Alla Procura della
Repubblica di Venezia
Oggetto: querela contro
ignoti art. 336 e succ.CPP.
per i reati di associazione
a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio ed altro
Alla Procura della
Repubblica di Torino – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele indirizzate al PM dr.proc.Guariniello
in data 22-9-2004 e successive da Paolo Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959,
residente a Mira in via Corridoni 4, all’epoca residente a Spoleto, casa di
reclusione, via Maiano.
Alla Procura della
Repubblica di Biella – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele indirizzate al PM dott.Soffio Rossella
a far data dal 2002 da Paolo Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959, residente a
Mira in via Corridoni 4, all’epoca residente a Spoleto, casa di reclusione, via
Maiano.
Alla Procura della
Repubblica di Novara – esposto denuncia
Alla Procura della
Repubblica di Spoleto – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele indirizzate al PM dr.Medoro a far data
dal 2002 e successive da Paolo Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959, residente
a Mira in via Corridoni 4, all’epoca residente a Biella, viale dei Tigli 14, ma
detenuto al carcere di Livorno.
Alla Procura Generale della
Repubblica di Venezia – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele
alla Vs.procura indirizzate, indirizzate a far data dal giugno 2002 da Paolo
Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni 4,
all’epoca residente a Biella, viale dei Tigli 14.
Alla Procura Generale della
Repubblica di Livorno – richiesta riapertura indagini nel merito delle querele
alla Vs.procura indirizzate, indirizzate a far data dal 2002 da Paolo Dorigo,
nato a Venezia il 24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni 4, all’epoca
residente a Biella, viale dei Tigli 14.
Alla Procura Generale della
Repubblica di Sulmona AQ – richiesta riapertura indagini nel merito delle
querele alla Vs.procura indirizzate, indirizzate a far data dal giugno 2002 da
Paolo Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959, residente a Mira in via Corridoni
4, all’epoca residente a Biella, viale dei Tigli 14.
Per conoscenza:
Alla Corte di Cassazione,
Presidente sezioni riunite
Al PM di Udine dr.Bianco,
Procura della Repubblica di Udine
Al PG di Trieste, Procura
Generale della Repubblica di Trieste
Al Presidente della
Repubblica, Quirinale ROMA
Al Ministro della Giustizia,
ROMA
Al Presidente del gruppo
parlamentare del Senato Sen.Russo Spena del PRC
Al Deputato On.Francesco
Caruso, Camera dei Deputati Roma
Il
sottoscritto Paolo Dorigo, nato a Venezia il 24-10-1959,
residente
a Mira, via Corridoni 4, riservandosi ulteriori comunicazioni aggiuntive alla
presente,
residente
all’epoca dei fatti
(che originarono la fattispecie
delittuosa complessa e permanente continuata nel tempo mediante il vincolo di
associazione a delinquere di stampo mafioso 416 bis (“Gladio carceraria”),
riduzione in schiavitù e sequestro di persona a scopo di eversione dell’ordine
repubblicano, ossia a far data dal 4 gennaio 1996, e tornato a risiedere in via
Corridoni 4 a Mira VE, dopo aver avuto trasferimenti di residenza a Milano
(1997), Biella (2001) e Spoleto (2003) nei rispettivi carceri di via
Camporgnago 40, Milano, (ove era ristretta anche la propria prima moglie
Alberta Biliato coniugatasi a Milano il 24-1-1991 in regime di separazione dei
beni, e divorziatasi consensualmente presso il tribunale di Milano il 21-1-2004
dal sottoscritto),
in
viale dei Tigli 14 Biella, e via Maiano a Spoleto (PG),
operato
presso l’ospedale CTO di Torino il 10-1-1996 di escarectomia e innesti al collo
e mano sx con asportazione pelle dalla coscia sinistra, e 125 punti di sutura,
dopo breve permanenza in quel di Novara il 4-1-1996 nel locale ospedale civile,
in seguito ad ustioni dallo stesso cagionatesi per protestare contro una montatura giudiziaria e carceraria originata dalla Procura di Pordenone (dr.Fabbro), della Digos di Pordenone, e del “pentito” Angelo Dalla Longa con le sue delazioni e missive in quantità indirizzate in numerose carceri per infamare il sottoscritto e costruire le condizioni a che lo stesso confessasse reati non commessi come lo stesso aveva fatto cagionandone l’arresto,
dove
fu anche per alcune ore in assenza di coscienza e trattato con strani
psicofarmaci sin dal suo arrivo, ed in tale occasione con ogni certezza secondo
il sottoscritto, innestato di strumenti atti a modificare coscienza,
intelletto, sapere e memoria della persona (“controllo mentale” tipo MK Ultra)
mediante trasmissioni bidirezionali permanenti di interferenza mentale e
violenza fisiologica e psichica permanente a distanza,
trattamento attuato anche in collaborazione con gli uffici (DAP e Università di Padova) relativi alla persona della dr.ssa psicologa che si recò presso il CTO di Torino alcuni giorni dopo l’operazione (tra il 18 e il 20 gennaio circa 1996) ad attivare questi strumenti mediante un telecomando manuale di cui non spiegò natura e motivazioni al sottoscritto, nel corso di una visita non dal sottoscritto richiesta, mentre era in detenzione presso il CTO stesso e prima di essere poi trasferito al reparto detenuti dell’Ospedale Molinette di Torino dove rimase sino al 5 febbraio, mentre poi il 6 successivo fece ritorno al carcere di Novara ma in altra sezione dove si trovavano solo alcuni dei compagni precedentemente conosciuti, nel frattempo anch’essi “declassificati”,
