo relativo alle peci.
Tra il materiale agli atti raccolto dal Consorzio
Venezia Nuova, relativamente alle
produzioni di solidi e semisolidi , la scheda n 40( pagina 95 del
documento) riporta dati relativi al reparti di produzione del dicloroetano
( impianto DL2 )
In
particolare risulta che le peci venivano stoccate in serbatoi Kettle e trasferite in fusti e quindi al
forno speciale o che altrimenti
solidificavano nei fusti .
Ed è proprio a causa del riscaldamento nei Kettle che i composti clorurati volatili
–(cioè con temperatura di ebollizione relativamente bassa) sono evaporati dalle peci e si sono
dispersi nella atmosfera.
Ed è questa la ragione per cui nel canale Brentella
si trovano solo le diossine e non gli
altri composti clorurati.
I livelli di concentrazione delle diossine nel canale Brentella corrispondono a quelli attualmente giacenti all’interno dei serbatoi del
Petrolchimico , trattasi di quei
materiali che oggi vengono inceneriti nei forni e che ,nel passato, sono stati
disseminati in laguna compreso il canale Bretella caratterizzando con tale
impronta della diossina i sedimenti dell’area industriale.
Con
riferimento al grafico riportato a pagina 638
della sentenza ed alla motivazione relativa ai criteri seguiti dalla difesa sul punto ,osserva il P .M come
non sia possibile controllare la elaborazione del dr Vighi , perché non è
spiegato quali siano in congeneri utilizzati, né il perché della esclusione di
alcuni campioni e come in ogni caso la spiegazione fornita non sia adeguata
potendosi utilizzare anche i campioni esclusi.
Nella sentenza
si afferma ancora a pagina 639-640 che i campioni
raccolti nei canali della prima zona
industriale sono diversi da quelli raccolti nella seconda zona , ma su tale
circostanza l’accusa non ha alcuna
obiezione da fare perché la circostanza
è evidente, si contesta però che tale differenza voglia significare diversa origine temporale e industriale della diossina .
Con una figura riportata a pagina 640 della sentenza e a pagina 1310 dell’atto d’appello il dr Vighi mette in evidenza le differenze
,interpretando però i dati inspiegabilmente , secondo un piano obliquo, e non secondo, come si dovrebbe fare, quello
degli assi della ascisse e delle ordinate
Il P M riporta quindi nella pagina successiva una
figura appartenente all’elaborato dello stesso consulente, ma che il medesimo
non ha mostrato ,perché altrimenti diverse
ed in senso contrario avrebbero dovuto essere le sue conclusioni .
Da questa
figura risulta che lungo l’asse 1 tutti
i 17 congeneri sono dalla stessa parte
a destra con la conseguenza che
questo asse non può discriminare alcunché.
L’asse 2
della stessa figura ha OCDD e OCDF in alto
e TCDD in basso, ciò che ha il significato di dividere i campioni ricchi di
octadiossine ed octafurani da quelli
ricchi di TCDD
L’asse 2 spiega pero solo il 6% della variabilità.
Vengono
quindi presentati di seguito due esempi alternativi alla figura riportata a
pagina 640 della sentenza ma corretti sul, piano della utilizzazione
delle PCA, che dimostrano come il tribunale abbia accolto acriticamente le tesi
della difesa seguendo la selezione fatta dai
CCTT degli imputati.
Nelle figure
A e B riportate a pagina 1314 della
sentenza si evidenzierebbe ,nella
figura A che nell’asse 1 non ci sono elementi discriminanti , perché sono tutti
sulla destra e lontani dalla asse , l’unico significativo e l’ H e CDF , ma
anche qui nell’area rossa ,assieme ai
campioni provenienti dal canale Lusore Bretelle(rossi) ce ne sono parecchi altri che provengono dal canale
Brentella e dal canale industriale nord
(blu e verdi);
nella figura
B avviene lo stesso, in quanto se è vero che nell’asse verticale i campioni che hanno più OCDD e OCDF
provengono dal canale Lusore Brentelle ,
ce ne sono però anche parecchi
del canale Brentella e del canale
industriale nord .
Con riferimento a quanto sostenuto a pagina
641-642 della sentenza laddove si da atto della ipotesi accusatoria ,secondo cui la modifica della impronte
potrebbe dipendere dalle diversità
introdotte nel ciclo delle produzioni succedutesi negli anni, e del
fatto che si tratta però di una ipotesi
non dimostrata , si osserva come invece
la prova della tesi accusatoria ci sia e provenga
dalla stessa azienda , in particolare dai certificati
analitici di provenienza Enichem
relativi ad emissioni varie del Petrolchimico.
I
grafici riportati a pagina 1316
dimostrano che sono possibili
impronte parzialmente diverse tra loro
a seconda del ciclo di produzione e che
tutti i tipi di scarico possono avere sia prevalenza assoluta di furani che prevalenza relativa e diversa di furani
si diossine .
Con
riferimento a quando indicato a pagina 656 della sentenza, laddove si sostiene
che è acquisizione certa l’utilizzo per l’imbonimento della seconda zona in via quasi esclusiva di rifiuti di
provenienza della prima zona
industriale ed a quanto indicato
a pagina 658 laddove si sostiene che,
nello zoccolo di questa massa di rifiuti ,sono stati scavati interamente i
canali industriale sud industriale ovest, Malamocco Marghera osserva il PM come
anche tale circostanza non risulti
vera, perché dalle carte si rileva che buona parte dei terreni su cui è stata realizzata la
seconda zona erano terreni agricoli .
Con
riferimento a quanto indicato a pagina 657 delle sentenza laddove , si evidenzia come vi siano immani quantità
di rifiuti dalla caratteristiche colorazione rossa , i cd. fanghi rossi di
derivazione da processi di decuprazione
delle ceneri di pirite e da processi di lavorazione della bauxite assumendo cosi che i fanghi rossi sarebbero
possibili inquinanti di diossine ,
osserva l’accusa che si tratta
di affermazione non dimostrata.
Si sostiene
poi che tutti i fanghi rossi provengano dalla prima zona industriale mentre
anche nel Petrolchimico funziona un impianto di produzione dei acido solforico
che veniva alimentato a pirite
Risulta che le ceneri siano state usate per imbonire
qualsiasi depressione e poi sono state accumulate fuori dello stabilimento.
Con riferimento a quanto dichiarato a pagina 659-
laddove si sostiene che la contaminazione elevata del canale Brentella e del canale Industriale Nord costituiscono
traccia indelebile del catabolismo
della prima zona industriale e non del catabolismo del petrolchimico rileva l’accusa come invece ,da documenti prodotti in giudizio- atti del genio
civile- risulti che i suddetti canali sono stati dragati negli anni 60 e quindi
i sedimenti contaminati si sono depositati dopo tale data.
Quanto alla presenza dell’alluminio e dell’arsenico
in elevate concentrazioni ,ciò che consentirebbe secondo il tribunale di associare i campioni alle attività
produttive della lavorazione della bauxite
e della decuprazione delle
ceneri di pirite si riportano le
considerazioni contenute nel documento depositato il 6-3- 2001 da cui risulta che :
a )i valori di alluminio trovati nei campioni da E1a E6
sono eguali o inferiori ai valori di AL di sedimenti non inquinati dell’adriatico
b) gli unici dati scientifici relativi alle analisi
di fanghi rossi – presentati dall’accusa e ignorati dalla difesa hanno
valori di AS Cd e ZN molto diversi da
quelli contenuti nei sei campioni presentati dalla difesa
c) non esiste alcuna correlazione tra AL ( che viene ritenuto indicatore di
fanghi rossi) e la tossicità
d) la grande variabilità dei contenuti delle diossine
Si conclude
quindi evidenziando che i campioni
definiti fanghi rossi contengono PCDD/F e metalli in proporzione cosi variabile
che evidentemente sono stati mescolato o si sono nel tempo mescolati con fanghi
/rifiuti/peci provenienti dalla produzioni del cloro.
Va ancora criticata la sentenza laddove sostiene che
la lavorazione della bauxite con il sistema haglund , comporti la presenza
oltre che di un catalizzatore metallico anche
di tutti gli ingredienti necessari a produrre diossine e cioè cloro
(coke ) e temperatura elevata , perché
invece manca uno degli elementi necessari a produrre diossine , il
componente più importante ,e cioè il cloro, poiché non c’è nessun motivo, scientificamente valido, per sostenere che
il coke possa essere paragonabile al cloro o possa rappresentare una fonte di
cloro.
A parte il
fatto che in nessuna fase del processo
risulta la presenza del cloro, si
sottolinea come comunque quel procedimento risulterebbe utilizzato in Italia
molti anni fa , per essere poi
sostituito dal processo Bayer , mentre è negli anni 60-80 che , secondo la stessa difesa, si sarebbe
verificata la maggior parte dell’inquinamento .
Non si
comprende poi la critica relativa all’utilizzo delle tabelle del Protocollo
d’intesa del 93 come parametro per la
valutazione della sussistenza o meno del pericolo, atteso che lo stesso PM.
aveva sollevato la questione e che comunque i dati presentati in aula su
linee guida internazionale mostravano
chiaramente la pericolosità ambientale dei sedimenti di Porto Marghera.
Non può poi essere condiviso l’esito negativo del
controllo ,diretto a verificare la presenza di diossine o furani o IPA negli
inceneritori , perché la loro presenza
risulta da un documento di provenienza
aziendale -una lettera che l’ing
Paoli inviava al direttore dello stabilimento per comunicare i flussi di
microinquinanti organici dello
stabilimento.
Da quel documento e dagli allegati si evince che i
lavaggi dei filtri degli inceneritori
CS 28 provocavano nel 1994 ,un flusso d’acqua e nerofumo contenente
PCDD/F,che dopo neutralizzazione ( correzione di PH solamente) venivano
scaricati direttamente in laguna (anno
1994).
3.7.2 La tecnologia per la realizzazione
degli impianti di trattamento chimico –fisico –biologico delle acque
reflue industriali era disponibile
negli anni 50
Osserva
il P:M come le affermazioni contenute sul punto nella sentenza , alle pagine
777-780 , con riferimento alla tesi dell’ accusa , secondo cui il depuratore
biologico poteva farsi negli anni 50 ,
siano generiche, perché la tesi accusatoria non poteva venire smentita
in quanto fondata su documentate conclusioni.
Le
affermazioni del Collegio nelle citate pagina della sentenza trovano invero
una puntuale smentita nelle
argomentazioni e nella documentazione illustrata dal PM nelle conclusioni
dibattimentali del giugno 2001 che il
tribunale non ha minimamente considerato.
3.7.3 Gli scarichi idrici
Viene
quindi esaminata la sentenza nelle parti, da pagina 717 a pagina 725, laddove
si ritiene infondata la tesi dell’accusa ,secondo cui gli scarichi del
Petrolchimico sarebbero stati effettuati in violazione del divieto di
diluizione.
Premesso
che la diluizione attuata in particolare sullo scarico principale SM15 dello
stabilimento è pacificamente ammessa
in fatto da tutti , rileva il PM
come secondo il Tribunale, la
diluizione non era vietata dalla normativa vigente e che comunque ,anche se
comportava il superamento della
concentrazione limite per numerosi inquinanti –fatto anche questo ammesso ma qualificato come reato contravvenzionale-
non determinava condizioni peggiorative
dello scarico.
Risulta
dall’esame delle tabelle riportate nell’atto d’appello e contenute nella relazione del prof Foraboschi
-relative agli scarichi SM15 e
SM 22- che le concentrazioni delle sostanze inquinanti –azoto nitrico, solventi organici aromatici,
clorurati organici 2° gruppo – superano i valori limiti massimi di legge , in
rilevante percentuale , e che mediamente si mantengono vicino ai valori limite
mentre la legge chiede che le
concentrazioni siano in ogni momento inferiore al limite.
Il
rispetto dei limiti di concentrazione ed il conseguente non superamento in
nessuna occasione delle concentrazioni
limite .avrebbe comportato il contenimento del contributo inquinante a livelli sempre inferiori al 10%del valore
limite.
La
sintesi delle valutazioni tecniche è che quanto maggiore è la portata dello
scarico, a parità di concentrazione,tanto maggiore è il carico inquinante
addotto nel corpo recettore e quindi il contenimento dell’impatto ambientale passa attraverso il contenimento della portata dello scarico .
Con la diluizione si ottiene l’effetto
opposto, in quanto l’aumento della portata ,ottenuta miscelando il flusso delle
acque inquinate da determinati inquinanti- utilizzando acque pulite o
contaminate con altri tipi di inquinanti - determina automaticamente la
possibilità di scaricare quantità di inquinanti che non sarebbero consentiti,
se ciascun flusso di acque inquinate fosse
scaricato separatemene o se , come richiede la legge i limiti fossero
applicati a ciascun singolo flusso
prima della miscelazione .
Viene
quindi contestata la sentenza nella parte - da pagina 726 a pagina 736-in cui
ritiene infondata la tesi accusatoria,secondo cui il superamento dei parametri
di accettabilità di cui al D.P.R n 962/1973 determinò condizioni peggiorative
dello scarico delle acque
Le valutazioni del Tribunale vengono
contestate in base alle conclusioni del CT del P.M ,svolte nella udienza del
15-5 e nella relazione del 26-5-2001 che sono le seguenti: gli scarichi idrici
del Petrolchimico hanno presentato e tuttora presentano rilevanti frequenze di
casi di superamento dei limiti
stabiliti dalla legge per ciascun inquinante; la frequenza di tali superamenti
è andata decrescendo dagli anni 70- 80
agli anni 90,ma rimane tuttora superiore all’1%; la affermazione del
consulente della difesa fatta propria dal Tribunale, secondo cui il contributo
inquinante degli scarichi non avrebbe peggiorato le condizioni delle acque
lagunari nell’arco temporale considerato e ciò sia per la natura delle
sostanze, sia per l’entità e quantità di tali superamenti , rimane priva di
giustificazioni ed è invece vero il contrario cosi come dimostrato dalle
condizioni di permanente contaminazione delle acque e dei sedimenti lagunari.
Va
invero osservato come il collegio incorra in errori fondamentali sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto
va chiarito che la normativa sulla
tutela delle acque
dall’inquinamento si è
sempre, fin dalle sue origini,
basata sulla fissazione di valori
limite della concentrazione degli
inquinanti –stabiliti in apposite tabelle variabili in base alle conoscenze
scientifiche -che non possono essere in
alcun caso superati .
La
tesi della difesa ,accolta dal Tribunale, secondo cui la fissazione di limiti
di concentrazione massimi sarebbe
invece frutto di un compromesso ,per
facilitare l’azione di campionamento e controllo, non è condivisibile, perché,
se per assurdo fosse vera ,consentirebbe anche seppur per periodi limitati, di
scaricare elevate concentrazioni di
inquinanti , tali da costituire un vero veleno per la vita acquatica del corpo
recettore senza che si abbia il superamento dei valori medi .
Peraltro quando il legislatore ha voluto
applicare il criterio dei valori medi lo ha precisato nella norma , come ha
fatto in materia di tutela contro l’inquinamento atmosferico, dove sono appunto
previsti dei valori di concentrazione media nel tempo.
Per
taluni inquinanti ,il tempo ,su cui si devono mediare le concentrazioni, è una
settimana per i macroinquiannti la media
è annuale
Va anche aggiunto che quando si fa riferimento
a valori medi di concentrazione da non superare, questi evidentemente
variano a seconda del tempo nel quale i valori vengono mediati.
In
particolare il valore limite diventa più basso quanto piu lungo è il tempo su
cui le concentrazioni vengono mediate ed è per tali considerazioni che il ragionamento del Tribunale non può essere
condiviso.
3.7.4
Rifiuti e inceneritori
1.
Le interpretazioni normative
Le normative specifiche inizialmente
riguardanti la laguna di Venezia e poi
estese a tutto l’ambito nazionale sul
contenimento dell’inquinamento delle acque e del suolo sono la legge Merli 319/76,
recante norme contro l’inquinamento delle acque ,e
il DPR 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti.
Le
predette normative data la finalità di tutele di un ecosistema delicato e unico
doveva essere rigorosa ed a
interpretazioni rigorose si è
attenuta la Corte di Cassazione.
Dalle dichiarazioni dei tecnici della difesa
risulta invece che l’adeguamento degli scarichi idrici ai limiti di legge è avvenuto
solo nel 1983, ben 10 anni dopo la promulgazione della legge
I limiti di legge poi in realtà non risultano
sempre rispettati neppure dopo.
2
Le soluzioni impiantistiche e gestionali
L’impianto di incenerimento CS 28 dei residui clorurati installato nel
1972 aveva evidenziato forti carenze come risulta dalla relazione dei CC.TT di
medicina democratica ,soprattutto a
causa di forti carenze del materiale costruttivo , che risultava evidentemente erroneamente scelto sulla base solo di
criteri di risparmio economico .
3 La gestione dei rifiuti
Nulla dice poi la sentenza sugli altri
impianti di incenerimento dei rifiuti esempio il primo impianto di
incenerimento di reflui liquidi del reparto TD (anno 1972) -per cui erano state
evidenziate carenze impiantistiche - l’impianto di incenerimento del nerofumo
del reparto AC1(anno 1968), anch’esso privo di sistemi di abbattimento degli
inquinanti , nè su quello della produzione del cloro con celle a catodo di mercurio , di cui si è parlato in precedenza
e per cui il mancato utilizzo delle piu
avanzate tecnologie ( celle a diaframma o
celle a membrana) avrebbe
consentito di evitare il rilascio nell’ambiente di mercurio e diossine.
3.7.1
Piu
volte sono state trattate le problematiche ambientali connesse ai sistemi di
convogliamento e trattamento (torce e
blow down) degli scarichi di emergenza ,derivanti dai dispositivi di protezione
delle apparecchiature.
1)Raccolta
e convogliamento degli sfiati
I
recipienti chiusi che contengono fluidi pericolosi , se possono raggiungere
elevate pressioni, devono essere dotati di dispostivi di sicurezza per il caso di scoppio e quando questi
dispositivi entrano in funzione , il contenuto viene rilasciato in tutto o in parte e convogliato in un sistema di raccolta
blow- down ,cosi come impongono norme di buona tecnica e tutela ambientale.
2)Abbattimento degli inquinanti
Osserva
l’accusa come presso il polo chimico di Marghera almeno fino al 1993 la regola
era invece quella dello scarico diretto nell’atmosfera degli sfiati di
emergenza , regola che contravveniva alle norme di buona tecnica secondo cui:
lo
scarico diretto nella atmosfera è vietato quando:
a)
è vietato dalla legislazione locale;
b)
quando il fluido scaricato abbia
temperatura superiore a quella di autoaccensione;
c)
quando il fluido presenti caratteristiche di tossicità;
d)
quando la corrente da scaricare sia un liquido infiammabile, tossico o comunque
pericoloso;
Nel
caso degli scarichi di emergenza contenenti 1,2 –DCE o CVM ricorrono le
condizioni di cui alla lettera b e/o
della lettera c e d.
3) Le
soluzioni adottate dal Polo chimico, emissione da un camino a quota elevata o
combustione in una torcia posta alla sommità di un alto camino ,contrastano le
regole della buona tecnica in quanto non garantiscono né il contenimento nè
l’abbattimento degli inquinanti pericolosi .
La
prima soluzione comporta solo la diluizione degli inquinanti ,aumentando però
la popolazione esposta e non doveva
pertanto essere usata per fluidi tossici o cancerogeni
La
seconda non doveva essere utilizzata per quelle sostanze –quali il CVM - la cui
combustione produce sostanze ancora piu
tossiche
Solo
nel 1993 risulta essere stato installato un inceneritore in cui sono inviati
tutti gli sfiati normali e di emergenza degli impianti .
4)La
disponibilità della tecnologia blow down
La tecnologia per attuare la installazione di
appropriati sistemi blow-down sugli impianti era disponibile dagli anni 60 ed
era ben nota all’interno del gruppo.
Tali sistemi di scarico sono stati installati
negli anni 70 preso gli impianti macro
e micro pilota del centro ricerche della Montedison di Castellanza e nel 1974 presso lo stabilimento di Ferrara.
5)
Utilizzo
per gli impianti di produzione del cloro-soda del processo con celle a catodo
di mercurio e mancata adozione della tecnologia disponibile prima con celle a diaframma e poi con celle a membrana.
Il P.M espone su questo punto le sue
critiche alle affermazione infondate
contenute nella sentenza laddove il Tribunale afferma che l’approntamento di impianti di cloro
soda con celle a membrana era in uso
dalla prima metà degli anni 70, solo però a livello sperimentale, mentre fino
agli anni 80 il sistema predetto non funzionava efficacemente a
livello industriale.
Risulta infatti dalle prove acquisite che al
contrario erano in produzione da metà degli anni 70 impianti di cloro soda con
celle a membrana e risulta provato comunque che, negli Stati uniti ,per la
produzione del cloro-soda fin dagli anni 72 venivo usato il processo con celle
a diaframma , che è meno energivoro di quello catodo di mercurio.
6)
Effluenti e residui mercuriali originati dal processo cloro-soda presso il
Petrolchimico di Porto Marghera
Il ciclo produttivo in questione comporta pesanti
impatti ambientali con la emissione di rilevanti quantità di reflui di processo
tra cui i fanghi mercuriali,contenenti alti tassi di mercurio , che risultano
essere stati tumulati tra gli altri siti nella località di Marano ( vedi
documentazione ispettore forestale )
7)Disponibilità della tecnologia impiantistica per la
depurazione dei reflui derivanti dal processo cloro-soda e la sua mancata adozione presso il Petrolchimico di Porto Marghera
Nonostante esistessero dagli inizi degli
anni 60 tecnologie impiantistiche che consentivano la depurazione delle
acque reflue in questione fino al limite di concentrazione finale di 5 p p b (5 parti per miliardo), di mercurio , per 31 anni dal
1951 al 1982 la società ha gestito gli
impianti cloro soda senza dotarli dei sistemi di depurazione , essendo stato installato il primo impianto di
demercurizzazione solo nel dicembre del 1982
.
8)
Disponibilità della tecnologia delle
celle elettrolitiche a membrana nel processo cloro- soda e la sua mancata adozione presso il Petrolchimico di
Portomarghera
Le celle elettrolitiche a membrana erano disponibili
sul mercato da oltre 25 anni.
La società americana Diamond Shamrock ,a meta degli
anni 70, aveva gia realizzato e messo in produzione sei impianti con la
tipologia delle celle elettrolitiche a membrana.
Inoltre negli
stessi anni (1975-1977) la società aveva in studio altri 40 progetti per
impianti Cloro –soda con celle elettrolitiche
a membrana .
Nei primi
anni 80 la società Rumianca
realizzava la progettazione di un impianto con celle elettrolitiche a
membrana che poi costruiva nel 1984 e faceva entrare in produzione nel 1986.
Solo nel 1988 ,con 15 anni di ritardo anche in questo caso, la società Montedison si
impegnava con il ministero dell’Ambiente a sostituire da subito le celle a
catodo di mercurio con quelle a
membrana nei suoi impianti.
9)Riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’adozione
dell’ossigeno puro in luogo dell’aria nel processo produttivo dell’1,2
dicloroetano
Con l’adozione
negli impianti CV 22 e 23 della migliore tecnologia disponibile, che
comportava la sostituzione dell’ossigeno puro in luogo dell’aria , nel processo
produttivo dell’1,2, DCE si sarebbe notevolmente ridotto l’impatto ambientale
Ed invece,
nonostante i noti vantaggi anche sotto un profilo di rendimento del prodotto,
oltre che sotto il profilo ambientale,
derivanti dalla adozione delle tecnica sopradescritta- già da tempo adottata da
molte imprese- la società continua tuttora a produrre con il vecchio
processo ad aria nonostante il suo maggiore impatto ambientale .
3.3.2 Omessa
applicazione della normativa
concernente lo smaltimento dei rifiuti in relazione agli apporti idrici tali da qualificarsi rifiuti tossico nocivi
e/o rifiuti pericolosi,con conseguente
divieto di loro sversamento nelle acque
della laguna di Venezia
Rileva il P.
M come l’istruttoria dibattimentale
abbia evidenziato,mediante prove
documentali che ci sono stati ripetuti
scarichi in fognatura di acque di lavaggio della pulizia delle autoclavi ,
fortemente contaminate da CVM la cui
presenza aveva anche fatto , in alcune occasioni, scattare nei reparti gli allarmi per la quantità di CVM che
si diffondeva nella atmosfera durante le operazioni di scarico.
La provenienza e la contaminazione delle acque di cui
sopra non ne consentiva lo scarico- non
autorizzato né autorizzabile-
essendo la sostanza
contaminante una di quelle indicata al
punto 3.6 della tabella 1.3 contenuta nelle Delibera Interministeriale di cui all’art 5 D.P.R 10-9-1982 n 915 in data
27-7-1984 .
In base a
tale disposizione le acque avrebbero infatti dovuto essere considerate
rifiuti pericolosi ( un tempo rifiuti
tossico nocivi).
Il Tribunale
invece aveva escluso che gli apporti liquidi provenienti dai reparti
CV 22.23 e CV 24.25 dovessero essere classificati come rifiuti liquidi pericolosi
, escludendo altresì che la loro confluenza nello scarico generale SM15
attribuisse allo stesso la medesima qualità di rifiuto tossico nocivo o pericoloso
Rileva quindi il PM come la decisione del Tribunale si fonda su due premesse entrambe
errate .
La prima è la affermazione che la delibera
interministeriale non ha introdotto un principio di presunzione di tossicità
del rifiuto in ragione della sua provenienza .
La seconda è
la affermazione che una eventuale presunzione sarebbe incompatibile con il
principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza
La Corte di
Cassazione ha infatti affermato al
contrario il principio secondo cui la tossicità di un rifiuto deve essere
valutata in relazione alla sua provenienza
e quindi il Tribunale ha commesso un primo errore.
Dalla seconda
erronea premessa deriva l’affermazione che gli scarichi delle acque di
processo, provenienti dai reparti CV 22/23 e CV 24/25 ,non appartengono alla
categoria dei rifiuti, e sono invece sottoposte alle disciplina relativa agli scarichi idrici.
Ed a fondamento di tale affermazione il
Tribunale pone i principi contenuti nella nota sentenza
della C.C Sezioni unite del 1995.
Ma l’interpretazione
che il Tribunale dà alla citata sentenza non è corretta ,non essendo mai stata utilizzata dalla
giurisprudenza la distinzione tra rifiuto liquido e rifiuto solido per
distinguere la disciplina da applicare al singolo caso.
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un secondo errore interpretativo
Va quindi chiarito,secondo l’accusa al fine di
correttamente applicare le norme in
questione che lo scarico proveniente dai reparti CV 22/23 CV 24/25 va a
confluire nell’impianto di trattamento denominato SG 31 ,gestito da un soggetto
diverso da quello titolare dello scarico , per cui ci si trova in presenza di
uno scarico indiretto.
Per scarico
indiretto si intende quello in cui il rapporto tra le acque di processo ed il
corpo recettore sia interrotto
dall’attività di un soggetto diverso dal produttore dello scarico,al quale quest’ultimo
conferisce il liquame per avvalersi dell’impianto di depurazione da quello
gestito.
Ed allora una
prima ragione per escludere l’applicabilità della normativa in materia di
scarichi idrici allo scarico in
questione è rappresentata dal fatto che
si tratta di scarico indiretto ,e come tale quindi, escluso dalla
disciplina dettata per gli scarichi idrici ed assoggettato alla disciplina
normativa sullo smaltimento dei rifiuti ,per effetto delle disposizioni
contenute nell’art 36 D. LG vo 152/99, che
stabilisce appunto come per scarico debba intendersi il riversamento
diretto nei corpi ricettori, con la conseguenza che quando il collegamento è
interrotto ,viene meno lo scarico.
A sostegno di quanto affermato viene citata una
sentenza della C.C del 1999 –Sez III 24-6- 1999 est Onorato - che richiama il D .Legislativo 152/99 e la sentenza della C.C
del 1995 erroneamente interpretata dal Tribunale , con la
precisazione che la interpretazione ,
di cui alla prima sentenza citata , è conforme a quella elaborata in precedenza e cioè prima dell’entrata in vigore del citato D. LG .vo , e secondo tale interpretazione i rifiuti liquidi che potevano , per le loro
caratteristiche,essere qualificati tossico nocivi ,dovevano essere sottoposti
alla più rigorosa disciplina dettata per lo smaltimento dei rifiuti tossico
nocivi.
Tanto risulta con chiarezza anche dalla sentenza delle Sezioni unite ,che il
Tribunale ha male interpretato, nonostante
sia stato chiaramente detto dalla Corte stessa, nella descrizione dei criteri ai quali ci si deve
attenere per stabilire se deve essere applicata la normativa in materia
di acque o quella in materia di rifiuti, che proprio secondo uno dei criteri utilizzati per la
distinzione , è prevista la inclusione nel
DPR 915/82 (art 2,6° comma ultima parte
) dei liquami e fanghi ,quando siano tossico nocivi .
E lo stesso principio viene ribadito nella
sentenza laddove ,dopo avere affermato
che le fasi di smaltimento dei rifiuti
liquidi attinenti allo scarico sono soggette alla disciplina stabilita dalla
legge 319/76, viene fatta salva l’unica eccezione dei fanghi e liquami tossico
nocivi che sono invece sotto ogni profilo , regolati dal d.p.r n 915.
Su tali interpretazioni non risultano esservi stati
contrasti giurisprudenziali per cui non potrebbe neppure invocarsi la buona
fede o l’ignoranza del precetto penale
,dovuta ad errore giustificabile ex art 5 c p per la presenza di decisioni
contraddittorie .
La terza
erronea valutazione si è risolta in una
serie di errati apprezzamenti di fatto.