trattamento proseguito senza che il sottoscritto se ne avvedesse sino al maggio 2002 allorquando, in coincidenza con la discussione pubblica sulle nuove leggi sul “giusto processo” in ragione della sentenza 9.9.1998 della Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo sul proprio caso penale del sottoscritto, non appellata dall’Italia e successivamente recepita sia dal Consiglio d’Europa sedente la CEDU, sia dal Parlamento con la modifica all’art.111 della Costituzione, e quindi oggetto di base motivazionale di successive modifiche al CPP ed alla stessa legge italiana in materia di revisione processuale (DDL 3-8-2007 del Ministero di Giustizia e capo del governo), allorquando dicevasi il sottoscritto iniziò a subire questo trattamento in una orrenda e dolorosissima esperienza trattamentale permanente di tipo complessivo, uditivo, psichico e fisiologico, da parte di persone assolutamente criminali nel loro obiettivo di cagionare la morte o malattia o suicidio e comunque l’impossibilità ad un corretto reinserimento professionale e sociale della persona nella società una volta ottenuta la scarcerazione, vicina giuridicamente e comunque ottenuta prima del termine della pena con ordinanza della Corte di appello di Bologna del 13-3-2006 che recepiva istanza di revisione di uno dei propri difensori avv.Trupiano Vittorio del foro di Napoli;
Sentenze e decisioni fatte proprie anche dalla Corte di Cassazione del 1.12.2006.
Trattamento descritto in innumerevoli denunce e pubblicazioni, diffuso dalla stampa, anche e dopo refertazione radiologica di primario radiologo ospedaliero italiano di cui sarà fornito originale firmato e nominativo alle A.G. che intenderanno adottare le necessarie misure per porre termine all’infame attentato permanente alla persona del sottoscritto, e per portare alla sbarra i colpevoli nessuno-a escluso-a, si trattasse anche di persone un tempo o fino al momento della notizia, care, al sottoscritto.
In Italia, il decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.211, recepisce la direttiva 2001/CE relativa all’applicazione della “buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”. L’Art.3, relativo alla tutela del soggetto, impone che:
b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o
il suo rappresentante legale se il soggetto non è in grado di fornire il
consenso informato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con
uno degli sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli
inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata, e
inoltre sia stato informato del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione
in qualsiasi momento;
c) sia rispettato il diritto all’integrità fisica e
mentale dei soggetti e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati
che li riguardano secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n.675;
e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla
sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio, revocando
il proprio consenso informato;
f) il promotore della sperimentazione provvede alla
copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti
dall’attività di sperimentazione, […]
Inoltre (art.1 comma 5)
E’ fatto divieto di offrire elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinca, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano. […]
Il sottoscritto DORIGO PAOLO nato a VENEZIA il 24-10-1959
In nome della Costituzione della Repubblica Italiana (art.32) e della Dichiarazione di Helsinki
(WORLD MEDICAL
ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI
Ethical
Principles for Medical Research Involving Human Subjects
Adopted by
the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and amended by
the
29th WMA
General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975
35th WMA
General Assembly, Venice, Italy, October 1983
41st WMA
General Assembly, Hong Kong, September 1989
48th WMA
General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa, October 1996
and the
52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, October 2000
Note of
Clarification on Paragraph 29 added by the WMA General Assembly, Washington
2002
Note of
Clarification on Paragraph 30 added by the WMA General Assembly, Tokyo 2004)
dichiara di non aver dato alcun consenso a qualunque
utilizzo di qualsiasi genere della propria persona e movimenti neurologici,
pensieri, attenzioni, sapere intellettivo, esperenzialem ad alcuna loro
captazione e ad alcuna loro interferenza, tantomeno con psicofarmaci;
dichiara con la presente di rifiutare la legittimità,
della eventualità precisata dal ddl 24/6/2003 n.211, laddove si ipotizza che
una persona possa essere oggetto di sperimentazioni pur non avendo la
possibilità di dare il proprio consenso informato;
dichiara solennemente di non aver mai dato ad alcuna
persona alcun permesso del genere.
Delega quali avvocati di fiducia a mandato consultivo
a che le Autorità suindicate procedano nel senso richiesto, gli avvocati Anna
Maria Marin del foro di Venezia per la parte penale, e avvocato Cosimo
Cisternino del foro di Venezia per la parte civile.
Frima data luogo
Paolo Dorigo Venezia 26-9-2007
Timbro della cancelleria della Procura della
Repubblica di Venezia