Il Tribunale da infatti atto degli accertamenti fatti
dal C. T della accusa Cocheo, (
utilizzando i rilievi di un gascromatografo che controllava la concentrazione
di CVM nella vasca di
neutralizzazione posta immediatamente prima dell’impianto di depurazione dello
scarico SG 31) dai quali è risultato il superamento dei limiti di
concentrazione del CVM. -fissati nella
delibera Interministeriale . del 1984 perché il rifiuto possa essere
considerato tossico nocivo - ma
sostiene che il superamento dei
limiti, accertato in sole 10
occasioni, non sarebbe sufficiente ad
attribuire la qualifica di rifiuto tossico nocivo a tutta l’acqua in uscita dallo scarico SM1510
Ma nel suo
ragionamento il Tribunale commette
degli errori ;avrebbe infatti dovuto – dopo aver rifiutato il primo criterio
proposto e cioè quello della
qualificazione desunta dalla semplice provenienza da lavorazioni che producono
rifiuti tossico nocivi- accertare se le acque provenienti dai citati reparti
contenessero o meno CVM e nel caso
affermativo se la sua concentrazione
fosse superiore al limite fissato dalla delibera interministeriale del
1984.
Accertata la tossicità si sarebbe poi dovuto valutare
quali fossero sotto il profilo giuridico le conseguenza della eventuale
miscelazione con altri rifiuti liquidi
convogliati in laguna dallo scarico SM15.
Il Tribunale
avrebbe poi dovuto ricordare , e non lo
ha fatto, il divieto assoluto contenuto nella Delibera del 1984 . di miscelazione dei rifiuti tossico nocivi con
qualsiasi altro rifiuto .
Comunque
accertato che, anche in una sola occasione, la concentrazione di CVM era
superiore al limite stabilito dalla relativa normativa, il rifiuto doveva
essere qualificato come tossico nocivo e
come tale trattato e smaltito e non avrebbe invece dovuto essere
smaltito in acqua, attraverso un normale impianto di depurazione, che non era
mai stato autorizzato allo smaltimento
dei rifiuti tossico nocivi.
La modalità di smaltimento dei rifiuti tossico nocivi praticata dal Petrolchimico era
rigorosamente vietata dall’art 9 u.c. DPR. 915/82 .
Il Tribunale ha poi affermato che i risultati del
consulente del PM. Cocheo erano
inattendibili , sulla base dei rilievi fatti dal consulente della difesa
Foraboschi , ma non ha poi consentito al consulente del PM di ribadire ai
rilievi critici fatti da quello della difesa
, le cui conclusioni sono errate come emerge anche dalla lettura della
memoria che in sede di replica era stata
depositata dalla parte civile
per confutare gli errori ed i travisamenti operati dal CT Foraboschi.
Il Tribunale ha ancora fatto affermazione infondate,
quando ha ritenuto che non esisteva alcun collegamento permanente
tra la fognatura dei reparti di produzione del CVM/PVC \e le vasche di neutralizzazione
; che solo fino al 1995 vi era la
possibilità di qualche sforatura per
quanto riguardava le acque reflue del reparto CV 22/23, mentre non esisteva
alcuna possibilità per quanto riguardava il reparto CV24/25 ; non è invero dato
di capire da quale elementi probatori il Tribunale derivi le predette non
veritiere affermazioni.
Va semmai
evidenziato come il contrario risulterebbe dalla domanda di
autorizzazione del 1996, che contiene
la descrizione del percorso della acque di processo provenienti dai reparti ed
indica il loro collegamento con le reti fognarie e l’impianto di depurazione.
Certo risulta comunque che nelle acque di fognatura
dei reparti finivano le acque di lavaggio delle autoclavi , cosi fortemente contaminate dal CVM
da provocare allarmi
all’interno dei reparti
Ed invero la
presenza di CVM nelle vasche di
neutralizzazione era ben conosciuta
dallo stesso gestore che, sopra le vasche ,aveva messo un gascromatografo per
misurare la quantità di CVM che dalle vasche evaporava .
Quale fosse la
situazione dello scarico risulta
comunque dalla documentazione prodotta dalla stessa azienda nel 1996, quando
l’impianto era stato sequestrato dalla autorità giudiziaria ed il Magistrato alla acque aveva
sollecitato la presentazione di una relazione tecnica più dettagliata sulle
caratteristiche dell’impianto.
Da quella
stessa documentazione risulta: che sono
stati avviati all’impianto SG31 liquami che avevano le caratteristiche dei
rifiuti tossico nocivi in base alla
tabella 1.3 delle delibera ,nonostante il divieto contenuto nell’art 9 ultimo
comma DPR915/82, che i predetti rifiuti
sono stati trattati come se si trattasse di un normale scarico idrico ,
mentre il loro coretto smaltimento avrebbe dovuto avvenire soltanto con il ricorso all’incenerimento o in alternativa con il conferimento in discarica, .che i
predetti rifiuti sono stati miscelati con altri reflui provenienti da diversi
reparti ,in violazione di quanto previsto dall’ultimo comma del punto 1.2 della
citata Delibera e del principio contenuto all’art 4 lettera ) e DPR 915/82
che sono state effettuate tutte le fasi
di smaltimento dei predetti rifiuti in assenza di autorizzazione con la
conseguenza che il produttore si è
sottratto al preventivo controllo da parte delle autorità amministrative.
Risulta quindi
provata una condotta contraria a specifiche disposizioni di legge, e
pertanto colposa, protrattasi per decenni e concretizzatasi nello scarico in laguna di tonnellate di
rifiuti idrici tossico nocivi perché contaminati da CVM.
Conferma della fondatezza della ipotesi accusatoria
si trova oltre che nella documentazione
di cui sopra anche in quella
contenuta nel faldone 102 acquisito dal Tribunale in data 8-5-2001
Risultando accertata la violazione del DPR 915/82
relativa allo smaltimento dei rifiuti, la assoluzione degli imputati dalle
relative contravvenzioni è ingiusta e
deve essere riformata.
III parte –sentenza
Capitolo V
Ipotesi
e prove in tema di avvelenamento (452 e
439 c.p) e /o adulterazione (452 e 440 c p) del biota vivente sul sedimento dei
canali della area industriale
5.1 Introduzione
Sinossi della motivazione sulla insussistenza di
pericoli alimentari tipici dell’avvelenamento e della adulterazione.
Premessa : le caratteristiche quantitative e
qualitative della presenza di inquinanti ,rilevate in traccia nel biota vivente
nei sedimenti dei canali dell’area industriale, non permettono di ritenerne
l’attitudine a farsi causa iniziante di
effetti avversi alla salute in quanto le classi di esposizione, suscettibili di derivare dalla assunzione tramite
la dieta del biota in questione, sono distanti ordini di grandezza da quelle-
seppure solo potenzialmente- capaci di produrre effetti avversi.
Nella prospettiva accusatoria la questione della reale
attitudine delle sostanze di cui si discute
a recare nocumento alla salute è invece rimasta in secondo piano,
ritenendo l’accusa la sussistenza di
pericoli alimentari, a prescindere dal riferimento ad una giustificazione e
proponendo di desumerne l’esistenza da
generalizzazioni non pertinenti.
Significativo osserva il Tribunale è il fatto che
l’accusa non abbia ritenuto di allegare adeguata informazione
sulle classi di esposizione – dosi- al cui livello l’esperienza clinica e/o
l’osservazione epidemiologica riconosce essere stati osservati minimi effetti
nell’uomo.
Secondo
l’accusa, il pericolo che connota la fattispecie dell’avvelenamento e della adulterazione può essere desunto dalla violazione di
norme tipiche della legislazione
complementare e accessoria penale ed extrapenale che affiancandosi ai delitti contro l’incolumità pubblica
,realizzano forme di tutela anticipata di tale bene.
Esempio
tipico il D. Lvo 30-12-1992 n.530
di attuazione della direttiva 91/492/CEE che, stabilendo parametri di edibilità per il consumo umano dei
molluschi, stabilisce tra l’altro che non devono contenere sostanze tossiche o
nocive di origine naturale o immesse nell’ambiente, quali quelle elencate
nell’allegato A) del D lvo 27-1-1992 n131 ,in quantità tali che l’assunzione di
alimenti calcolata superi la dose
giornaliera ammissibile per l’uomo (c.d. D G. A e in inglese A.D.I accetable
daily intake o T.D .I. tollerable daily intake ).
E la maggior parte dell’istruttoria ha infatti riguardata tale tipo di accertamento
con esito negativo in quanto è
risultato provato che le dosi suscettibili di derivare dalla assunzione tramite
la dieta di quel pescato non sono
riconducibili alla classe di
dosi capaci di superare i c. d limiti
soglia.
Viene a questo punto precisato che il limite di
assunzione delle sostanze tossiche negli alimenti ,cd valori soglia, viene
operato applicando dei fattori di correzione
che comportano la distanza di ordini di grandezza dalla dose di assunzione che non ha
provocato effetti tossici in sede
sperimentale su animali – cd noael no observed adverse effect level.
Dopo avere premesso
che verrà nel prosieguo spiegato cosa sono i limiti soglia viene comunque anticipato che vengono
determinati applicando dei fattori di
correzione che realizzano la distanza
di ordini di grandezza dalla dose che non ha provocato effetti tossici – NOAEL-
e che pertanto il limite soglia-
espressione del principio di precauzione- non indica la misura del pericolo reale.
E tanto è provato anche dal fatto che il superamento del limite soglia o D. G. A
non è sanzionato penalmente ma solo in
via amministrativa o convenzionale.
Comunque il programma probatorio diretto a confrontare la dose idealmente assumibile
tramite la dieta di vongole di provenienza dall’area industriale e la D. G .A. –dose soglia- una volta eliminata ogni
incertezza sulle caratteristiche -tossicologiche degli inquinanti non risulta
provato essendo stato accertato il contrario.
Sia per quanto riguarda i metalli e gli altri microcontaminanti di interesse, come per
quanto riguarda le diossine e il P.C.B.
, risulta provato che, anche per i forti consumatori, un ipotetico consumo di
vongole provenienti dall’area industriale non eroderebbe l’ampio margine di protezione “1-4-picogrammi
/ kg di perso corporeo / die” e cioè il valore soglia individuato dalla Organizzazione mondiale per la sanità e
adottato anche dalla Commissione europea per la protezione alimentare,
parametro di riferimento
dell’esposizione sicura a tali tipi di sostanze , determinato applicando il principio di precauzione.
A tali conclusioni il tribunale rileva di essere pervenuto utilizzando -
secondo i criteri usati anche nei documenti delle agenzie regolatorie - per la
corretta determinazione della dose di
assunzione individuale, dati di concentrazione e di consumo medi sul lungo
periodo ( sia la concentrazione come
il consumo sono dati necessari per determinare la esposizione giornaliera ), ed , alla accertamento della
insussistenza di pericoli alimentari
suscettibili di derivare dalla dieta costituita dal biota di provenienza
dall’area industriale , è pervenuto
sulla base dei dati di concentrazione degli inquinanti emersi dalle relazioni degli stesse
consulenti tecnici delle accusa.
Essendo però venute in luce notevoli differenze, per
quanto riguardava la concentrazione
degli inquinanti , tra accusa e
difesa era stata ritenuta
concordemente la opportunità di affidare la analisi ad un consulente esterno
che, le parti stesse avevano concordemente individuato nel laboratorio M. P.U. di Berlino, luogo di espletamento della analisi a cui le
parti tutte hanno partecipato.
E i risultati delle analisi hanno dimostrato come i
valori di concentrazione degli inquinanti , indicati dal consulente della accusa
Raccanelli siano inattendibili -in quanto di gran lunga superiori a quelli accertati nel laboratorio di Berlino,
che sono risultai invece
corrispondenti a quelli resi
noti da altri consulenti della accusa-
e come siano invece attendibili quelli delle difese, ,atteso che,
quelli quelli originariamente discussi e determinati dagli esperti delle
difese sono risultati superiori quelli
emersi dalle analisi di Berlino .
Comunque ,sia seguendo i dati della analisi di
Berlino, come quelli precedentemente rilevati dalle difesa,utilizzando quindi sia i valori medi di concentrazione
acquisiti prima come i valori medi ottenuti dalle analisi di Berlino , ed a
maggior ragione secondo questi dati ,i
valori di concentrazione cumulativa per diossine più P. C .B sono risultati compatibili con il valore
soglia che applicando il principio di
precauzione , l’O. M. S ha
indicato nel 1998 ,sia per l’esposizione del medio consumatore come per
l’esposizione del forte consumatore .
E se non risulta superato il limite soglia a maggiore
ragione non sono ipotizzabili i
supposti pericoli alimentari .
Riassumendo quanto sopraesposto rileva in conclusione
il Tribunale come l’accusa abbia cercato di dimostrare la sussistenza del pericolo attraverso il
confronto delle concentrazioni di inquinanti e dei conseguenti livelli di esposizione tramite la dieta con misure – i valori di soglia – lontane ordini di grandezze dai livelli degli effetti osservati negli
endpoints più sensibili, non riuscendo in tale intento perché l’evidenza
probatoria disponibile è di segno
contrario a tale proposizione.
Il Tribunale poi non condivide le ipotesi
interpretative secondo cui il pericolo tipico dei reati di avvelenamento e
adulterazione viene retrocesso a
parametri tipizzati da leggi
extrapenali o da agenzie regolatorie.
Per quanto
riguarda infine, in particolare , le
diossine si osserva come l’accusa
abbia sostenuto che il valore soglia definito dalla O.M.S. nel 1998
non è adeguato alle esigenze di protezione delle fasce di popolazione più
sensibile. Sul punto va fin d’ora
chiarito che la O. M .S ha applicato , dovendo definire la misura della
precauzione ,contenuti di ricerca scientifica , per la definizione del valore soglia,
ultraprudenziali per le esigenze di protezione
delle fasce di popolazione più sensibile e per tutti gli effetti
possibili.
E l’O.M.S. stabilisce che debba essere ritenuta
adeguata , alla necessità di protezione di tutta la popolazione ,una
esposizione a dosi dieci volte
inferiori a quelle che non sono ritenute capaci di produrre effetto ( Noael), stabilendo con tale criterio
il T.D.I di 1-4 p g/ TEQ/ kg peso corporeo /die.
Ed alla luce
di tali considerazioni appare evidente come sia ingiustificato sostenere la
inadeguatezza del valore soglia indicato per le diossine dalla predetta organizzazione.
L’assoluzione degli imputati dai reati di
avvelenamento e adulterazione risulta conseguente all’accertamento che le dosi
di assunzione del consumatore medio
e del forte risultano non sussumibili
sotto le classi idonee a dar luogo ad un qualunque effetto avverso; che le dosi
predette non sono sussumibili sotto quelle vietate dalla legge speciale o sotto
valori non normali; che le diossine e
/o le diossine simili non sono sussumibili sotto la classe di quelle capaci di
superare il valore soglia ,determinato , applicando il principio di
precauzione.
L’assoluzione consegue allo accertamento che i livelli di dose capaci di produrre effetti negativi sull’uomo sono
ordini di grandezza più elevati di quelli processuali; consegue altresì alla
evidenza probatoria che non permette di individuare nel catabolismo del
petrolchimico – quello dei tempi storici della imputazione- la matrice della
contaminazione del sedimento dei canali dell’area industriale.
E come rilevato anche dalla difesa se non
risulta provato il reato di
avvelenamento e adulterazione ,non risulta provato neppure quello di disastro
innominato ,che nell’ipotesi accusatoria li presuppone.
Per tali considerazioni che verranno ampiamente
esaminate nei capitolo che seguono l’accusa risulta del tutto infondata.
5.2 Resoconto delle tesi di accusa in tema di
avvelenamento e di adulterazione del biota
Le tesi accusatorie si richiamano a studi rilevanti
in ordine all’inquinamento del biota interpretandone in modo non corretto le
conclusioni.
Premesso infatti che certamente il sedimento dei
canali è inquinato e di conseguenza anche il biota sullo stesso vivente e che sull’inquinamento del biota
interferisce la componente
biodisponibile degli inquinanti ,la
questione rilevante nel processo e quella di stabilire in che misura ciò avvenga e con quali
conseguenze.
Si interessa di tale questione innanzitutto lo studio
di Baldassari. Ziemacki e Di Domenico
–anno1996- che non evidenzia situazioni di contaminazione del biota , nel
contesto della conterminazione lagunare, critiche per il consumo umano.
E le conclusioni del predetto studio, pur redatto
fini diversi da quello della valutazione
del rischio per l’uomo , per conto
dell’Istituto superiore della Sanità non sono dissimili da quelle prese da altri studiosi.
Nelle
conclusioni i tecnici di cui sopra hanno evidenziato in particolare che il
livello di concentrazione delle
diossine riscontrate nei pesci e nei molluschi dei canali della zona industriale è confrontabile con quello normalmente
riscontrato nei pesci e molluschi utilizzati per l’alimentazione umana
,provenienti da aree con impatto
antropico da moderato a trascurabile
Hanno gli
stessi tecnici anche osservato che, per quanto riguarda la contaminazione da
PCDD/F, sono state rilevate in letteratura concentrazioni di livelli superiori
oltre un ordine di grandezza- cioè 10 volte superiori- a causa di sensibili
contaminazioni ambientali locali.
Altre fonti accertano- vedi consulenza tecnica
Sesana Muller -che le concentrazione di
inquinanti non superano la scala dei
valori normali e che, in base alle
analisi di campioni prelevati nei canali della zona industriale, sono
compatibili con quelle che, secondo la disciplina normativa relativa alla
edibilità del prodotto, sono ammesse per legge ad essere distribuite per il
consumo umano diretto .
A tale
conclusioni è pervenuto anche il
consulente tecnico dell’accusa che ha però fatto le proprie
indagini orientate solo sui metalli pesanti assumendo come riferimento i limiti fissati dalla normativa italiana per la edibilità del prodotto .
IL riferimento normativo è costituito dal D.
Lgvo. 530/1992, specifico per il biota
di maggiore interesse processuale , e cioè i molluschi bivalvi ,che secondo quanto prescritto
nell’allegato A ) punto d) non devono
contenere sostanze tossiche o nocive , quali quella elencate nell’allegato A
del Dlgvo 27-1- 1992 n131 ,in quantità
tali che la assunzione di alimenti
calcolata superi la D .G. A o sia tale da alterare il gusto dei molluschi.
Il Dl gvo
530/1992 indica per ciascun contaminante , partendo dalla dose giornaliera ammissibile-(DGA) - la concentrazione
limite (CL).
Viene pero a
questo punto ulteriormente evidenziato come un modesto superamento della DGA o
del CL non significhi avvelenamento
punibile ai sensi dell’art 439 –440 c .p
Ritiene in
fatti il primo giudice necessario
evidenziare e ribadire come diversa sia la offensività degli illeciti
amministrativi, aventi per oggetto il superamento dei valori soglia ,dalla offensività dei delitti colposi di comune
pericolo.
Il consulente tecnici Sesana accerta ancora che per tutti i metalli
vengono rispettate le concentrazioni limite
,che fissano i requisiti di edibilità ,al di fuori dell’arsenico
Il
catabolismo del Petrolchimico non è
pero fonte di contaminazione da arsenico, mentre elevate concentrazioni di
arsenico si associano alle ceneri di
pirite che sono tra i rifiuti usati per
imbonire le aree della seconda zona industriale.
Altri studi
condotti per conto della mano pubblica-
studi di Marcomini, Zanette, D’Andrea e Della Sala -evidenziano la
insussistenza di pericoli alimentari e
la assenza di situazioni critiche anche per i forti consumatori ed anche con riferimento alle diossine
Ed infatti la
tesi accusatoria trova fondamento sulle valutazioni di altri consulenti
dell’accusa:Raccanelli e Zapponi
Valutazione del consulente dell’accusa Raccanelli
Premessa la difficoltà di accertare la causa
dell’inquinamento del biota non essendo possibile a differenza di quanto accade
per il sedimento usare il confronto tra le impronte rileva comunque il
consulente –tecnico come campioni prelevati nella zona
industriale risultino ricchi di furani
a basso grado di clorurazione e di octaclorofurano , con una presenza
molto bassa invece di diossine , mentre in altre zone di rischio , differenti
dal contesto dell’area industriale ,predominano le diossine sui furani, ciò che evidenzierebbe la provenienza dell’inquinamento
dal Petrolchimico.
La tossicità
di PCDD/F è espressa con una unità I –
WHO che comprende anche la tossicità
legata ai policlorobifenili detti diossina simili.
Il valore
massimo di concentrazione di tali
inquinanti risulta trovato in un
campione prelevato il 14-9-2000
dalla guardia di Finanza a pescatori di frodo
che presentava una
tossicità di 2,7 p g I –WHO/kg e comunque
nella maggior parte dei campioni risulta superato il limite di legge con
valori massimi proprio in prossimità dello scarico SM15.
In
particolare il consulente –tecnico
dell’accusa in sintesi evidenzia
come , dal confronto tra i campioni prelevati nell’area industriale e quelli
prelevati nella zona di Santo
Erasmo, risultino con riferimento
ai valori massimi:
concentrazioni anche 135 volte più alte per i PCDD/PCDF,
concentrazioni anche
86 volte più alte per l’HCB,
concentrazioni anche
6,7 volte più alte per gli
OCDF/OCDD .
Evidenzia
inoltre l’esperto dell’accusa che l’octaclorofurano è il congenere che
ha l’abbondanza relativa maggiore nei sedimenti industriali ,mentre
l’octaclorodiossina è il congenere che
ha abbondanza maggiore nei reflui civili e nella città di Venezia
Il fatto che
il rapporto tra OCDF e OCDD vada
progressivamente diminuendo man mano
che ci si allontana dalla zona industriale
conferma la provenienza della contaminazione dal Petrolchimico.
La tesi
accusatoria consegue alla premessa secondo cui dell’inquinamento delle acque
della zona industriale sarebbe responsabile solo il Petrolchimico , per cui
accertata la presenza delle diossine l’accusa ritiene raggiunto ed esaurito il suo programma di prove
Secondo il
consulente dell’accusa sarebbe sufficiente il consumo di 26 grammi di peso edibile di vongole per erodere il margine di garanzia
costituito dalla dose giornaliera
ammissibile per un adulto, ove si ponga che quelle oggetto di campionamento ed
analisi registrano valori di tossicità massima della misura di quella
sopraindicata..
Con
riferimento al valore di concentrazione
massimo di inquinanti riscontrato – quello del campione prelevato il 14-9-2000-
basterebbe mangiare 26 grammi edibili
di vongole per superare la soglia della
dose giornaliera ammissibile
Con
riferimento al valore medio di tossicità riscontrato nei campioni sarebbero
sufficienti 39 grammi di peso edibile
di vongole per erodere il margine di garanzia rappresentato dal valore –soglia
Valutazione
della consulenza d’accusa Zapponi
Sono le conclusioni a cui è pervenuto questo
consulente tecnico a consentire alla
pubblica accusa di portare a compimento la prova in ordine alle accuse
di avvelenamento e adulterazione delle sostanze destinate alla
alimentazione.
Le conclusioni del consulente partono dalla premessa
che la concentrazione media di diossina nei molluschi bivalvi dell’area industriale di Venezia
risulta essere dell’ordine di1.85 p g TE/g e dalla considerazione che la stima risulta essere stata fatta in difetto, senza
considerare il contributo inquinante
dei vari P C B- che sono stati invece considerati nello schema di tossicità
aggiornato dell’OMS.
E le
conclusioni finale cui il consulente è
pervenuto sono le seguenti .
1) il consumo di bivalvi provenienti delle aree più
inquinate della laguna comporta più di un raddoppio dell’esposizione di fondo(
quella che non si darebbe se non si
consumassero vongole )
2) il valore inferiore del limite OMS 1998( 1 p g T E
/K g p c /giorno) risulterebbe essere
superato nella ipotesi di un consumo normale di bivalvi locali
3) il valore superiore del limite dell’O:M S 1998 ( 4
p g T E /K g p c /giorno) è superato nella maggior parte delle ipotesi sopra
riportate - che esaminano il consumo di
50 g r / persona di bivalvi, di 100 grammi /persona e quantitativi maggiore
per forti consumatori )
6) nell’ipotesi
minima di esposizione , si verifica comunque una situazione di rischio
superiore a quella risultante dalle
verifiche fatte dalla US EPA, senza considerare il contributo dei PCB e un
rischio aggiuntivo superiore
considerando invece anche il contributo
dei PC B
Entrambe le
predette valutazione degli esperti non sono state ritenute attendibili dal Tribunale per le seguenti
ragioni espresse in modo sintetico : la esposizione giornaliera va determinata
come prodotto della concentrazione della
sostanza inquinante
nell’alimento per la quantità di
alimento assunto giornalmente, sul lungo periodo ed è infatti secondo questi
criteri che sono stabiliti i parametri di riferimento usati anche dalla accusa
; sia per la concentrazione come per il consumo deve farsi riferimento a dati
medi sul lungo periodo, non potendosi
prescindere da tale criterio per formulare il giudizio di compatibilità .
I consulenti
dell’accusa hanno invece utilizzato parametri dagli stessi stabiliti facendo riferimento a dati di consumo
abnormi e alle concentrazioni massime rilevate nelle varie campagne di
campionamento e confrontandole con le
ipotesi di superamento del valore soglia più restrittive indicate dalla O.M.S.
nel 1998 senza rendere mai giudizi in
termini di idoneità delle esposizioni
rilevanti a provocare pur minimi effetti avversi.
L’utilizzo
del termine consumo o assunzione sporadica o occasionale è estraneo al
concetto D.G.A o T .D.I. che fa sempre
riferimento a consumi protratti per
lungo periodo
In realtà un
lieve superamento del valori soglia non sarebbe comunque sufficiente a fondare
giudizi di idoneità a ledere della esposizione suscettibile di derivare dalla
assunzione del biota tramite la dieta .
Nel concreto
non risulta in ogni caso superato il valore soglia e le concentrazioni di inquinanti non sono riconducibili a quelle vietate dalla legge
Ancora i dati pertinenti alle concentrazioni di
inquinanti rilevate nel biota di
provenienza dell’area industriale sono risultati poco attendibili e non sono stati ciononostante espunti dalle
valutazioni degli esperti delle
parti e su di essi si fonda la
valutazione del Tribunale
5.3 Note a margine sul significato dei valori
limite pertinenti alla esposizione a sostanze tossiche
Informazioni sul processo di regolamentazione del
rischio e sulla individuazione dei parametri di protezione alimentare
Spiega
quindi il Tribunale come per garantire il risultato , cui mira il principio di
precauzione , la definizione del limite di protezione si attesti su misure che
sono molto lontane dalla dose, la cui assunzione non provoca effetti tossici
negli animali più sensibili ( NOAEL. No observable adverse effect level) e
di conseguenza nell’uomo.
Essendo i dati acquisiti attraverso esperimenti
esclusivamente eseguiti sugli animali, mediante la loro esposizione ad alte
dosi ,sono necessarie due estrapolazioni relative:
1) alla valutazione del rischio nel caso di una
esposizione a basse dosi
2) alla valutazione del dato sperimentale trasferendolo dall’animale all’uomo .
IL NOAEL rappresenta quindi la più elevata dose somministrata che non ha prodotto tossicità.
Al
NOAEL, per garantire la sicurezza nei confronti dell’uomo, vengono quindi applicati fattori di sicurezza ed è prassi comune che venga applicato un
fattore di sicurezza10 se il NOAEL è derivato da esperimenti sull’uomo , 100 se è derivato da studi sull’animale .
Con i fattori di sicurezza si vengono cosi a stabilire livelli di esposizione
ultraprotettivi per la salute umana .
Non si tratta
comunque di stabilire a quali livelli di esposizione l’uomo può ammalare,per
cui l’esposizione dell’uomo ad una dose lievemente superiore a quella del parametro di protezione, stimato secondo i
criteri di cui sopra, non significa probabilità di un effetto tossico .
La
determinazione del valore soglia ottenuta in base ai dati di correlazione dose
–risposta , ed in base alla successiva
applicazione dei fattori di sicurezza indica di conseguenza quale è la
dose di una certa sostanza, che nelle
condizioni di esposizione date - viene ritenuta sicuramente priva di effetti
tossici (valore limite
tossicologico ,valore soglia , ADI
,TDI).
5.4 Segue brevi cenni sulla definizione dei valori
limite per gli alimenti
La dose
giornaliera accettabile – valore limite – che viene espressa in p. g. (
picogrammi)/kg di peso corporeo
rappresenta quindi la dose che, se ingerita quotidianamente per tutta la
vita , si ritiene non possa provocare effetti sfavorevoli per la salute.
Il termine accettabile riferito alla dose giornaliera viene utilizzato quando si parla di sostanze
volontariamente o per necessità aggiunte
agli alimenti ,come ad esempio ,gli additivi alimentari mentre quando
invece si tratta di elementi di natura
ambientale, non volontariamente immessi negli alimenti, viene usato il termine tollerabile , da cui deriva la
diversa terminologia di dose giornaliera tollerabile (DGT) o
tolerable daily intake( TDI) o dose settimanale tollerabile ovvero Tolerable Weekly Intake)
Viene usato anche il termine di dose settimanale
tollerabile per indicare la quantità
che può essere assunta settimanalmente.
In definitiva le sostanze bioaccumulabili ( cioè accumulabili per via alimentare ), presenti in basse
concentrazioni negli alimenti, possono risultare pericolose per la salute solo nel caso di assunzioni
molto prolungate e solo dopo avere
raggiunto livelli di concentrazione cumulativa costante nel tempo ed in
equilibrio con i valori di assunzione , per cui non è corretto assumere che
il valore soglia tollerabile possa
venire superato nel caso di consumo di un piatto di spaghetti.
Il superamento della dose soglia si può verificare
solo quando venga superato il valore
medio per un determinato periodo,
mentre superamenti sporadici non sono significativi ai fini della erosione
degli ampi margini di protezione
Deve tenersi presente che il NOAEL si riferisce alla
dose che non produce alcun effetto
indesiderato sull’animale dopo
una somministrazione giornaliera protratta per un lungo periodo e che si tratta
di sostanze bioaccumulabili, per via alimentare nell’uomo per cui il giudizio attiene ad assunzioni prolungate ,
e non a esposizioni occasionali, e presuppone che esse abbiano raggiunto nell’organismo un certo livello di
concentrazione .
Possono
pertanto essere significativi e accettabili solo confronti con dati di
assunzione medi e di lungo periodo ,
mentre assunzioni occasionali elevate ,di breve periodo o comunque picchi di
assunzione non sono un punto di
riferimento congruo all’oggetto della
verifica in questione
( superamento o
compatibilità di una data esposizione al limite soglia)
5.5 segue
Brevi cenni alla determinazione della
esposizione suscettibile di derivare tramite
assunzione di un alimento che
rechi in traccia sostanze inquinanti
Veniva quindi evidenziato come per
determinare la esposizione giornaliere bisogna considerare la
concentrazione della sostanza
nell’alimento e la quantità di alimento assunta giornalmente ,
consumo giornaliero
Sia i valori
di concentrazione della sostanza contaminante
come i valori di consumo degli
alimenti devono essere quelli medi per lungo periodo, perché altri valori non
possono venire utilizzati.
5.6 segue
Brevi cenni sulla definizione delle concentrazioni di inquinanti in alimenti
Devono pertanto
venire sempre utilizzati tra quelli
rilevati i valori di concentrazione
media e non quelli di concentrazione
massima , utilizzandosi ,quando il numero di osservazioni risulti adeguato la
media aritmetica.
Quando i dati non sono numerosi appare più corretto
utilizzare il criterio della mediana ,
potendo quello della media aritmetica
essere influenzato dai valori esagerati, sia troppo alti come troppo
bassi ,mentre la mediana che rappresenta il valore di concentrazione equidistante dagli estremi è più
rappresentativa
Per questo
motivo non è corretto l’impiego di valori massimi di concentrazione nel biota
né il confronto del dato cosi ottenuto
con stime di esposizione media
pertinenti a gruppi di confronto,calcolate sulle concentrazioni medie ricavate da ampi campionamenti .
5.7 segue
I dati di consumo di riferimento nella valutazione della esposizione suscettibile di derivare tramite la dieta
In base alle premesse di cui sopra ,circa i
corretti criteri da seguire nelle
valutazione del rischio derivante dal consumo degli alimenti, fondatamente la
difesa ha evidenziato come le valutazioni degli esperti dell’accusa non siano
affidabili perché riferite a dati di
consumo abnormi.
Viene quindi
rilevato che i consulenti della accusa hanno
ipotizzato consumi giornalieri senza alcune riferimento a valutazioni
statistiche e utilizzando ad esempio i
ricettari che nulla dicono sul consumo giornaliero medio , che non può essere arbitrariamente determinato e
deve invece essere determinato in base agli studi esistenti che sono studi
affidabili ,indipendenti , preesistenti al processo, effettuati da studiosi di
indiscussa competenza ,indifferenti agli esiti del processo.
I consulenti dell’accusa non spiegano in alcun modo
perché questi dati siano stati da loro
ignorati
Valgono invece al fine di valutare la sussistenza di
pericoli ,derivanti dalla assunzione
tramite dieta di prodotti ittici di
inquinanti, sia le statistiche dei
consumi del pesce nella popolazione italiana, sia le statistiche relative
al consumo del pesce degli abitanti
della laguna di Venezia, le prime
contenute nella pubblicazione dell’istituto superiore della Sanità del
1999 le seconde nel lavoro del Coses del 1966 intitolato “il sistema ittico
:produzione lagunare e abitudini di consumo delle famiglie veneziane “.
In questo
lavoro sono non solo definite le medie di consumo generali, ma anche quelle
riferite alle singole categorie di prodotto ed è inoltre possibile ,dai dati
contenuti nella predetta relazione
estrapolare il dato di consumo
dei cosiddetti forti consumatori .
I dati di consumo contenuti in tale lavoro sono stati poi utilizzati anche nello studio
condotto sullo specifico delle diossine
e della contaminazione da OCDD e OCDF
nel contesto lagunare per conto del Comune di Venezia
Dalle
predette tabelle risulta che il consumo medio di prodotti ittici da parte degli abitanti del comune di
Venezia è di 71 grammi al giorno- peso lordo- e quello degli abitanti delle
isole è invece superiore 93 grammi al
giorno , che il consumo medio
giornaliero delle vongole da
parte degli abitanti del Comune di Venezia
è di 10 grammi al giorno e quello degli abitanti dell’estuario di 20 grammi al giorno –tutti valori al
lordo. Sulla base dei dati del Coses i
forti consumatori nell’ambito del
comune di Venezia possono consumare 11
kg al mese di prodotti ittici equivalente a circa 362 grammi (lordi ) al
giorno e 79 grammi di vongole al
giorno mentre un consumatore medio ne assume 10 grammi al giorno.
Per forte consumatore si intende normalmente colui che consuma un quantitativo di pesce
cinque volte superiore a quello consumato dalla media della popolazione , e che
ha le stesse abitudini degli abitanti dell’estuario.
La correttezza dei dati elaborati dal Coses risulta
anche dal confronto con quelli elaborati per conto del ministero della sanità ,
che dimostra come non sottostimino il
consumo di pesce da parte della popolazione veneziana.
Importante è poi considerare per i prodotti ittici
che interessano, e per stimare in modo corretto il consumo reale e quindi
l’esposizione reale del
consumatore alcune peculiarità
Tali peculiarità consistono nella resa del prodotto
Le statistiche di consumo sopra riportate si riferiscono al peso lordo, mentre, per
determinare il consumo rilevante ai fini de calcolo della esposizione , bisogna
fare riferimento alla parte edibile, eliminando le parti che vengono scartate e di conseguenza non mangiate
La questione
non è marginale ed è resa complessa dal fatto
che,per i prodotti ittici , il rapporto tra peso netto e peso lordo risulta essere molto variabile
.
È comunque
certo che i consumi da considerare sono quelli relativi alla porzione edibile
dell’alimento, per cui i valori lordi
indicati nella relazione del Coses devono essere trasformati in valori
netti.
Dai calcoli cosi effettuati risulta che il consumo complessivo netto giornaliero
di prodotto ittico di un consumatore medio nel Comune di Venezia
è di circa 30 grammi che aumenta a 137 grammi per un forte consumatore,
e che per quanto riguarda le vongole il consumo è rispettivamente di 1,4 per un consumatore medio e di 11
grammi al giorno per un forte consumatore
I dati di
consumo delle vongole della popolazione veneziana assunti dall’accusa –da 20 a
100 grammi di prodotto edibile -
risultano di conseguenza arbitrariamente
assunti e non risultando fondati
su criteri accettabili non possono
considerarsi congrui e pertanto portano a stime sulle dosi di assunzione interessanti il processo che sono prive di aggancio con la realtà.
5.8 segue
Brevi cenni sulla definizione di concentrazione limite
Importane osserva poi il Tribunale è innanzitutto
chiarire il significato della definizione
di concentrazione limite e la sua differenza dal valore soglia di
riferimento
La concentrazione limite relativa a ciascun prodotto ha il compito di
facilitare i controlli sulla edibilità degli alimenti ,il relativo calcolo viene effettuato moltiplicando la DGA(
espresso in mg/kg) per il peso corporeo(espresso in Kg) e dividendo il prodotto per la quantità di
alimento mediamente assunto giornalmente
.
La funzione della concentrazione limite è
all’evidenza quella di prevenire esposizioni superiori alla DGA ,funzione che viene realizzata considerando
nel predetto calcolo un consumo di alimento sufficientemente elevato da
salvaguardare anche i forti consumatori .
Ne consegue
che se le concentrazioni medie di inquinanti , rilevate negli alimenti,
risultano inferiori alla rispettiva CL
,l’alimento può essere commercializzato
, perché la sua assunzione anche in forti quantità , non comporta una
esposizione superiore alla DGA .
5.9 Valori limite e
consumi medi di lungo periodo. Confutazione delle tesi di accusa secondo cui
l’ipotetico consumo di vongole di provenienza
dell’area industriale
comporterebbe una esposizione giornaliera a metalli e a micro inquinanti
( esaclorobenzene e benzopirene) superiore alle rispettive dosi tollerabili
(TDI)e(TWI) di riferimento.
Va
innanzitutto premesso che gli esperti delle difese, ai fini del calcolo delle
dosi di assunzione di interesse processuale ,non assumono valori propri ma i
valori di concentrazione risultanti
dalla fonti allegate dalla accusa .
In
particolare le vongole raccolte nei canali industriali hanno una concentrazione
di mercurio di 0,05 mg/Kg che è dieci volte inferiore alla C. L( 0,5
mg/kg) prevista dalla disciplina
normativa relativa alla edibilità del prodotto vigente in Italia ed in Europa
per pesce e molluschi bivalvi ed analoghi risultati valgono per il cadmio e d
il piombo.
Per il cadmio la concentrazione nelle vongole dei
canali industriali risulta quattro volte inferiore alla relativa C.L. ( 1mg/kg)
stabilita in Europa ed in Italia
Per il piombo premesso che i valori di concentrazione indicati dal consulente tecnico Raccanelli sono diversi da quelli
indicati da altri c. t. dell’accusa e
ciononostante la difesa ha assunto tutti g li esiti delle analisi riportati
nella relazione del consulente
Raccanelli risulta egualmente
che la C .L ( 2mg/kg) è distante più di
quattro volte dai valori di
concentrazione presenti nelle vongole
dei canali industriali.
Per quanto riguarda l’arsenico va premesso che né in
Italia né in Europa esiste una C.L. per
gli alimenti.
In ogni caso non esistono rilevanti differenze
relativamente alla concentrazione di tale metallo nei campioni di provenienza da diverse aree, ciò che consente di
ritenere l’arsenico largamente diffuso in tutta l’area lagunare.
Sulla base di queste analisi risulta accertato che
nell’ambito della zona industriale non sono date concentrazioni anomale di
metalli nel biota e che non vengono superati i parametri (C.L.) che definiscono
la commerciabilità e la edibilità dei
molluschi bivalvi
Per metalli
diversi dal cadmio, mercurio e piombo non è stabilita in Italia la C. L
per gli alimenti ed allora le valutazioni pertinenti
alla protezione alimentare si eseguono
,stimando la dose di assunzione individuale o esposizione giornaliera e
confrontando il dato di esposizione con i noti valori di protezione ( ADI)
(TDI) (TWI).
Premesso
ancora una volta che il confronto deve farsi tenendo conto del consumo medio di
prodotto ittico -parte edibile- che è quello correttamente determinato dalla difesa secondo i criteri sopraesposti e tenendo conto della concentrazione
media e delle protrazione dei consumi
nel tempo di vongole provenienti esclusivamente dall’area industriale, risulta
che ,per i metalli, la esposizione suscettibile di derivare tramite la dieta
costituita da quel pescato, non erode
in alcun modo l’ampio margine di
protezione alimentare garantito dal
relativo limite soglia.
Il calcolo del margine di protezione ovvero della distanza esistente tra la dose
giornaliera tollerabile di ciascun metallo e la quantità dello stesso metallo
ipoteticamente assunta dall’individuo con le vongole è stato eseguito dividendo
il valore di TDI per il valore di
assunzione .
I valori di TDI sono quelli adottati in Italia
dall’istituto superiore della sanità ed in Inghilterra dal Ministero
dell’Agricoltura pesca e Alimenti per formulare analoghe
valutazioni di sicurezza sui prodotti
ittici consumati dai paesi di appartenenza.
Le tabelle che sono riportate nella sentenza
consentono di verificare che il margine di protezione è molto ampio.
Ed invero anche i consulenti dell’accusa avevano dato
atto della compatibilità della concentrazione degli inquinanti presenti nei
campioni di pesce prelevati nei canali
della zona industriale con quelli che
secondo la relativa normativa potevano essere distribuiti per il consumo umano
,nonché del fatto che per quel che riguarda i metalli , tutti sono largamente
inferiori ai limiti normativi di
riferimento.
Anche per l’esaclorobenzene ed il benzopirene appartenente agli IPA( idrocarburi policiclici
aromatici)i dati relativi dimostrano
che la loro concentrazione nelle
vongole dei canali industriali non supera la C.L. di riferimento per cui
conclusivamente sia per i metalli come per l’esaclorobenzene e il benzopirene ,
il consumo di vongole dei canali industriali anche da parte del forte
consumatore non è comporta la erosione
dell’ampio margine di garanzia derivante dai relativi parametri -valori soglia
– di protezione alimentare.
5.10 Valori limite e consumi di lungo periodo .
L’esposizione alle diossine,
premesse sulla confutazione
della tesi secondo cui l’ipotetico consumo di vongole di provenienza dall’area
industriale comporterebbe una
esposizione giornaliera a diossine e a P. C .B. tale da erodere l’ampio margine
di garanzia costituito dal limite soglia individuato dalla O.M.S. 1998 in
1-4-PG/KG/DIE
Osserva sul punto il Tribunale come la difesa abbia
dimostrato che l’assunzione di diossine e PCB suscettibile di derivare dalla
dieta di prodotti ittici lagunari , non comporti alcuna erosione dell’ampio
margine di garanzia costituito dal
valore soglia individuato dall ‘O.M.S
nel 1988 in 1-4-pg/kg p.c /die
E la
valutazione fatta dai tecnici della difesa
corrisponde a quella fatta anche da
alcuni tecnici dell’accusa .
I prodotti ittici provenienti dai mari del nord si attestano su grandezze di grana lunga superiori a quelle
riscontrate nei canali dell’area industriale veneziana.
In tesi di
accusa, lasciata la prospettiva di un confronto con dati di esposizione
rilevati in altri contesti, si sostiene che l’alto grado di inquinamento del biota ,contenuto nei sedimenti
dei canali dell’area industriale , risulta dal confronto con il grado di inquinamento dei molluschi
provenienti da altre aree della laguna
.
Nella loro valutazione gli esperti della difesa
invece calcolano l’esposizione a
diossine con riferimento ad un ideale
consumatore di vongole di provenienza esclusivamente dai canali della zona industriale
,cumulandola con il consumo di altri prodotti ittici lagunari e con altri prodotti di origine animale ,
considerano poi gli esiti di tale indagine confrontandola con i criteri dettati
da O. M. S 1998 ed infine integrano
l’analisi , facendo un confronto tra l’esposizione a diossine della popolazione lagunare e le altre popolazioni
europee ,nonché quella degli U.S.A.
5.11 segue Nota
a margine sui dati di concentrazione pertinenti alle diossine
Gli esiti delle valutazioni degli
esperti della difesa dimostrano che il
grado di concentrazione delle diossine nei pesci e molluschi della laguna
veneziana è confrontabile con
quello dei pesci e molluschi
provenienti da altre aree che risentono di un impatto antropico diretto
moderato.
Infatti
dal confronto emerge in particolare
che i prodotti lagunari,
comprese le vongole raccolte in area industriale, hanno un carico di diossine
inserito nell’intervallo delle concentrazioni che possono essere definite
normale per questa tipologia di alimenti , per l’Europa e per gli Stati Uniti e
ad analoga valutazione sono pervenuti anche alcuni consulenti del P. M..
Rileva ancora
il Tribunale come dato di contorno che
il grado di inquinamento , per quanto riguarda le diossine , dei molluschi e
dei pesci di provenienza da tutta la laguna , e quindi anche dall’area industriale si colloca ai più bassi livelli
dell’intervallo di concentrazione riscontrato nei prodotti ittici in
Europa e negli Usa.
5..12
segue La determinazione della
esposizione a diossine suscettibile di derivare tramite assunzione di vongole
di esclusiva provenienza dai canali
industriali
Dopo avere premesso che, anche per le diossine,
devono utilizzarsi gli stessi criteri di valutazione già prima indicati per gli
altri inquinanti osserva quindi il Tribunale come ,di conseguenza,
valgono anche per le diossine le critiche relative ai criteri non corretti
utilizzati dalla accusa ,che ha fondato le sue
valutazioni con riferimento a consumi medi ,che non trovano
riscontro nelle statistiche dei consumi della popolazione veneziana
,italiana od europea e che appaiono eccessivi
e abnormi se confrontati con le fonti
disponibili.
Hanno infatti
fatto riferimento nei loro calcoli ad un consumo medio giornaliero di vongole
dell’ordine di 20-100 grammi/die ( parte edibile ).
Facendo
invece riferimento ai dati elaborati dal Coses risulta, che la esposizione alle
diossine è di 0,025 e 0,190 p g / kg peso
corporeo /giorno rispettivamente per i consumatori medi e per i forti
consumatori del Comune di Venezia ,con un margine rispetto ai valori limite
indicati dall’OMS nel 1998-1-4/ p g /kg peso corporeo- che è 40-161 volte
inferiore per i consumatori medi e 5-21 volte inferiore per i forti consumatori.
Ne consegue
che con riferimento al valore più restrittivo 1 p g /kg di peso corporeo, il
suo raggiungimento conseguirebbe solo nel caso di un consumo giornaliero,
protratto per lunghi periodi di 57
grammi di vongole( parte edibile), pari a 400 grammi ( al lordo) di vongole
,consumo che non trova alcun riscontro nei dati elaborati dal Coses e
che non costituisce in assoluto un’ipotesi congrua e realizzabile .
Per
raggiungere il valore soglia più elevato di
4 p. g / kg di peso corporeo/die sarebbe necessario consumare 233 grammi di vongole al giorno pari a 1600
grammi lordi al giorno sul lungo
periodo
Sulla base di
tali dati risulta che la situazione di contaminazione propria delle vongole di
provenienza dai canali della Zona Industriale non denota pericoli alimentari.
5.13
segue L’esposizione a diossine con
tutti i prodotti ittici lagunari
Con riferimento al consumo dei prodotti ittici provenienti
da tutta la laguna, e pur con qualche incertezza dovuta alla mancanza di dati per alcune
categorie di prodotti ittici,le analisi effettuate dimostrano che la
popolazione veneziana con abitudini alimentari medie potrebbe assumere con il prodotto ittico lagunare 0,19 p g/ k g /
giorno che è meno di un quinto della dose
di riferimento più basse indicata dalla WHO( 1 p g /k g peso corporeo /
giorno).
Ed il
predetto valore di riferimento sarebbe rispettato anche nel caso di forte
consumatore ciò che invece non avviene per i forti consumatori in altri paesi europei.
La assunzione
di diossine ,tramite il consumo di vongole, costituisce una frazione
minoritaria della complessiva assunzione
tramite tutti i prodotti ittici ,sia che si faccia riferimento alle
vongole provenienti da tutta la laguna ,sia che si faccia riferimento alle
vongole provenienti dai soli canali industriali , in base ai dati di analisi di
concentrazione dedotti dalle fonti indicate dalla accusa
Nel caso di esclusivo consumo di vongole ,provenienti
dai canali industriali, si passerebbe infatti da una esposizione di 0,19 p g/k
g / giorno ad una esposizione di 0,2 p g/ kg
peso corporeo / die.
L’incremento
del carico di diossine derivante dal consumo di vongole provenienti dall’area
industriale è irrilevante non solo per il confronto con la esposizione
derivante dal consumo di tutti i prodotti ittici, ma anche per il confronto con la quantità di diossine
assunta giornalmente con tutti gli
altri alimenti .
5-14
segue l’esposizione con tutti gli alimenti
La assunzione
di diossine avviene tramite tutti gli alimenti
e mediamente sono più carichi di diossine , per ragioni di
bioaccumulabilità i prodotti di origine
animale attraverso i quali viene veicolata la maggior parte delle diossine (
pari all’80-90 %)
Premesso che
per effettuare dei confronti significativi devono essere utilizzati dati
di raffronto omogenei , mentre
tale criterio non viene osservato dalla accusa , rileva il Tribunale come la difesa verifichi innanzitutto se l’esposizione complessiva della
popolazione veneziana a diossine ,tramite la dieta costituita da tutti gli
alimenti ,registri significative differenze, facendo due diverse ipotesi :
·
per l’ipotesi che il consumatore si alimenti con prodotti
ittici,provenienti da tutta la laguna, compresi quelli dei canali industriali ;
·
per la diversa ipotesi in cui la quota di vongole provenga
interamente dai canali industriali;
I dati
utilizzati per il confronto sono ricavati ,sia per quanto riguarda quelli relativi ai consumi, come per quanto
riguarda quelli relativi alle concentrazioni di diossine, da una pubblicazione
presentata al convegno Dioxin 99 tenutosi
a Venezia
E dagli esiti
di tali indagini risulta che nella prima ipotesi( consumo di 30 grammi di
prodotto ittico al giorno) si ha una assunzione di diossine pari a 30 p g ITE,
equivalente a 0,42 p g /kg peso corporeo / die e nella seconda ipotesi invece
si ha una assunzione pari 31 p.g ITE pari a 0,44 p g/k g peso corporeo
die.
Valori che
dimostrano la insussistenza dei supposti pericoli alimentari derivanti da
ipotetici consumi ,tramite la dieta di
vongole di esclusiva provenienza dai canali industriali.
Anche le valutazione di altri esperti di fonte
pubblica avevano portato ad analoghe conclusioni, rilevando che il consumatore
medio veneziano assume con gli alimenti
di origine animale una quantità di diossine
inferiore alla metà del valore guida più restrittivo determinato dall’OMS nel 1998 ( 1 p g/ kg peso corporeo
/giorno)
E tali
risultati non sorprendono in quanto
sono conformi a quelli a cui erano
pervenuti nel 1996 altri esperti.
5.15 ( segue) Il confronto con le esposizioni di altre
popolazioni
Le stime a cui pervengono gli esperti delle difese
coincidono con quelle a cui erano pervenuti altri esperti- Zanotto e altri nel
1999 -vedi relazione pubblicata nel corso del
convegno Dioxin 1999-e chiariscono come la esposizione per via
alimentare alle diossine della popolazione veneziana si collochi ai livelli più bassi dei valori di esposizione delle
popolazioni europee.
I dati di
confronto rappresentati graficamente nelle tabelle riprodotte nel testo della
sentenza dimostrano :
1)che la esposizione alle diossine del consumatore
medio veneziano è sovrapponibile a quella delle popolazioni di confronto
2) che la
concentrazione media di diossine nel pesce consumato da queste popolazioni è
corrispondente a quella riscontrata nel
pesce consumato dalla popolazione veneziana
Dai dati esaminati risulta anche che i consumi medi
ipotizzati dalla accusa sono di gran lunga superiori anche ai consumi medi di
popolazioni come quella svedese ,finlandese o danese che pure sono
considerate notevoli consumatrici di
questo tipo di alimenti.
E trova
altresì conforto la tesi della difesa secondo cui i livelli di esposizione
della popolazione veneziana sono tra i più bassi di quelli europei ,certo
comunque osserva il tribunale non è ipotizzabile una esposizione alle diossine
superiore a quella della popolazione media europea.
I dati
risultanti dalla diverse indagini svolte in ambito europeo ed americano hanno altresì dimostrato che dalla maggioranza di consumatori in
tutto il mondo viene superato il valore di esposizione più restrittivo
indicato dall’O.M.S pari ad 1p g/kg peso corporeo/ die con i soli alimenti animali e che l’esposizione aumenta ancora di più per il contributo (meno levato ) degli alimenti di origine
vegetale.
Normalmente
la assunzione totale di diossine e PCB
dalla dieta risulta equivalente
a 1.2- 3/ p g/ peso corporeo / giorno.
Da queste
stime risulta quindi che una considerevole
porzione della popolazione europea eccede il limite più restrittivo di
1pg stabilito dalla OMS
Il lieve
superamento del valore soglia non è pero indice di avvelenamento né di pericolo
,che possa connotare il corrompimento
di sostanze alimentari.
Tale
valore non è quello della soglia ,oltre
la quale ,stante un lieve superamento,si possa prospettare a ragione la
attualità e/o la concretezza di un pericolo reale per la salute , essendo il
valore di esposizione definito dall’OM S( 1998) un valore guida da raggiungere
in futuro per ottenere una maggiore
protezione del consumatore .
Sbaglia il
consulente della accusa quando indica
come esposizione di fondo della popolazione
mondiale a diossine e PCB quella di
1pg/kg peso corporeo/ giorno ,in quanto la commissione dell’O.M.S. raccomanda
il predetto valore come quello più restrittivo
ma indica come limite precauzionale
quello di 1-4- p g/ kg / peso corporeo / die.
Ed è sulla
base di tale errata premessa e considerando dosi di consumo abnormi che
l’accusa ritiene che , sommando alla
esposizione a diossine , quella di PCB, l’ideale consumatore di vongole di
provenienza dai canali industriali superi l’esposizione di fondo.
Ed invece
secondo i dati esaminati dalla difesa, anche nel caso di forte
consumatore, si verificherebbero livelli di esposizione di 1.7
o 1,22 p g / kg / p c/ die per il consumatore di prodotti ittici
provenienti da tutta la laguna o
esclusivamente dai canali della zona
industriale molto vicini ai valori più bassi
di quelli indicati dalla Commissione scientifica sugli alimenti della
unione europea 2000 ( nell’intervallo
compreso tra 0,8e 4,5 p g/kg / p. c /die )
Assumendo il
quantitativo di pesce che la difesa assume consumato dal forte consumatore si
verificherebbe il superamento del valore di fondo o valore guida più basso da
parte di tutti i consumatori europei ed americani .
Non solo
,viene comunque ribadito che il superamento del valore soglia non significa prova di avvelenamento o di
adulterazione concretamente pericolosa ma
che in ogni caso non esiste neppure la prova nel concreto del suo
effettivo superamento.
5.16
L’esposizione cumulativa a diossine e
PCB. al confronto con il valore limite indicato dalla OM S nel 1998 di 1-4-P G/ KG peso corporeo /
giorno
Il significato del dato probatorio rilevante prima
dell’espletamento della analisi condotte a Berlino su sollecitazione del Tribunale
Sulla base
dei dati di concentrazione degli
inquinanti, che trovano fonte nella relazione tecnica della accusa, i
consulenti delle difesa determinano, in base
ai dati di consumo medio e di
consumo forte di vongole di
esclusiva provenienza dalla zona industriale , ricavati dalla fonti sopraindicate, una esposizione
ai soli PCB:
·
per i medi consumatori in 0,02 PG/KG p.c/die
·
per i forti consumatori
in 0,15 PG/KG p.c/die
·
ed una esposizione
cumulativa a diossine e PCB:
·
per i medi consumatori in 0,04 PG/KG p.c/die
·
e per i forti consumatori in 0,33 PG/KG p. c./die
Secondo il c.
t Raccanelli la concentrazione di PCB
nelle vongole di provenienza dai canali industriali presenta un valore medio espresso in WHO-TEF pari a 0.92 PG/G (
mediana 0,96) ed un valore medio di concentrazione di diossine espresso nella stessa misura di 1,08 PG/G( mediana 1,125 PG/G)
E quindi la
concentrazione complessiva di diossine e PCB viene ad avere un valore medio
pari a 2,0 pg / g e mediano di 2,08 pg/g
E
moltiplicando il valore medio di concentrazione con il valore medio di
consumo risultano i valori di esposizione sopraindicati che dimostrano come la esposizione cumulativa di diossine e PCB
anche per un forte consumatore di sole
vongole dei canali industriali si attesta su valori inferiori al valore guida
più restrittivo indicato dall’OMS 1988(1PG/KG/p.c /die)
Tanto risulta
considerando i dati reali plausibili di
consumo ( fonte Coses), i dati di concentrazione – che derivano dalla accusa-
ed informazioni relative alla esposizione
di fondo a diossine e PCB redatte a cura della OMS e della Commissione
europea per la sicurezza alimentare nel 2000
Le conclusioni a cui perviene il consulente
della accusa sono quindi inattendibili perché il consulente:utilizza
valori di consumo improponibili ovrastima la concentrazione del PCB nelle
vongole di provenienza industriale per calcolare l’esposizione cumulativa alle
diossine ed al PCB moltiplica il valore di concentrazione delle diossine per un
fattore di correzione di 1,5 ,mentre invece, essendo risultata la concentrazione nelle vongole del PCB in
misura inferiore a quella delle diossine, avrebbe dovuto utilizzare un fattore
di correzione inferiore a d 1 e non
1,5.
In sintesi :sia per i sedimenti dei canali , come per
il biota si accerta che esiste un gradiente di concentrazione tra area
industriale e aree interne alla conterminazione lagunare che non risentono di impatto antropico ,con un
più alto livello di contaminazione del biota vivente sul sedimento
inquinato ed un rapporto di interferenza col biota lagunare da parte della componente biodisponibile degli inquinanti che compromettono lo stato dei sedimenti .
Tale dato di
realtà certo ed incontroverso non significa però avvelenamento o adulterazione
pericolosa del biota dell’area attinta da
inquinamento.
Le prove dimostrano
che i valori di concentrazione di
inquinanti nel biota di provenienza
dall’area industriale non superano i valori di concentrazione vietati dalla
legge che definisce i parametri di qualità di molluschi ed altre specie ittiche
,né i valori normali di concentrazione
Per i
metalli valgono le sopraesposte considerazioni con la
precisazione che , quando mancano nelle disciplina normativa le indicazione
relative alla concentrazione limite ,la norma opera il rinvio alle pertinenti
DGA e che nel caso particolare non vi è prova di superamento ,per gli
inquinanti di interesse processuale ,
dei parametri di qualità previsti da leggi speciali
Non risultano
mai neppure per tutti gli altri inquinanti
di interesse processuale carichi
inquinanti non normali cosi come non risulta che la dieta, anche
per il forte consumatore, comporti esposizioni che raggiungano l’ampio margine
di garanzia costituito dal TDI e neppure i limiti soglia espressione della
massima precauzione.
E questo
risulta essere il quadro probatorio , a prescindere dalla importante
sopravvenienza probatoria costituita dagli esiti delle verifica ,disposta su sollecitazione del Tribunale ,sui dati di concentrazione degli inquinanti
nel biota dell’area industriale riferiti dal consulente dell’accusa
Raccanelli
5.17 il rilievo di
notevoli differenze tra i dati di concentrazione riferiti dal C.T Raccanelli (
consulenza espletata nel procedimento
45000/99 RNR) e i dati di concentrazione riportati in relazioni di altri
consulenti dell’accusa .
Esiti delle analisi espletate presso il laboratorio
MPU di Berlino sotto la responsabilità
del consulente d’accusa Luz Muller ( su campioni di vongole prelevate
negli stessi punti di campionamento
oggetto di interesse da parte del consulente Raccanelli)
Attesa la esistenza di divergenze nei dati di analisi dei c. t dell’accusa
,pur relative a vongole prelevate negli
stessi canali , è stata eseguita presso il laboratorio di Berlino e sotto la
responsabilità del c .t. dell’accusa Luz Muller la analisi di alcuni -cinque
- campioni di vongole ed un campione di
pesci per rilevare la presenza di diossine
( PCDD/F) di bifenili policlorurati (PCB) idrocarburi policiclici aromatici (IPA), esaclorobenzene e metalli pesanti( cadmio,rame , mercurio,
piombo,zinco, arsenico, alluminio, cromo, manganese, nichel , ferro e selenio)
I risultati
delle analisi di Berlino hanno nel processo una valenza importante, anche se la parte della motivazione fino ad
ora esposta ne prescinde completamente .
E nonostante
i risultati delle analisi fatte a Berlino, che hanno ,come detto in precedenza,
ridimensionato i valori di concentrazione degli inquinanti, l’accusa ha
continuato a sviluppare la sua tesi facendo sempre riferimento a valori di
concentrazione massima ed a consumi
occasionali anziché a valori medi di concentrazione ad a valori medi di consumo
nel lungo periodo.
Gli esiti delle analisi di Berlino confermano la esistenza di notevoli
differenze tra i risultati ottenuti dal consulente .Raccanelli egli altri
consulenti del P.M.
Dal confronto tra i dati di Berlino e quelli del consulente Raccanelli -confronto praticabile in quanto i campioni
provengono dallo stesso sito e le metodiche usate dal laboratorio sono state
concordate - risulta la fondatezza dei rilievi critici fatti
dalle difese .
Per la migliore comprensione della questione in esame
viene quindi premesso che tutte le valutazione fatte dai consulenti per
determinare la esposizione dei consumatori, tramite dieta costituita da vongole
dei canali industriali, fanno riferimento alle concentrazioni di
inquinanti relative al peso fresco
edibile; he i prelievi , sia per le
analisi effettuate a Berlino come per le analisi effettuate dal c t dell’accusa
Raccanelli,sono stati effettuati nei medesimi punti : si tratta di cinque
prelievi di campioni di vongole e un prelievo
di campioni di cefali .
Dal confronto tra le due analisi risulta che i valori di concentrazione media
si attestano in quelle di Berlino su grandezze che sono la metà di quelle
pubblicate dal consulente Raccanelli ( nella sentenza sono riportate a
confronto le tabelle che indicano per ciascun campione e per ciascun
inquinante- metalli ,HCB, diossine, PCB Benzopirene e somma IPA il grado di
concentrazione verificato)
Vengono quindi rappresentate in forma grafica ,per
rendere piu evidente il confronto tra i dati di concentrazione degli inquinanti , gli esiti relativi al mercurio,
piombo,arsenico,alluminio rame e cromo
Con riferimento al mercurio risulta presente nel campione M 4 ,ritenuto
dall’accusa il più inquinato in quanto prelevato in prossimità dello scarico
SM15 ,principale scarico dello stabilimento,una concentrazione sei volte inferiore a quella indicata dal c.consulente dell’accusa ed inferiore anche di due volte a quella riscontrata nelle vongole
pescate a S Erasmo .
Deve pertanto escludersi che esista una situazione
anomala per quanto riguarda il catabolismo del mercurio.
Con riferimento al piombo i dati medi di
Berlino risultano dieci volte inferiori a quelli del consulente dell’accusa,
con riferimento all’arsenico i valori medi diminuiscono di circa 4 volte, con una sostanziale identità tra la
concentrazione di arsenico rilevate nelle vongole pescate nei canali
industriali e nel canale S Erasmo.
Anche per quanto riguarda l’alluminio il
controllo espletato a Berlino rivela valori di concentrazione
significativamente inferiori a quelli del consulente dell’accusa , con
differenze particolarmente rilevanti per quanto riguarda il campione ritenuto
più inquinato M 4, nel quale si sono rilevate concentrazioni anche 14 volte inferiori a quelle indicate
dall’accusa.
Per quanto riguarda il campione di cefali le analisi
di Berlino non ne hanno rilevato la presenza.
Analoghe valutazione emergono anche per il rame e cromo che risultano sostanzialmente
presenti in analoghe concentrazioni nelle vongole dei canali di S Erasmo.
5.18 segue valori di concentrazione dei metalli nelle
vongole dei canali industriali
Confronto tra gli esiti delle
analisi condotte dal consulente Raccanelli e gli esiti delle analisi condotte
dagli altri consulenti dell’accusa
Le notevoli
differenze risultanti dalle analisi dei campioni a Berlino confrontate con
quelle del c t. Raccanelli non devono sorprendere, perché gia riscontrate dal
confronto precedente tra le stesse analisi e quelle effettuate da altri
consulenti tecnici della accusa .
Vengono
quindi riportate le tabelle , per ciascun metallo ,che evidenziano le
differenze tra le analisi del consulente
.tecnico Raccanelli e quelle dei
consulenti tecnici sempre della accusa
Sesana, Turrito ,Baldassari.
E questi ulteriori confronti confermano che il dato
anomalo è quello offerto dal consulente tecnico Raccanelli.
5.19 segue Gli esiti delle analisi di Berlino per i valori
di esaclorobenzene, benzopirene , diossine, diossina simili (PCDD/F e PCB ) Il
confronto con i dati riferiti dal C.T Raccanelli
Anche per
tutti gli inquinanti sopra indicati i valori di concentrazione accertati a
Berlino risultano largamente inferiori rispetto a quelli riferiti dal
consulente tecnico Raccanelli
In
particolare: per l ‘esaclorobenzene
risulta che la concentrazione nel campione M 4 -. Quello prelevato in
prossimità dello scarico SM 15risulta
la piu bassa di tutti i campioni nelle
vongole dei canali industriali e si
presenta solo 3,3,volte superiore a quelle delle vongole dei canali di S Erasmo
ed invece di 28 volte inferiore alla concentrazione limite di riferimento
ammessa per questi alimenti dalla legislazione italiana ed europea.
Per quanto
riguarda la concentrazione degli I. P .A .- idrocarburi policiclici
aromati- i valori di concentrazione
riscontrati a Berlino sono mediamente 22 volte inferiori rispetto a quelli
proposti dal Raccanelli, e per quanto
riguarda specificamente il campione M 4 risulta ben 37 volte
inferiori quelli della analisi di
Raccanelli del 1999.
Viene in
particolare in rilevo che, come per l’esaclorobenzene cosi per i metalli e gli
I. P. A , la concentrazione
riscontrata nelle vongole del
campione M 4 è la più bassa dei
campioni della zona industriale ed
è solo
2,6 volte superiore a quella del campione prelevato a S Erasmo.
Ciò consente di ritenere che nella zona industriale non è attualmente presente una fonte abnorme di contaminazione da IPA.
Analoghe conclusioni riguardano la concentrazione del
benzopirene dei PCB e delle diossine
ed ancora una volta le differenze rilevate dal C.T. Raccanelli tra le concentrazioni di inquinanti presenti nelle
vongole dei canali industriale e quelle presenti nelle vongole di S Erasmo risultano notevolmente ridimensionate.
Per la media i dati del C. T Raccanelli risultano dimezzati mentre sono
confermate le analisi relative ai campioni prelevati a S Erasmo
Risultano altresì normalmente più elevate le
concentrazioni riscontrate nel campione
M 6 ( canale industriale sud mentre la concentrazioni rilevate nei campioni M1
M2 M4 sono tra loro livellate )
E se la difesa aveva dimostrato attraverso i suoi
tecnici che ,anche con i dati relativi alle concentrazioni di inquinanti
,forniti dalla accusa non sussisteva il
pericolo denunciato nella contestazione
della accusa , a maggiore ragione lo dimostra con riferimento ai dati
risultati dalla analisi eseguite a Berlino .
5.20 Il significato probatorio del confronto tra i
valori di concentrazione di
inquinanti nel biota pubblicati dagli esperti delle difese prima
del controllo prima del controllo espletato a Berlino (relazione Pompa in data 18-4- 2001) e i valori di concentrazione
riferiti dal laboratorio MPU all’esito di tale controllo.
L’adeguamento al dato di Berlino della valutazione di
protezione alimentare: l’esposizione (agli inquinanti di interesse processuale)
suscettibile di derivare dalla assunzione ,tramite la dieta,di biota di esclusiva
provenienza dell’area industriale .
Per tutti gli
inquinanti di interesse processuale i
valori di concentrazione riscontrati
nel biota di provenienza dall’area industriale
non sono sussumibili sotto la
classe di concentrazioni vietate dalla legge che stabilisce parametri di
protezione alimentare ( o che possano essere ritenute non normali)
La distanza che separa( per gli inquinanti di
interesse processuale) le classi di esposizione suscettibili di derivare dalla
assunzione del biota di provenienza dall’area industriale e i pertinenti valori soglia espressione e misura del principio di
precauzione
Innanzitutto
osserva il Tribunale come per
tutti i metalli di interesse
processuale le concentrazioni rilevate
dagli esperti delle difesa sono risultate
superiori a quelle medie rilevate a
Berlino .
Ciò comporta
che i margini di sicurezza, espressi come rapporto tra il valore della dose
giornaliera tollerata ed il valore della esposizione determinata nel
concreto sono ancora più ampi;
che le valutazioni fatte dalla difesa risultano
corrette;
che per i
metalli nello scenario delineato dall’imputazione non sussistono pericoli
alimentari
che analoga è
la situazione per il benzopirene e
l’esaclorobenzene nonché per le
diossine, per il PC B dioxin like .
I margini di sicurezza delineatisi dopo le analisi di
Berlino ed i dati acquisiti dimostrano che anche per le diossine più PCB ,
partendo da consumi reali, nonché da dati di concentrazione reali , non esiste
alcuna possibilità che il consumatore,costituendo la dieta con vongole di
provenienza dell’ area industriale, possa assumere una quantità pari alla dose tollerabile più
bassa indicata dalla OMS 1-4 p
g/ kg peso corporeo ed a maggior ragione quindi non sono ipotizzabili i
supposti pericoli alimentari.
Come
evidenziato nelle premesse l’accusa ha cercato di dimostrare la sussistenza del
pericolo tipico nei delitti in esame confrontando i livelli di concentrazione
di inquinanti riscontrati nel biota di provenienza dai canali industriali ed i
conseguenti livelli di esposizione con , con misure –quali la CL,il DGA il TDI
definiti dalle agenzie regolatorie declinando il principio di precauzione –
lontane ordini di grandezza dal livello degli effetti osservati per gli endpoints più sensibili ,lontano
tanti ordini di grandezza ,quanti ne
esprime il fattore di sicurezza
applicato in sede di periodica valutazione del rischio.
L’accusa però non è riuscita neppure su questo piano a dimostrare alcunché , perché l’evidenza probatoria è di
segno contrario.
Di
conseguenza e conclusivamente ritiene
il Tribunale che deve ritenersi provato
che le dosi di assunzione media,sia da parte del consumatore tipo come da parte del consumatore forte,
non siano sussumibili sotto le classi idonee ex ante a dare luogo a qualsivoglia effetto indesiderato per la
salute , né sotto le classi vietate
dalla legge o sotto valori suscettibili di
essere ritenuti non normali e,per quanto riguarda le diossine , sotto la
classe di quelle capaci di superare il
TDI e comunque i valori limite
individuati dall’OMS nel 1998.
La
assoluzione consegue comunque alla
accertata distanza di ordini di
grandezza che separa le classi di esposizione derivanti dalla dieta del biota
di provenienza dall’area industriale da quelle capaci di produrre un
qualsivoglia effetto indesiderato per
la salute.
La
assoluzione è altresì conseguente al fatto che la evidenza probatoria non
consente di individuare nel catabolismo del PETROLCHIMICO la matrice della contaminazione del sedimento
dei canali dell’area industriale .
Note a margine di interpretazioni eccessive in tema
di avvelenamento (439-452) e di adulterazione
pericolosa alla salute pubblica
Perché il
tribunale non convalida le soluzione interpretative che l’accusa ha proposto in
diritto
Premette il
tribunale che si tratta di un argomento
in coda perché le prove hanno
dimostrato che non sono
concretamente superati neppure i valori soglia
che attengono ad una tutela anticipata
a livello contravvenzionale o di
illecito amministrativo, che deve essere distinta da quella che le fattispecie
penali di cui sopra realizzano .
Il pericolo tipico delle fattispecie
delittuose invocate non sarebbe realizzato nel caso che i parametri definiti
declinando il principio di precauzione , risultassero lievemente superati , non
realizzandosi in questo caso il
pericolo tipico della fattispecie in esame.
Non possono esser condivise le tesi secondo
cui la prova della sussistenza del
pericolo potrebbe essere desunta da leggi extrapenali che realizzano forme
anticipate della tutela della salute mediante prescrizioni o divieti ( parametri di commerciabilità edibilità
,potabilità) né la tesi secondo cui la prova dell’avvelenamento deriverebbe
dalla presenza della sostanza nell’alimento .
La
anticipazione di tutela che le due fattispecie realizzano , seppure in modo
diverso, secondo il dato letterale, non
può prescindere comunque dal concetto di pericolosità, per cui in entrambi i casi è necessario accertare la
presenza del dato reale di pericolosità.
Ciò
che l’accusa non ha adeguatamente valutato , non considerando le
caratteristiche qualitative quantitative
della presenza di inquinanti
effettivamente rilevate in traccia nel biota vivente sul sedimento dei canali
dell’area industriale, sotto il profilo della loro attitudine a farsi causa
iniziante di pur minimi effetti avversi alla salute.
Ed
il tribunale ha invece verificato che le classi di esposizione derivanti dalla
assunzione tramite la dieta del biota in questione sono distanti ordini di
grandezza da quelle capaci di produrre u n qualsivoglia effetto avverso osservato o comunque sperimentato
E tale soglia rappresenta quella del pericolo
reale che si riscontrerebbe nel caso che il dato oggettivo considerato
risultasse sussumibili sotto la classe di quelli capaci di produrre effetti
avversi per l’uomo.
Da tale ipotesi invece le tesi accusatorie
hanno inteso prescinderne
Le differente formulazione delle due norme per cui solo nel caso di
adulterazione si richiede che si
verifichi un pericolo per la salute pubblica, si spiega rilevando che mentre il
concetto di avvelenamento denota in sé una situazione manifestamente pericolosa ,le categorie di adulterazione o
corrompimento sono neutre rispetto alla
probabilità di verificazione di un evento di danno.
Ne consegue che il legislatore risulta avere
voluto sanzionare espressamente non qualsiasi adulterazione ma solo quelle che
comportino una pericolosità per la
salute pubblica delle risorse alimentari.
La anticipazione della tutela non esenta
comunque l’interprete
dall’accertamento della
intrinseca idoneità delle classi di esposizione rilevanti nel caso particolare
a porre in pericolo effettivo l’incolumità delle persone
Ne
consegue che il gradiente di
concentrazione di sostanze presenti nel biota vivente in aree non inquinate
rispetto a quello vivente nell’area
industriale non significa di per sé avvelenamento o adulterazione pericolosa.
Anche la dove la norma non menziona il pericolo, non può ritenersi sufficiente
un pericolo solo congetturale , essendo
le condotte criminose configurabili solo in presenza di un pericolo reale in astratto od in concreto, a seconda
della collocazione che il pericolo assume nella struttura della fattispecie .
Ciò
avviene sempre ove la legge impiega termini cosi pregnanti quali disastro
,avvelenamento o simili.
Ritiene quindi il Tribunale che siano invero
condivisibili le premesse dell’accusa
secondo cui nel caso di avvelenamento, a differenza di quanto avviene per l’adulterazione , dove è espressamente
indicato il requisito della idoneità a ledere , il pericolo è astratto
avendo il legislatore adottato il criterio della presunzione di
pericolosità. , non è invece
condivisibile la affermazione della accusa secondo cui la semplice presenza e la natura pericolosa di una sostanza
inquinante negli alimenti basterebbe a configurare la consumazione del reato di
cui all’art 439 c.p. né è condivisibile
la tesi secondo cui, trattandosi di pericolo astratto o presunto, esso potrebbe essere presente anche in classi di esposizione
lontane e molto inferiori rispetto a quelle che sono ritenute tali da fondare
giudizi di idoneità lesiva.
Secondo questa tesi –non condivisibile - ad
integrare gli estremi dell’avvelenamento del biota lagunare sarebbe necessaria e sufficiente la mera
presenza di una o più sostanze tossiche nell’alimento.
Non può infatti pur in presenza di una norma che configuri come elemento costitutivo del reato il pericolo astratto , prescindersi dalla verifica della realtà del
pericolo, non essendo ammissibili
valutazioni disancorate dal sapere scientifico e poiché il pericolo è requisito della fattispecie
non esiste soluzione interpretativa che legittimi altre soluzioni certamente
infondate
Si ripete
quindi che non è condivisibile una tesi che prescinda dalla verifica
della situazione di pericolo reale e
che di conseguenza il delitto di
l’avvelenamento avrebbe potuto
ritenersi provato solo nel caso in cui
fosse risultato superato il valore soglia , ed poi determinate le classi
di esposizione al livello delle quali è possibile ritenersi il prodursi di
effetti avversi e determinato il
confronto tra queste e quelle suscettibili di derivare tramite la dieta
costituita dal biota si fosse dimostrato che queste corrispondevano a quelle.
L’accusa
si è limitata a fare il confronto con il TDI (DGA) di riferimento,ma all’esito
delle prove ed a maggiore ragione dopo
le analisi di Berlino risulta essere
provato che per tutte le sostanze di interesse processuale ,le esposizioni
suscettibili di derivare tramite la
dieta costituita dal biota di provenienza dall’area industriale non superano i
valori soglia di riferimento
Neppure è condivisibile la tesi proposta
dalla avvocatura dello Stato -con riferimento all’accertamento del pericolo
concreto tipico della adulterazione -
secondo cui, premessa la legittimazione a fondare il giudizio di pericolo
anche su altri indici, nel caso
specifico di adulterazione delle acque destinate alla alimentazione , il
giudizio di pericolo potrebbe essere fatto assumendo come parametro di
riferimento la disciplina normativa relativa
alla loro potabilità in
particolare il D. P .R 24-5-1988 n 236 –art 21- la dove la norma assume la
rilevanza di “conseguenze per la salubrità
del prodotto alimentare finito”
Per quanto riguarda la concreta pericolosità
delle sostanze alimentari per la salute – vongole - il riferimento sarebbe al
D.L. 30-12-1992 n 530 legge attuativa della direttiva 91/492/CEE che stabilisce
le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione
dei molluschi bivalvi vivi per il
consumo umano- determinando parametri
di qualità del prodotto: edibilità e
commerciabilità.
Tesi anche questa non condivisibile in base
al principio secondo cui se è vero che
la attitudine di una sostanza alimentare
a recare nocumento alla salute
può essere provata con ogni mezzo consentito è altrettanto vero che non può essere arbitrariamente ritenuta
Nei
delitti contro l’incolumità pubblica il
pericolo è un requisito fondato sempre
comunque su un giudizio di
idoneità della condotta e ledere che è
cosa diversa dal pericolo immanente alla violazione di regole comportamentali
previste da leggi speciali ,la cui violazione è sanzionata come contravvenzione
o illecito amministrativo ,quand’anche finalizzate alla tutela dalla
salute.
Nei delitti contro l’incolumità pubblica il
codice penale distingue da contingenze tutte
diverse, situazioni razionalmente ritenute passibili di più severa
sanzione ,stante la differente offensività della condotta tipica .
Va comunque ribadito che per gli inquinanti
di interesse processuale risulta essere
provata la riconducibilità delle
concentrazioni presenti nel biota di provenienza dall’area industriale sotto la
classe di quelle non vietate dalla legge speciale e ciò per taluni tipi di contaminanti risulta essere stato
accertato proprio alla stregua delle
previsioni di cui al D Lvo 30-12-1992 n 530 che stabilisce norme sanitarie
applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi
vivi (edibilità)
Tali normative attengono comunque al tema
delle edibilità che è cosa diversa dall’avvelenamento e/o adulterazione nel senso che, quand’anche fosse stata
accertata la non edibilità del biota di provenienza dall’area industriale, il
problema dell’avvelenamento e o
dell’adulterazione non sarebbe stato comunque risolto sul piano probatorio.
Per altri contaminanti è stata accertata la
distanza notevole che separa dai valori soglia le dosi di assunzione di prodotti provenienti dalla zona in
questione e per le diossine è stato egualmente accertato che non risultano
superati i parametri che costituiscono espressione e misura del principio di
precauzione
Entrambi i parametri non distinguono comunque
ciò che è avvelenato o adulterato da ciò che non lo è , se anche fosse stato accertato il superamento dei valori soglia
o dei limiti di edibilità –talora coincidenti- si sarebbe accertata la
violazione della particolare disciplina , che non sarebbe stata però
apprezzabile di per sé come indice di reali pericoli alimentari o come prova
di avvelenamento o adulterazione
pericolosa.
Pertanto
la tesi della avvocatura dello stato non può essere condivisa , a prescindere dal fatto che in concreto
neppure risultano essere state
violate leggi speciali. Va pertanto
criticato il programma probatorio della accusa
che non attribuisce alcun rilievo
al problema della definizione del livello di esposizione a cui la ricerca scientifica associa effetti
avversi.
Coerentemente ad una ipotesi interpretativa
eccessiva l’accusa non assume e non
rende informazione adeguata sulla caratterizzazione del rischio reale derivante dalla esposizione tramite la dieta agli
inquinanti di interesse processuale.
Coerentemente ad una ipotesi interpretativa
che opera una indebita retrocessione del pericolo tipico dell’avvelenamento
e della adulterazione a parametri
normativamente tipizzati o
tipizzati da agenzie regolatorie -che
sono espressione del principio di precauzione ma non misura della idoneità a ledere
l’accusa si è limitata a proporre
l’uso di quei parametri , facendone peraltro malgoverno sia con riferimento ai dati di consumo sia
con riferimento ai dati di concentrazione.
Nessuna allegazione od informazione è
stata data dall’accusa in ordine
alle valutazioni di correlazione tra dosi ed effetti avversi, inesistente è
l’analisi di dati clinici ,epidemiologici
tossicologici pertinenti alla esposizione e ciò come conseguenza
coerente al programma di prova messo in atto
dalla accusa basato sulla
proposizione chiave – errata in diritto –secondo cui i parametri normativamente
tipizzati o tipizzati dalla agenzie regolatorie- espressione solo del principio di precauzione e non
della misura di effettiva idoneità a ledere -distinguono ciò che è avvelenato
da ciò che non lo è ciò che è realmente
pericoloso da ciò che adulterato non è
Per tali motivi deve escludersi la
sussistenza dei reati di avvelenamento
e adulterazione pericolosa per la
incolumità pubblica.
Individuazione delle classi di dosi capaci di produrre il tipo di effetti osservati gli
effetti cancerogeni
Insussistenza di tale rischio nello scenario
delineato in imputazione
Brevi cenni alla distanza di ordini di grandezze da
quelle di interesse processuale
Premesso che
si è discusso degli effetti
cancerogeni suscettibili di derivare in
capo al consumatore dalla assunzione di
biota di provenienza dall’ara industriale tramite la dieta e che si verificata la complessità
delle relazioni intercorrenti tra
esposizione ,suscettibilità genetica e cancro,va anche chiarito che non sono
questi i termini di contraddizione che hanno opposto accusa e difesa nel processo.
Di fatto la
discussione relativa alla sussistenza dei reati di avvelenamento e
adulterazione ha avuto riguardo alla verifica del superamento o meno dei
parametri tipici della tutela
anticipata- DGA – e su questo terreno l’accusa è stata smentita perché è stato dimostrato che i parametri
pertinenti alla tutela più anticipata
non sono stati superati
E di conseguenza
certo che ai livelli di esposizione di cui può parlarsi in questo
procedimento e comunque nello scenario delineato dall’imputazione,
non c’è spazio per un pericolo
reale e ciò perché tutti gli studi che
documentano effetti osservati
trattano di esposizioni che sono
ordini di grandezza più elevate di
quelle di cui si è discusso.
Gli esperti delle difese discutono per
sintesi le evidenze emergenti per ciascun tipo di sostanza di interesse
processuale da studi epidemiologici
,riportando le valutazioni di cancerogenità effettuate dall’IARC
Gli esperti
tale istituzione esaminano la letteratura disponibile sulla sostanza allo
studio e alla luce delle letteratura esaminata l’istituto esprime un
giudizio generale di cancerogenità,
separatamente per gli animali e per l’uomo formato da quattro categorie cosi
identificate
Evidenza
sufficiente quando si ritiene che esista una relazione tra esposizione e
insorgenza di tumore.
Evidenza
limitata: quando si ritiene che esista la relazione di cui sopra ma che anche
l’azione di altri fattori ( caso
,distorsione o confondimento) non possa essere ragionevolmente esclusa.
Evidenza
inadeguata :quando si ritiene che non
sia possibile in base agli studi esistenti
raggiungere una conclusione
sulla presenza o meno di effetti cancerogeni, oppure non ci siano studi
disponibili.
Evidenza
che suggerisce la mancanza di
cancerogenità
Queste 4 categorie
ammettono poi delle
specificazioni per quanto riguarda gli animali e vengono quindi presi in considerazione per la valutazione anche altri dati, eventualmente disponibili, quali ad esempio la
caratteristiche anatomo - patologiche, effetti genetici,
metabolismo,farmacocinesi, meccanismi di cancerogenesi.
Effettuata la
valutazione complessiva le sostanze vengono quindi classificate in 5 gruppi
Gruppo 1 : la
sostanze è cancerogena per l’uomo ciò avviene quando vi e evidenza sufficiente
nell’uomo
Gruppo 2 A :
la sostanza è probabilmente cancerogena per l’uomo, ciò avviene quando vi è
evidenza limitata nell’uomo e sufficiente nell’animale
Gruppo 2 B:
la sostanza e possibilmente cancerogena per l’uomo e ciò avviene quando vi è
evidenza limitata nell’uomo e meno che sufficiente nell’animale
Gruppo 3: la
sostanza non è classificabile quanto a
cancerogenità per l’uomo e ciò avviene quando vi è evidenza inadeguata
nell’uomo ed evidenza inadeguata
limitata nell’animale
Gruppo 4: la
sostanza è probabilmente non cancerogena per l’uomo
Premette
quindi il Tribunale che la valutazione dell’IARC è esclusivamente
qualitativa e non affronta mai il
problema della dosi ,non interessando
all’istituto rendere giudizi sulla idoneità a ledere di una classe di
esposizione rispetto all’altra .
Chiarisce
poi ancora il Tribunale con riferimento alla predette classificazioni come il
significato del gruppo 3 che richiede evidenza inadeguata nell’uomo e evidenza
limitata o inadeguata nell’animale si riferisca per quanto riguarda il termine
inadeguata a due ipotesi :
che gli studi disponibili non permettano
di esprimere conclusioni sulla presenza o meno di effetti cancerogeni;
che non ci siano studi disponibili
E altresì evidente come la assenza di studi non possa
significare che se ci fossero gli esiti dimostrerebbero la presenza di effetti
cancerogeni.
Nella sentenza segue a questo punto la esposizione di
un quadro riassuntivo delle valutazione dell’IARC pertinenti alla cancerogenità
delle sostanze di interesse processuale.
Diossine
Tutte le diossine ,al di fuori della diossina per
antonomasia (2,3,7,8 TCDD- tetraclorodibenzo diossina) che è sicuramente
cancerogena e a cui ci si riferisce
quando si parla di diossina al
singolare , mentre quando si usa il
termine al plurale ci si riferisce ai PCDD, sono risultate non classificabili
sotto il profilo della cancerogenità
per l’uomo (gruppo3)
( per diossine simili –dioxine like si definiscono invece i PCDF e i PCB e se ne
parlerà dopo).
Sulla base degli studi eseguiti sia su casi in cui l’esposizione è avvenuta
in forma diretta sia su casi in cui l’esposizione è invece avvenuta in maniera indiretta , le conclusioni sono
che complessivamente : la 2,3,7,8 –TCDD e ritenuta cancerogena le altre
diossine – nulla viene proposto per quanto riguarda le OCDD/F di cui si
discusso in termini di impronta – non sono classificabili quanto alla loro cancerogenità per l’uomo.
Rileva
l’ente nel 1997 che “ la mancanza di un
precedente non può escludere la possibilità che la diossina ad alte dosi
possano agire come cancerogeno per molti siti
Da tale
giudizio prudente che riguarda alte dosi non possono trarsi giudizi relativi ad esposizioni a basse dosi
e a sostanze di natura diversa.
Va in particolare evidenziato come il giudizio del
IARC sia relativizzato a ad esposizioni ad alte dosi
Per quanto
poi riguarda la entità della
esposizione è lo stesso ente che dichiara che si tratta di studi su casi in cui
la esposizione è stata molto più alta
di quella riscontrabile nella popolazione in generale, e l’esposizione derivante dalla assunzione della dieta con il biota proveniente
dall’area industriale è sicuramente
equiparabile a quella della popolazione in generale.
Ed è invero
lo stesso esperto dell’accusa a dichiarare che tutte le concentrazioni di
diossine rinvenute nel biota lagunare sono di fatto propriamente confrontabili
con i livelli frequentemente riscontrati
sotto l’influenza di un impatto antropico diretto da moderato a
trascurabile
Anche altri
studi effettuati per conto di enti pubblici
sono arrivati conclusioni incompatibili con il dato di esposizioni
anomale .
Ed in altro studio presentato al convegno Dioxin 99 si afferma che